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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], Brasile;
nata il Parte_1 Parte_2
23.11.1990, a San Paolo Stato di San Paolo, Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_3
Stato di San Paolo Brasile;
, nata il [...] a [...], Brasile Parte_4 tutti difesi e rappresentati congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Camila Ferreira de Sousa e dall'Avv.
Francesco Boschetti presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di figlio di Persona_1
e , nato a Diamante, in [...], l'[...] emigrato Persona_2 Controparte_2 in Brasile, ivi coniugato nel 1895 con , il quale non aveva mai perduto la cittadinanza Persona_3 italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dal matrimonio tra e Persona_1 Persona_3
è venuto alla luce nato in [...] nel 1900 coniugato in seconde nozze nel 1927
[...] Persona_4 con Dal matrimonio tra e è venuta Controparte_3 Persona_4 Persona_5 alla luce , nata in [...] nel 1929 coniugata nel 1954 con , assumendo il Persona_6 Persona_7 nome di . Parte_5
Dal matrimonio tra ) e è venuto alla luce nato in Parte_5 Persona_7 Parte_1
Brasile nel 1960 coniugato nel 1989 con dalla cui unione sono venute alla luce: Controparte_4
nata in [...] nel 1990 coniugata nel 2014 con da cui ha Parte_2 Controparte_5 divorziato nel 2017; nata in [...] nel 1993 e nata in [...] nel Parte_3 Parte_4
1997.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Parte_6
San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi Parte_6 riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_1 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Diamante, in provincia di Cosenza circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Per_1
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nella prassi ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_7 irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 17.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò