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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4212/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lo Prete e Salvatore Di Marco;
- opponente -
E
nella sua qualità di Agente per la riscossione dei Tributi per la AR
Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Pupo;
- opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di vendita immobiliare ex art. 78 d.p.r. n. 602 del 1973.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
opponendosi alla espropriazione immobiliare promossa da quest'ultima con avviso AR
di vendita immobiliare notificato in data 3.10.2017 ai sensi degli artt. 78 e ss. del d.p.r. n. 602 del 1973, con il quale le veniva comunicato che era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di euro 450.041,
69 per tributi diversi ed accessori e che, non essendo stato eseguito il pagamento, l'agente per la riscossione doveva procedere per il recupero del credito su alcuni immobili compiutamente descritti di proprietà del debitore con indicazione del giorno, ora e luogo del primo, secondo e terzo incanto ed pagina 1 di 4 ingiunzione “al debitore esecutato e agli eventuali possessori, a qualunque titolo, degli immobili sopra descritti, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni assoggettati all'espropriazione ed i relativi frutti alla garanzia del credito per cui si procede”.
L'opponente deduceva l'illegittimità ed arbitrarietà dell'esecuzione immobiliare promossa dall' con l'avviso di vendita impugnato per i seguenti motivi: eccesso di delega del funzionario CP_1 delegato alla redazione dell'avviso ex art. 78 d.p.r. n. 602 del 1973 per violazione dell'art. 41 d.lvo n.
112 del 1999; nullità dell'avviso di vendita per omessa notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento (osservava la società opponente di aver dedotto la medesima censura in diversi giudizi promossi sia davanti al giudice ordinario che al giudice tributario a seguito delle notifica delle relative intimazioni di pagamento, che indicava nel dettaglio allegando anche le sentenze nelle more intervenute); prescrizione dei crediti previdenziali, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei rispettivi avvisi di addebito;
illegittimità dell'avviso di vendita per assoluta incertezza del presunto credito.
Tanto premesso, l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la proposta opposizione e per
l'effetto: 1) inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa dall' con avviso di vendita datato 21.9.2017 e notificato AR alla società ricorrente il 3.10.2017; 2) nel merito, dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva promossa con l'avviso di vendita immobiliare de quo;
3) condannare l' AR
, nella sua qualità di Agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia di Cosenza, al
[...]
risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali provocati all'odierna ricorrente, danni liquidandi, anche in via equitativa, in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore accertanda;
4) condannare la medesima sempre nella sua indicata qualità, al AR
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla spiegata opposizione, AR
eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito relativamente al carico portato dalle cartelle attinenti tributi iscritti a ruolo e l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto le cartelle emesse per il pagamento di contributi previdenziali per incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, contestando poi nel merito tutte le censure mosse dal ricorrente.
Il concessionario per la riscossione concludeva come segue: “Voglia il Tribunale adito: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa dall'
[...]
per insussistenza dei presupposti di legge;
dichiarare il difetto di giurisdizione del Parte_3
pagina 2 di 4 giudice adito in favore del giudice tributario, in ordine alla opposizione avverso il pignoramento nella parte relativa a crediti tributari;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda, statuendone gradatamente il rigetto per infondatezza”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 22.1.2018, il giudice originariamente assegnato sul ruolo accoglieva l'istanza cautelare, disponendo la sospensione della procedura esecutiva.
Quindi, istruita la causa con l'assunzione di prove documentali, all'udienza del 22.11.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 26.10.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per il mancato rinvenimento del fascicolo, poi ricostruito a cura delle parti e della cancelleria.
Subentrato questo giudice sul ruolo con decorrenza dal 15 gennaio 2024, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente si osserva che l'opposizione in esame, qualificata dal ricorrente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve invece essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. nella parte in cui si contesta la regolarità formale del pignoramento per omessa notificazione delle cartelle di pagamento ad esso sottese.
Tanto premesso, il motivo di opposizione è quindi inammissibile ex art. 57 d.p.r. n. 602 del 1973 limitatamente alle cartelle - sottese al pignoramento immobiliare impugnato e richiamate nell'estratto di ruolo ad esso allegato - portanti crediti tributari.
Invero, con recente arresto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1
e 19 del d.lvo n. 546 del 1992, dell'art. 57 d.p.r. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nella impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (cfr Cass. Sez. Un., sentenza n. 13913 del 2017).
Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione relativi alle altre cartelle richiamate nell'avviso di vendita immobiliare impugnato e portanti crediti previdenziali, è fondata l'eccezione di inammissibilità per incompetenza funzionale sollevata tempestivamente dall'Agenzia convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio.
pagina 3 di 4 Riguardo alla parte di credito di natura previdenziale per la cui riscossione è stato intrapreso il pignoramento immobiliare opposto, infatti, la società ha eccepito la nullità del Parte_1
pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento - che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi - e la prescrizione del credito previdenziale per decorso del termine quinquennale ex lege n. 335 del 1995 - che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione -.
Ebbene, entrambi i motivi di opposizione sono ammissibili ma la relativa cognizione è devoluta alla competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 24 commi 5 e 6 d.lvo n. 46 del 1999, vertendosi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e trattandosi di giudizio di merito nella fase a cognizione piena che va introdotto con le modalità previste in ragione della materia e del rito in base al disposto degli artt. 616 e 618 comma 2 c.p.c. nella nuova formulazione.
Per tali ragioni, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo, deve disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Lavoro.
L'andamento del giudizio e la sua definizione in rito giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi relativi alle cartelle portanti credito tributario;
2) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo quanto ai motivi di opposizione relativi alle cartelle portanti credito previdenziale.
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 5 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4212 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lo Prete e Salvatore Di Marco;
- opponente -
E
nella sua qualità di Agente per la riscossione dei Tributi per la AR
Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Pupo;
- opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di vendita immobiliare ex art. 78 d.p.r. n. 602 del 1973.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
opponendosi alla espropriazione immobiliare promossa da quest'ultima con avviso AR
di vendita immobiliare notificato in data 3.10.2017 ai sensi degli artt. 78 e ss. del d.p.r. n. 602 del 1973, con il quale le veniva comunicato che era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di euro 450.041,
69 per tributi diversi ed accessori e che, non essendo stato eseguito il pagamento, l'agente per la riscossione doveva procedere per il recupero del credito su alcuni immobili compiutamente descritti di proprietà del debitore con indicazione del giorno, ora e luogo del primo, secondo e terzo incanto ed pagina 1 di 4 ingiunzione “al debitore esecutato e agli eventuali possessori, a qualunque titolo, degli immobili sopra descritti, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni assoggettati all'espropriazione ed i relativi frutti alla garanzia del credito per cui si procede”.
L'opponente deduceva l'illegittimità ed arbitrarietà dell'esecuzione immobiliare promossa dall' con l'avviso di vendita impugnato per i seguenti motivi: eccesso di delega del funzionario CP_1 delegato alla redazione dell'avviso ex art. 78 d.p.r. n. 602 del 1973 per violazione dell'art. 41 d.lvo n.
112 del 1999; nullità dell'avviso di vendita per omessa notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento (osservava la società opponente di aver dedotto la medesima censura in diversi giudizi promossi sia davanti al giudice ordinario che al giudice tributario a seguito delle notifica delle relative intimazioni di pagamento, che indicava nel dettaglio allegando anche le sentenze nelle more intervenute); prescrizione dei crediti previdenziali, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei rispettivi avvisi di addebito;
illegittimità dell'avviso di vendita per assoluta incertezza del presunto credito.
Tanto premesso, l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la proposta opposizione e per
l'effetto: 1) inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa dall' con avviso di vendita datato 21.9.2017 e notificato AR alla società ricorrente il 3.10.2017; 2) nel merito, dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva promossa con l'avviso di vendita immobiliare de quo;
3) condannare l' AR
, nella sua qualità di Agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia di Cosenza, al
[...]
risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali provocati all'odierna ricorrente, danni liquidandi, anche in via equitativa, in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore accertanda;
4) condannare la medesima sempre nella sua indicata qualità, al AR
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla spiegata opposizione, AR
eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito relativamente al carico portato dalle cartelle attinenti tributi iscritti a ruolo e l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto le cartelle emesse per il pagamento di contributi previdenziali per incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, contestando poi nel merito tutte le censure mosse dal ricorrente.
Il concessionario per la riscossione concludeva come segue: “Voglia il Tribunale adito: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa dall'
[...]
per insussistenza dei presupposti di legge;
dichiarare il difetto di giurisdizione del Parte_3
pagina 2 di 4 giudice adito in favore del giudice tributario, in ordine alla opposizione avverso il pignoramento nella parte relativa a crediti tributari;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda, statuendone gradatamente il rigetto per infondatezza”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 22.1.2018, il giudice originariamente assegnato sul ruolo accoglieva l'istanza cautelare, disponendo la sospensione della procedura esecutiva.
Quindi, istruita la causa con l'assunzione di prove documentali, all'udienza del 22.11.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 26.10.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per il mancato rinvenimento del fascicolo, poi ricostruito a cura delle parti e della cancelleria.
Subentrato questo giudice sul ruolo con decorrenza dal 15 gennaio 2024, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente si osserva che l'opposizione in esame, qualificata dal ricorrente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve invece essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. nella parte in cui si contesta la regolarità formale del pignoramento per omessa notificazione delle cartelle di pagamento ad esso sottese.
Tanto premesso, il motivo di opposizione è quindi inammissibile ex art. 57 d.p.r. n. 602 del 1973 limitatamente alle cartelle - sottese al pignoramento immobiliare impugnato e richiamate nell'estratto di ruolo ad esso allegato - portanti crediti tributari.
Invero, con recente arresto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1
e 19 del d.lvo n. 546 del 1992, dell'art. 57 d.p.r. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nella impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (cfr Cass. Sez. Un., sentenza n. 13913 del 2017).
Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione relativi alle altre cartelle richiamate nell'avviso di vendita immobiliare impugnato e portanti crediti previdenziali, è fondata l'eccezione di inammissibilità per incompetenza funzionale sollevata tempestivamente dall'Agenzia convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio.
pagina 3 di 4 Riguardo alla parte di credito di natura previdenziale per la cui riscossione è stato intrapreso il pignoramento immobiliare opposto, infatti, la società ha eccepito la nullità del Parte_1
pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento - che costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi - e la prescrizione del credito previdenziale per decorso del termine quinquennale ex lege n. 335 del 1995 - che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione -.
Ebbene, entrambi i motivi di opposizione sono ammissibili ma la relativa cognizione è devoluta alla competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 24 commi 5 e 6 d.lvo n. 46 del 1999, vertendosi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e trattandosi di giudizio di merito nella fase a cognizione piena che va introdotto con le modalità previste in ragione della materia e del rito in base al disposto degli artt. 616 e 618 comma 2 c.p.c. nella nuova formulazione.
Per tali ragioni, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo, deve disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Lavoro.
L'andamento del giudizio e la sua definizione in rito giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi relativi alle cartelle portanti credito tributario;
2) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo quanto ai motivi di opposizione relativi alle cartelle portanti credito previdenziale.
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Cosenza, 5 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
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