Ordinanza collegiale 5 maggio 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20923 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2022, proposto dal Comune di Aquara in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Falce, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero degli Interni - Direzione Centrale della Finanza Locale -, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, ciascuno in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Corleto Monforte ed il Comune di Romagnano al Monte, ciascuno in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto datato 23.2.2021, pubblicato in G.U. al n. 53 del 3.3.2021, di concerto tra il Ministero degli Interni - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali - e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - nella parte in cui esclude il Comune dall'elenco di quelli ammessi ai contributi previsti dall'art. 1, commi 139 e ss., l. n. 145/2018 e (conseguentemente) lo estromette dall'allegato 2) del decreto stesso contenente l'elenco delle opere ammesse a finanziamento;
- del registro telematico della detta banca dati della PA - gestita dal MEF/Ragioneria Generale dello Stato -, nella parte in cui l'Ufficio assume che il Comune di Aquara avrebbe trasmesso il Conto Consuntivo 2019 irregolarmente a causa della mancata allegazione dello Stato Patrimoniale attivo e passivo;
- ove e per quanto occorra, del decreto del Ministero dell'Interno a firma del Direttore Centrale in data 5.8.2020;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. NT NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 aprile 2021 il Comune di Aquara ha impugnato dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento indicato in epigrafe col quale è stato escluso dall’assegnazione dei contributi previsti dall’art. 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per interventi di “ messa in sicurezza degli edifici e del territorio ”.
La gravata esclusione, in somma sintesi, è stata adottata non avendo la ricorrente Amministrazione comunale trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Interno, unitamente al conto consuntivo dell'anno 2019 ed agli altri allegati previsti per legge, lo stato patrimoniale attivo e passivo.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del TAR Lazio, sede di Roma.
Con ordinanza n. 685 del 9 marzo 2022, la terza sezione del TAR Salerno ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale e, con atto notificato il 29 marzo 2022 e depositato il 19 aprile successivo, la causa è stata quindi riassunta dinanzi a questo Tribunale Amministrativo.
2. Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“ I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 142, l. n. 145/2018 e dell'art. 5, punto c), del decreto M.I. 5.8.2020 (lex specialis della procedura). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto MEF 12.5.2016 e 4 del D.lgs. n. 118/2011. Violazione dell'art. 57, comma 2 ter, del D.L. n. 124/2019 conv. con mod. l. n. 157/2019 e dell'art. 232 TUEL (D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.). Violazione del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Difetto assoluto di istruttoria. motivazione insufficiente e perplessa (violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.).
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 141 e 142, l. n. 145/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto MEF 12.5.2016 e 4 del D.lgs. n. 118/2011. Violazione dell'art. 6 l. n. 241/90 e succ. mod. ed int. Difetto assoluto di istruttoria. Motivazione insufficiente e perplessa (violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.). Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione principi di cui all'art. 97 Cost.”.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione delle rubricate disposizioni di legge ed il vizio di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l’obbligo di predisporre e trasmettere alla BD lo stato patrimoniale attivo e passivo per il bilancio consuntivo 2019 (e per gli anni successivi) sarebbe escluso dall’art. 57 comma 2- ter , del cd "decreto fiscale" (D.L. n. 124/19, convertito in legge n. 157/2019), che avrebbe reso definitiva la facoltatività della tenuta della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni attraverso una modifica dell'art. 232 del TUEL.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, invece, che le informazioni contabili e i documenti allegati al rendiconto 2019 trasmessi dal Comune alla BD (in particolare i quadri afferenti ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori) sarebbero stati sufficienti per il controllo sull'andamento della finanza comunale e idonei a consentire la lavorazione dei dati e la stesura della graduatoria di cui all'art. 1, comma 141, della citata legge n. 145/2018. Pertanto la gravata esclusione sarebbe stata ancorata ad un criterio meramente formalistico, in tesi sganciato dalla ratio ispiratrice della legge istitutiva della banca dati delle Amministrazioni Pubbliche e delle norme disciplinanti la procedura di accesso ai contributi per cui è causa.
3. Unitamente al ricorso il Comune ha formulato istanza di sospensione interinale dell’efficacia dell’atto gravato in vista della quale, con memoria del 20 aprile 2022, ha però chiesto la cancellazione dal ruolo del ricorso in epigrafe (n. 4368/2022 r.g.), atteso che il mezzo di tutela era stato depositato con procura non asseverata, che a tale errore ha fatto seguito un deposito corretto e che, dunque, il fascicolo è stato quindi nuovamente iscritto al numero di registro generale 4371/2022.
Con ordinanza n. 5587 del 5 maggio 2022, il Tribunale ha ritenuto di riunire i ricorsi n. 4368/2022 e n. 4371/2022 r.g., trattandosi di duplicato del medesimo atto introduttivo, ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i Comuni ammessi a fruire del contributo per cui è causa.
La ricorrente Amministrazione comunale ha provveduto ad integrare il contraddittorio e, con successiva ordinanza n. 4667 del 20 luglio 2022, non appellata, la sezione I ter di questo Tribunale Amministrativo, previa conferma della riunione dei ricorsi n. 4368/2022 e n. 4371/2022 r.g. in quanto erroneamente duplicati ed ha respinto la domanda cautelare della parte ricorrente.
4. In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo di causa nuovi documenti o prospettazioni difensive ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo ha evidenziato alle parti la possibile inammissibilità del mezzo di tutela all’esame.
5. Melius re perpensa rispetto alla riunione dei fascicoli n. 4368/2022 e 4371/2022 r.g. decisa nel corso della fase cautelare sulla scorta della evidente identità dei ricorsi introduttivi, il ricorso in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile, stante la mancata asseverazione della procura rilasciata il 25 marzo 2022 dal Sindaco di Aquara al procuratore del Comune.
Giova richiamare:
- l’art. 136, comma 2 ter , del codice del processo amministrativo, che prevede che “ Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali”;
- l'art. 13, comma 1 ter , delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, a mente del quale "Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1 ";
- l’art. 8 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), il quale stabilisce che “La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce ”
Tanto premesso, il Collegio osserva che parte ricorrente, come del resto da essa stessa segnalato con la citata memoria del 20 aprile 2022, non avendo depositato la procura nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositarne una copia informatica per immagine in formato analogico, ha tuttavia omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale del mandato in questione.
Ciò posto, anche a non considerare che la predetta circostanza per cui, resasi conto dell’errore, la difesa comunale ha provveduto a depositare l’identico ricorso n. 4371/2022 r.g. renderebbe comunque improcedibile il mezzo di tutela all’esame, alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendo stata ad esso allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, del citato D.P.C.M. n. 40/2016.
6. La definizione in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti dei Comuni controinteressati che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti delle Amministrazioni intimate che non si sono costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
MA IA, Presidente FF
NT NA, Primo Referendario, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NA | MA IA |
IL SEGRETARIO