TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/04/2026, n. 7466
TAR
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sottovalutazione della qualità artistica e innovatività del progetto (parametro 3)

    Le proposte progettuali sono state sottoposte al vaglio tecnico-discrezionale della Commissione, che con l’attribuzione di un punteggio più elevato ha ritenuto meritevoli di maggior pregio gli elementi di innovatività rappresentati da altro organismo. La stessa ricorrente indica che l'esperienza è già stata realizzata in edizioni precedenti, depotenziando il profilo di innovatività.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e 97 Cost. - Difetto assoluto di motivazione e istruttoria nell'attribuzione dei punteggi

    La normativa vigente prevede criteri e sub-criteri sufficientemente dettagliati e adeguati, che parcellizzano e specificano gli elementi che, valutati nel loro complesso, consentono l’apprezzamento della “qualità artistica”, e dunque del pregio, del progetto, con previsione per ciascuno di essi di un punteggio massimo. In tal modo la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nell’assegnazione del concreto punteggio attribuito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per vizio di istruttoria per tempi manifestamente insufficienti di valutazione

    Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove, poiché manca una predeterminazione normativa dei tempi da dedicare. Inoltre, i commissari avevano esaminato preliminarmente i progetti individualmente e avviato l'analisi collegiale in riunioni informali propedeutiche alla seduta ufficiale, smentendo l'assunto che l'esame fosse confinato alla sola riunione del giorno.

  • Rigettato
    Illegittimo rigetto dell'istanza di riesame – Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione

    La procedura di riesame può legittimamente concludersi con un atto meramente confermativo delle valutazioni precedentemente espresse, senza dover necessariamente tradursi in una rinnovazione del giudizio conclusivo già reso. La motivazione del rigetto si è incentrata sull’immodificabilità della precedente valutazione, non avendo rinvenuto, nella domanda di riesame, elementi utili per addivenire ad una riapertura dell’istruttoria e ad una revisione del giudizio espresso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sottovalutazione della qualità della direzione artistica (parametro 1)

    Il parametro in esame esamina la coerenza e la capacità del direttore artistico di tradurre il proprio curriculum in un progetto artistico attuale e concreto, non basandosi solo sul passato esperienziale. La documentazione ministeriale esclude vizi di istruttoria in relazione ai punteggi assegnati ad altri organismi, fornendo elementi a supporto della valutazione effettuata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sottovalutazione della qualità professionale del personale artistico (parametro 2)

    L'età anagrafica degli artisti non esaurisce la portata del parametro, che valuta la qualità professionale complessiva. La documentazione presentata dalla ricorrente presenta incongruenze e carenze, e i dati corretti delle schede di altri organismi sconfessano gli assunti di parte.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sottovalutazione del parametro 4 “Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione [...]

    La ricorrente si è limitata a paventare un’asserita migliore caratterizzazione della sua proposta rispetto a un altro organismo, ma si tratta di valutazione soggettiva inidonea a evidenziare macroscopiche illegittimità, considerati gli elementi presenti anche nel progetto dell'altro organismo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta sproporzione dei punteggi - disparità di trattamento – vizio di motivazione

    La ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi, limitandosi a contestare valutazioni soggettive e personali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    La ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi, limitandosi a contestare valutazioni soggettive e personali.

  • Rigettato
    Illegittimo rigetto dell'istanza di riesame per eccesso di potere per vizio di motivazione e di istruttoria

    La procedura di riesame può legittimamente concludersi con un atto meramente confermativo delle valutazioni precedentemente espresse, senza dover necessariamente tradursi in una rinnovazione del giudizio conclusivo già reso. La motivazione del rigetto si è incentrata sull’immodificabilità della precedente valutazione, non avendo rinvenuto, nella domanda di riesame, elementi utili per addivenire ad una riapertura dell’istruttoria e ad una revisione del giudizio espresso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità - Conflitto di interessi e mancata astensione del Commissario Guido Barbieri

    Dal verbale risulta che il commissario ha abbandonato la seduta pomeridiana prima dell'esame del settore di interesse della ricorrente. La documentazione non prova che il commissario abbia partecipato alle operazioni di valutazione per tale settore. Inoltre, la presenza di eventuali sopravvenute situazioni di conflitto di interessi impone l'obbligo di comunicazione e astensione, e il verbale riporta le dichiarazioni di astensione rese da altri commissari, ma non vi è prova che il commissario in questione abbia omesso di astenersi nel caso specifico.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/04/2026, n. 7466
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7466
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo