Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4113 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.02.2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato come in atti Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio degli avv.ti Giuliana Albano e Valeria Mammola, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , c.f.: ), con studio in Afragola (NA) alla CP_2 C.F._3 via San Luca n.36, in qualità di curatore speciale della minore (c.f.: Persona_1
), nata a [...] il [...]; C.F._4
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025 i difensori costituiti hanno chiesto provvedersi in conformità all'accordo depositato in data 31.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20.05.2024, il ricorrente, in atti generalizzato, premettendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con la sig.ra e che dall'unione con questa era nata in data [...] una CP_1 figlia, , deduceva che agli esordi della convivenza si erano stabiliti presso Per_1 un appartamento sito in Napoli per poi trasferirsi in Mugnano, in un immobile locato da esso istante e che dal mese di gennaio 2024 si concretizzava un'irreversibile crisi familiare, sfociata nel maggio del medesimo anno nell'abbandono della casa familiare da parte della sig.ra la quale si CP_1 stabiliva in Arzano presso la famiglia d'origine con al seguito la piccola . Per_1
L'istante rappresentava come da allora la ex-compagna gli impediva di vedere la bambina, tanto da indurlo a sporgere denuncia presso la locale Stazione CC, e rilevava come la permanenza presso i parenti della avrebbe finito per CP_1 compromettere in maniera irreversibile l'equilibrio psico-fisico della piccola Per_1
(sul punto, specificava come l'abitazione della famiglia della resistente fosse frequentata da persone dedite all'uso e al commercio di sostanze stupefacenti).
Formulata in via preliminare la richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c., chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore, con diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in ricorso, e porsi a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore CP_1 versando un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto depositato in data 31.05.2024 il giudice delegato disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché relazionassero sulle condizioni di vita e socio/economiche della minore e disponeva la comparizione delle parti dinanzi a sé in data 12.06.2024 per la trattazione dell'istanza avanzata ex art. 473bis.15.
Aperto all'uopo specifico procedimento sub-cautelare e pervenuta in data
12.06.2024 relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Mugnano, il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2024, nominava curatore speciale della minore l'avv. fissando per l'esame della CP_2 costituzione del curatore nominato e per le determinazioni in ordine all'affido ed al diritto di visita della minore l'udienza cartolare del 26.06.2024 e disponendo il monitoraggio del nucleo familiare della minore da parte dei SS di Arzano.
Pervenuta in data 06.06.2024 relazione dei SS di Arzano, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.06.2024, a mezzo della quale CP_1 contestava le avverse pretese e deduceva come la fine della convivenza fosse imputabile esclusivamente alle violenze morali e fisiche perpetrate ai propri danni dall'ex-compagno, dedito al consumo di stupefacenti e da sempre refrattario al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della famiglia. Chiedeva, pertanto,
l'affido esclusivo della minore, con diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in comparsa, e porsi a carico del l'obbligo di versare euro 650,00 a Pt_1 titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 24.06.2024 si costituiva in giudizio l'avv. in qualità di curatore CP_2 speciale della minore, la quale evidenziava una persistente conflittualità tra i due genitori, che sottoponeva la piccola , a pressioni psicologiche di vario tipo, Per_1
a discapito della sua serenità e del suo benessere psico – fisico. Rappresentava, pertanto, la necessità di sottoporre i genitori ad un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali, assicurando alla bambina la presenza di entrambe le figure.
All'udienza del 26.06.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice delegato, a definizione del sub- procedimento cautelare, disponeva in via provvisoria l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, altresì disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS di Arzano.
Nelle more dell'udienza di comparizione fissata nell'ambito del procedimento principale, le parti raggiungevano un accordo depositato in data 31.10.2024.
All'udienza del 05.11.2024 il giudice delegato, rilevata la non conformità degli accordi all'interesse della minore e vista l'assenza del (sottoposto a misura Pt_1 cautelare), rinviava all'udienza del 19.02.2025 per la comparizione delle parti, disponendo altresì la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS incaricati.
Pervenuta in data 10.02.2025 relazione dei SS di Arzano, all'udienza che precede il giudice, all'esito del contraddittorio, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Le parti hanno raggiunto un accordo depositato in data 31.10.2024, che qui di seguito si riporta:
Le parti, in sede di comparizione personale, hanno precisato che a far data dal compimento del terzo anno di età, nei weekend di competenza del padre, Per_1 starà con il sig. dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00 (cfr. Pt_1 verbale d'udienza del 19.02.2025).
Non apparendo le predette condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, come evidenziato anche dal curatore speciale sulla scorta della relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Arzano pervenuta in data 10.02.2025 (dalla quale non sono emerse criticità), il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, anche alla luce della circostanza per cui in data 19.12.2024 il G.I.P. ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra a carico del sig. (cfr. ordinanza CP_1 Pt_1 depositata in data 18.02.2025).
In ragione della complessiva situazione di fatto che ha reso anche necessaria la nomina di un curatore speciale della minore, si ritiene opportuno disporre un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS di Arzano per la durata di mesi
12, i quali dovranno riferire alla procura competente in caso di accertato pregiudizio per la minore.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra (c.f.: c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) e lo C.F._1 CP_1 C.F._2 recepisce come indicato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS di Arzano per la durata di mesi 12, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro