Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2021, proposto da
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC (A.S.I. CC), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in CC, alla via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Area 52 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bolognese e Mario Presta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto
del Consorzio A.S.I. di CC a vedersi corrispondere dalla Società Area 52 S.r.l. l’importo di € 70.480,95 oltre i.v.a. nonché interessi legali dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento del “ Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, degli impianti e servizi realizzati dal Consorzio nell’ambito dell’agglomerato industriale ” in cui è ubicato l’opificio della Società Area 52 S.r.l.;
e per la conseguente condanna
della Società Area 52 S.r.l. al pagamento in favore del Consorzio A.S.I. di CC della somma di € 70.480,95 nonché i.v.a., nonché interessi legali dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento del “ Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, degli impianti e servizi realizzati dal Consorzio nell’ambito dell’agglomerato industriale ” in cui è ubicato l’opificio della società Area 52 S.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Area 52 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. S. De Giorgi, in sostituzione dell'Avv. A. Orlandini, per la parte ricorrente, Avv.ti A. Bolognese e M. Presta per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 marzo 2021 e depositato in data 15 aprile 2021 (non in riassunzione), - a seguito della sentenza n. 573 del 15 febbraio 2019 con cui il Tribunale di CC - Seconda Sezione Civile, pronunciando sull’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2688/2017 (recante ingiunzione nei confronti della Società Area 52 S.r.l. al pagamento di € 70.480,95 oltre i.v.a., interessi legali e spese del procedimento monitorio), ha declinato la propria giurisdizione in favore del G.A. - il Consorzio odierno ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere dalla Società Area 52 S.r.l. l’importo di € 70.480,95 oltre i.v.a. nonché interessi legali dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento del “ Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, degli impianti e servizi realizzati dal Consorzio nell’ambito dell’agglomerato industriale ” (di CC/Surbo) in cui è ubicato l’opificio della Area 52 S.r.l., con conseguente condanna della predetta Società intimata al pagamento in suo favore di tale somma, oltre gli accessori richiesti.
Il 30 aprile 2021 si è costituita in giudizio la Società Area 52 S.r.l., depositando brevi note di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 30 luglio 2024, il Consorzio A.S.I di CC ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze professionali.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, ritiene il Collegio di condividere quanto già statuito nella pronuncia declinatoria della giurisdizione resa dal Tribunale Ordinario di CC - Seconda Sezione Civile n. 573 del 15 febbraio 2019, che ha fatto correttamente applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 8619 del 2015.
Come più volte (in precedenza) chiarito da questa Sezione, la controversia in esame, inerente il c.d. contributo di infrastrutturazione, ricade, quindi, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., relativa alle controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia”.
Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di rito (inammissibilità/estinzione) sollevate dalla parte privata resistente: è irrilevante, infatti, - ad avviso del Collegio - la mancata tempestiva riassunzione (della originaria causa iniziata dinanzi al G.O.), ex art. 11 c.p.a., posto che si verte in tema di diritti soggettivi patrimoniali, e l’odierno ricorso dinanzi al G.A. risulta proposto entro il termine decennale di prescrizione estintiva, interrotto più volte anche nel 2016 e nel 2017 e, comunque, non essendo stata eccepita la prescrizione dalla parte resistente.
3. Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato in subiecta materia (anche di questa Sezione).
Innanzitutto, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, questo Tribunale osserva che, la Legge Regionale Pugliese n. 2/2007, relativa all’Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale (Pubblicata nel B.U.R.P. n. 37 del 14 marzo 2007, alla lettera m) dell’art. 5, comma 2, rubricato “Funzioni e attività dei Consorzi”, prevede che i Consorzi provvedono “m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi” , mentre, alla lettera a) dell’art. 14, rubricato “Fondo di dotazione”, stabilisce che i mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da “a) contributi versati dai consorziati”.
In applicazione della sopracitata Legge Regionale n. 2/2007, nel corso degli anni, sono stati emanati diversi Regolamenti, tra i quali, per quanto di interesse nella fattispecie oggetto del presente contenzioso, il “Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 6 agosto 2015, che disciplina l’attività del Consorzio A.S.I. di CC relativa all’assegnazione ed utilizzo dei suoli ricadenti nei perimetri degli agglomerati di pertinenza in conformità alla propria pianificazione urbanistica e che, al comma 3 dell’art. 7, rubricato “Determinazione del prezzo di vendita, del contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune di ogni singolo agglomerato” stabilisce che: “3. Gli utilizzatori in proprio devono corrispondere al Consorzio solo il contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area, determinato ai sensi del presente regolamento”.
Con riguardo al suddetto contributo di infrastrutturazione, il menzionato Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC, alla lettera A) dell’articolo 8, rubricato “Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area) ” stabilisce che: “Tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio devono corrispondere un contributo, una tantum, per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area”, mentre, nel comma 5 del medesimo articolo 8, che: “(…) Per i fabbricati regolarmente realizzati e per le aree esterne utilizzate per scopi produttivi ricadenti negli agglomerati industriali di gestione consortile, per i quali non è stato corrisposto alcun contributo per la gestione e per la manutenzione dell’infrastrutture delle opere, degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area, il Consorzio provvederà d’Ufficio al recupero del contributo così come previsto dall’art. 7 e determinato dai precedenti commi.”
Dalla lettura combinata della Legge Regionale n. 2/2007 e del suo Regolamento attuativo si ricava, quindi, che il contributo di infrastrutturazione è dovuto da tutti i soggetti imprenditoriali per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area di cui sono assegnatari o utilizzatori in proprio, e che, lo stesso, è dovuto in relazione al mero potenziale svolgimento di attività imprenditoriale nell’ambito dell’area ove sono presenti le infrastrutture gestite dal Consorzio.
Al riguardo, condivisibile giurisprudenza ha affermato che il contributo per oneri di infrastrutturazione da parte dei privati, che trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell'interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l'insediamento nella zona di sviluppo industriale (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1403), risulta dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della realizzazione delle infrastrutture (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799) e che la funzione di tali contributi è analoga a quella degli oneri di urbanizzazione, dovuti per il mero rilascio del permesso di costruire, trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuti per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699; id., 5 novembre 2018, n. 6251; id., 20 febbraio 2014, n. 799).
L’applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche comporta, pertanto, che il contributo di infrastrutturazione vada correttamente qualificato alla stregua di un’obbligazione ex lege derivante dallo svolgimento dell’attività nell’ambito dell’area gestita dal Consorzio, dovuto una tantum (come previsto dalla lettera A) dell’articolo 8 del Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC) e che, in concreto, prescinde dall’effettiva e concreta realizzazione delle opere di infrastrutturazione, tanto che - da un lato - la stretta inerenza dell’obbligazione di pagamento del contributo in parola all’immobile su cui ricade, e - dall’altro lato - la sopracitata assimilabilità di tale contributo agli oneri di urbanizzazione che, a dire della giurisprudenza hanno natura propter rem, inducono a qualificare dogmaticamente anche l’obbligazione di pagamento di cui si discute alla stregua di un’obbligazione propter rem, con ciò che ne consegue, come si dirà in seguito, anche in punto di legittimazione passiva alla debenza del contributo.
Tanto rilevato in termini generali, nel caso di specie è accaduto che, il Consorzio A.S.I. di CC, in applicazione della richiamata disciplina normativa e regolamentare, dapprima con nota del 25 luglio 2016, e, successivamente, con decreto ingiuntivo n. 2688/2017 del 28 settembre 2017 - nel cui giudizio per opposizione, tuttavia, il Tribunale Civile di CC ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo - ha chiesto alla Società Area 52 S.r.l. il versamento della somma di € 70.480,95 (mq 11.746,83 x € 6,00) oltre I.V.A., a titolo di “Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune realizzati dallo stesso nell’agglomerato industriale CC - Surbo”, per i costi sopportati per le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito degli agglomerati industriali di natura consortile, in cui è ubicato l’opificio della Società Area 52 S.r.l., nonché per la gestione e manutenzione delle stesse.
La Società Area 52 S.r.l., dal canto suo - dapprima - non ha inteso corrispondere quanto richiesto dal Consorzio A.S.I. di CC a titolo di contributo di infrastrutturazione, anche proponendo opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2688/2017, eccependo, tra l'altro, l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo e,- successivamente - a seguito del deposito, da parte del Consorzio A.S.I. di CC, dell’odierno ricorso, ha giustificato il mancato pagamento del contributo in parola sulla base dell’asserita non debenza dello stesso, asserendo che la prestazione pecuniaria richiesta dal Consorzio A.S.I. di CC sarebbe priva di adeguata copertura legislativa, in palese violazione dei principi costituzionali di tipicità degli atti, di legalità e che, in ogni caso, l’unico legittimato passivo obbligato a corrispondere al Consorzio A.S.I. di CC – ove eventualmente dovuti, o ancora dovuti - i contributi di infrastrutturazione, sarebbe la fallita Società Euro World Green S.r.l., con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente Società Area 52 S.r.l.
A tal riguardo, ritiene, invero, il Tribunale che risultano infondate nel merito e, comunque, prive di pregio, le eccezioni sollevate dalla Società Area 52 S.r.l. riguardo la dedotta illegittimità della richiesta di pagamento del contributo di infrastrutturazione avanzata dal Consorzio A.S.I. di CC, eccepita sull’assunto dell’asserita violazione dell’articolo 23 della Costituzione, del principio di legalità nonché della carenza di legittimazione passiva della Società resistente, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve essere affermato il diritto del Consorzio odierno ricorrente a vedersi corrispondere dalla Società Area 52 S.r.l., così come richiesto, l’importo di € 70.480,95 oltre i.v.a. nonché interessi legali dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento del contributo de quo, non risultando che lo stesso sia mai stato pagato in precedenza dalla Società resistente, né dalla Euro World Green S.r.l.
