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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2904/2023 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Forbice, d'intesa con l'avv. Sabrina
Spadaro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Catania via Federico
De Roberto n. 31, giusta procura in atti telematici
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, cod. fisc.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Arcidiacono ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Catania, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.03.2023, in breve, e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
- che, sono dipendenti del ed avendo partecipato alle attività lavorative Controparte_1 relative a piani di incentivazione del personale per l'anno 2018, hanno acquisito il diritto al pagamento dei compensi di cui alla lettera K previsti dalla contrattazione collettiva del personale non dirigente del 2016-2019; Controparte_1
- che, in particolare, “dal predetto Provvedimento Dirigenziale n. 15/100/DIR del
21/11/2019, si evince la copertura finanziaria in relazione ai crediti vantati dai dipendenti della e la relativa ripartizione delle varie spettanze cha fa parte integrante Parte_3 del provvedimento predetto”, emergendo nello specifico che i compensi di cui alla lettera K anno 2018 riservati a favore dei dipendenti di siffatto Ufficio ammontano ad euro 15.564,00;
- che nel 2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del e, nonostante Controparte_1
l'Amministrazione abbia riconosciuto che gli stessi siano creditori, rispettivamente, delle somme di euro 622,00 e di euro 702,50, la domanda di ammissione alla massa passiva di siffatti crediti è stata disattesa assumendo che “il compenso relativo alla lettera k dei dipendenti in oggetto … non è stato certificato alla Commissione Straordinaria di liquidazione per l'ammissione a massa passiva in quanto sebbene le prestazioni siano state rese e certificate dal
Direttore competente, alle stesse non è stato correlato alcun impegno di spesa”, sicché “i componenti di che trattasi, non sono transitati tra le risorse variabili del fondo risorse decentrate 2018, condizione necessaria insieme all'impegno di spesa per la regolare erogazione”;
- che il contegno inadempiente assunto dall'Amministrazione resistente è illegittimo anche tenuto conto del disposto dell'art. 36 della Cost. e dell'art. 2126 c.c. e, comunque, avendo maturato il diritto a percepire gli incentivi per aver svolto le prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro e sussistendo l'accantonamento da parte del Controparte_1
delle somme da destinare a detti importi, ad ogni modo gli stessi hanno diritto al risarcimento del danno economico subito per la violazione dell'art. 208 comma 4 del d.lgs. n.285/1991, essendo illegittimo il mancato pagamento degli incentivi maturati per le prestazioni ex lettera k di cui alla richiamata contrattazione collettiva.
Su tali premesse, i ricorrenti hanno testualmente chiesto di “… dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili tutte le domande avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accogliere il presente atto con qualsivoglia statuizione, perché fondato in fatto e in diritto e assistito dai relativi presupposti e prove idonee;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione o
Pagina 2 difesa;
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto dei ricorrenti al pagamento, da parte del delle spettanze maturate da ciascuno de(gli stessi) ricorrenti per le causali Controparte_1 sopra esposte;
- conseguentemente, condannare il … a corrispondere Controparte_1
(loro) … le somme relative agli incentivi derivanti dalla esecuzione dei progetti previsti dall'art. 208 Dlgs 285/92, per l'anno 2018, per: pari ad € 702,50 e Parte_2
pari ad € 622,00, a lordo delle ritenute di legge o in misura diversa che Parte_1
verrà accertata nel corso del presente giudizio, per le causali, meglio specificate in ricorso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- in subordine, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme, come sopra indicate, a titolo di risarcimento del danno economico subito a causa della condotta datoriale perpetrata in violazione dell'art. 208 comma 4 Dlgs. 285/92. - conseguentemente condannare il CP_1
a risarcire il danno economico subito dai ricorrenti nella misura sopra quantificata.
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore dei … difensori, i quali dichiarano di non avere ricevuto compenso alcuno”.
In data 16.10.2023 si è costituito in giudizio il depositando nel fascicolo Controparte_1
telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che il credito assunto dai ricorrenti non era certificabile per mancanza di impegno di spesa, laddove il precedente invocato da questi ultimi a sostegno delle proprie pretese muove da una situazione differente in quanto vi era stato invece un trasferimento di fondi da parte di altro Ente pubblico, chiedendo perciò il rigetto del ricorso.
Il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
________________________
I ricorrenti hanno assunto l'inadempimento del per non aver provveduto Controparte_1 al pagamento dei compensi di cui alla lettera K dell'art. 15 del CCNL Enti locali dell'1.04.1999 nonostante essi siano stati inseriti tra le spettanze di cui al provvedimento dirigenziale n.15/100/DIR del 21.11.2019.
Segnatamente, dalla lettura del provvedimento dirigenziale n.15/100/DIR, avente ad oggetto
“crediti personale dipendente. Ripartizione importi ai fini dell'ammissione dei crediti alla massa passiva”, si apprende che il direttore della Direzione Cultura “dato atto che i crediti vantati dai dipendenti della trovano copertura finanziaria dai seguenti Parte_3
Pagina 3 provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa emessi dalla Direzione delle Risorse Umane e
Organizzazione: n.03/708 del 26.10.2017, n.03/737 del 9.11.2018, n.03/130 del 8.03.2019, dalla Direzione Servizi Demografici, Decentramento e Statistica n. 12/494 del 19.07.2018, dalla n.15/274 del 29.12.2017 e n.15/187 del 20.12.2018, nonché dai Parte_3 seguenti provvedimenti di liquidazione della Direzione Cultura n.15/88 del 7.05.2018 … e della Direzione Gabinetto del Sindaco n.OA/129 del 27.12.2018; vista l'istanza di ammissione alla massa passiva dei dipendenti della prot. n.116094 del 01.04.2019; Parte_3
considerato che il credito vantato dai dipendenti della ammonta Parte_3
complessivamente a euro 256.063,87, come di seguito indicato e meglio specificato nell'allegato prospetto di ripartizione delle spettanze, che fa parte integrante del presente provvedimento: - produttività collettiva anno 2017 euro 50.313,09; - produttività collettiva anno 2018 euro 94.854,80; - progetto obiettivo anno 2018 euro 67.989,86; - straordinario d'istituto anno 2018 euro 72,79; -indennità di turnazione anno 2018 euro 16.015,64; compensi lettera k anno 2018 euro 15.564,00; - indennità di risultato P.O. 2017/2018 euro 11.253,60 …
(ha) ATTESTA(to) che i dipendenti della hanno maturato le spettanze Parte_3 indicate nel provvedimento nonché nel prospetto di ripartizione …” sopra indicato, sì rettificando in autotutela il provvedimento dirigenziale n.15/26 del 3.04.2019 e, al contempo,
“certifica(ndo) che il credito vantato dai dipendenti della ammonta Parte_3
complessivamente a euro 256.063,87, così come di seguito indicato e meglio specificato nell'allegato prospetto di ripartizione delle spettanze, che fa parte integrante del presente provvedimento: - produttività collettiva anno 2017 euro 50.313,09; - produttività collettiva anno 2018 euro 94.854,80; - progetto obiettivo anno 2018 euro 67.989,86; - straordinario d'istituto anno 2018 euro 72,79; -indennità di turnazione anno 2018 euro 16.015,64; compensi lettera k anno 2018 euro 15.564,00; - indennità di risultato P.O. 2017/2018 euro 11.253,60…”
e disponendone la trasmissione di copia al gruppo di lavoro per l'Attuazione e il Controllo successivo della Regolarità Amministrativa e per gli adempimenti di competenza alla Direzione
Ragioneria Generale.
Ciò posto, l'art. 15 del richiamato CCNL del 1.04.1999, rubricato “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, stabilisce che “1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del
31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, … k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina
Pagina 4 dell'art. 17”.
Il citato art. 17 del CCNL 1.04.1999, intitolato “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, prescrive testualmente che “1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2.
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999;
l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata;
in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio. …
… g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)”.
A norma dell'art. 4 del citato CCNL “1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g); … m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro …”.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza contabile in tema di assegnazione di
Pagina 5 personale ad un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un determinato progetto, dunque, l'art. 15 del CCNL del comparto Enti Locali e Regioni dell'1.04.1999 dispone l'obbligatoria costituzione di un fondo a cui destinare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
Le risorse confluite in detto fondo sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di una somma correlata al merito e all'impegno di gruppo, in modo selettivo e secondo le risultanze del controllo dei risultati. Il successivo art. 18 del CCNL Enti Locali, così come riformulato dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, ribadisce, poi, che l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) è strettamente legata agli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ed “ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Nella fattispecie concreta, non è stata prodotta alcuna deliberazione adottata per l'anno 2018
a norma dell'art. 15 lett. k del CCNL di categoria dell'1.04.1999 o, comunque, che consenta di riscostruire la natura e la tipologia del progetto di incentivazione al quale hanno preso parte i ricorrenti sì da poter risalire all'oggetto di esso e, per l'effetto, determinare le “specifiche disposizioni di legge” che consentono di “destinare” talune risorse alla costituzione del fondo di incentivazione di produttività a favore dei personale che svolge mansioni presso la Direzione
Cultura.
Tanto meno parte ricorrente ha richiamato una “specifica disposizione di legge” che vincola
(o comunque riserva) risorse autonome e predeterminate di bilancio per integrare i fondi della contrattazione decentrata relativi al progetto di incentivazione a favore di una predefinita categoria di dipendenti dell'ufficio Cultura secondo prefissati limiti finanziari sì da poter ritenere che i compensi incentivanti per cui è causa abbiano una propria fonte di liquidità.
Parimenti, non vi sono elementi per ritenere l'esistenza di proventi di provenienza esterna tesi a finanziare una attività lavorativa aggiuntiva dei ricorrenti –neppure dedotta in ricorso– nell'ambito della prestazione tipica espletata dagli stessi –invero restando oscure sin anche le mansioni ordinariamente espletate da e sì da escludere diseconomie di spesa Pt_2 Parte_1
a carico del bilancio dell'ente territoriale resistente e, ad ogni modo, comprovare la neutralità della spesa rispetto ad esso.
Neppure è possibile verificare se l'ente comunale per incentivare le prestazioni rese da
Pagina 6 e avesse destinato loro risorse stabili, vale a dire fisse ed aventi carattere di Parte_1 Pt_2
certezza e stabilità, effettivamente incassate –e, dunque, già presenti nel patrimonio comunale al tempo della predisposizione del provvedimento dirigenziale posto a fondamento del ricorso-, né, del resto, risulta prodotto un provvedimento avente puntualmente ad oggetto per l'anno
2018 un impegno di spesa di ammontare di euro “X” avente fonte “Y” da destinarsi al progetto o alle finalità specifiche “Z”.
Sul punto, infatti, il provvedimento dirigenziale n.15/100/DIR sopra detto è del tutto impreciso, operando una valutazione di massa di una pluralità situazioni creditorie diverse e autonome tra loro e l'imputazione di risorse economiche ad esse senza individuare distintamente per ciascuna voce creditoria la delibera di impegno di spesa di riferimento e l'ammontare della somma all'uopo vincolata in guisa da poter assumere che siffatto provvedimento si conforma appieno alle norme inderogabili a tutela della pubblica finanza.
Né i ricorrenti hanno fornito riscontro dell'effettiva disponibilità in capo all'ente convenuto di entrate realmente rimesse allo specifico pagamento di compensi tesi ad incentivare per l'anno 2018 la maggiore produttività di determinate unità di personale della Direzione Cultura nell'ambito di progetti di potenziamento –di cui, si ribadisce, non sono state fornite in atti allegazioni- che consentono di ritenere neutro l'impatto di tale esborso sul bilancio comunale.
Nel contesto considerato, peraltro, nel provvedimento dirigenziale in parola non si rinviene attestata la regolarità contabile della spesa attraverso l'emissione dell'apposito visto, ma, anzi, non ancora attuato da parte dell'Ufficio competente ogni accertamento al riguardo (tanto da essere stato rimesso tale documento all'esame della Direzione della Ragioneria oltre Pt_4 che al Gruppo di lavoro per l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa) e, peraltro, dalla disamina del frontespizio resta riscontrata la successiva mancata compilazione da parte del ragioniere generale del visto e della regolarità amministrativa e contabile dell'atto di indizione, sì da vincolare l'ente resistente alle spese programmate secondo il principio della necessaria copertura della spesa di cui agli artt. 191 e
153 comma 5 d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
I superiori rilievi non restano superati dalle note del Direttore della Direzione Cultura del
13.07.2022 avente prot. n.279558 e del 13.10.2022 avente prot. n. 400114, restando in essi sommariamente affermato “che nella ripartizione degli importi ai fini dell'ammissione dei crediti alla massa, il credito … inserito alla voce lettera K è pari ad euro 702,50” per
[...]
e ad euro 622,00 per , laddove il Direttore delle Risorse Parte_2 Parte_1
Umane, in merito alla “liquidazione dei “compensi lettera K” anno 2018”, nel riscontrare la nota trasmessa dal legale dei ricorrenti il 30.12.2022, ha osservato che tale compenso “non è
Pagina 7 stato certificato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'ammissione a massa passiva, in quanto, sebbene le prestazioni siano state rese e certificate dal direttore competente, alle stesse non è stato correlato alcun impegno di spesa. Si fa presente, altresì, che i compensi di che trattasi, non sono transitati tra le risorse variabili del Fondo Risorse
Decentrate, condizione necessaria insieme all'impegno di spesa per la regolare erogazione”.
La circostanza in parola è stata sostanzialmente ribadita anche nella nota prot. n.386221, ove il Direttore Risorse Umane e Organizzazione ha confermato che “l'importo di tale credito non
è certificabile in quanto, sebbene le prestazioni siano state rese dai dipendenti richiedenti come certificato dal Direttore competente ed evidenziati nel prospetto che si allega in copia, tale importo non risulta impegnato né transitato dal Fondo Risorse Decentrate 2018”.
Con specifico riferimento alla costituzione del “fondo risorse decentrate”, per quanto qui interessa, occorre sottolineare che l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 stabilisce testualmente “1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL
22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
Pagina 8 l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza;
tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: … c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
… e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
… i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (rectius
“alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma
1, lett. c)”)”.
Il successivo comma 6 dispone “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett.
h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come
Pagina 9 disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del
CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo”.
L'utilizzo del “Fondo risorse decentrate” trova disciplina nell'art. 68 del CCNL 21.05.2018,
a tenore del quale “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel
Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del
CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del
CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.
Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi
1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: … g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70- ter;
…”.
Nel dare applicazione alla disciplina in parola, la giurisprudenza contabile ha già posto in evidenza come le norme di finanza pubblica (da ultimo, l'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017) tendono a limitare il complessivo trattamento economico accessorio cercando di "porre un limite alla
Pagina 10 crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico", ammettendo in via sperimentale per il biennio 2018-2020 che possano destinarsi componenti variabili dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti a condizione che vengano rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della l. 24.12.2012 n.243 e quanto ulteriormente stabilito in sede normativa e della contrattazione collettiva.
Nella specie, per quanto esposto, non vi sono elementi in atti per affermare la sussistenza nelle casse comunale di una provvista connotata da stabilità riservata in forza di una precisa disposizione di legge o del contratto collettivo alla costituzione di un fondo di incentivazione dei servizi dei dipendenti dell'Ufficio Cultura e la regolare costituzione del medesimo.
Di qui, l'attestazione negativa resa dal dirigente delle risorse umane a norma dell'art. 254
d.lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modifiche, non può ritenersi non iure, non essendo sufficiente un mero impegno di spesa del dirigente del settore, privo di adeguata reale copertura, per l'attribuzione del compenso incentivante per cui è causa, stante che il riconoscimento di esso, conformemente a quanto statuito in via generale dall'art. 40 d.lgs. n.
165 del 2001, è condizionato al rispetto alla disciplina collettiva sicché il diritto del dipendente può sorgere alle condizioni e nella misura prevista dalla contrattazione integrativa, unica deputata alla concreta regolamentazione di esso (così, Corte d'Appello Roma, Sez. Lav.
5.01.2022 n.4435. Conf. Corte d'Appello Bari, Sez. Lav. 14.04.2021 n.518).
Da questo punto di vista, peraltro, la Suprema Corte ha sottolineato che “il CCNL 1998/2001 ha preso in esame gli incentivi previsti per legge …, disponendo che il loro utilizzo avvenisse secondo quanto disposto dall'art. 17 dello stesso contratto collettivo. … Vi è stata, dunque, la contrattualizzazione della materia, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3; a tenore del suddetto comma tre le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. … Viene in rilievo, pertanto, l'art. 4 del CCNL 1998/2001, che demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa al livello di ente di stabilire, tra l'altro: "i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17"
(comma 2, lett. a)”, per l'effetto, affermando il principio di diritto secondo cui “L'attribuzione dei compensi incentivanti in favore del personale addetto agli uffici tributari dei comuni deve avvenire esclusivamente secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa di ente per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle prestazioni del personale, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3,
Pagina 11 del d.lgs. n. 165 del 2001 e della sottoscrizione dei c.c.n.l. enti locali del 1° aprile 1999 e del 5 ottobre 2001, la materia è stata contrattualizzata ed è venuta meno la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446 del 1997. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di compenso incentivante avanzata da un dipendente comunale addetto alle attività di definizione agevolata dei tributi locali per il periodo 2003-2007, aveva ritenuto irrilevanti le previsioni dei regolamenti adottati in epoca anteriore e successiva alla contrattualizzazione)” (Cass.
12.06.2020 n. 11361).
Non si pone in senso contrario il precedente dell'Ufficio invocato dai ricorrenti nell'atto introduttivo avendo esso ad oggetto una situazione fattuale diversa, nell'ambito della quale era comprovata la effettiva dazione al resistente, da parte di un ente terzo, di un CP_1
finanziamento funzionale al potenziamento di un servizio attuato da una specifica categoria di dipendenti dell'ente comunale secondo termini e limiti puntualmente consentiti da una specifica disposizione della contrattazione collettiva, sì da neutralizzare rispetto agli equilibri di bilancio di quest'ultimo autonomi esborsi relativi al potenziamento del servizio e alla conseguente attività aggiuntiva all'uopo richiesta a tali dipendenti traslando la spesa di siffatto personale tra quelle dell'ente pubblico finanziatore.
Nessuna somma può essere riconosciuta ai ricorrenti neanche a titolo risarcitorio a norma dell'art. 208 comma 4 del d.lgs. 285/1992, trattandosi di norma vincolata unicamente all'incentivazione del personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, poi ripresa espressamente dall'art. 56 quater del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali del 21.5.2018 e nel testo dell'art. 98 del vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali del
16.11.2022.
La previsione normativa in parola, richiamata in ricorso, perciò, non appare pertinente al caso concreto avendo prospettato i ricorrenti di essere dipendenti dell'Ufficio Cultura e, ad ogni modo, la scarna documentazione prodotta in atti non offre elementi per ravvisare che le mansioni espletate dai ricorrenti possano aver avuto una qualche determinante incidenza rispetto all'emissione di sanzioni amministrative dirette alla repressione di violazioni del codice della strada o comunque all'attività svolta dal personale di Polizia locale.
In via assorbente, i ricorrenti neppure hanno prodotto documentazione utile a riscontrare i criteri di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti in rapporto a quanto era stato stabilito nel programma incentivante del predetto per l'anno 2018 (che, come si è detto, neppure è stato versato in atti) sì da poter escludere che l'erogazione dei compensi aggiuntivi,
Pagina 12 di fatto, era volta a remunerare attività svolte dai beneficiari nell'ambito dei compiti ordinari attribuiti loro in ragione del proprio ufficio all'interno dello stesso orario di lavoro per il quale il dipendente è contrattualizzato, laddove, tenuto conto del principio di omnicomprensività della retribuzione, l'erogazione di compensi aggiuntivi resta consentita per apporti lavorativi eccedentari rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Per quanto esposto e tenuto conto che le carenze assertive e probatorie non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016,
n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite,
17.06.2004 n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite, 23.01.2002 n.
761), il ricorso va rigettato
Le spese processuali tra le parti sono compensate per intero tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso in Catania, il 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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