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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1425/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/9/25 e promossa DA e in proprio ed in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sulle minori e Persona_1 ai fini del presente procedimento elettivamente Persona_2 domiciliati in C.so Matteotti n. 4/29 Faenza (RA) presso e nello studio dell'avv. Marco Emiliani il quale li rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione Appellanti
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede corrente in Ravenna, assistita, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Carullo, come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna – Strada Maggiore 47, 40125.
rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Controparte_2 Valgimigli Livio Matassa, come da procura valida anche per il grado di appello congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado;
con elezione di domicilio presso l'avv. Matassa nel suo studio in via Goito n. 3, Bologna. Appellati
Avverso Sentenza n. 490/2023 depositata in data 20/07/2023 dal Tribunale di Ravenna
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
MOTIVI
-Mustafi e in proprio ed in qualità di Pt_1 Parte_2 rappresentanti legali delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna,
[...] e la SL AG, struttura presso la quale CP_2 quest'ultima operava, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla nascita di affetta da Persona_2 sindrome di Down. -In particolare, gli attori sostenevano che la dott.ssa -in CP_2 occasione della visita di controllo del 4.4.2013- ometteva di informare della possibilità di procedere alla Parte_3 diagnosi prenatale che avrebbe consentito alla gestante, allora trentacinquenne, di conoscere la patologia di cui il feto era affetto e di interrompere la gravidanza. Occorre rilevare che i fatti dedotti nel presente giudizio avevano già dato origine ad un procedimento penale a carico della CP_2 imputata del reato di cui all'art. 590 c.p., nel quale gli odierni attori si erano costituiti parte civile, che si era concluso con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
-Si costituivano in giudizio e la SL AG CP_2 contestando in toto le pretese avversarie e affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il medico aveva fornito adeguata informazione alla paziente in merito alla possibilità e alla opportunità, anche in ragione dell'età della gestante, di effettuare l'amniocentesi. Contestavano, infine, la quantificazione dei danni operata dagli attori, poiché eccessiva ed errata.
-Il Tribunale di Ravenna rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di AU AG e della dott.ssa CP_2
, compensando per ½ le spese processuali e condannando gli
[...] attori al pagamento in solido del restante 50% delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidavano per l'intero in € 21.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuno dei convenuti.
e in proprio ed in qualità di Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, proponevano appello avverso la sentenza n.490 del 2023
[...] del Tribunale di Ravenna deducendo: 1)Errata applicazione degli artt. 649 e 652 c.p.p. ed omessa motivazione in ordine alla qualificazione della formula assolutoria della sentenza penale n.2142 del 2016, avendo il giudice penale utilizzato impropriamente la formula assolutoria
“il fatto non sussiste” in luogo della formula “il fatto non costituisce reato”.
2)Violazione o errata interpretazione degli artt.2, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 1 legge n.194/1978, dell'art. 33 del Codice di Deontologia Medica e dell'art. 1175 e s.s. c.c., avendo Il giudice di primo grado omesso di considerare che il medico ha il dovere non solo di informare il paziente in modo completo e adeguato, ma anche di accertarsi che il paziente comprenda le informazioni ricevute, in modo da garantire una decisione consapevole.
3) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, interpretando erroneamente le risultanze dell'istruttoria orale e dei documenti di causa, affermava che il medico aveva informato la paziente circa l'opportunità di procedere ad esami prenatali. 4)Errata interpretazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla condotta che la ginecologa avrebbe dovuto tenere in occasione della visita del 04.04.2013, dopo essere stata avvisata dalla paziente dell'intenzione di partire in Macedonia per diverse settimane. Proprio tale circostanza, infatti, rendeva obbligatorio approfondire con la gestante la questione degli esami prenatali.
5)Errata interpretazione dei fatti con conseguente errata applicazione dei principi di diritto in ordine alla causa petendi e al nesso di causalità tra questa e il danno lamentato dagli attori, lamentando che il giudice di primo grado, infatti, riteneva erroneamente che la permanenza della gestante in Macedonia avesse interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento della e il fatto lamentato dagli attori. CP_2
6)Erroneità della sentenza nella parte in cui compensa parzialmente le spese di lite, atteso che le affermazioni del giudice penale, infatti, inducevano gli attori a promuovere la causa civile;
di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione, anche alla luce della particolare complessità della materia.
-Si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
***** L'appello è infondato e conseguentemente deve essere rigettato. A)Il primo motivo di impugnazione è infondato. In particolare, gli appellanti sostengono che la sentenza di assoluzione n. 2146 del 2016 non avrebbe efficacia preclusiva nel giudizio civile, poiché il giudice penale, pur avendo accertato l'inadempimento della dott.ssa agli obblighi informativi CP_2 nei confronti della gestante, avrebbe utilizzato erroneamente la formula “perché il fatto non sussiste” anziché “il fatto non costituisce reato”. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta. Sul punto si osserva, da un lato, che la doglianza investe una questione che si sarebbe dovuta far valere in sede penale, tramite l'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte d'Appello Penale (la pronuncia, al contrario, è divenuta oramai definitiva e l'accertamento in essa contenuto non è più suscettibile di revisione), dall'altro, che la formula assolutoria utilizzata dal giudice penale è corretta, avendo egli escluso la sussistenza di un elemento oggettivo del reato di cui all'art.590 c.p., e cioè il nesso causale tra la condotta del medico e l'evento lesivo. Né può ritenersi fondata la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale il giudice civile avrebbe dovuto d'ufficio verificare la correttezza della formula assolutoria utilizzata in sede penale. Al riguardo, infatti, va osservato che i vizi contenuti nella sentenza penale devono essere esaminati tramite i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal codice di procedura penale. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe violare quanto disposto dall'art. 652c.p.p.: tale norma prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile. Rimettere la corretta individuazione della formula assolutoria alla valutazione del giudice civile, allora, comporterebbe una disapplicazione della disposizione sopramenzionata, creando incertezza in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile;
incertezza che proprio l'art. 652 c.p.p. mira ad evitare. Quanto sopra osservato, peraltro, risulta in linea con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce in capo alla parte civile l'interesse ad impugnare anche le sentenze di assoluzione pronunciate con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, poiché “il diritto all'impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civiledall'art.576 c.p.p, non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula assolutoria” (Cass. Pen. N.14194 del 2021). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari affinché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”. Affinché ciò accada, infatti, occorre: a) che la sentenza penale sia stata pronunciata all'esito del dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio nella veste di responsabile civile. Da quanto sopra osservato emerge che nessuna pronuncia di condanna al risarcimento del danno a carico della può essere CP_2 adottata dal giudice civile in presenza di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
B) Infondato è anche il secondo motivo di appello. Gli appellanti, infatti, sostengo che il medico avrebbe dovuto fornire non solo la prova di aver informato la paziente in modo completo e adeguato, ma anche di essersi accertato che quest'ultima avesse effettivamente compreso le informazioni ricevute. Nel caso di specie, invece, ciò non sarebbe avvenuto, avendo la dott.ssa dichiarato in sede penale “io però non posso dire CP_2 se non hanno capito oppure erano d'accordo” (udienza 6/10/2016). Tale ricostruzione, tuttavia, omette di considerare che la Per_2 si presentava alla visita di controllo del 4.4.2013 accompagnata da una sua connazionale, che traduceva quanto riferito dal medico. La , non parlando l'albanese/macedone, non poteva essere CP_2 certa che l'accompagnatrice della traducesse correttamente Per_2 quanto veniva riferito, ma poteva ragionevolmente confidare in ciò, avendo la stessa scelto una persona di fiducia che le Per_2 facesse da interprete. A quanto sopra osservato si aggiunga che, alla visita del 4.4.2013, la gestante risultava alla decima settimana e l'amniocentesi si pratica, di regola, alla quindicesima o sedicesima settimana, ossia circa un mese e mezzo dopo quella visita. L'assenza di urgenza nella prescrizione dell'esame diagnostico in occasione della visita del 4.4., allora, consentiva alla dr.ssa di prospettare una informazione generica sull'opportunità CP_2 di procedere in futuro ad indagini prenatali, consentendo alla paziente di usufruire di un periodo di tempo per maturare una decisione condivisa con i propri familiari, anche in considerazione dei rischi connessi all'espletamento dell'amniocentesi. Nessun rimprovero, allora, può muoversi alla la quale CP_2 poteva ragionevolmente confidare che le informazioni fornite alla gestante venissero correttamente trasmesse dalla sua accompagnatrice, rimandando la prescrizione dell'esame diagnostico al momento opportuno.
c) Infondato è anche il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti lamentano l'errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze dell'istruttoria orale e dei documenti di causa. In particolare, si sostiene che le circostanze emerse dalle dichiarazioni testimoniali di e non Testimone_1 Testimone_2 siano precise e concordanti. La teste infatti, sentita come teste del processo Tes_1 penale, avrebbe riferito di non ricordare precisamente l'incontro con la nell'ambulatorio. Al contrario, nel procedimento Per_2 civile, avvenuto in epoca successiva a quello penale, avrebbe sostenuto di ricordare perfettamente l'accaduto. Allo stesso modo, la teste sentita in sede civile poiché Tes_2 presente alla visita del 4.4.2013, affermava di non ricordare esattamente se nel caso concreto il medico avesse fornito alla paziente le informazioni circa l'opportunità di procedere all'amniocentesi, sostenendo che in genere tale informazione veniva data alle donne dell'età di anni 35. Quanto alle dichiarazioni della , occorre premettere che, Tes_1 come correttamente precisato dal giudice di primo grado, in epoca successiva al procedimento penale può ritenersi verosimile che la teste abbia rammentato particolari riportati in precedenza in modo più generico. Ciò posto, non emerge alcuna contraddizione tra le circostanze riferite dalla teste in sede penale e quelle riferite in sede civile: la , infatti, sosteneva in entrambi i Tes_1 giudizi di ricordare che la dott.ssa aveva informato la CP_2 paziente circa il rischio di anomalie genetiche per il feto in caso di donna incinta di età superiore ai 35 anni. Con riferimento alle dichiarazioni della teste occorre Tes_2 osservare che, pur non essendo in grado di ricordare se nel caso specifico il medico avesse dato alla paziente le informazioni in merito al rischio di anomalie genetiche del feto, la stessa affermava che tale genere di informazioni veniva dato alle donne della stessa età della , avvalorando quanto sostenuto dalla Per_2
e dalla stessa . Quest'ultima, infatti, riferiva di Tes_1 CP_2 aver reso edotta la , tramite la donna che la accompagnava, Per_2 del rischio di anomalie cromosomiche del feto e che le due donne non mostrarono particolare interesse al riguardo. Gli appellanti censurano, inoltre, l'errata interpretazione dei documenti di causa da parte del giudice di primo grado. In particolare, quest'ultimo avrebbe omesso di considerare tanto l'assenza nella cartella clinica di qualsiasi annotazione circa le informazioni fornite dal medico alla paziente in occasione della visita del 4.4.2013, quanto le risultanze della CTU disposta in sede penale. Quanto alla mancata annotazione nella cartella clinica dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi si rileva che nessuna norma né atto di disposizione interna alla struttura imponeva tale condotta;
pertanto, tale circostanza non può configurare un inadempimento imputabile alla dott.ssa CP_2 Quanto alle risultanze della CTU disposta in sede penale, come correttamente affermato dal primo giudice, le considerazioni dei consulenti del PM, secondo le quali la dott.ssa non avrebbe CP_2 fornito le informazioni in quesitone, si fondavano esclusivamente su quanto riferito dalla , che aveva un interesse specifico Per_2 ad avvalorare tale ricostruzione. Da quanto sopra osservato emerge che Il giudice di primo grado, da un lato, ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni testimoniali fossero precise e concordanti e, dall'altro, ha motivato, nell'esercizio del proprio libero convincimento, in ordine alla mancata rilevanza di quanto dichiarato dai consulenti del P.M, non potendo quest'ultimo ritenersi vincolato agli accertamenti espletati in sede penale. Al riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. civ. sez. I, 15/03/2024, n.7014).
d)Infondati sono anche il quarto e il quinto motivo di appello che, attesa la comunanza delle questioni, possono essere trattati congiuntamente. Gli appellanti, in particolare, lamentano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato la circostanza dell'allontanamento della in Macedonia. Proprio tale Per_2 informazione, infatti, avrebbe dovuto indurre il medico ad approfondire la questione degli esami prenatali, sconsigliando alla paziente il rientro nella terra d'origine. Sul punto, occorre osservare che, come rilevato in precedenza, alla visita del 4.4.2013 la risultava alla decima Per_2 settimana di gravidanza e, a fronte della richiesta di quest'ultima di recarsi in Macedonia per qualche settimana, riscontrato il regolare andamento della gravidanza, la dott.ssa si limitava ad assecondare la volontà della pur CP_2 Per_2 informandola della opportunità di procedere, in un secondo momento, all'espletamento di indagini prenatali. La decisione della di trattenersi in Macedonia da maggio Per_2 2013 fino a fine estate, oltre a non potersi in alcun modo imputare alla , non poteva da questa essere prevista. CP_2 Sul punto, inoltre, si osserva che la circostanza che il soggiorno prolungato all'estero fosse motivato dalla necessità di regolarizzare la permanenza della in Italia veniva solo Per_2 dichiarata dagli appellanti, i quali, tuttavia, non allegavano alcun documento a supporto di tale ricostruzione. Alla luce di quanto sopra osservato, la scelta di stabilizzarsi per mesi in Macedonia, proprio nel periodo in cui si sarebbe dovuta effettuare l'amniocentesi, impediva al personale medico di disporre ulteriori verifiche ed accertamenti diagnostici. Si osserva, altresì, che dalla consulenza disposta nel procedimento penale emergeva il fotogramma di una ecografia eseguita presso una strutta macedone il 7 maggio 2013, periodo di gestazione (quindicesima settimana) che consentiva ancora di svolgere l'amniocentesi. Ne deriva, allora, che era la struttura macedone, e non quella italiana, ad avere un effettivo controllo sull'andamento della gravidanza durante l'epoca di gestazione indicata per diagnosticare eventuali anomalie cromosomiche, sicchè neanche sotto tale circostanza appare configurabile un profilo di responsabilità colposa dei sanitari.
e) Quanto alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, il giudice, rilevata la soccombenza degli attori, disponeva correttamente la compensazione parziale, valorizzando la circostanza che alcune delle considerazioni contenute nella sentenza di assoluzione potevano indurre gli attori a proporre le domande avanzate.
-Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non riscontrandosi gravi ed eccezionali ragioni tali da consentire una deroga alla regola di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n 546 del 1992. Le considerazioni contenute nella sentenza penale che ha definito il giudizio, infatti, potevano giustificare la proposizione dell'originaria domanda dinanzi al giudice civile, non anche l'odierna impugnazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che
“i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale- norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01) Applicando tali principi al caso di specie, allora, non ricorrono elementi eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza.
