Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4724/2024 R.G., avente ad oggetto: “Mutamento di sesso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Parte_1 C.F._1
Manfredi, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente
E PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LECCE
Convenuto contumace
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 21.11.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato in data 11.07.2024 esponeva: - che sin dall'infanzia si Parte_1 riconosceva nel genere opposto, vivendo con estremo disagio la rappresentazione del suo sé prima come bambino e poi come uomo;
- che in età adolescenziale decideva di farsi chiamare per poi, nel 2019, intraprendere un percorso di psicoterapia finalizzato a Per_1 raggiungere la piena consapevolezza della sua condizione di persona trans;
- che nel 2022, dopo essersi recata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, iniziava ad assumere la terapia ormonale sostitutiva (Tos), a rimuovere tramite laser la barba e la peluria in eccesso, nonché, nel 2023, a sottoporsi all'intervento chirurgico di mastoplastica;
- che viveva a tutti i livelli sociali la sua identità di genere femminile e si mostrava serena e adeguata alla stessa. Tanto premesso concludeva chiedendo autorizzarsi la rettificazione anagrafica e, per l'effetto, ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile territorialmente competente la rettificazione del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da ad Pt_1
. Per_1 Con decreto del 10.09.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale il P.M. non presenziava nonostante la regolare notifica del ricorso e del suddetto decreto. All'udienza del 21.11.2024 parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la rettificazione anagrafica di parte ricorrente.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha iniziato nel 2022 l'iter di affermazione di genere presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, con l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva, per poi sottoporsi, in data 13.03.2023, all'intervento chirurgico di mastoplastica (cfr. prescrizione terapia ormonale sostitutiva del Prof. – Dirigente medico Endocrinologia dell'Ospedale di Pisa del Persona_2
15.07.2022, intervento di mastoplastica eseguito dal dott. – Medico Persona_3 chirurgo estetico presso la Star Clinic di Milano del 13.03.2023 e certificazione di diagnosi e piano terapeutico dell'Ospedale di Pisa del 16.11.2023). Dunque, alla luce della documentazione medica in atti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per autorizzare il chiesto mutamento di sesso, avendo la parte richiedente dimostrato l'irreversibile compimento del processo di identificazione con l'altro sesso, emergendo dalle sopra indicate attestazioni la prova “non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere” (Corte cost. n. 185/2017). Il processo di transizione può infatti dirsi compiuto laddove la scelta del mutamento del sesso sia inequivocabile ed irreversibile e quindi non più suscettibile di ripensamenti. Quindi, alla luce di quanto detto, può ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare il sesso e il nome, sostituendo il prenome con . Pt_1 Per_1
Costituisce, difatti, principio pacifico quello secondo cui la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile può aversi tutte le volte in cui sia stato seguito un percorso serio ed univoco che abbia portato all'acquisizione di una nuova identità di genere, indipendentemente dal fatto che questo percorso sia sfociato in una modificazione dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) o meno, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il percorso di transizione che riguarda una pluralità di aspetti (fisici, ma anche psicologici e comportamentali), non essendo nemmeno necessario “l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” quando risulti la prova che sia stata comunque acquisita una nuova identità di genere, pur essendo rimasti invariati i caratteri sessuali primari (cfr. C. Cass., sez. I, 20.07.2015, n. 15138; Corte Cost. n. 221/15). Come già rilevato, nel caso di specie, è emerso che parte ricorrente, oltre a percepirsi come appartenente al sesso femminile, in molti contesti sociali, viene già riconosciuta come donna, sicché l'intervento chirurgico è solo un ulteriore elemento del percorso di transizione, ma non risulta necessario per la rettificazione anagrafica. Quanto al nome scelto, non sussistono ragioni ostative per discostarsi da quanto indicato dalla parte, importando riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, la conseguenziale rettificazione del prenome, che non va nemmeno necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione,
“dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” ( cfr. Cass n. 3877/2020).
2 Infine, quanto alle spese di lite, non avendo nessuno resistito e trattandosi di giudizio necessitato, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Autorizza la rettificazione anagrafica di nato a [...] il [...], e per Parte_1 l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lizzanello la rettificazione del sesso da “maschile” a “femminile” e il mutamento del prenome da ad Pt_1
”. Per_1
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lizzanello.
Lecce, 20.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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