Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2003
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito prova di regolare notifica di tutte le cartelle impugnate mediante l'intimazione oggetto di ricorso. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter avanzare qualsiasi impugnazione per la debenza del credito, non potendo più far valere eventuali decadenze, prescrizioni precedenti alla notifica delle cartelle, né presentare altre doglianze relative agli atti prodromici alle cartelle e alla notifica degli stessi, ad eccezione della eventuale prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle. Le notifiche sono state eseguite a mezzo posta all'indirizzo del contribuente e ricevute da persona di famiglia, o direttamente al destinatario, e tali notifiche sono considerate rituali secondo la giurisprudenza della Cassazione.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della regolare notifica delle cartelle esattoriali, il ricorrente sia decaduto dal poter avanzare qualsiasi impugnazione per la debenza del credito che si è cristallizzato a seguito della non tempestiva impugnazione della relativa cartella esattoriale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non sia maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, poiché la notifica più risalente è del 22 marzo 2022, e il termine di prescrizione quinquennale non è decorso. Tale termine è stato comunque tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione oggetto di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2003
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2003
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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