In particolare, è smentita “per tabulas” l’asserita violazione dell’articolo 23 della Costituzione e del principio di legalità, che la Società resistente eccepisce affermando che la prestazione pecuniaria richiesta dal Consorzio A.S.I. di CC sarebbe priva di adeguata copertura legislativa, non essendovi alcuna disposizione legislativa, ratione temporis, a monte della delibera commissariale n. 41/2001, e del regolamento consortile del 2007, tale da imporre il pagamento di un corrispettivo a fronte dell'utilizzo in proprio dei suoli ricadenti nell'agglomerato industriale gestito dal Consorzio.
Osserva il Tribunale, infatti, che la lettura delle sopracitate norme di riferimento in materia di contributo di infrastrutturazione (in particolare art. 5 L.R. n. 2/2007) restituisce, invece, un quadro complessivo dal quale emerge con tutta evidenza, come anche affermato dalla richiamata giurisprudenza amministrativa, la debenza del contributo di infrastrutturazione da parte di tutti i soggetti imprenditoriali in relazione al mero potenziale svolgimento di attività imprenditoriale nell’ambito dell’area ove sono presenti le infrastrutture gestite dal Consorzio, con il comma 3, dell’articolo 7 del Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di CC del 2015 che espressamente prevede la debenza del contributo in questione anche per gli utilizzatori in proprio e che, in ogni caso, prescinde dall’effettiva e concreta realizzazione delle opere di infrastrutturazione.
Alla luce delle norme di rango primario e regolamentari richiamate, pertanto, non può in alcun modo affermarsi, come invece sostenuto dalla Società resistente, che la richiesta di pagamento del contributo di infrastrutturazione avanzata dal Consorzio A.S.I. risulti sprovvista di adeguata copertura legislativa.
Per quanto riguarda, invece, l’asserita carenza di legittimazione passiva della Società resistente, che la stessa eccepisce, affermando di essersi resa aggiudicataria del bene immobile sito nella Zona Industriale di CC (agglomerato CC/Surbo) e realizzato dalla sua dante causa “per come si evince dal decreto di trasferimento del 24/02/2016, repertorio n. 19/16, a firma del Giudice delegato, nell'ambito della procedura fallimentare innanzi al Tribunale di CC, sez. Comm., Fall. n. 110/2005” e che, dunque, “L'unica obbligata a corrispondere all'ASI - ove eventualmente dovuti, o ancora dovuti - i contributi di infrastrutturazione, è certamente la fallita Euro World Green S.r.l. e non altri”, osserva il Tribunale che, la suddetta circostanza, invero, risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto - per un verso - la natura giuridica del contributo di infrastrutturazione, individuata alla stregua di un’obbligazione propter rem (stante la sua stretta inerenza ai beni su cui ricade), comporta automaticamente il subentro della Società Area 52 S.r.l. (proprietaria dal 2016 dell’immobile Lotto n. 186) nel lato passivo dell’obbligazione di pagamento del contributo di che trattasi, facente capo originariamente alla Società dante causa Euro World Green S.r.l. (e da quest’ultima mai saldata) e, - per altro verso - il fatto che la Società Area 52 S.r.l. non abbia negato di svolgere la propria attività imprenditoriale nell’ambito dell’area gestita dal Consorzio A.S.I. di CC (agglomerato CC/Surbo) comporta che, il presupposto dell’obbligazione stessa risulta realizzato anche direttamente dalla Società resistente Area 52 S.r.l.
Peraltro, in una fattispecie analoga, la giurisprudenza amministrativa ha anche rilevato che “diversamente opinando, non si sarebbe comunque profilata un’ipotesi di difetto di legittimazione passiva, come sostenuto dall’appellante, trattandosi, per contro, di una questione di merito, attinente alla concreta titolarità dell’obbligazione. Sul punto, infatti, venendo in rilievo diritti soggettivi, devono trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto” (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 2022, n. 15500) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 958/2024), con la conseguenza che, nel caso di specie, deve essere affermata la debenza del contributo di infrastrutturazione da parte della Società intimata.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va, dunque, affermato e riconosciuto il diritto del Consorzio A.S.I. di CC a vedersi corrispondere dalla Società Area 52 S.r.l. l’importo di € 70.480,95 oltre i.v.a. nonché interessi legali dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento del “Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, degli impianti e servizi realizzati dal Consorzio nell’ambito dell’agglomerato industriale” (c.d. contributo di infrastrutturazione), con conseguente condanna della Società odierna resistente Area 52 S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Consorzio A.S.I. di CC, delle somme suddette.
4. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna, altresì, la Società Area 52 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita anche dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO