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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 942 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE N° 100 C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.3.2020 , bracciante Parte_1 agricolo, ha adito questo Tribunale esponendo di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta negli anni 2005, Controparte_2
2006 e 2007, per 102 giornate lavorative nel 2005 e 156 giornate lavorative negli anni 2006 e 2007, come risultante dalla documentazione prodotta (DMAG, buste paga, dichiarazioni di responsabilità).
Assume il ricorrente di essere stato, per tali annualità, regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e deduce di avere appreso soltanto in data 25.11.2019, mediante consultazione dell'estratto conto previdenziale, la mancata iscrizione e/o la cancellazione del proprio nominativo per gli anni 2005, 2006 e 2007, senza avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione né altra comunicazione individuale.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della menzionata azienda e, per l'effetto, condannarsi l' alla iscrizione o reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per le CP_1 annualità 2005, 2006 e 2007, con le giornate di lavoro indicate in ricorso, oltre spese.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e in diritto le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto e dall'azione di cui all'art. 22, comma 1, D.L. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970 n. 83, con conseguente improponibilità/inammissibilità della domanda;
in via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso per insussistenza del rapporto di lavoro e per piena attendibilità del verbale ispettivo, con vittoria di spese.
L' ha dedotto che, all'esito di accertamento ispettivo del 10.12.2008 CP_3 presso l'azienda , è emersa la complessiva inconsistenza Controparte_2 dei rapporti di lavoro denunciati, con conseguente disconoscimento delle relative giornate, tra cui quelle riferite al ricorrente, e successiva cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli mediante pubblicazione degli elenchi di variazione, prodotti in atti.
Con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 18.12.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento, contestando l'eccezione di decadenza e deducendo, in particolare per gli anni
2005 e 2006, l'assenza di prova della comunicazione del provvedimento di cancellazione;
ha, altresì, reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati in ricorso.
Non essendo richiesta la presenza personale delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di Pt_1
all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
[...] per gli anni 2005, 2006 e 2007 e la correlata condanna dell' alla reiscrizione, CP_1
a fronte del disconoscimento delle giornate lavorative conseguente ad accertamento ispettivo.
Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, CP_1 eccezione che riveste natura assorbente.
L'art. 22, comma 1, D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. n. 83/1970, prevede che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria entro il termine di centoventi giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento. Si tratta di termine di decadenza sostanziale, posto a tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità delle determinazioni incidenti su prestazioni gravanti su bilanci pubblici.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2005, ha ritenuto conforme a Costituzione tale disciplina, evidenziando proprio “l'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici” e la conseguente necessità di un termine breve e perentorio per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
La natura sostanziale e di ordine pubblico della decadenza è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha affermato la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la formazione del giudicato
(Cass. 15813/2009; Cass. 9622/2015; Cass. 26161/2016 e successive conformi).
In caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375/1993, art. 11, avverso i provvedimenti di cancellazione o di mancata iscrizione negli elenchi, la Suprema Corte ha chiarito che il termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, coincidente con la data di notifica del provvedimento conclusivo espresso ovvero, in caso di silenzio, con il decorso del termine previsto per la decisione, al quale l'ordinamento attribuisce valore di provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato (Cass. 6259/2019; Cass. 13092/2009). È, inoltre, pacifico in giurisprudenza che la “conoscenza” del provvedimento, dalla quale decorre il termine di cui all'art. 22, non presuppone necessariamente una notificazione individuale al lavoratore, essendo ritenuta sufficiente la forma di pubblicità legale prevista dalla disciplina di settore
(pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione presso il Comune ovvero, oggi, anche mediante pubblicazione telematica sul sito dell' ), cui viene CP_1 riconosciuta idoneità a far decorrere il termine decadenziale, a prescindere dall'effettiva consultazione da parte dell'interessato.
La Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 45/2021, ha nuovamente valorizzato la funzione di certezza propria di tale disciplina, confermandone la compatibilità con gli artt. 24 e 38 Cost., a condizione che la conoscibilità del provvedimento sia assicurata attraverso le forme legali di pubblicità.
Alla luce di tale quadro, la mancata impugnazione nei 120 giorni determina una decadenza definitiva dal diritto alla reiscrizione negli elenchi e, quindi, l'improponibilità/inammissibilità della domanda giudiziaria diretta a contestare il provvedimento di cancellazione.
L' ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. n. 7/1970, CP_1 deducendo che, alla data di iscrizione a ruolo del ricorso giudiziario, il termine di
120 giorni risultava ampiamente decorso, essendo la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi conseguente all'accertamento ispettivo del 10.12.2008 e recepita negli elenchi di variazione pubblicati per le annualità 2005–2007, prodotti in atti.
Dagli atti risulta, in particolare, che:
a seguito del verbale ispettivo del 10.12.2008, l' ha provveduto a CP_1 disconoscere, tra gli altri, i rapporti di lavoro denunciati in favore del ricorrente per gli anni 2005–2007; la cancellazione è stata recepita negli elenchi trimestrali di variazione, concernenti gli operai agricoli del Comune di residenza, recanti attestazione di pubblicazione all'albo pretorio comunale in epoca comunque di molti anni anteriore al 2019; il ricorrente ha proposto ricorso giudiziario soltanto in data 9.3.2020, senza allegare né provare la proposizione di tempestivi ricorsi amministrativi ex art. 11
D.Lgs. n. 375/1993 avverso tali provvedimenti.
La difesa di , con le note ex art. 127-ter c.p.c., ha contestato Parte_1 la decadenza deducendo la mancata prova della data di comunicazione del provvedimento di cancellazione e ribadendo che il ricorrente avrebbe avuto contezza della cancellazione solo all'atto della consultazione dell'estratto conto previdenziale in data 25.11.2019.
Tale impostazione difensiva non può essere condivisa.
In primo luogo, la disciplina applicabile – come sopra ricostruita – non condiziona la decorrenza del termine decadenziale alla prova di una notifica individuale del provvedimento, essendo sufficiente che la cancellazione sia stata portata a conoscenza degli interessati mediante le forme di pubblicità legale previste (pubblicazione degli elenchi di variazione), forme che si presumono conosciute dall'interessato (“conoscenza legale”), senza che questi possa paralizzare la decadenza invocando la mancata consultazione degli elenchi medesimi.
In secondo luogo, dall'esame degli atti emerge che l' ha assolto CP_1 all'onere di allegazione e prova producendo gli elenchi di variazione nei quali è ricompresa la cancellazione del ricorrente per le annualità 2005–2007, elenchi recanti attestazione di pubblicazione in epoca (successiva al verbale ispettivo del
10.12.2008 e) di gran lunga anteriore alla data di deposito del ricorso giudiziario.
A fronte di tale documentazione, parte ricorrente si è limitata ad una contestazione generica, senza dedurre specifici elementi atti a infirmare la data e la validità della pubblicazione.
In ogni caso, anche valorizzando la stessa prospettazione di parte ricorrente, secondo cui l'estratto conto previdenziale del 25.11.2019 avrebbe rappresentato il momento di effettiva presa di conoscenza della cancellazione, deve rilevarsi che la disciplina dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale, ancora la decorrenza del termine non alla conoscenza di fatto, ma alla conoscibilità legale del provvedimento, che – per le ragioni sopra esposte – va individuata nella pubblicazione degli elenchi di variazione o nella definizione del procedimento amministrativo contenzioso.
Ne consegue che il termine decadenziale di 120 giorni doveva ritenersi già spirato da molti anni alla data del deposito del ricorso (9.3.2020), sicché la domanda giudiziaria diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli deve essere dichiarata improponibile/inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970.
Deve, per completezza, osservarsi che i periodi di sospensione dei termini processuali previsti dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-
19 (D.L. n. 18/2020, art. 83) non incidono sul termine in esame, trattandosi – come sopra chiarito – di termine di decadenza sostanziale e, comunque, essendo la decadenza già maturata in epoca ampiamente precedente all'inizio dell'emergenza sanitaria.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'improponibilità della domanda giudiziaria e rende assorbito l'esame del merito, sia in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto, sia in ordine alla attendibilità del verbale ispettivo ed alle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Non è, pertanto, necessario né possibile scrutinare le allegazioni in ordine alle giornate effettivamente lavorate, alle modalità della prestazione ed alla prova testimoniale articolata nel ricorso, trattandosi di profili logicamente e giuridicamente successivi rispetto alla verifica della tempestività dell'azione.
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti.
La soluzione qui accolta si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che, specie negli ultimi anni, ha conosciuto rilevanti sviluppi
(anche di rango costituzionale), con pronunce che hanno inciso sulla ricostruzione della natura e decorrenza dei termini decadenziali in materia di elenchi agricoli, potendo ciò aver ingenerato incertezze nell'operatore e nella parte ricorrente. In tali condizioni, appare conforme a equità compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PATTI – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 nei confronti dell' così Controparte_4 provvede:
1. dichiara improponibile/inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22
D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970 n. 83, la domanda proposta da volta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici Parte_1 dei lavoratori agricoli per gli anni 2005, 2006 e 2007;
2. dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo