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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9793/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 1 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000689 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.5.2025 ed iscritto al nr di RG 9793/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 556225000000689 in data 23/1/2025, notificato il 3/3/2025, recante intimazione al pagamento di Euro 2.700,38, eccependo di non essere proprietario dei beni per cui si chiedeva l'imu. Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie la titolarità dei beni risulta catastalmente attribuita al ricorrente;
in sede di perizia di parte, il ricorrente contesta tale dato dichiarando d'aver provveduto a rinunciare all'eredità. Tale dato, tuttavia, non è stato oggetto di supporto probatorio, non avendo parte ricorrente prodotto la suddetta rinuncia che risulta solo dalla relazione tecnica prodotta.
L'eccezione di parte ricorrente di assenza del presupposto impositivo non risulta adeguatamente supportata, soprattutto a fronte delle risultanze catastali, per cui il ricorso deve essere rigettata.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr AR De SI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9793/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 1 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000689 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.5.2025 ed iscritto al nr di RG 9793/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 556225000000689 in data 23/1/2025, notificato il 3/3/2025, recante intimazione al pagamento di Euro 2.700,38, eccependo di non essere proprietario dei beni per cui si chiedeva l'imu. Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie la titolarità dei beni risulta catastalmente attribuita al ricorrente;
in sede di perizia di parte, il ricorrente contesta tale dato dichiarando d'aver provveduto a rinunciare all'eredità. Tale dato, tuttavia, non è stato oggetto di supporto probatorio, non avendo parte ricorrente prodotto la suddetta rinuncia che risulta solo dalla relazione tecnica prodotta.
L'eccezione di parte ricorrente di assenza del presupposto impositivo non risulta adeguatamente supportata, soprattutto a fronte delle risultanze catastali, per cui il ricorso deve essere rigettata.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr AR De SI