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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2003/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8827/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TASSA AUTO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
: 1) Comune di Napoli, 2) Regione Campania e 3) Agenzia delle Entrate-ON, avverso l'intimazione di pagamento n. 071202590110184
56/000, emessa nei confronti del ricorrente dall'Agenzia delle Entrate-ON e notificata allo stesso in data 06.05.2025. Con l'intimazione impugnata si avanza richiesta per il pagamento di n. 6 cartelle esattoriali, per un totale complessivo di €. 7.753,37. Il ricorrente impugna tutte le cartelle contenute nella suddetta intimazione e precisamente le seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 0712020200074509352 000, asseritamente notificata il 22/03/2022, per l'importo di €. 1.0523,28, a titolo di TARSU per l'anno 2012 del Comune di Napoli;
2) n. 07120210015897604 000, asseritamente notificata il 18/05/2022, per l'importo di €. 971,47, a titolo di
TARI per l'anno 2014 del Comune di Napoli;
3) n. 07120210093032309 000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per l'importo di €. 971,47, a titolo di
TARES per l'anno 2013 del Comune di Napoli;
4) n. 07120220022555571 000, asseritamente notificata il 26/01/2023, per l'importo di €. 2.924,52, a titolo di TARI per gli anni 2015, 2016 e 2017 del Comune di Napoli;
5) n. 07120220107308600 000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per l'importo di €. 910,32, a titolo di
TARI per l'anno 2018 del Comune di Napoli;
6) n. 07120240016331110 000, asseritamente notificata il 16/03/2024, per l'importo di €. 280,31, a titolo di
TASSA AUTOMOBILISTICA per l'anno 2018 della Regione Campania.
Il contribuente lamenta:
1) Nullità dell'atto per omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
2) Intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata;
3) Intervenuta prescrizione;
Per i motivi suesposti chiede l'annullamento dell'atto, ovvero, in subordine, l'espunzione delle somme non dovute, con vittoria di spese. La Regione Campania non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate ON 2.7.25 chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda per decadenza dei termini di impugnazione dalla rituale notifica delle cartelle esattoriali, nel merito, rigettare la domanda perché totalmente infondata in fatto e diritto e perchè i crediti non sono prescritti, con vittoria di spese.
Il Comune di Napoli, costituitosi il 12.12.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando, altresì che relativamente alla cartella n. 1 l'ente territoriale non ha legittimazione avendo per gli anni 2010-2011-2012 affidato tutte le fasi di gestione del predetto tributo alla Società_1 spa.
Con memorie illustrative depositate il 30.12.25 il contribuente evidenzia che tutte le notifiche depositate in atti, sia quelle dell'ADER sia quelle del Comune di Napoli non eseguite in mani proprie del notificato devono considerarsi invalide, perché prive di raccomandata informativa. Pertanto, insiste nell'accoglimento del ricorso come in atti, con vittoria di spese e clausola ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ON ha fornito prova di regolare notifica di tutte le cartelle impugnate mediante l'intimazione oggetto di ricorso;
pertanto il ricorrente è decaduto dal poter avanzare qualsiasi impugnazione per la debenza del credito che si è cristallizzato a seguito della non tempestiva impugnazione della relativa cartella esattoriale e non può più far valere eventuali decadenze, prescrizioni precedenti alla notifica delle cartelle, né presentare altre doglianze relative agli atti prodromici alle cartelle e alla notifica degli stessi, ad eccezione della eventuale prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle.
Dalle relate in atti risulta che le cartelle oggetto di ricorso sono state tutte direttamente notificate a mezzo posta all'indirizzo del contribuente e ricevute da persona di famiglia che ne apponeva la sottoscrizione, nelle date meglio indicate nell'elencazione riportata in fatto, ad eccezione delle cartelle indicate ai numeri 2 e 6, consegnate direttamente al destinatario e per le quali, nelle memorie, non si contesta la ricevuta.
Giova rilevare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982[3].
Da tale impostazione, la stessa Corte di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova – non fornita nel caso in scrutinio - di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione la notifica. Anche laddove la notifica sia eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto. Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto, in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del Dm 1° ottobre 2008, è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso.
Né può dirsi compiuta alcuna prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, giacché la notifica più risalente è del 22 marzo 2022, non risulta pertanto decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle, termine comunque tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione oggetto di ricorso.
Per gli anzidetti motivi, assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 325,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna delle parti resistenti costituitesi.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8827/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TASSA AUTO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARI 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011018456000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
: 1) Comune di Napoli, 2) Regione Campania e 3) Agenzia delle Entrate-ON, avverso l'intimazione di pagamento n. 071202590110184
56/000, emessa nei confronti del ricorrente dall'Agenzia delle Entrate-ON e notificata allo stesso in data 06.05.2025. Con l'intimazione impugnata si avanza richiesta per il pagamento di n. 6 cartelle esattoriali, per un totale complessivo di €. 7.753,37. Il ricorrente impugna tutte le cartelle contenute nella suddetta intimazione e precisamente le seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 0712020200074509352 000, asseritamente notificata il 22/03/2022, per l'importo di €. 1.0523,28, a titolo di TARSU per l'anno 2012 del Comune di Napoli;
2) n. 07120210015897604 000, asseritamente notificata il 18/05/2022, per l'importo di €. 971,47, a titolo di
TARI per l'anno 2014 del Comune di Napoli;
3) n. 07120210093032309 000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per l'importo di €. 971,47, a titolo di
TARES per l'anno 2013 del Comune di Napoli;
4) n. 07120220022555571 000, asseritamente notificata il 26/01/2023, per l'importo di €. 2.924,52, a titolo di TARI per gli anni 2015, 2016 e 2017 del Comune di Napoli;
5) n. 07120220107308600 000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per l'importo di €. 910,32, a titolo di
TARI per l'anno 2018 del Comune di Napoli;
6) n. 07120240016331110 000, asseritamente notificata il 16/03/2024, per l'importo di €. 280,31, a titolo di
TASSA AUTOMOBILISTICA per l'anno 2018 della Regione Campania.
Il contribuente lamenta:
1) Nullità dell'atto per omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
2) Intervenuta decadenza della pretesa creditoria azionata;
3) Intervenuta prescrizione;
Per i motivi suesposti chiede l'annullamento dell'atto, ovvero, in subordine, l'espunzione delle somme non dovute, con vittoria di spese. La Regione Campania non si è costituita.
L'Agenzia delle Entrate ON 2.7.25 chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda per decadenza dei termini di impugnazione dalla rituale notifica delle cartelle esattoriali, nel merito, rigettare la domanda perché totalmente infondata in fatto e diritto e perchè i crediti non sono prescritti, con vittoria di spese.
Il Comune di Napoli, costituitosi il 12.12.2025, ribadendo la legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando, altresì che relativamente alla cartella n. 1 l'ente territoriale non ha legittimazione avendo per gli anni 2010-2011-2012 affidato tutte le fasi di gestione del predetto tributo alla Società_1 spa.
Con memorie illustrative depositate il 30.12.25 il contribuente evidenzia che tutte le notifiche depositate in atti, sia quelle dell'ADER sia quelle del Comune di Napoli non eseguite in mani proprie del notificato devono considerarsi invalide, perché prive di raccomandata informativa. Pertanto, insiste nell'accoglimento del ricorso come in atti, con vittoria di spese e clausola ex art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ON ha fornito prova di regolare notifica di tutte le cartelle impugnate mediante l'intimazione oggetto di ricorso;
pertanto il ricorrente è decaduto dal poter avanzare qualsiasi impugnazione per la debenza del credito che si è cristallizzato a seguito della non tempestiva impugnazione della relativa cartella esattoriale e non può più far valere eventuali decadenze, prescrizioni precedenti alla notifica delle cartelle, né presentare altre doglianze relative agli atti prodromici alle cartelle e alla notifica degli stessi, ad eccezione della eventuale prescrizione successiva alle notifiche delle cartelle.
Dalle relate in atti risulta che le cartelle oggetto di ricorso sono state tutte direttamente notificate a mezzo posta all'indirizzo del contribuente e ricevute da persona di famiglia che ne apponeva la sottoscrizione, nelle date meglio indicate nell'elencazione riportata in fatto, ad eccezione delle cartelle indicate ai numeri 2 e 6, consegnate direttamente al destinatario e per le quali, nelle memorie, non si contesta la ricevuta.
Giova rilevare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982[3].
Da tale impostazione, la stessa Corte di legittimità fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova – non fornita nel caso in scrutinio - di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione la notifica. Anche laddove la notifica sia eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto. Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto, in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del Dm 1° ottobre 2008, è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso.
Né può dirsi compiuta alcuna prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, giacché la notifica più risalente è del 22 marzo 2022, non risulta pertanto decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle, termine comunque tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione oggetto di ricorso.
Per gli anzidetti motivi, assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 325,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna delle parti resistenti costituitesi.