Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 180
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale

    La Corte rileva che l'iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo patrimoniale se il debito sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non conoscesse l'estraneità del debito a tali bisogni. Grava sul debitore l'onere di provare sia la costituzione del fondo e la sua opponibilità, sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova, e le imposte in questione sono qualificabili come debiti contratti per i bisogni della famiglia.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari sottesi

    La Corte rileva che, per costante orientamento della Suprema Corte, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa se l'atto successivo (come l'intimazione di pagamento) non viene impugnato, facendo consolidare il credito e impedendo la deduzione di vicende estintive anteriori alla notifica dell'atto non opposto. Il contribuente ha ricevuto e non opposto ulteriori atti esattoriali successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 180
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 180
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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