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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 17/01/2025, alle ore 009:33, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 4838/2019 Ruolo Generale, promossa da
– (avv. Daniela Cecchetti) Parte_1 Parte_2
- attori - nei confronti di
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
[...]
- convenuto -
(contumace) CP_2
- convenuta -
Per parte attrice è comparsa l'avv. Daniela Cecchetti.
Per l'amministrazione convenuta è comparso l'avv. Roberto Ristori.
Per contumace, nessuno è comparso. CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
Pag. 1 di 14 In ogni caso, l'avv. Ristori, oltre ad insistere nella compensazione delle spese di lite per le ragioni già riportate nei propri scritti difensivi, chiede l'esonero anche dalle spese di CTU;
l'avv. Daniela Cecchetti nulla oppone sul punto.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 13:16.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Usucapione
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 4838/2019 Ruolo Generale, promossa da
– (avv. Daniela Cecchetti) Parte_1 Parte_2
- attori - nei confronti di
Controparte_1
(Avvocatura dello Stato)
[...]
- convenuto -
(contumace) CP_2
- convenuta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 17 gennaio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione, notificato a mezzo del servizio postale in data 13/09/2019,
e hanno convenuto in giudizio e il Parte_1 Parte_2 CP_2
, e delle (in qualità di erede Controparte_1 Controparte_3 ex art. 586 del codice civile), chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare sita in Comune di Calvi dell'Umbria, distinta al foglio n. 25, part. n. 241 (catastalmente intestata ai figli di CP_4
Cont e, in vece del figlio ai figli di quest'ultimo e
[...] CP_2 Per_1
, e al foglio n. 25 part. 308 intestata catastalmente a .
[...] Controparte_6
Pag. 3 di 14 A sostegno dell'azione, gli attori hanno dedotto di avere acquistato in data
29/07/1994 un'abitazione (identificata al NCEU al foglio n. 25, particella 319, sub 6) ubicata nel centro storico di Calvi dell'Umbria, Vicolo degli Orti che divide il centro storico da piccoli appezzamenti di terreno nel corso degli anni abbandonati dai proprietari, e di avere cominciato, già a partire dal luglio del 1994 a possedere in maniera pacifica ed ininterrotta da oltre venti anni i fondi contraddistinti con le particelle n. 241 e n. 308 acquistando, poi, nell'aprile 1999 il terreno distinto con la particella n. 180, posto tra le due suddetti fondi oggetto di domanda di usucapione.
In particolare, gli attori hanno precisato che:
- la particella n. 308 risultava catastalmente intestata alla Signora Per_2
nata a [...] il [...] e che da informazioni assunte
[...] presso il Comune di Calvi dell'Umbria e presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Terni risultava che essa, nubile, era deceduta in data 29/06/1953 senza lasciare alcun erede.
- la particella n. 241 era in passato appartenuta a e Controparte_4
successivamente ai suoi figli, nati dal matrimonio con ed era Persona_3
attualmente intestata ai sig.ri nata a [...] il 9 marzo Persona_4
1902 e deceduta il 7 maggio 1973, , nata a [...] Persona_5 Persona_6
dell'Umbria l 2 ottobre 1904 e deceduta il 20 aprile 1971; nato a [...] Persona_7
dell'Umbria il 6 luglio 1891 e deceduto il 22 ottobre 1966; nata a Persona_8
Calvi dell'Umbria il 15 maggio 1887 e deceduta il 6 marzo 1957. Al decesso di gli erano succeduti i figli e e pertanto il Persona_5 Persona_1 CP_2
terreno risultava catastalmente intestato a fu nata a [...] Persona_4 CP_4
Cont dell'Umbria il 9 marzo 1902 e deceduta il 7 maggio 1973; fu CP_2
fu nata a [...] l [...] e deceduta il 20 Persona_6 CP_4
Cont aprile 1971; fu , fu nato a [...] Persona_1 Persona_7 CP_4
dell'Umbria il 6 luglio 1891 e deceduto il 22 ottobre 1966; , fu Persona_8
nata a [...] il [...] e deceduta il 6 marzo 1957. CP_4
Dei predetti figli, , da informazioni assunte presso il Comune di Calvi Persona_4 dell'Umbria e presso i Registri immobiliari, era sposata con dal Controparte_7
quale aveva avuto 8 figli: , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
Pag. 4 di 14 , , , e , Parte_6 CP_8 Parte_7 Parte_8 Parte_9
i quali non avevano mai presentato dichiarazione di successione né avevano mai accettato l'eredità. era residente in [...]