-Contributo Unificato come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto nei confronti di SL NA e;
CP_2
2) condanna Parte_1 Parte_3 [...] al pagamento in favore di e Parte_4 CP_2 dell' delle spese del Controparte_3 presente giudizio che liquida in euro € 17.002,00 oltre ad accessori e oneri come per legge;
3) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 18/11/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1425/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/9/25 e promossa DA e in proprio ed in qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la patria potestà sulle minori e Persona_1 ai fini del presente procedimento elettivamente Persona_2 domiciliati in C.so Matteotti n. 4/29 Faenza (RA) presso e nello studio dell'avv. Marco Emiliani il quale li rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione Appellanti
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede corrente in Ravenna, assistita, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Carullo, come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna – Strada Maggiore 47, 40125.
rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Controparte_2 Valgimigli Livio Matassa, come da procura valida anche per il grado di appello congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado;
con elezione di domicilio presso l'avv. Matassa nel suo studio in via Goito n. 3, Bologna. Appellati
Avverso Sentenza n. 490/2023 depositata in data 20/07/2023 dal Tribunale di Ravenna
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.
MOTIVI
-Mustafi e in proprio ed in qualità di Pt_1 Parte_2 rappresentanti legali delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna,
[...] e la SL AG, struttura presso la quale CP_2 quest'ultima operava, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla nascita di affetta da Persona_2 sindrome di Down. -In particolare, gli attori sostenevano che la dott.ssa -in CP_2 occasione della visita di controllo del 4.4.2013- ometteva di informare della possibilità di procedere alla Parte_3 diagnosi prenatale che avrebbe consentito alla gestante, allora trentacinquenne, di conoscere la patologia di cui il feto era affetto e di interrompere la gravidanza. Occorre rilevare che i fatti dedotti nel presente giudizio avevano già dato origine ad un procedimento penale a carico della CP_2 imputata del reato di cui all'art. 590 c.p., nel quale gli odierni attori si erano costituiti parte civile, che si era concluso con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
-Si costituivano in giudizio e la SL AG CP_2 contestando in toto le pretese avversarie e affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il medico aveva fornito adeguata informazione alla paziente in merito alla possibilità e alla opportunità, anche in ragione dell'età della gestante, di effettuare l'amniocentesi. Contestavano, infine, la quantificazione dei danni operata dagli attori, poiché eccessiva ed errata.
-Il Tribunale di Ravenna rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di AU AG e della dott.ssa CP_2
, compensando per ½ le spese processuali e condannando gli
[...] attori al pagamento in solido del restante 50% delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidavano per l'intero in € 21.424,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuno dei convenuti.
e in proprio ed in qualità di Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, proponevano appello avverso la sentenza n.490 del 2023
[...] del Tribunale di Ravenna deducendo: 1)Errata applicazione degli artt. 649 e 652 c.p.p. ed omessa motivazione in ordine alla qualificazione della formula assolutoria della sentenza penale n.2142 del 2016, avendo il giudice penale utilizzato impropriamente la formula assolutoria
“il fatto non sussiste” in luogo della formula “il fatto non costituisce reato”.
2)Violazione o errata interpretazione degli artt.2, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 1 legge n.194/1978, dell'art. 33 del Codice di Deontologia Medica e dell'art. 1175 e s.s. c.c., avendo Il giudice di primo grado omesso di considerare che il medico ha il dovere non solo di informare il paziente in modo completo e adeguato, ma anche di accertarsi che il paziente comprenda le informazioni ricevute, in modo da garantire una decisione consapevole.
3) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, interpretando erroneamente le risultanze dell'istruttoria orale e dei documenti di causa, affermava che il medico aveva informato la paziente circa l'opportunità di procedere ad esami prenatali. 4)Errata interpretazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla condotta che la ginecologa avrebbe dovuto tenere in occasione della visita del 04.04.2013, dopo essere stata avvisata dalla paziente dell'intenzione di partire in Macedonia per diverse settimane. Proprio tale circostanza, infatti, rendeva obbligatorio approfondire con la gestante la questione degli esami prenatali.
5)Errata interpretazione dei fatti con conseguente errata applicazione dei principi di diritto in ordine alla causa petendi e al nesso di causalità tra questa e il danno lamentato dagli attori, lamentando che il giudice di primo grado, infatti, riteneva erroneamente che la permanenza della gestante in Macedonia avesse interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento della e il fatto lamentato dagli attori. CP_2
6)Erroneità della sentenza nella parte in cui compensa parzialmente le spese di lite, atteso che le affermazioni del giudice penale, infatti, inducevano gli attori a promuovere la causa civile;
di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione, anche alla luce della particolare complessità della materia.
-Si costituivano in giudizio e CP_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
***** L'appello è infondato e conseguentemente deve essere rigettato. A)Il primo motivo di impugnazione è infondato. In particolare, gli appellanti sostengono che la sentenza di assoluzione n. 2146 del 2016 non avrebbe efficacia preclusiva nel giudizio civile, poiché il giudice penale, pur avendo accertato l'inadempimento della dott.ssa agli obblighi informativi CP_2 nei confronti della gestante, avrebbe utilizzato erroneamente la formula “perché il fatto non sussiste” anziché “il fatto non costituisce reato”. Tale ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta. Sul punto si osserva, da un lato, che la doglianza investe una questione che si sarebbe dovuta far valere in sede penale, tramite l'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte d'Appello Penale (la pronuncia, al contrario, è divenuta oramai definitiva e l'accertamento in essa contenuto non è più suscettibile di revisione), dall'altro, che la formula assolutoria utilizzata dal giudice penale è corretta, avendo egli escluso la sussistenza di un elemento oggettivo del reato di cui all'art.590 c.p., e cioè il nesso causale tra la condotta del medico e l'evento lesivo. Né può ritenersi fondata la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale il giudice civile avrebbe dovuto d'ufficio verificare la correttezza della formula assolutoria utilizzata in sede penale. Al riguardo, infatti, va osservato che i vizi contenuti nella sentenza penale devono essere esaminati tramite i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal codice di procedura penale. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe violare quanto disposto dall'art. 652c.p.p.: tale norma prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile. Rimettere la corretta individuazione della formula assolutoria alla valutazione del giudice civile, allora, comporterebbe una disapplicazione della disposizione sopramenzionata, creando incertezza in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile;
incertezza che proprio l'art. 652 c.p.p. mira ad evitare. Quanto sopra osservato, peraltro, risulta in linea con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce in capo alla parte civile l'interesse ad impugnare anche le sentenze di assoluzione pronunciate con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, poiché “il diritto all'impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civiledall'art.576 c.p.p, non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula assolutoria” (Cass. Pen. N.14194 del 2021). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari affinché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”. Affinché ciò accada, infatti, occorre: a) che la sentenza penale sia stata pronunciata all'esito del dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio nella veste di responsabile civile. Da quanto sopra osservato emerge che nessuna pronuncia di condanna al risarcimento del danno a carico della può essere CP_2 adottata dal giudice civile in presenza di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
B) Infondato è anche il secondo motivo di appello. Gli appellanti, infatti, sostengo che il medico avrebbe dovuto fornire non solo la prova di aver informato la paziente in modo completo e adeguato, ma anche di essersi accertato che quest'ultima avesse effettivamente compreso le informazioni ricevute. Nel caso di specie, invece, ciò non sarebbe avvenuto, avendo la dott.ssa dichiarato in sede penale “io però non posso dire CP_2 se non hanno capito oppure erano d'accordo” (udienza 6/10/2016). Tale ricostruzione, tuttavia, omette di considerare che la Per_2 si presentava alla visita di controllo del 4.4.2013 accompagnata da una sua connazionale, che traduceva quanto riferito dal medico. La , non parlando l'albanese/macedone, non poteva essere CP_2 certa che l'accompagnatrice della traducesse correttamente Per_2 quanto veniva riferito, ma poteva ragionevolmente confidare in ciò, avendo la stessa scelto una persona di fiducia che le Per_2 facesse da interprete. A quanto sopra osservato si aggiunga che, alla visita del 4.4.2013, la gestante risultava alla decima settimana e l'amniocentesi si pratica, di regola, alla quindicesima o sedicesima settimana, ossia circa un mese e mezzo dopo quella visita. L'assenza di urgenza nella prescrizione dell'esame diagnostico in occasione della visita del 4.4., allora, consentiva alla dr.ssa di prospettare una informazione generica sull'opportunità CP_2 di procedere in futuro ad indagini prenatali, consentendo alla paziente di usufruire di un periodo di tempo per maturare una decisione condivisa con i propri familiari, anche in considerazione dei rischi connessi all'espletamento dell'amniocentesi. Nessun rimprovero, allora, può muoversi alla la quale CP_2 poteva ragionevolmente confidare che le informazioni fornite alla gestante venissero correttamente trasmesse dalla sua accompagnatrice, rimandando la prescrizione dell'esame diagnostico al momento opportuno.
