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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 480 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
Parte_1
coatta amministrativa (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore, rappresenta e difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico
Fedele, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 9.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – il giudizio di primo grado Con atto di citazione del 7.5.2021, il liquidatore giudiziale della
[...]
Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità), ha citato a giudizio dinanzi al tribunale di CP_3
Brindisi la ed ha dedotto che: Controparte_1
- in data 26.6.2013 la aveva ottenuto dalla banca un finanziamento di euro CP_3
500.000,00;
- contestualmente la aveva costituito, a favore della banca, un pegno sulla CP_3 somma di € 140.225,50 custodita in conto corrente n. 34000023;
- in data 16.1.2017 la era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
CP_3
- in data 3.8.2017 la banca aveva comunicato al liquidatore di aver già provveduto ad escutere il pegno (in data 19.7.2016) ed aveva chiesto di insinuarsi al passivo della per il residuo credito restitutorio;
CP_3
- la liquidatela aveva inserito al passivo della il credito di CP_3 Controparte_1 per l'importo di € 607.436,28, comprensivo della somma di € 140.225,50, già
[...] incamerata ed aveva agito in revocatoria per la declaratoria di inefficacia dell'atto di incameramento del pegno, perché pregiudizievole rispetto alle ragioni degli altri creditori della cooperativa. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità della Controparte_1 citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., ed in particolare perché: “controparte non ha indicato nell'atto introduttivo se ha inteso proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 C.C. ovvero quella fallimentare ex art. 67 L.F. nelle diverse ipotesi pure previste dalla detta norma. Azioni diverse, che prevedono presupposti diversi, con anche diverso meccanismo di distribuzione dell'onere della prova. In tale contesto appare evidente che alla esponente è totalmente impedita qualsiasi attività CP_1 difensiva essendo impossibile comprendere 'gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda' di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 C.P.C.”.
Ciò premesso, la banca ha chiesto al tribunale che, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p.c., fosse ordinata la rinnovazione della citazione.
Nel prosieguo del suo atto introduttivo, la banca ha tuttavia ampiamente articolato le proprie difese di merito, a sostegno della regolarità dell'operazione di incameramento del pegno ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. § 1.1
La controversia, incardinata dinanzi al tribunale di Brindisi, iscritta a ruolo come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed inizialmente assegnata alla dott.ssa
è stata riassegnata, con provvedimento presidenziale del'8.11.2021, al dott. CP_4
tabellarmente designato alla trattazione delle controversie di diritto Per_1 commerciale, dopo che la con le note di trattazione scritta del 4.10.2021, CP_3 aveva precisato “che la domanda è stata proposta a norma della legge fallimentare, e, solo per il caso in cui questa non fosse per qualunque ragione percorribile, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Con decreto del 15.11.2021, il dott. ha disposto il prosieguo del giudizio Per_1 dinanzi a sé per l'udienza del 21.2.2022, assegnando termine alla COOP “fino al
21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”.
All'udienza del 21.2.2022, il giudice designato ha rinviato la causa ex art. 183
c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; su richiesta di interpretazione autentica del provvedimento di rinvio, avanzata dalla COOP con istanza del 2.3.2022, il giudice designato ha chiarito con provvedimento in calce all'istanza che “L'udienza del
6.2.2023 è udienza di trattazione, con termini ex art. 183 c.p.c.”.
Re melius perpensa, all'udienza del 6.2.2023, lo stesso giudice designato ha dichiarato l'estinzione del giudizio ed ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: “dato atto, allo stato degli atti, del difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co.
4.c.p.c.”
§ 2 – il giudizio d'appello
Avverso tale ordinanza, avente valore di sentenza, ha proposto appello la CP_3 ed ha chiesto che, previa declaratoria di illegittimità/nullità, del provvedimento impugnato, ed in totale riforma dello stesso:
- in via principale, la causa fosse rimessa dinanzi al primo giudice;
- in subordine, la causa fosse trattenuta dalla corte e decisa anche nel merito, con accoglimento della domanda attorea già proposta in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado. si è costituita ed ha dedotto che la non aveva Controparte_1 CP_3 espressamente riproposto in appello le domande di merito avanzate in primo grado, con conseguente decadenza ex art. 346 c.p.c.; tanto avrebbe reso l'appello, inammissibile - oltre che infondato - per carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Con sentenza non definitiva emessa in data 18.12.2024, la corte ha accolto il primo motivo d'appello ed ha revocato la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dal tribunale con l'ordinanza impugnata;
con separata e contestuale ordinanza, il collegio ha poi disposto il prosieguo dinanzi a sé del giudizio, da trattarsi in unico grado, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al tribunale.
All'udienza dell'1.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ex art. 352 bis e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
La domanda revocatoria proposta dalla è Parte_1 infondata e deve essere rigettata, sia che alla stessa si riconosca natura di revocatoria fallimentare, sia che le si attribuisca - in alternativa - natura di revocatoria ordinaria.
§ 3.1
1. - Deve preliminarmente essere esaminata l'azione revocatoria fallimentare.
Come noto - e come in sostanza riconosciuto da entrambe le parti - dirimente è la qualificazione del pegno, atteso che “l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma” (cass.civ.sez.I ord. 14.4.2025
n. 9811).
Dall'esame del contratto di pegno su titoli e valori sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa il 26 aprile del 2013 emerge chiaramente che, nel costituire in pegno l'importo di euro 140.225,50, presente quale saldo attivo sul conto corrente numero 34000023 presso la filiale di Brindisi Appia, intestato alla appellante, è stato conferito alla il diritto di Parte_1 Controparte_1
“soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, delle somme depositate, fino alla concorrenza di quanto ad essa ha dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato”, atteso che tale diritto della banca risulta concordato al punto 5 dell'articolo 6 delle condizioni generali per il contratto di pegno in questione.
Tale pattuizione risulta peraltro espressamente richiamata nella scheda di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile e nuovamente sottoscritta nel contratto di pegno.
La facoltà accordata alla banca non risulta esclusa da alcuna delle altre condizioni del contratto di pegno, come assume la cooperativa appellante, senza tuttavia indicare alcun punto in cui sarebbe prevista una modifica di tale facoltà, punto in realtà non rinvenibile da una lettura dell'intero contratto di pegno.
Come emerge dal citato art. 6, le parti hanno pattuito l'onere della banca di dare un preavviso prima di soddisfarsi direttamente sulle somme depositate a soddisfacimento del proprio credito. La presenza di tale preavviso non è stata mai contestata dalla cooperativa.
Deve pertanto ritenersi tardiva, come apertamente dedotto nelle note conclusionali della difesa della la questione sull'esecuzione di tale Controparte_1 adempimento, posta per la prima volta dalla difesa della cooperativa nella comparsa conclusionale del 13 giugno 2025, tardività che, oltre a rendere inammissibile tale deduzione di inadempimento della banca, viola il diritto di difesa di controparte, non consentendo la deduzione e l'ammissione di prove sul punto.
Irrilevante e infine la circostanza che la cooperativa nello stato passivo abbia inserito il credito della banca non depurato dell'importo del pegno irregolare escusso: trattasi di scelta imputabile a valutazioni del commissario liquidatore che, in presenza dei presupposti di legge, ben potrà provvedere alle necessarie rettifiche.
Da quanto innanzi consegue che, trattandosi di pegno irregolare, non è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare.
§ 3.2
Resta da valutare l'azione revocatoria ordinaria, proposta in via subordinata ed invero in modo del tutto generico dalla cooperativa. Anche tale domanda non può essere accolta, atteso che l'attrice non ha provato, nè chiesto di provare - e prima ancora non ha neppure dedotto - la sussistenza dei necessari presupposti del consilium fraudis e dell'animus nocendi (cass.civ.SSUU n. 1898/2025).
Né tali presupposti necessari emergono dagli atti, atteso peraltro che la si è CP_1 soddisfatta direttamente sulle somme ricevute in pegno irregolare molti mesi prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda revocatoria proposta dalla Parte_2
[...] condanna la al Parte_2 pagamento in favore della delle spese processuali Controparte_1 del doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado - in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, l'1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr.ssa Anna Rita Pasca
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 480 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
Parte_1
coatta amministrativa (c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore, rappresenta e difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico
Fedele, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 9.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – il giudizio di primo grado Con atto di citazione del 7.5.2021, il liquidatore giudiziale della
[...]
Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità), ha citato a giudizio dinanzi al tribunale di CP_3
Brindisi la ed ha dedotto che: Controparte_1
- in data 26.6.2013 la aveva ottenuto dalla banca un finanziamento di euro CP_3
500.000,00;
- contestualmente la aveva costituito, a favore della banca, un pegno sulla CP_3 somma di € 140.225,50 custodita in conto corrente n. 34000023;
- in data 16.1.2017 la era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
CP_3
- in data 3.8.2017 la banca aveva comunicato al liquidatore di aver già provveduto ad escutere il pegno (in data 19.7.2016) ed aveva chiesto di insinuarsi al passivo della per il residuo credito restitutorio;
CP_3
- la liquidatela aveva inserito al passivo della il credito di CP_3 Controparte_1 per l'importo di € 607.436,28, comprensivo della somma di € 140.225,50, già
[...] incamerata ed aveva agito in revocatoria per la declaratoria di inefficacia dell'atto di incameramento del pegno, perché pregiudizievole rispetto alle ragioni degli altri creditori della cooperativa. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità della Controparte_1 citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., ed in particolare perché: “controparte non ha indicato nell'atto introduttivo se ha inteso proporre l'azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 C.C. ovvero quella fallimentare ex art. 67 L.F. nelle diverse ipotesi pure previste dalla detta norma. Azioni diverse, che prevedono presupposti diversi, con anche diverso meccanismo di distribuzione dell'onere della prova. In tale contesto appare evidente che alla esponente è totalmente impedita qualsiasi attività CP_1 difensiva essendo impossibile comprendere 'gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda' di cui all'art. 163 comma 2 n. 4 C.P.C.”.
Ciò premesso, la banca ha chiesto al tribunale che, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p.c., fosse ordinata la rinnovazione della citazione.
Nel prosieguo del suo atto introduttivo, la banca ha tuttavia ampiamente articolato le proprie difese di merito, a sostegno della regolarità dell'operazione di incameramento del pegno ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. § 1.1
La controversia, incardinata dinanzi al tribunale di Brindisi, iscritta a ruolo come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed inizialmente assegnata alla dott.ssa
è stata riassegnata, con provvedimento presidenziale del'8.11.2021, al dott. CP_4
tabellarmente designato alla trattazione delle controversie di diritto Per_1 commerciale, dopo che la con le note di trattazione scritta del 4.10.2021, CP_3 aveva precisato “che la domanda è stata proposta a norma della legge fallimentare, e, solo per il caso in cui questa non fosse per qualunque ragione percorribile, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Con decreto del 15.11.2021, il dott. ha disposto il prosieguo del giudizio Per_1 dinanzi a sé per l'udienza del 21.2.2022, assegnando termine alla COOP “fino al
21.12.2021 per la notifica del ricorso e del presente decreto”.
All'udienza del 21.2.2022, il giudice designato ha rinviato la causa ex art. 183
c.p.c. all'udienza del 6.2.2023; su richiesta di interpretazione autentica del provvedimento di rinvio, avanzata dalla COOP con istanza del 2.3.2022, il giudice designato ha chiarito con provvedimento in calce all'istanza che “L'udienza del
6.2.2023 è udienza di trattazione, con termini ex art. 183 c.p.c.”.
Re melius perpensa, all'udienza del 6.2.2023, lo stesso giudice designato ha dichiarato l'estinzione del giudizio ed ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: “dato atto, allo stato degli atti, del difetto di prova del rinnovo della notifica dell'atto introduttivo entro il 21 dicembre 2021, come richiesto con provvedimento del 15 novembre 2021;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co.
4.c.p.c.”
§ 2 – il giudizio d'appello
Avverso tale ordinanza, avente valore di sentenza, ha proposto appello la CP_3 ed ha chiesto che, previa declaratoria di illegittimità/nullità, del provvedimento impugnato, ed in totale riforma dello stesso:
- in via principale, la causa fosse rimessa dinanzi al primo giudice;
- in subordine, la causa fosse trattenuta dalla corte e decisa anche nel merito, con accoglimento della domanda attorea già proposta in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado. si è costituita ed ha dedotto che la non aveva Controparte_1 CP_3 espressamente riproposto in appello le domande di merito avanzate in primo grado, con conseguente decadenza ex art. 346 c.p.c.; tanto avrebbe reso l'appello, inammissibile - oltre che infondato - per carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Con sentenza non definitiva emessa in data 18.12.2024, la corte ha accolto il primo motivo d'appello ed ha revocato la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dal tribunale con l'ordinanza impugnata;
con separata e contestuale ordinanza, il collegio ha poi disposto il prosieguo dinanzi a sé del giudizio, da trattarsi in unico grado, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al tribunale.
All'udienza dell'1.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ex art. 352 bis e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
La domanda revocatoria proposta dalla è Parte_1 infondata e deve essere rigettata, sia che alla stessa si riconosca natura di revocatoria fallimentare, sia che le si attribuisca - in alternativa - natura di revocatoria ordinaria.
§ 3.1
1. - Deve preliminarmente essere esaminata l'azione revocatoria fallimentare.
Come noto - e come in sostanza riconosciuto da entrambe le parti - dirimente è la qualificazione del pegno, atteso che “l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma” (cass.civ.sez.I ord. 14.4.2025
n. 9811).
Dall'esame del contratto di pegno su titoli e valori sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa il 26 aprile del 2013 emerge chiaramente che, nel costituire in pegno l'importo di euro 140.225,50, presente quale saldo attivo sul conto corrente numero 34000023 presso la filiale di Brindisi Appia, intestato alla appellante, è stato conferito alla il diritto di Parte_1 Controparte_1
“soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, delle somme depositate, fino alla concorrenza di quanto ad essa ha dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato”, atteso che tale diritto della banca risulta concordato al punto 5 dell'articolo 6 delle condizioni generali per il contratto di pegno in questione.
Tale pattuizione risulta peraltro espressamente richiamata nella scheda di approvazione specifica ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile e nuovamente sottoscritta nel contratto di pegno.
La facoltà accordata alla banca non risulta esclusa da alcuna delle altre condizioni del contratto di pegno, come assume la cooperativa appellante, senza tuttavia indicare alcun punto in cui sarebbe prevista una modifica di tale facoltà, punto in realtà non rinvenibile da una lettura dell'intero contratto di pegno.
Come emerge dal citato art. 6, le parti hanno pattuito l'onere della banca di dare un preavviso prima di soddisfarsi direttamente sulle somme depositate a soddisfacimento del proprio credito. La presenza di tale preavviso non è stata mai contestata dalla cooperativa.
Deve pertanto ritenersi tardiva, come apertamente dedotto nelle note conclusionali della difesa della la questione sull'esecuzione di tale Controparte_1 adempimento, posta per la prima volta dalla difesa della cooperativa nella comparsa conclusionale del 13 giugno 2025, tardività che, oltre a rendere inammissibile tale deduzione di inadempimento della banca, viola il diritto di difesa di controparte, non consentendo la deduzione e l'ammissione di prove sul punto.
Irrilevante e infine la circostanza che la cooperativa nello stato passivo abbia inserito il credito della banca non depurato dell'importo del pegno irregolare escusso: trattasi di scelta imputabile a valutazioni del commissario liquidatore che, in presenza dei presupposti di legge, ben potrà provvedere alle necessarie rettifiche.
Da quanto innanzi consegue che, trattandosi di pegno irregolare, non è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare.
§ 3.2
Resta da valutare l'azione revocatoria ordinaria, proposta in via subordinata ed invero in modo del tutto generico dalla cooperativa. Anche tale domanda non può essere accolta, atteso che l'attrice non ha provato, nè chiesto di provare - e prima ancora non ha neppure dedotto - la sussistenza dei necessari presupposti del consilium fraudis e dell'animus nocendi (cass.civ.SSUU n. 1898/2025).
Né tali presupposti necessari emergono dagli atti, atteso peraltro che la si è CP_1 soddisfatta direttamente sulle somme ricevute in pegno irregolare molti mesi prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda revocatoria proposta dalla Parte_2
[...] condanna la al Parte_2 pagamento in favore della delle spese processuali Controparte_1 del doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado - in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, l'1.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr.ssa Anna Rita Pasca