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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA NZ Presidente
Dr. ME BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5601/2025, vertente
TRA
(NA (NA), 16/02/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SINISCALCHI LUCA;
E
(NA (NA), 19/09/1959), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SINISCALCHI LUCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in data 10/12/1990 in Napoli (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli al n.581, Parte II, Serie A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 28/02/1995 RG
n. 4560/1995 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10/12/1990, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Napoli al n. 580, Parte II Serie A); b) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Quanto alle condizioni economiche si chiede il dott. sia Controparte_1 dichiarato obbligato a versare alla dott.ssa l'importo mensile di € Parte_1 800,00 (euroottocento//00) in luogo dell'importo di € 900,00 (euronovecento//00), riportato nel ricorso introduttivo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, somma che dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di pronuncia del Per_1 chiesto provvedimento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e, inoltre, sarà obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere, purché documentate, nell'interesse della predetta figlia”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/12/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5601/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/12/1990 in Napoli (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n.581,
Parte II, Serie A) tra NA (NA), 16/02/1963) e Parte_1
(NA (NA), 19/09/1959), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 25/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME BA MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA NZ Presidente
Dr. ME BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5601/2025, vertente
TRA
(NA (NA), 16/02/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SINISCALCHI LUCA;
E
(NA (NA), 19/09/1959), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SINISCALCHI LUCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in data 10/12/1990 in Napoli (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli al n.581, Parte II, Serie A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 28/02/1995 RG
n. 4560/1995 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10/12/1990, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Napoli al n. 580, Parte II Serie A); b) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Quanto alle condizioni economiche si chiede il dott. sia Controparte_1 dichiarato obbligato a versare alla dott.ssa l'importo mensile di € Parte_1 800,00 (euroottocento//00) in luogo dell'importo di € 900,00 (euronovecento//00), riportato nel ricorso introduttivo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, somma che dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di pronuncia del Per_1 chiesto provvedimento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e, inoltre, sarà obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere, purché documentate, nell'interesse della predetta figlia”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/12/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5601/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/12/1990 in Napoli (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n.581,
Parte II, Serie A) tra NA (NA), 16/02/1963) e Parte_1
(NA (NA), 19/09/1959), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 25/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME BA MA NZ