Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/04/2026, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11255 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NT Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fondazione Teatro Civico Rho, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, nella parte in cui ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo NS 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024;
2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione, nella parte relativa alla valutazione del progetto della ricorrente;
3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 205 che ha rigettato le istanze di riesame, nella parte in cui ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente;
4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, laddove non prevede e ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente ad operare senza una griglia valutativa per l'attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi;
5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INCANTO ENTE DEL TERZO SETTORE il 24 ottobre 2025:
1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, che ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo NS 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024;
2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione;
3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 2025 che ha rigettato le istanze di riesame, che ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente;
4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, laddove non prevede e ove interpretabile, nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente ad operare senza una griglia valutativa per l’attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi.
5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AN OR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 17 settembre 2025 e depositato in data 1° ottobre 2025, l’Associazione NT Ente del terzo settore è insorta avverso il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura rep. n. 691 del 19 giugno 2025 e atti presupposti, chiedendone l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) nella parte in cui (art. 2) ha escluso il progetto presentato dalla medesima per l’ammissione ai contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (NS) relativamente al triennio 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” di cui all’art. 20 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa (10 punti), avendo assegnato 8,5 punti.
L’Associazione riferisce di aver presentato domanda di riesame, che è stata respinta dalla competente Commissione nella seduta del 9 luglio 2025 (come da verbale n. 9/2025), e di aver conseguito, in sede di accesso agli atti, le domande presentate dagli altri soggetti e relative schede di valutazione, da cui sarebbero emersi i seguenti vizi:
I . “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 e 97 COST. - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ”.
Il gravato decreto direttoriale sarebbe inficiato da difetto di motivazione e istruttoria per mancata preventiva determinazione di sub-criteri di valutazione e parametri di graduazione del punteggio che consentano di comprendere l’iter logico-valutativo seguito dalla Commissione, con conseguente inidoneità del mero voto numerico a soddisfare l’obbligo di motivazione (art. ex T.A.R Lazio, sent. n. 18944/2023);
II . “ ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI ISTRUTTORIA PER TEMPI MANIFESTAMENTE INSUFFICIENTI DI VALUTAZIONE SIA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE SIA DELLE ISTANZE DI RIESAME ”.
Dall’esame del verbale n. 4/2025, in cui sono riportati gli esiti della riunione tenutasi in data 29 aprile 2025 (nel corso della quale è stato valutato il progetto della ricorrente), risulta che la relativa sessione ha avuto una durata di soli 115 minuti, inferendone che la Commissione avrebbe esaminato ben 33 progetti (per i settori di cui agli artt. 19 e 20), dedicando a ciascuno di essi un tempo medio di appena 3,48 minuti, insufficiente per compiere una valutazione seria e approfondita, con conseguente vizio di istruttoria. Lo stesso dicasi per la riunione specificamente dedicata all’esame delle (54) istanze di riesame, di durata pari complessivamente ad un’ora soltanto (cfr. verbale n. 9 del 9 luglio 2025), e dunque impiegando mediamente poco più di un minuto per ciascuna istanza, il che avrebbe trasformato la procedura di riesame in una mera formalità burocratica;
III . “ ILLEGITTIMO RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIESAME – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE ”.
La motivazione con cui la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2025 (v. verbale n. 9/2025) ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente sarebbe meramente generica e apodittica, non avendo preso specifica posizione sulle articolate argomentazioni relative alla manifesta irragionevolezza dei punteggi attribuiti e alla disparità di trattamento rilevata rispetto agli altri organismi ammessi, e così ponendosi in contrasto con i principi che governano l’istituto del riesame;
IV. “ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA SOTTOVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIREZIONE ARTISTICA (parametro 1) E PER ILLOGICITA’E CONTRADDITTORIETA', CARENZA DI MOTIVAZIONE E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
Il punteggio di 1 assegnato per il parametro “qualità della direzione artistica” sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto manifestamente inadeguato e irragionevole, sia perché non avrebbe tenuto conto del curriculum di eccellenza del direttore artistico dell’Associazione (maestro Alessio Quaresima Escobar), sia se considerato in comparazione con i maggiori punteggi assegnati ad altri organismi ammessi;
V . “ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA SOTTOVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ARTISTICO (parametro 2), CARENZA DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ”.
La ricorrente contesta la legittimità del punteggio (2 punti) assegnato per il criterio “Qualità professionale del personale artistico”, che non terrebbe conto dei curricula e delle carriere degli artisti coinvolti, oltre che della inclusione di due formazioni (Coro Roma Tre e Orchestra Roma NF-ORS) composte da giovani professionisti per il 50 % al di sotto dei 35 anni e attivi in concerti tenutisi nelle sale e nei Teatri più prestigiosi di Roma e del Lazio, e risulterebbe sproporzionato rispetto a quello attribuito ad altri organismi;
VI. “ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA SOTTOVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ARTISTICA E INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO (parametro 3) CARENZA DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ”.
E’ contestato il punteggio di 2 (sugli 11 disponibili) assegnato per il parametro 3 “Qualità artistica e innovatività del progetto, nei contenuti e nelle modalità creative e realizzative”, non avendo la Commissione adeguatamente considerato l’innovatività metodologica del progetto “Nuove Voci della Lirica” presentato dalla ricorrente, assegnando irragionevolmente un punteggio più alto a CA (4 punti), pur in assenza di elementi di innovatività;
VII . “ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA SOTTOVALUTAZIONE DEL PARAMETRO 4 “AZIONI DI RICERCA, EDUCAZIONE, FIDELIZZAZIONE […] – CARENZA DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ”.
Anche rispetto al predetto criterio di valutazione viene stigmatizzata l’irragionevolezza del punteggio (1,5 punti) assegnato ad NT rispetto a quello più elevato (2 punti) riconosciuto a CA;
VIII . “ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA SPROPORZIONE DEI PUNTEGGI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIZIO DI MOTIVAZIONE ”.
Con tale vizio la ricorrente ribadisce che dall’analisi comparativa delle schede di valutazione ottenute tramite accesso agli atti emergerebbe un’evidente sproporzione nei punteggi attribuiti, non giustificata da elementi oggettivi di differenziazione, con conseguente vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza, oltre che violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;
IX. “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA ”.
La valutazione risulterebbe manifestamente irragionevole e sproporzionata rispetto alla qualità oggettiva del progetto e del soggetto proponente in relazione ai criteri evidenziati in ricorso, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo;
X . “ILLEGITTIMO RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIESAME PER ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA ”.
La ricorrente insiste nel ribadire l’illegittimità del rigetto dell’istanza di riesame in quanto privo di una motivazione specifica in relazione ai motivi rappresentati.
2. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio producendo documentazione (cfr. deposito del 10 ottobre 2025) e memoria illustrativa (cfr. deposito del 13 ottobre 2025), con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare per infondatezza delle doglianze esperite.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 24 ottobre 2025, anch’esso corredato da domanda cautelare, la ricorrente ha sollevato un ulteriore motivo di doglianza (rubricato “ VIOLAZIONE DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ - CONFLITTO DI INTERESSI E MANCATA ASTENSIONE DEL COMMISSARIO GUIDO BARBIERI ”), quale scaturente dall’esame della documentazione depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, incentrato sul rilievo che il commissario Prof. DO ER, componente della Commissione consultiva preposta alla valutazione delle domande nella seduta del 29 e 30 aprile 2025 e dell’istanza di riesame nella riunione del 9 luglio 2025, non si sarebbe astenuto dalle relative deliberazioni pur trovandosi in una situazione di evidente conflitto di interessi rispetto ad uno dei soggetti ammessi a contributo (il Comune di IN), figurando come autore dello spettacolo “Lo HI di NI, programmato dal medesimo Comune nell’ambito del progetto artistico presentato ai fini dell’accesso al NS per il settore ex art. 20 d.m. n. 463/2024 e andato in scena nelle date 20 e 21 agosto 2025, in violazione del disposto dell’art. 6- bis l. n. 241/1990 e del principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio del collegio perfetto, con conseguente nullità dell’intera procedura valutativa.
4. Con memoria depositata il 31 ottobre 2024 il Ministero della cultura ha resistito all’atto di motivi aggiunti, eccependo in via pregiudiziale la tardività della censura ivi sollevata e comunque la sua infondatezza nel merito.
5. In data 21 novembre 2025 NT ha depositato ulteriore memoria difensiva al fine di prendere posizione sulle eccezioni sollevate ex adverso .
6. Con ordinanza n. 6626/2025 del 27 novembre 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm., ritenendo che “ le molteplici questioni dedotte con il ricorso e con l’atto di motivi aggiunti necessitino di un meditato approfondimento ” da effettuarsi in sede di merito, contestualmente disponendo “per ragioni di economia processuale” l’integrazione del contraddittorio nei confronti a) del prof. DO ER “ in considerazione delle doglianze sollevate con il ricorso per motivi aggiunti del 24 ottobre 2025 ”, all’uopo assegnando il termine di 30 giorni per la notifica e di 10 giorni per il deposito della prova del relativo perfezionamento, nonché b) di tutti gli altri organismi ammessi al contributo NS 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. n. 463/2024, con autorizzazione a procedere alla notifica mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, co. 3 cod. proc. amm., assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura e 10 giorni per depositare in atti la prova dell’intervenuta pubblicazione.
7. In data 20 novembre 2025 la ricorrente ha versato in atti la prova della notificazione del ricorso al Prof. ER, con raccomandata spedita il 18 dicembre 2025 (depositando in data 16 gennaio 2026 la relativa cartolina di ricevimento) e dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di notifica per pubblici proclami sul sito del MIC.
In data 1° dicembre 2025 anche l’Avvocatura ha depositato documentazione.
8. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha prodotto memoria conclusionale (in data 6 febbraio 2026), con la quale ha insistito per l’accoglimento del gravame, e il Ministero memoria di replica (in data 13 febbraio 2026), con cui chiede il rigetto del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
9. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
IT
1. Preso atto, preliminarmente, che il gravame è scrutinabile nel merito, essendo stato il contraddittorio correttamente integrato nel rispetto della tempistica e delle modalità previste con l’ordinanza n. 6626/2025 e che nessuno dei soggetti ivi menzionati (Prof. DO ER e organismi controinteressati ammessi al contributo NS per il triennio 2025-2027) si è costituito in giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti cd “propri” del 24 ottobre 2025 siano da rigettare.
2. In particolare, l’impugnativa risulta affidata ad un duplice ordine di ragioni, con cui si è inteso rilevare, da un lato, vizi di carattere procedurale che inficerebbero l’iter adottato dalla Commissione per l’esame delle domande di ammissione ai contributi a valere sul NS per il triennio 2025-2027 (quali il difetto di motivazione delle valutazioni espresse con mero voto numerico, il vizio di istruttoria per insufficienza del tempo impiegato per l’esame collegiale, l’incompatibilità di uno dei Commissari, ecc.), e, dall’altro, l’illegittimità di alcuni dei punteggi specificamente assegnati al progetto presentato dalla ricorrente.
Nessuna di tali censure coglie nel segno.
