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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , E_ C.F._1
elettivamente domiciliata in Oristano, alla via Tirso n. 79, presso lo studio dell'avv. ANTONIO
LEONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come sopra, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
- nulla sul resto;
- condannare il convenuto alle spese di giudizio in caso di inerzia o resistenza”.
Il Pubblico Ministero: “Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da E_
1 voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con ”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 09.09.2024, la ricorrente ha adito il Tribunale di E_
Oristano allo scopo di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge CP_1
A fondamento di quanto domandato, parte ricorrente ha premesso che:
- i coniugi avevano contratto matrimonio in Oristano in data 27.12.1980 (trascritto nei
Registri degli Atti del Comune di Oristano, atto n. 213, p. 2, s. A, anno 1980);
- dall'unione coniugale erano nati tre figli: (Genova, 27.04.1981), (Genova, Per_1 Per_2
Per_ 14.07.1987) e (Oristano, 20.08.2000), tutti maggiorenni e autosufficienti;
- tramite accordo, concluso in data 01.09.2021, i coniugi si erano consensualmente separati dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano (atto n. 44, p. 2, serie C, anno 2021 e atto n. 51, p. 2, serie C, anno 2021);
- nulla avevano concordato in ordine all'assegnazione della casa familiare e del mantenimento, di conseguenza tali condizioni si erano atteggiate nel senso della occupazione della casa da parte del marito e della mancata corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento.
Ciò premesso, non essendosi i coniugi riconciliati, stante il decorso dei termini previsti dalla legge, parte ricorrente ha domandato in questa sede la pronuncia della sentenza di divorzio.
Alla prima udienza di comparizione del 19.12.2024, è comparsa personalmente la sola ricorrente col relativo procuratore. Accertata la regolarità della notifica, il resistente non si è formalmente costituito nell'odierno giudizio e, conseguentemente, è stato dichiarato contumace.
Alla medesima udienza, non essendo stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti in ragione del fatto che l'unica richiesta riguardava la pronuncia del divorzio, la causa è stata ritenuta matura ed è stata trattenuta in decisione dal Giudice con riserva di riferire al
Collegio.
***
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, tramite la produzione degli atti di separazione, ha dimostrato che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e, in particolare, che dalla data di conclusione dell'accordo dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano
(01.09.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (09.09.2024) erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
2 Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Con riguardo ai residui aspetti, nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla regolamentazione delle questioni economico-patrimoniali non essendo stato domandato nulla in merito nel ricorso introduttivo.
Quanto alle spese del giudizio, infine, la mancata opposizione del resistente, manifestata mediante la mancata costituzione nell'odierno giudizio, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ORISTANO il
27.12.1980 fra i coniugi nata a [...] il [...] e E_
, nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 213, parte 2, serie
A, anno 1980 - Comune di ORISTANO).
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Oristano in data 29.5.2025, nella camera di Consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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