Art. 39. Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione 1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi ((, nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,)) che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all' articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 .
3. In relazione a quanto previsto dall' articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione 1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi ((, nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,)) che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all' articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 .
3. In relazione a quanto previsto dall' articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.