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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2278/2025
TRIBUNALE DI PESARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott.ssa Flavia Mazzini Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Tra i coniugi
(c.f. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN)
e
(c.f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
FATTO
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro il
06/10/2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia , studentessa da poco Per_1
maggiorenne, ad oggi economicamente non autosufficiente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e cumulativamente anche di divorzio congiunto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le pronunce e da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di separazione personale è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui i coniugi sono addivenuti concordemente alla decisione di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
In secondo luogo, rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 5
c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970; Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
Visti gli artt.191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: Parte_3
[...]
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate;
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di
Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale;
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5. Spese di lite al definitivo;
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso, il 22/12/2025
Il Presidente est. Lorena Mussoni
TRIBUNALE DI PESARO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott.ssa Flavia Mazzini Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Tra i coniugi
(c.f. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN)
e
(c.f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
FATTO
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro il
06/10/2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia , studentessa da poco Per_1
maggiorenne, ad oggi economicamente non autosufficiente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e cumulativamente anche di divorzio congiunto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo connesse ad entrambe le pronunce e da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di separazione personale è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui i coniugi sono addivenuti concordemente alla decisione di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e ritenuto che le clausole relative alla figlia non siano in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
In secondo luogo, rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 5
c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970; Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
Visti gli artt.191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi: Parte_3
[...]
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate;
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di
Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale;
4. Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5. Spese di lite al definitivo;
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni
Deciso, il 22/12/2025
Il Presidente est. Lorena Mussoni