c) Infondato è anche il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti lamentano l'errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze dell'istruttoria orale e dei documenti di causa. In particolare, si sostiene che le circostanze emerse dalle dichiarazioni testimoniali di e non Testimone_1 Testimone_2 siano precise e concordanti. La teste infatti, sentita come teste del processo Tes_1 penale, avrebbe riferito di non ricordare precisamente l'incontro con la nell'ambulatorio. Al contrario, nel procedimento Per_2 civile, avvenuto in epoca successiva a quello penale, avrebbe sostenuto di ricordare perfettamente l'accaduto. Allo stesso modo, la teste sentita in sede civile poiché Tes_2 presente alla visita del 4.4.2013, affermava di non ricordare esattamente se nel caso concreto il medico avesse fornito alla paziente le informazioni circa l'opportunità di procedere all'amniocentesi, sostenendo che in genere tale informazione veniva data alle donne dell'età di anni 35. Quanto alle dichiarazioni della , occorre premettere che, Tes_1 come correttamente precisato dal giudice di primo grado, in epoca successiva al procedimento penale può ritenersi verosimile che la teste abbia rammentato particolari riportati in precedenza in modo più generico. Ciò posto, non emerge alcuna contraddizione tra le circostanze riferite dalla teste in sede penale e quelle riferite in sede civile: la , infatti, sosteneva in entrambi i Tes_1 giudizi di ricordare che la dott.ssa aveva informato la CP_2 paziente circa il rischio di anomalie genetiche per il feto in caso di donna incinta di età superiore ai 35 anni. Con riferimento alle dichiarazioni della teste occorre Tes_2 osservare che, pur non essendo in grado di ricordare se nel caso specifico il medico avesse dato alla paziente le informazioni in merito al rischio di anomalie genetiche del feto, la stessa affermava che tale genere di informazioni veniva dato alle donne della stessa età della , avvalorando quanto sostenuto dalla Per_2
e dalla stessa . Quest'ultima, infatti, riferiva di Tes_1 CP_2 aver reso edotta la , tramite la donna che la accompagnava, Per_2 del rischio di anomalie cromosomiche del feto e che le due donne non mostrarono particolare interesse al riguardo. Gli appellanti censurano, inoltre, l'errata interpretazione dei documenti di causa da parte del giudice di primo grado. In particolare, quest'ultimo avrebbe omesso di considerare tanto l'assenza nella cartella clinica di qualsiasi annotazione circa le informazioni fornite dal medico alla paziente in occasione della visita del 4.4.2013, quanto le risultanze della CTU disposta in sede penale. Quanto alla mancata annotazione nella cartella clinica dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi si rileva che nessuna norma né atto di disposizione interna alla struttura imponeva tale condotta;
pertanto, tale circostanza non può configurare un inadempimento imputabile alla dott.ssa CP_2 Quanto alle risultanze della CTU disposta in sede penale, come correttamente affermato dal primo giudice, le considerazioni dei consulenti del PM, secondo le quali la dott.ssa non avrebbe CP_2 fornito le informazioni in quesitone, si fondavano esclusivamente su quanto riferito dalla , che aveva un interesse specifico Per_2 ad avvalorare tale ricostruzione. Da quanto sopra osservato emerge che Il giudice di primo grado, da un lato, ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni testimoniali fossero precise e concordanti e, dall'altro, ha motivato, nell'esercizio del proprio libero convincimento, in ordine alla mancata rilevanza di quanto dichiarato dai consulenti del P.M, non potendo quest'ultimo ritenersi vincolato agli accertamenti espletati in sede penale. Al riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. civ. sez. I, 15/03/2024, n.7014).
d)Infondati sono anche il quarto e il quinto motivo di appello che, attesa la comunanza delle questioni, possono essere trattati congiuntamente. Gli appellanti, in particolare, lamentano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato la circostanza dell'allontanamento della in Macedonia. Proprio tale Per_2 informazione, infatti, avrebbe dovuto indurre il medico ad approfondire la questione degli esami prenatali, sconsigliando alla paziente il rientro nella terra d'origine. Sul punto, occorre osservare che, come rilevato in precedenza, alla visita del 4.4.2013 la risultava alla decima Per_2 settimana di gravidanza e, a fronte della richiesta di quest'ultima di recarsi in Macedonia per qualche settimana, riscontrato il regolare andamento della gravidanza, la dott.ssa si limitava ad assecondare la volontà della pur CP_2 Per_2 informandola della opportunità di procedere, in un secondo momento, all'espletamento di indagini prenatali. La decisione della di trattenersi in Macedonia da maggio Per_2 2013 fino a fine estate, oltre a non potersi in alcun modo imputare alla , non poteva da questa essere prevista. CP_2 Sul punto, inoltre, si osserva che la circostanza che il soggiorno prolungato all'estero fosse motivato dalla necessità di regolarizzare la permanenza della in Italia veniva solo Per_2 dichiarata dagli appellanti, i quali, tuttavia, non allegavano alcun documento a supporto di tale ricostruzione. Alla luce di quanto sopra osservato, la scelta di stabilizzarsi per mesi in Macedonia, proprio nel periodo in cui si sarebbe dovuta effettuare l'amniocentesi, impediva al personale medico di disporre ulteriori verifiche ed accertamenti diagnostici. Si osserva, altresì, che dalla consulenza disposta nel procedimento penale emergeva il fotogramma di una ecografia eseguita presso una strutta macedone il 7 maggio 2013, periodo di gestazione (quindicesima settimana) che consentiva ancora di svolgere l'amniocentesi. Ne deriva, allora, che era la struttura macedone, e non quella italiana, ad avere un effettivo controllo sull'andamento della gravidanza durante l'epoca di gestazione indicata per diagnosticare eventuali anomalie cromosomiche, sicchè neanche sotto tale circostanza appare configurabile un profilo di responsabilità colposa dei sanitari.
e) Quanto alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, il giudice, rilevata la soccombenza degli attori, disponeva correttamente la compensazione parziale, valorizzando la circostanza che alcune delle considerazioni contenute nella sentenza di assoluzione potevano indurre gli attori a proporre le domande avanzate.
-Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non riscontrandosi gravi ed eccezionali ragioni tali da consentire una deroga alla regola di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n 546 del 1992. Le considerazioni contenute nella sentenza penale che ha definito il giudizio, infatti, potevano giustificare la proposizione dell'originaria domanda dinanzi al giudice civile, non anche l'odierna impugnazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che
“i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale- norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01) Applicando tali principi al caso di specie, allora, non ricorrono elementi eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza.
-Contributo Unificato come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto nei confronti di SL NA e;
CP_2
2) condanna Parte_1 Parte_3 [...] al pagamento in favore di e Parte_4 CP_2 dell' delle spese del Controparte_3 presente giudizio che liquida in euro € 17.002,00 oltre ad accessori e oneri come per legge;
3) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 18/11/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)