3. Quanto al primo motivo dedotto con il ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente paventa una pretesa genericità dei criteri di valutazione contemplati dalla lex specialis e conseguente deficit motivazionale, esso è destituito di fondamento, anche alla luce della giurisprudenza recentemente espressasi proprio sulla tematica dei parametri previsti per l’accesso ai contributi a valere sul FUS (ora NS).
3.1. Innanzitutto va doverosamente precisato che le pronunce della Sezione specificamente richiamate nel ricorso e nella memoria conclusionale di parte del 6 febbraio 2026 (v. sentenze del 14 dicembre 2023, n. 18944, e del 27 dicembre 2023, n. 19725) sono state entrambe riformate dal Consiglio di Stato rispettivamente con sentenza del 20 novembre 2024, n. 9335, e sentenza del 9 dicembre 2024, n. 9901. In particolare, il Giudice d’appello (richiamati – v. sent. n. 9335/2024 – i precedenti con cui erano stati accolti analoghi appelli proposti dal Ministero della cultura avverso alcune sentenze del Tar del Lazio di accoglimento di svariati ricorsi proposti da soggetti che aspiravano al contributo FUS per il triennio 2022 – 2024) ha accertato la “ legittimità del sistema di valutazione della qualità artistica ” in ragione della “ specificazione di “criteri” e subcriteri” che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono la “qualità artistica”, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, onde la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito ”: è stato infatti argomentato che “ la griglia di valutazione di cui all’Allegato B appare dettagliata e non generica ”, tenuto conto che la sua “ articolazione (…), unitamente alla previsione del punteggio massimo attribuibile al parametro «Qualità artistica» e della soglia di ammissione minima necessaria, presenti una adeguata graduazione dei punteggi e offra, nell’ambito di un raffronto complessivo dei progetti presentati, quella specificazione necessaria a ricostruire ex post il percorso logico valutativo seguito dalla Commissione rendendo palesi i profili oggetto di apprezzamento ”.
3.2. Va poi rappresentato preliminarmente che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (recante “ Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo ”), convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, è previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) sono rideterminati i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, statuendo che “ I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi ”.
In attuazione di tale previsione è stato adottato il vigente d.m. 23 dicembre 2024, n. 463, recante “ Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo ”.
Questo, in linea con il previgente d.m. del 27 luglio 2017, prevede all’art. 5 che l’esame dei progetti sia affidato ad apposite Commissione consultive competenti per materia, cui è demandata la valutazione della qualità artistica dei progetti ammissibili, formulata con punteggio numerico espresso sulla base di una griglia di valutazione predisposta per ciascun ambito e settore (cfr. Tabelle di cui all’Allegato B), con un punteggio minimo di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti.
Ciascuna griglia risulta articolata in assi (incentrati sulla duplice dimensione del “progetto” e del “soggetto”), obiettivi strategici (che costituiscono specifica declinazione degli “Obiettivi strategici del supporto allo spettacolo dal vivo” delineati dall’art. 2 del decreto in termini generici), obiettivi operativi e fenomeni.
Per lo specifico settore “Attività liriche ordinarie” di cui all’articolo 20 del d.m. n. 463/2024, la Tabella 16 del predetto Allegato B prevede i seguenti obiettivi e indicatori di qualità artistica:
A) obiettivo strategico “Qualificare il sistema di offerta” - obiettivi operativi “Sostenere la qualità del personale artistico” e “Sostenere la qualità del progetto artistico”- fenomeni “Qualità della direzione artistica”, “Qualità professionale del personale artistico impiegato e/o degli artisti e delle formazioni ospitate, anche con riferimento a figure autoriali con un'età inferiore a 40 anni e giovani artisti con un'età inferiore a 35 anni” e “Qualità artistica e innovatività del progetto, nei contenuti e nelle modalità creative e realizzative”;
B) obiettivo strategico “Sostenere, diversificare e qualificare la domanda” – obiettivo operativo “Qualificare le strategie di comunicazione, marketing e innovazione” – fenomeno “Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, mediante progetti specifici sul territorio nazionale, anche di accessibilità. Azioni e strategie di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali”;
C) obiettivo strategico “Valorizzare la capacità gestionale dei soggetti” – obiettivo operativo “Valorizzare la capacità gestionale” – fenomeno “Continuità e affidabilità gestionale”;
D) obiettivo strategico “Sostenere la capacità di operare, anche tramite reti aperte, a sostegno della cultura italiana anche all’estero” – obiettivo operativo “Progetti nazionali, europei ed internazionali” – fenomeno “Sviluppo di azioni con soggetti del sistema culturale nazionale e /o partecipazione a progetti europei e/o internazionali nonché a reti aperte ufficialmente riconosciute dalle istituzioni competenti per valorizzare, promuovere e diffondere l’identità e la pluralità culturale nazionale”.
I punteggi massimi assegnati a ciascuno dei 6 indicatori/fenomeni sono stati predeterminati con il D.D.G. 27 gennaio 2025 n. 19 (per un totale complessivo di 35 punti).
3.3. Ad avviso del Collegio, la Tabella in esame contempla criteri di valutazione sufficientemente specifici e dettagliati, che consentono di ricostruire le ragioni del punteggio assegnato a ciascun progetto.
Come rappresentato, infatti, la “qualità artistica” (oggetto di valutazione) è stata declinata in “obiettivi strategici”, “obiettivi operativi” e “indicatori/fenomeni”, a ciascuno dei quali, in virtù di preventiva determinazione direttoriale, è stato attribuito un punteggio massimo: il complesso degli assi, degli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi e dei fenomeni delinea una sorta di “albero strategico” che dagli obiettivi arriva ai fenomeni e che rappresenta, nel suo insieme, il paradigma di riferimento e l’iter logico seguito dalla Commissione ai fini dell’analisi qualitativa dei progetti presentati per il settore di cui trattasi.
La valutazione di qualità artistica viene così espressa mediante l’attribuzione di punteggi (predeterminati nel massimo) secondo i parametri previsti ex ante dal decreto ministeriale, i quali prefigurano e predeterminano l’alveo nel quale deve svolgersi il giudizio tecnico-discrezionale devoluto alla Commissione.
In linea, pertanto, con i precedenti giurisprudenziali che si sono pronunciati sulla questione (v., oltre alle due pronunce sopra richiamate, anche Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11227; 5 aprile 2024, nn. 3161 e 3162; 26 aprile 2024, n. 3831; 19 luglio 2024, n. 6475; 11 dicembre 2024, n.10010; 21 marzo 2025, n. 2365; TAR Lazio, sez. II quater, 27 settembre 2024, n. 16811; id., 3 marzo 2025, nn. 4594 e 4595), che esprimono un principio valevole anche per lo scrutinio della legittimità del sopravvenuto d.m. n. 463/2024, avendo questo mantenuto la medesima “ossatura” del precedente d.m. 2017, può affermarsi che l’amministrazione ha predeterminato criteri e sub-criteri sufficientemente dettagliati e adeguati, che parcellizzano e specificano gli elementi che, valutati nel loro complesso, consentono l’apprezzamento della “qualità artistica”, e dunque del pregio, del progetto, con previsione per ciascuno di essi di un punteggio massimo: in tal modo la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nell’assegnazione del concreto punteggio attribuito.
4. Privo di pregio è anche il secondo mezzo (che denuncia un vizio di istruttoria in ragione del tempo eccessivamente breve impiegato per l’esame delle domande), per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, appare calzante al caso di specie, per analogia di ratio , il principio, enunciato da consolidata giurisprudenza, secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1446, nonché recente T.A.R. Lazio, sez. III ter, 3 marzo 2026, n. 4021), poiché “manca una predeterminazione, ad opera di leggi e regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti” (in tal senso anche Cons. Stato, sez. I, parere 29 gennaio 2024, n. 87, che rinvia a Cons. Stato, Sez, VII, 2 febbraio 2022, n. 743).
Anche nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna norma (né di legge né nelle pieghe del d.m. n. 463/2024) che imponga un tempo minimo da destinare alla valutazione di ciascuno dei progetti presentati, di talché appare arbitrario e privo di appigli obiettivi il calcolo proposto dalla ricorrente, che individuerebbe come congruo un lasso temporale di almeno 42 minuti a domanda (moltiplicando il numero dei 6 fenomeni/indicatori previsti dalla lex specialis per il settore ex art. 20 per i 7 componenti della Commissione consultiva per la musica).
In secondo luogo, alle pagg. 3 e 4 del verbale n. 4/2025 è riportato testualmente che “ I Commissari dichiarano di aver preso visione dei progetti triennali 2025/2027 presentati dai soggetti istanti dei settori in esame nella data odierna e dei relativi programmi annuali 2025, sia dagli elenchi trasmessi dall’Amministrazione che mediante accesso alla piattaforma FUSONLINE (…) e di averli, in via preliminare, individualmente esaminati e valutati. Dichiarano, altresì, di averne avviato l’analisi collegiale tramite riunioni informali e propedeutiche alla seduta odierna, nella quale intendono proseguire con un approfondimento ampio e articolato, per giungere ad una valutazione condivisa ”.
Ciò smentisce per tabulas l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’esame dei progetti sarebbe stato confinato alla sola riunione del 29 aprile 2025.
Su rinvia, sul punto, al precedente di questa Sezione (sent. n. 12817 del 7 novembre 2019) che ha rigettato analoga doglianza con cui si lamentava “il tempo eccessivamente breve dedicato all’esame dei progetti”, appunto sul rilievo che “tutti i componenti della Commissione avevano già a disposizione sulla piattaforma online il materiale relativo ed hanno confermato, con dichiarazione presa a verbale (…) di averne preso visione”.
5. Quanto al terzo mezzo, che può essere esaminato congiuntamente al decimo, vertendo entrambi sulla genericità della motivazione con cui la Commissione ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla ricorrente (come formalizzata nel verbale n. 9 del 9 luglio 2025), esso si palesa infondato sulla scorta di una corretta interpretazione della fase di “riesame” prevista dalla lex specialis .
L’art. 5, comma 2, del d.m. n. 463/2024 dispone che “ In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia ”.
Trattasi di un elemento di novità rispetto al precedente d.m. 27 luglio 2017 (in tal senso v. anche il verbale n. 4/2025, in cui si legge che “ Il Direttore generale (...) fa inoltre presente l’elemento di novità previsto dall’articolo 5, comma 2 (…) ”), la cui funzione è unicamente quella di introdurre e procedimentalizzare una fase postuma (eventuale) dedicata al riesame delle domande non ammesse su apposita e motivata istanza del soggetto pretermesso, da presentarsi entro un termine stringente dalla pubblicazione degli esiti della procedura, con obbligo per la Commissione di esaminare tali istanze ma non anche di riaprire l’istruttoria dei progetti ai fini della riformulazione dei punteggi.
La procedura di riesame, pertanto, può legittimamente concludersi con un atto meramente confermativo delle valutazioni precedentemente espresse, senza dover necessariamente tradursi in una rinnovazione del giudizio conclusivo già reso, essendo la Commissione pienamente facoltizzata a confermarlo laddove non ravvisi elementi obiettivi che inducano ad una sua revisione.
