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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1263\2025 V.G. pendente tra Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1
elettivamente domiciliato in Carrara, Via Roma n. 29, presso lo dell'Avv. Carolina
Cristelli, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._2
elettivamente domiciliata in Marina di Carrara (MS) via Muttini n. 16, presso lo studio dell'Avv. Barbara Sgargi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 i) hanno contratto matrimonio concordatario in Carrara, il 27/09/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 50, p.II, s. A, Uff. 1, anno 2009;
ii) dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
iii) in data 17.02.2023 è intervenuto il decreto n. cronol. 1151/2023 di omologa della separazione personale dei coniugi;
iv) tra le parti perdura ininterrotto lo stato di separazione ed è ampiamente trascorso il termine di legge di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015; tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 16.9.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed i difensori hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, integrandole nei termini di cui al verbale d'udienza.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico.
In considerazione della natura del procedimento e dell'accordo tra le parti e della natura del presente procedimento le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carrara, il 27/09/2009, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 50, p. II, s. A, Uff. 1, anno 2009 tra i sig.ri Parte_1
e prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
pagina 2 di 3 9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
pagina 3 di 3