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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1299 del ruolo generale per l'anno 2024, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Parte_1
Venturi ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza P.C. Restagno n.8;
-parte opponente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Ascolese ed elettivamente domiciliata in Sarno al Prolungamento Matteotti n.19/21;
-parte opposta-
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società ha Parte_1 citato in giudizio, dinanzi all'intestato tribunale, la società al fine di vedere Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 61/2024 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
14.01.2024 per il pagamento della somma complessiva di €.10.272,00, oltre interessi. A sostegno della domanda, ha dedotto l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito vantato da parte opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.08.2024, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. nonché dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010. Infine, nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da parte opposta per mancanza del petitum e della causa petendi, in quanto la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”. (v. Cass. Civ., Sez. III,
15/05/2013, n. 11751).
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di procedibilità dell'opposizione eccepita da parte opposta poiché l'oggetto dell'opposizione non rientra nelle materie per le quali l'art. 5 co. 1 d.lgs.
28/2010 prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Infatti, l'art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Al contrario, l'oggetto del presente giudizio riguarda l'omesso pagamento delle somme indicate nelle fatture n. 73/2022, 105/2022 e 151/2022 emesse nell'ambito del contratto di trasporto;
ne consegue che l'eccezione va rigettata, non rientrando il contratto di trasporto tra quelli per i quali è obbligatorio il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Ciò posto, passando al merito, giova evidenziare che le difese svolte da parte opponente sono meramente generiche, in quanto la stessa si è limitata a dedurre che le fatture allegate al ricorso monitorio non possono costituire prova del credito nella fase di opposizione ma non ha contestato né la fondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte né tantomeno l'esatto ammontare della somma ingiunta.
Pertanto, a fronte delle generiche deduzioni svolte dalla parte opponente in merito all'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la società a corrispondere alla società la somma di €. Parte_1 Controparte_1
1.701,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario delle spese di lite.
Così deciso in data 04.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1299 del ruolo generale per l'anno 2024, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Parte_1
Venturi ed elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza P.C. Restagno n.8;
-parte opponente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonio Ascolese ed elettivamente domiciliata in Sarno al Prolungamento Matteotti n.19/21;
-parte opposta-
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società ha Parte_1 citato in giudizio, dinanzi all'intestato tribunale, la società al fine di vedere Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 61/2024 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
14.01.2024 per il pagamento della somma complessiva di €.10.272,00, oltre interessi. A sostegno della domanda, ha dedotto l'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito vantato da parte opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.08.2024, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. nonché dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010. Infine, nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da parte opposta per mancanza del petitum e della causa petendi, in quanto la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”. (v. Cass. Civ., Sez. III,
15/05/2013, n. 11751).
Del resto, la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di procedibilità dell'opposizione eccepita da parte opposta poiché l'oggetto dell'opposizione non rientra nelle materie per le quali l'art. 5 co. 1 d.lgs.
28/2010 prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Infatti, l'art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Al contrario, l'oggetto del presente giudizio riguarda l'omesso pagamento delle somme indicate nelle fatture n. 73/2022, 105/2022 e 151/2022 emesse nell'ambito del contratto di trasporto;
ne consegue che l'eccezione va rigettata, non rientrando il contratto di trasporto tra quelli per i quali è obbligatorio il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Ciò posto, passando al merito, giova evidenziare che le difese svolte da parte opponente sono meramente generiche, in quanto la stessa si è limitata a dedurre che le fatture allegate al ricorso monitorio non possono costituire prova del credito nella fase di opposizione ma non ha contestato né la fondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte né tantomeno l'esatto ammontare della somma ingiunta.
Pertanto, a fronte delle generiche deduzioni svolte dalla parte opponente in merito all'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la società a corrispondere alla società la somma di €. Parte_1 Controparte_1
1.701,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi al difensore antistatario delle spese di lite.
Così deciso in data 04.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)