Nel caso di specie, il verbale n. 9/2025 dà atto che, quanto agli organismi che hanno presentato istanza di riesame per il settore di cui all’art. 20 (in totale due, compresa la ricorrente), “ La Commissione, valutate singolarmente le istanze di riesame presentate, all’unanimità ritiene che le stesse siano generiche, prive di motivazioni utili e sufficienti, e che non contengono elementi tali da far ritenere di poter rivedere il giudizio già espresso e, pertanto, decide di confermare i punteggi complessivi attribuiti ai progetti (…) così come riportato nella tabella 6b) valutazione Attività Liriche Ordinarie (Prime Istanze Triennali) art. 20 del Verbale 4/2025 del 29-30 aprile 2025 pubblicato in data 19/06/2025, come risultanti dalle schede allegate al citato Verbale e, quindi, di non accogliere le citate istanze di riesame ”.
In altri termini, la motivazione del rigetto si è incentrata sull’immodificabilità della precedente valutazione, e dunque sull’integrale conferma dei punteggi già assegnati, non avendo rinvenuto, nella domanda di riesame, elementi utili per addivenire ad una riapertura dell’istruttoria e ad una revisione del giudizio espresso, elementi che, del resto, non sono stati comunque evidenziati dalla ricorrente nemmeno nei propri scritti difensivi, essendosi essa limitata a contestare la genericità di siffatta motivazione.
Ne consegue che non è dato ravvisare alcuna illegittimità con riferimento agli esiti della sub-procedura di riesame della domanda di partecipazione presentata dall’Associazione odierna ricorrente.
6. Quanto, poi, alle restanti censure sollevate con il ricorso, esse si appuntano sul punteggio assegnato in relazione a 4 dei parametri valutativi/fenomeni previsti dal d.m. n. 463/2024 (segnatamente quelli della “qualità della direzione artistica”, “qualità professionale del personale artistico”, “qualità artistica e innovativa del progetto (…)”, “azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione (…)”).
Precisato che i parametri in questione hanno natura marcatamente soggettiva, va richiamato e riaffermato in premessa l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sono “inammissibili le censure volte a contestare nel merito i giudizi espressi dalla Commissione relativamente alla valutazione dei profili del valore qualitativo del progetto artistico e delle professionalità dello spettacolo coinvolte nel progetto da finanziare, che costituiscono valutazioni riservate ai predetti organi collegiali. Come già chiarito dalla Sezione in precedenti occasioni in questa sede di sindacato di legittimità, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni effettuate dalle competenti Commissioni Consultive di Esperti, dato che si tratta di giudizi di valore che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali, ma deve limitarsi a controllare l’effettiva esistenza dei vizi di legittimità che inficiano la procedura concorsuale, in particolare al riscontro dell’eventuale eccesso di potere alla stregua delle figure sintomatiche tradizionali, o in quelle più evolute della violazione del canone di ragionevolezza e/o proporzionalità. Anche in quest’occasione va ribadito che il giudice amministrativo può solo rilevare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure se sia incorso in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (…). Si tratta, infatti, di valutazioni che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali e non soggette ad un sindacato di merito da parte del giudice amministrativo (…)” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 28 marzo 2025, n. 6309; id. 14 novembre 2019, n. 13049; 26 aprile 2019, n. 5332).
Le valutazioni demandate alla competente Commissione ai fini della ammissione ai contributi a valere sul NS (ex FUS), infatti, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, e come tali sono sindacabili solo in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza o illogicità e/o manifesti errori di fatto o procedurali, ferma restando l’intangibilità del “nocciolo duro” del merito, ossia del giudizio di valore espresso dall’organo consultivo, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria personale valutazione a quella formulata dall’amministrazione al fine di ritenere che una proposta sia più pregevole e dunque meritevole di un’altra.
Ed ancora: “le censure relative ai punteggi attribuiti per le singole qualità oggetto di valutazione possono essere ricondotte a due tipi di vizi: il cd. «eccesso di potere in senso assoluto», ove il ricorrente contesta l’incongruità del punteggio rispetto a determinati criteri e parametri indicati o desumibili dalla normativa che disciplina la procedura valutativa, che costituisce però un vizio difficilmente riscontrabile nel caso in cui questi ultimi risultino fluidi; oppure «l’eccesso di potere in senso relativo» con cui l’interessato lamenta di essere stato penalizzato, nell’applicazione di un determinato criterio o parametro, dall’utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo, rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati (in sostanza, si tratta di denunciare la disparità di trattamento subìta rispetto a candidati favoriti dall’utilizzo di un metro di giudizio più concessivo” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 27 luglio 2023, n. 12802).
Tale precisazione è opportuna avuto riguardo alla circostanza che con il ricorso la parte deduce sostanzialmente sia vizi di eccesso di potere in senso assoluto (vedasi i riferimenti all’alto livello professionale del proprio direttore artistico e del personale artistico impiegato, che la Commissione avrebbe sottovalutato, con l’attribuzione di un punteggio asseritamente insufficiente), sia vizi di eccesso di potere in senso relativo, operando una comparazione con i progetti presentati da altri organismi ammessi al contributo (CA, Comune di IN, ecc.).
Nessuno dei due ordini di censure, tuttavia, coglie nel segno.
6.1. Nello specifico, con riguardo all’indicatore della “Qualità della direzione artistica”, per il quale innanzitutto la parte si sofferma sul “curriculum artistico di eccellenza” del direttore artistico Alessio Quaresima Escobar, va ribadito in questa sede che tale parametro “esamina la coerenza e la capacità del direttore artistico di tradurre la storia del proprio curriculum vitae, e, quindi, le proprie competenze professionali in un progetto artistico attuale e concreto, nonché in linea con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 del D.M. 27 luglio 2017 (…) Il curriculum vitae di un direttore artistico, seppur di nota rinomanza, risulta sterile e di poca incidenza sul punteggio se si basa solo ed esclusivamente sul proprio passato esperienziale. Il punteggio viene, di solito, attribuito al progetto sulla base della sua capacità di essere rivolto al futuro e non come mera sopravvivenza del passato” (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 6309/2025 cit.), con valutazione marcatamente tecnico-discrezionale che, nel caso di specie, non palesa vizio macroscopici in senso assoluto.
La documentazione versata in giudizio dal resistente Ministero esclude, inoltre, che siano ravvisabili i vizi di istruttoria denunciati in relazione al maggior punteggio assegnato ad alcuni degli organismi ammessi, e segnatamente: i) al Comune di IN (punteggio 1,5), deducendo la ricorrente che nella relativa scheda mancasse il nome del direttore artistico, laddove di contro il relativo nominativo (IA SC) è indicato nel curriculm allegato alla domanda di partecipazione (all. 8 dep. il 10 ottobre 2025); ii) alla Fondazione Teatro Civico di Rho (punteggio 1,5), che secondo la parte avrebbe presentato una scheda che concerne aspetti del progetto che non avrebbero niente a che vedere con la figura del direttore artistico, rimandando al relativo curriculum che però non risulta allegato, tenuto conto, di contro, che detto curriculum è stato allegato e che nella domanda risultano correttamente compilati i campi relativi al direttore artistico Fiorenzo Grassi (cfr all. 10 e 11);; iii) a CA (punteggio 3), rispetto alla quale NT lamenta che il curriculum del relativo direttore artistico non riporterebbe neanche il nome di un Teatro o un Auditorium di qualsivoglia specie che possa far capire il livello effettivo di carriera raggiunto, non essendo sufficiente l’indicazione ivi contenuta di aver diretto gli “Archi del Teatro alla Scala”, e apparendo eccessivo il numero dei concerti dichiarato (pari quasi a 300), laddove dalla documentazione invece si evince che la scheda di progetto riporta la dettagliata descrizione delle competenze maturate dal direttore artistico (Leonardo Quadrini), e il curriculum allegato alla domanda di partecipazione include anche i link alle pagine internet relative agli eventi in cui egli è stato coinvolto (cfr. all. 13 e 14).
In altri termini, per i tre organismi controinteressati la documentazione allegata alla domanda di partecipazione riportata i dati e gli elementi sufficienti non solo ad individuare la persona del direttore artistico, ma anche ad apprezzarne la caratura.
6.2. Quanto al criterio della “qualità del personale artistico”, su cui si concentrano le doglianze dedotte con il secondo mezzo, la ricorrente fa leva sulla formulazione impiegata dalla lex specialis (“ Qualità professionale del personale artistico impiegato e degli artisti e/o delle formazioni ospitate anche con riferimento a figure autoriali con età inferiore a quarant’anni e giovani artisti con età inferiore a 35 anni ”) per sottolineare come nel proprio cast abbia impegnato artisti al di sotto dei 35 anni e due formazioni ospitate (Orchestra Roma NF e Coro Roma Tre) composte da professionisti con una percentuale di ben oltre il 50% (orchestrali e coristi) al di sotto di tale età, ma tali circostanze non sarebbero state adeguatamente valorizzate dalla Commissione.
In tale ottica deduce che: i) CA (punteggio 5) non ha indicato nella propria domanda alcuna formazione e su 13 artisti proposti solo 1 è al di sotto dei 35 anni; ii) l’Associazione Orchestra regionale MO VE (punti 4) non ha indicato alcuna formazione e su 7 artisti presentati solo 2 sono al di sotto dei 35 anni; iii) il Comune di IN (punteggio 3) da un lato propone delle formazioni di studenti di conservatorio, quindi con alta percentuale di giovani al di sotto dei 35 anni, mentre dall’altro presenta 2 artisti di cui solo 1 al di sotto dei 35 anni, e nella scheda sono indicati solo 9 orchestrali (numero inferiore a quello di 45 previsto dalla lex specialis ); iv) la Fondazione MA TT di TA (4 punti) non ha indicato alcuna formazione e proposto 3 artisti, nessuno dei quali al di sotto dei 35 anni; v) anche la Fondazione Teatro civico di Rho (punti 4) non ha proposto nessuna formazione, su 7 artisti figura uno solo al di sotto dei 35 anni, mentre l’artista più anziano (60 anni), il soprano Irene Molinari, è presente anche nel cast di NT; vi) l’Associazione culturale US (3 punti) ha indicato zero formazioni e 7 artisti, solo 3 dei quali al di sotto dei 35 anni.
Tuttavia, la sola età anagrafica degli artisti non esaurisce la portata del parametro in esame: appare infatti condivisibile l’interpretazione datane dalla difesa ministeriale, nel senso che detto criterio non si incentra esclusivamente sulla presenza di figure autoriali con età inferiore a quarant’anni e giovani artisti con età inferiore a 35 anni, dovendo tali elementi essere valutati “ fermo restando la valutazione della qualità professionale del personale e artisti impiegati: l’età anagrafica può essere elemento che concorre alla valutazione ma non può essere l’elemento che assorbe la motivazione per cui un organismo ha ottenuto un punteggio più alto di un altro, pena altrimenti svilire la valutazione sulla qualità professionale e in generale sulla qualità artistica ”, né risulta indispensabile aver indicato in domanda formazioni ospitate “ posto che l’utilizzo della congiunzione “e/o” indica la possibilità di scegliere tra due o più elementi, permettendo che si verifichino l'uno o l'altro singolarmente, o tutti e due insieme ”. Trattasi, infatti, di una lettura perfettamente aderente alla natura prettamente e marcatamente soggettiva del parametro, e comunque coerente con il carattere “sintetico e di impatto” del giudizio demandato alla Commissione.
La ricorrente in realtà punta su elementi (età anagrafica) che attengono piuttosto alle valutazioni di tipo quantitativo proprie della qualità indicizzata (e non della qualità artistica) di cui all’allegato C del d.m. n. 463/2024, dove sono previsti appunto due indicatori specifici: uno relativo alle giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni (o di età inferiore ai 25 per i soggetti di cui alle tabelle 22, 23, 24, 25, 29, rispettivamente riferibili agli articoli 26, 27, 28, 29 e 32), e un altro relativo al numero di figure autoriali (autore, compositore, coreografo) di età inferiore ai 40 anni impiegate nell’anno di richiesta del contributo (n). Tale dato è riferito all’anno di riferimento del programma annuale (n) e, dunque, è da stimare a preventivo.
Ed ancora, nella memoria del 13 ottobre 2025 l’Avvocatura ha segnalato talune incongruenze e/o carenze che emergono dalla documentazione progettuale presentata dalla ricorrente NT, sulle quali quest’ultima non ha replicato nei successivi scritti (segnalando che “ da un riscontro tra gli artisti indicati nella scheda «qualità professionale del personale artistico» e la scheda «elenco del personale», in quest’ultima risulta che alcuni artisti riportati nella scheda «qualità professionale del personale artistico» non sono poi stati inseriti nell’ «elenco del personale» ”; “ dalla scheda calendario le formazioni ospitate risultano essere il Coro di Roma tre e l’Orchestra Roma NF senza alcuna indicazione dell’età anagrafica dei singoli componenti ”; dalla scheda “elenco del personale” risultano 90 soggetti inseriti, ma diversamente da quanto si legge in ricorso la percentuale di personale con età inferiore a 35 anni non raggiunge il 50%), oltre ad aver riportato i dati corretti delle schede di domanda presentate da alcuni degli organismi controinteressati menzionati in ricorso, che sconfessano gli assunti di parte (CA ha indicato nella scheda “calendario” le formazioni ospitate, che risultano essere il Coro Lirico di Lecce e l’Orchestra Internazionale della Campania; l’Associazione Orchestra Regionale MO VE ha riportato nella scheda “elenco del personale” un numero di soggetti – 227 - ben maggiore rispetto a quello indicato dall’Associazione NT, di cui diversi con età inferiore ai 35 anni, e due formazioni ospitate - Coro Kairos Vox e Coro lirico e coro voci bianche Ars Nova).
6.3. Ed ancora, quanto al parametro della “Qualità artistica e innovatività del progetto, nei contenuti e nelle modalità creative e realizzative”, la ricorrente lamenta che non sarebbe stato adeguatamente considerato l’obiettivo, perseguito dalla propria proposta, di “ dare un palcoscenico ai giovani cantanti esordienti selezionati dal Progetto “Nuove Voci della Lirica” ”, oltre a denunciare una palese disparità di trattamento rispetto a CA (rappresenta che l’unico elemento di innovatività che figura nella scheda di progetto di quest’ultima si incentra sulle tecnologie con “LVW - Led Video Wall”, che tuttavia non possono più considerarsi innovative, essendo usate ormai da più di un decennio anche dalla ricorrente stessa in moltissimi allestimenti scenici di opere, ed essendo la qualità artistica del progetto pressoché nulla in quanto basata esclusivamente sulla qualità artistica dei cantanti, che però attiene al diverso parametro 2).
Tuttavia, anche rispetto a tale parametro non sono state denunciate illegittimità manifeste: le proposte progettuali sono state sottoposte al vaglio tecnico-discrezionale della Commissione consultiva, che con l’attribuzione di un punteggio più elevato ha ritenuto meritevoli di maggior pregio gli elementi di innovatività rappresentati dalla controinteressata CA.
Oltretutto, la difesa erariale ha posto l’attenzione su quanto affermato dalla stessa NT nella scheda dedicata alla descrizione dell’indicatore in esame, ove si legge che “ L'esperienza è già stata realizzata con successo in 8 edizioni del Progetto "Nuove Voci della Lirica" con successiva esibizione e lancio dei vincitori, sia a Roma che all'estero (Teatro Nazionale Opera Slovacca, Cairo Opera House) ”, ossia su una circostanza che smentirebbe o comunque depotenzierebbe i profili di innovatività su cui la ricorrente punta – al di là del fatto che la valorizzazione dei giovani cantanti esordienti rappresenta piuttosto una delle finalità cui tende il progetto, laddove il parametro in esame intende invece misurare gli elementi di innovatività afferenti alle “modalità creative e realizzative”.
6.4. Anche per l’ulteriore indicatore “ azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, mediante progetti specifici sul territorio nazionale, anche di accessibilità. Azioni di strategia di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali ”, la ricorrente si è limitata a paventare un’asserita migliore caratterizzazione e completezza della sua proposta rispetto a quella di CA (prevedendo l’ausilio di un’agenzia di comunicazione specializzata, diverse voci da finanziare - volantini da distribuire, affissioni pubbliche ecc. - e lo stanziamento di un budget dedicato di euro 5.366,00), ma anche in questo caso trattasi di valutazione soggettiva e personale inidonea ad evidenziare macroscopiche illegittimità, anche considerati gli elementi comunque presenti nel progetto della controinteressata, documentati in atti (nella domanda di partecipazione di CA è indicata la presenza di un ufficio stampa e, anche qui, di un budget dedicato per le spese di pubblicità e promozione).
6.5. In altri termini, la ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi (quali sarebbero ad es. l’assegnazione di un punteggio positivo pur in completa assenza del fenomeno da valutarsi o l’ammissione di proposte progettuali ictu oculi lacunose e/o carenti).
7. Quanto ai motivi aggiunti notificati in data 24 ottobre 2025, va esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente nella memoria del 31 ottobre 2025, motivata sul rilievo che la ricorrente sarebbe stata resa edotta dell’asserita causa di conflitto di interessi interessante uno dei Commissari (il Prof. DO ER) già prima del deposito documentale effettuato dall’Avvocatura nel presente giudizio, ed esattamente a far data dal 30 luglio 2025, quanto era stato accordato ad NT l’accesso agli atti sul portale SO (tra cui è ricompresa anche la scheda “Calendario” allegata alla domanda del Comune di IN, in cui figura lo spettacolo che ha visto come autore il ER).
Tale eccezione è infondata sulla base della semplice constatazione che, anche a voler seguire l’assunto della difesa erariale, il ricorso per motivi aggiunti è stato comunque notificato nel termine di 60 giorni dalla data dell’accesso (al netto del periodo di sospensione feriale).
8. Nel merito, la doglianza è priva di pregio in quanto non confortata dalla documentazione di causa, e in particolare dalle risultanze del verbale n. 4 del 2025, relativo alla riunione della Commissione consuntiva per la Musica tenutasi nelle date 29 e 30 aprile 2025.
Invero, dal medesimo risulta che il settore per il quale ha concorso la ricorrente Associazione (“Attività Liriche ordinarie” ex art. 20 del d.m. n. 463/2024) è stato oggetto di esame e votazione nel corso della sessione pomeridiana della riunione del 29 aprile 2025, apertasi alle h. 15.00.
Il Prof. ER, che aveva partecipato alla sessione mattutina (apertasi alle h. 10.20), ha abbandonato la seduta pomeridiana esattamente alle h. 15.20 (cfr. pag. 11 del verbale), dunque praticamente qualche minuto dopo la ripresa dei lavori: considerato che vi è stato dapprima l’esame delle domande presentate per il settore art. 19 “Nuove Orchestre Territoriali”, e solo dopo è stato avviato e concluso l’esame dei progetti per il settore 20, non vi è alcuna evidenza documentale del fatto che il prof. ER abbia partecipato alle operazioni di valutazione per tale secondo settore.
Nella memoria di replica dell’Avvocatura è peraltro riportata dettagliatamente la metodologia seguita dalla Commissione (rilevazione delle presenze in apertura, riscontro del numero legale, dichiarazione del Presidente di avvio dell’esame collegiale, elencazione degli organismi sottoposti a valutazione, eventuali dichiarazioni di astensione dei singoli Commissari, rese prima del confronto ed esame dei progetti e riportate a verbale, attribuzione dei punteggi), per cui, tenuto conto che il verbale n. 9/2025 riporta immediatamente l’abbondono della riunione da parte del prof. ER e solo dopo dà atto che “ il Presidente propone alla Commissione di analizzare collegialmente i progetti triennali 2025/2027 e programmi annuali 2025 dei settori Nuove orchestre territoriali e Attività Liriche ordinarie di cui rispettivamente agli articoli 19 e 20 del DM 23 dicembre 2024 rep. 463 ”, è da assumersi che, seguendo l’ordine cronologico degli eventi come verbalizzato, al momento dell’avvio dell’esame collegiale dei progetti e relativa votazione il ER era già assente.
Ad ogni buon conto va precisato che la presenza di eventuali sopravvenute situazioni di conflitto di interessi impone in capo al Commissario che ne è colpito l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Commissione e astenersi dalla valutazione, registrando a verbale la relativa dichiarazione: ebbene, il medesimo verbale n. 9/2025 riporta, per ciascun settore, le dichiarazioni di astensione dei singoli Commissari in relazione ai progetti che li vedono coinvolti, tra cui quella resa proprio dal prof. ER nel corso della sessione mattutina (v. pag. 6 del verbale), e tale circostanza comprova vieppiù che non vi è fondato motivo per dubitare che, nel caso specifico del Comune di IN e per il settore art. 20 (esaminato nel pomeriggio), egli abbia invece omesso di astenersi.
La parte contesta anche la partecipazione del medesimo prof. ER alla riunione del 9 luglio 2025: in disparte il fatto che il Comune di IN non aveva presentato istanza di riesame, e pertanto il Commissario non aveva ragione di astenersi, in ogni caso non è dimostrato che il suo voto abbia inciso sulla sorte del riesame, trattandosi di giudizio devoluto ad un organo collegiale.
Né è condivisibile il riferimento, fatto dalla ricorrente, alla presunta conformazione della Commissione consultiva quale collegio perfetto, connotazione che è stata già esclusa dalla Sezione in controversie analoghe (cfr. T.A.R. Lazio, n. 5332/2019, cit.).
9. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in data 24 ottobre 2025 vanno rigettati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della cultura nella misura determinata in dispositivo, mentre nulla si dispone nei confronti del prof. DO ER e dei controinteressati, in quanto non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della cultura, che liquida nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori se dovuti. Nulla spese nei confronti dei soggetti controinteressati e di DO ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
AN OR CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN OR CA | LL IA |
IL SEGRETARIO