329. era nubile ed aveva avuto un figlio ( ) il quale non Persona_6 Persona_9 risultava aver presentato alcuna dichiarazione di successione né accettato l'eredità.
, coniugato con aveva avuto cinque figli ( Persona_7 Persona_10 Per_11
, , , , e
[...] Persona_12 Persona_13 Persona_14 Controparte_4 Per_15
) i quali alla sua morte non avevano presentato dichiarazione di successione né
[...] accettato l'eredità.
Dedotta l'esistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni, come ulteriormente precisate nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c.:
“in via principale: accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato il diritto di piena proprietà per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. della rata di terreno censito al N.C.T. del Comune di Calvi dell'Umbria, al foglio 25, part. 241, classe seminativo arborio 3, r.d. € 1,95 e r.a. €
1,95, identificata con colore azzurro (241/A) nella planimetria allegata al presente atto e della porzione di terreno censito al NCT del predetto Comune al foglio 25, part. 308, classe seminativo arborio 4, r.d. € 1,90 e r.a. € 1,90 identificata con colore giallo (308/A) nella suddetta planimetria, per averne gli attori avuto il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto per oltre venti anni;
in subordine si chiede: accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato il diritto di piena proprietà per intervenuta usucapione ai
[...] sensi dell'art. 1158 c.c. della rata di terreno censito al N.C.T. del Comune di Calvi dell'Umbria, al foglio 25, part. 241, classe seminativo arborio 3, r.d. € 1,95 e r.a. €
1,95 identificata con colore azzurro (241/A) nella planimetria allegata al presente atto ovvero della particella come individuata dal Consulente all'esito della CTU e del relativo frazionamento;
nonché della porzione di terreno identificato al NCT del
Comune di Calvi dell'Umbria, al foglio 25, part. 308, classe seminativo arborio 4,
r.d. € 1,90 e r.a. € 1,90, evidenziata con colore giallo nella suddetta planimetria, ovvero della particella come individuata dal Consulente all'esito della CTU e del
Pag. 5 di 14 relativo frazionamento, per averne gli attori avuto il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto per oltre venti anni;
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni, e al competente
Ufficio del Catasto di Terni di provvedere alle necessarie trascrizioni e volturazioni conseguenti all'emananda sentenza;
Con compensazione delle spese di lite in ipotesi di mancata opposizione alla domanda da parte dei convenuti”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha premesso che in materia di CP_1
Gestione dei beni dello Stato le funzioni sono esercitate dall' , Controparte_1
dotata di propria personalità giuridica e di un proprio legale rappresentante distinto dal . CP_9
Si è pertanto costituita contestualmente e con il medesimo atto difensivo in proprio anche l' , rappresentando di voler in tal modo sanare con effetto Controparte_1 ex nunc l'eccepito vizio di notifica.
Le parti convenute, ciò premesso, nel merito hanno precisato che l'immobile oggetto della domanda di usucapione non risulta iscritto nei registri dei beni di proprietà dello Stato, né in gestione alla e, pur non obiettando nulla di Controparte_1
specifico con riferimento alla domanda di usucapione proposta, hanno evidenziato gli oneri probatori ricadenti sulle parti attrici in ordine alla sussistenza dei presupposti utili ai fini dell'accoglimento della domanda, con particolare riferimento alla prova degli eventi relativi ai possibili eredi titolari di diritti reali sui beni oggetto di usucapione, da fornirsi mediante risultanze dello stato civile.
Su tali premessa, le amministrazioni costituitesi in giudizio, pur dichiarando di non intendere svolgere alcuna pregiudiziale contestazione dell'avversa domanda e precisato che l' non era mai venuta a conoscenza della Controparte_1
circostanza di essere divenuta titolare, quale erede necessario, del compendio immobiliare, hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in tesi, decidere la causa secondo giustizia e quindi respingere siccome infondata l'avversa domanda ove la domanda non risulti provata, oppure accoglierla in caso contrario, con compensazione delle spese di lite2.
Pag. 6 di 14 A seguito dell'ordinanza di rinvio resa nel corso della prima udienza del 20/10/2020, tenutasi dinanzi all'originaria giudice assegnataria, con nota datata 13/05/2021, poi integrata con ulteriore produzione documentale allegata alla prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., gli attori hanno inteso fornire le precisazioni soggettive sollecitate dalla difesa delle amministrazioni convenute, depositando documentazione finalizzata a dimostrare l'integrità del contraddittorio e la corretta identificazione dei soggetti legittimati passivamente.
Riassegnata la causa allo scrivente, con ordinanza del 12/11/2021 sono stati concessi alle parti i termini dell'art. 183, comma sesto, del c.p.c. ed è stata dichiarata la contumacia di CP_2
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica disposta sui seguenti quesiti:
“Letti gli atti di causa, previo apposito rilievo, individui il CTU le rate di terreno possedute da parte attrice, identificate al foglio 25, part. 241 e 308 (come raffigurate nella planimetria allegata sub. 42 nel fascicolo di parte attrice) e proceda al relativo frazionamento dell'area così che la porzione di terreno posseduta dagli attori assuma uno specifico identificativo catastale”.
Il Consulente nominato geom. , a cui sono state concesse due CP_10 proroghe per l'espletamento dell'incarico ad esso affidato, ha provveduto al deposito della propria relazione scritta in data 14/10/2024.
La causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c., all'esito dell'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Questioni pregiudiziali
Come sostenuto dalla difesa delle Amministrazioni costituite in giudizio, oltre alle altre parti private, contraddittore rispetto alla domanda di usucapione formulata dagli attori deve considerarsi esclusivamente l' , quale soggetto Controparte_1
dotato di propria autonomia e delle funzioni inerenti la gestione dei beni appartenenti al CP_1
Pag. 7 di 14 Deve infatti brevemente osservarsi che con il Decreto Legislativo n. 173/2003
l è stata trasformata in Ente Pubblico Economico, soggetto Controparte_1
giuridico autonomo dotato di modalità organizzate e di strumenti operativi tipicamente privatistici, pur operando nell'ambito della Pubblica Amministrazione e pur essendo sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
In secondo luogo, deve ribadirsi la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili titolari di diritti reali sui beni oggetto di usucapione, con conseguente conferma anche della dichiarazione di contumacia di come CP_2
da ordinanza del 12/11/2021.
In particolare, come già premesso, nel corso del giudizio, al fine di rispondere ai fondati rilievi formulati sul punto dall'amministrazione convenuta, la difesa degli attori ha prodotto la relativa documentazione idonea a provare il completo rispetto dell'integrità del contraddittorio, avendo prodotto:
- quanto all'originario intestatario del bene oggetto della domanda di usucapione l'atto di nascita, il certificato di morte dello stesso, nonché la Persona_1
certificazione del Tribunale Civile di Roma circa le risultanze delle iscrizioni nel registro delle successioni per il medesimo;
- quanto alla DE , la certificazione del Tribunale Civile di Roma Persona_4
circa le risultanze delle iscrizioni nel registro delle successioni per la medesima;
- quanto ai defunti sigg.ri , , e Persona_6 Persona_7 Persona_8
, le certificazioni del Tribunale Civile di Terni circa le risultanze Persona_2
delle iscrizioni nel registro delle successioni per i medesimi soggetti;
- quanto alla NO , convenuta contumace, l'estratto per riassunto CP_2
dell'atto di nascita.
Come pure anticipato, in allegato alla prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., la difesa degli attori ha depositato ulteriore documentazione dalla quale risulta per ognuno dei soggetti astrattamente comproprietari degli immobili per cui è causa, la data e il luogo del decesso nonché attestazione del competente Ufficio
Successioni, relativa all'insussistenza di atti di accettazione dell'eredità da parte dei suddetti.
Pag. 8 di 14 Infine, con riferimento alla deduzione contenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. delle Amministrazioni costituite, ritiene lo scrivente che la precisazione delle conclusioni formulate dagli attori con la prima memoria ex art
183, comma sesto, del c.p.c., comportante a detta delle Amministrazioni convenute una riduzione del compendio oggetto di usucapione, costituisce mera emendatio e non una mutatio libelli, con conseguente legittimità della domanda così come precisata.
02. Presupposti della domanda di usucapione
Preliminarmente, in punto di diritto, deve essere opportunamente osservato che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario fondato sul possesso qualificato, esercitato in modo pubblico e pacifico, protrattosi per un determinato periodo di tempo.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un “corpus”, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 18215/2013; n. 975/2000).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Non è ovviamente sufficiente ai fini dell'usucapione un'attività corrisponde all'esercizio della proprietà o altro diritto reale compiuta con l'altrui tolleranza, come previsto dall'art.1144 del codice civile.
03 Merito della controversia
La domanda degli attori si è dimostrata pienamente fondata e merita accoglimento, avendo gli attori fornito la prova dell'acquisto della proprietà dei beni oggetto di
Pag. 9 di 14 usucapione a seguito del loro possesso pieno, esclusivo, ultraventennale e indisturbato dei terreni originariamente identificati al N.C.T. del Comune di Calvi dell'Umbria al foglio 25, particelle 241a e 380 a, a far data dal 1994.
Anzitutto, deve essere rilevata la mancata risposta della convenuta CP_2 all'interrogatorio formale alla medesima riferito, non essendosi quest'ultima presentata senza fornire giustificato motivo, condotta da valutarsi, unitamente ad altri elementi di prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. .
In secondo luogo, depongono per l'acquisto dei beni per usucapione gli esiti della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, dalla quale emerge che gli attori hanno provveduto, nel corso degli anni, con possesso ultraventennale, pubblico e pacifico, alla coltivazione, pulizia, sistemazione dei muri di cinta, apposizione di cancelli in ferro chiusi a chiave.
La teste conoscente di lunga data degli attori e loro confinante Testimone_1
in quanto proprietaria del terreno distinto con la particella n. 281 antistante alla particella n. 280 oggetto di usucapione, escussa all'udienza del 21/10/2022, ha confermato tutte le circostanze oggetto di prova.
In particolare, la teste ha confermato il possesso da parte degli attori dei due appezzamenti di terreno oggetto di causa (particella 241/a, e particella 308/a), nonché che questi avevano hanno iniziato a coltivare i terreni sin dal 1994 chiudendo i relativi accessi su ognuna delle relative particelle con chiavi detenute soltanto da loro, provvedendo a loro cura e spese alla rimozione dei rifiuti e della vegetazione spontanea sui muri di cinta, alla sistemazione dei suddetti muri, ed alla ripulitura della cisterna presente nella particella 241, ricorrendo alle prestazioni rese dalla ditta e, poi all'operato di e , come Controparte_11 CP_12 CP_13
dalla stessa constatato di persona.
La teste, inoltre, ha confermato che gli attori nel corso degli anni avevano eseguito a loro spese opere di sistemazione sui suddetti terreni piantandovi rose e arbusti, alberi da frutto, piante di rosmarino e arbusti di vario genere, avvalendosi anche dell'operato di manodopera locale e realizzando, in tal modo, un giardino verticale, ed avevano provveduto alla sostituzione a loro cura e spese dei cancelli di accesso ai due terreni da Vicolo degli Orti.
Pag. 10 di 14 Tale deposizione ha trovato ulteriore conferma nella testimonianza resa dalla teste escussa in occasione dell'udienza del 31/03/2023, la quale, Testimone_2
premesso di essere divenuta proprietaria dal 2000 di una casa in Calvi dell'Umbria situata di fronte a quella degli attori, ha dichiarato di essersi recata più volte presso l'abitazione di questi ultimi e di avere frequentato con regolarità i luoghi di cui è causa durante i week-end e durante il periodo estivo.
Anche la seconda teste escussa ha confermato di aver visto gli attori lavorare e prendersi cura dei due appezzamenti di terreno oggetto della domanda di usucapione, provvedendo, a loro cura e spese, a ripulirli dai rifiuti realizzandovi dei terrazzamenti e a sistemare i muri di cinta, sostituendo i vecchi cancelli con altri di nuova realizzazione, detenendone in via esclusiva le chiavi.
A sua volta, la teste dichiaratasi vicina di casa degli Testimone_3
attori sin da 1993, escussa nel corso della medesima udienza del 31/03/2023, ha confermato tutte le suddette circostanze per averne avuto anch'essa percezione diretta, avendo dichiarato di avere “… visto personalmente eseguire, in alcune occasioni, quando ero sul posto i lavori di cui mi si chiede. Da quello che ricordo detti lavori sono stati iniziati subito dopo l'acquisto della casa da parte degli odierni attori” a loro cura e spese.
Infine, anche i testi e escussi in occasione dell'udienza CP_12 CP_13
del 27/10/2023, hanno fornito conferma delle suddette circostanze avendone conoscenza per aver prestato la loro attività nei lavori di ripulitura interessanti i due fondi e, successivamente, nella realizzazione di alcune opere all'interno dei terreni.
In particolare, il teste ha dichiarato di avere provveduto “… parecchi CP_13
anni fa, ad eseguire lavori di sgombero. A.D.R.: anche se non sono in grado di precisare l'anno, posso dire di avere visto gli attori possedere detti appezzamenti di terreno grosso modo dopo un'annata dal loro arrivo a Calvi dell'Umbria. Preciso che dopo che gli stessi hanno acquistato la casa, io vi ho eseguito dei lavori di ristrutturazione, e ricordo che mentre stavo eseguendo tali lavori ho visto la sig.ra che su quei terreni stava piantando dei fiori…..preciso che Parte_2
CP_ inizialmente la mia ditta, di cui mio fratello è stato un collaboratore familiare, non avendo tempo per eseguire i lavori di cui mi si chiede, ha indicato agli attori la
Pag. 11 di 14 Edil2000 per la loro esecuzione;
in ogni caso, tenuto conto della conformazione dei terreni, per cortesia, con un mio trattore ho trasportato dei materiali edili per consentire alla di lavorare visto che la stessa non disponeva di un mezzo CP_11
idoneo al trasporto per accedere a detti luoghi;
in un secondo momento, essendosi la mia ditta liberata dall'esecuzione di altri lavori, la ditta ha eseguito la pulizia dei terreni. detti lavori di pulizia dei terreni sono stati eseguiti dalla mia ditta CP_14 sia prima che dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione dei coniugi ”. Persona_16
Con riferimento alle opere di sistemazione dei terreni eseguite dagli attori, il teste ha confermato il manifesto e pacifico atteggiarsi degli attori come esclusivi proprietari dei due fondi, dichiarando di avere riconosciuto dalle fotografie allo stesso esibite
“… lo stato dei luoghi di cui è causa;
per quanto riguarda i lavori di pulizia da me eseguiti, il corrispettivo mi è stato pagato dagli attori;
per il resto, posso dire che gli attori mi hanno dato l'incarico di cui ho già detto”.
Anche il teste ha fornito conferma di tutte le suddette circostanze, CP_12 dichiarandosi certo che “… gli attori hanno posseduto tali terreni dal 1994 in quanto, come sopra detto, stavamo io e mio fratello eseguendo dei lavori di ristrutturazione sull'abitazione dagli stessi acquistata”.
In base alle suddette risultanze istruttorie, sopra riassuntivamente richiamate, non possono esistere dubbi in ordine all'assolvimento da parte degli attori dell'onere probatorio sui medesimi gravante circa il possesso pacifico, ininterrotto, non clandestino esercitato sui beni oggetto di usucapione con la inequivoca volontà di possedere uti dominus, tenuto infatti anche conto del compimento da parte dei possidenti di atti di manutenzione e di esclusivo godimento.
Le testimonianze assunte possono ritenersi attendibili, in quanto caratterizzare da coerenza intrinseca ed estrinseca, ed in quanto rese da soggetti che hanno personalmente percepito il possesso degli immobili da parte dei possessori e privi di specifici interessi rispetto agli esiti del giudizio.
In conclusione, per quanto emerso dalle prove orali e documentali, gli attori hanno posseduto in maniera pubblica, pacifica, continuativa ed esclusiva le rate di terreno di cui è causa per un periodo ben superiore al ventennio.
Pag. 12 di 14 Stante la contumacia di e la regolare instaurazione del contraddittorio CP_2
mediante rispetto, da parte delle attrici, degli oneri di notificazione, la domanda merita accoglimento;
e, per altro verso, sono state le stesse Amministrazioni costituitesi in giudizio ad avere escluso l'intestazione della proprietà dei beni in questione in forza di successione ai sensi dell'articolo 586 del Codice civile.
Ciò detto, il CTU nominato, adempiendo all'incarico al medesimo assegnato, ha proceduto alla esatta individuazione delle rate di terreno oggetto della domanda di usucapione, procedendo al relativo frazionamento, ed assegnando ad esse uno specifico identificativo catastale.
In particolare, nell'espletamento del proprio incarico, il Consulente nominato ha eseguito i necessari rilievi tecnici finalizzati all'individuazione dei confini e al conseguente frazionamento, provvedendo quindi all'assegnazione di una nuova identificazione catastale delle suddette rate di terreno, avendo presentato in data
18/09/2024 presso l'Agenzia del Territorio, un primo Tipo Frazionamento conforme alle indicazioni catastali per l'aggiornamento dei dati ed un successivo Tipo
Frazionamento presentato il 23/09/2024, approvato con Protocollo 2024/TR0061586 del 04/10/2024.
Dall'esito delle operazioni peritali e dal frazionamento eseguito è conseguita l'attribuzione alle originarie particelle oggetto della domanda di usucapione dei nuovi numeri identificativi n. 592 e n. 594.
04. Spese di lite
In considerazione della contumacia di e del tenore delle difese delle CP_2
Amministrazioni costituitesi in giudizio (in particolare, dell' , Controparte_1
da considerarsi come sopra detto, la sola passivamente legittimata), sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite per assistenza legale e le spese relative alla consulenza di parte.
Per le medesime considerazioni e tenuto conto anche di quanto dedotto e concordato sul punto dalle difese in sede di odierna discussione, le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura quantificata con separato decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Pag. 13 di 14 il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda proposta:
- accerta e dichiara che nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], hanno acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 del Codice civile i diritti di piena proprietà di 1/12 ciascuno, sulle rate di terreno site nel Comune Calvi dell'Umbria (già distinte al N.C.T. del Comune di
Calvi dell'Umbria al foglio n. 25, part. n. 241 e al foglio n. 25 part. 308), oggi distinte NCT del Comune di Calvi dell'Umbria al foglio 25, part. 592, nonché al foglio 25, part. 594;
- ordina alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di Terni di procedere alla trascrizione del suindicato acquisto per usucapione in favore di e Parte_1
nonché di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con Parte_2
esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per assistenza legale e le spese relative alla consulenza di parte.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti attrici in via solidale.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 14 di 14