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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, EL
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 SANZ.PLUSVALENZ 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 SANZ.PLUSVALENZ 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2007 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000543000, notificata il 25/06/2025.
1) Tassa concessioni regionali (anni 2006–2009);
2) Tassa rifiuti (anni 2010–2013);
3) Tassa automobilistica (anno 2012);
4) Imposta sostitutiva regime forfetario (anno 2019);
5) Sanzione pecuniaria per imposta sostitutiva su plusvalenze (anni 2014 e 2017).
Con le più diffuse argomentazioni di cui ai propri scritti, ha dedotto la violazione degli artt. 170 c.c. e 77 d.
p.r. n. 602/1973 con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, oltre che la piena opponibilità del fondo patrimoniale al concessionario e l'estraneità dei debiti iscritti a ruolo ai bisogni della famiglia;
infine, ha eccepito la prescrizione dei crediti tributari sottesi alla impugnata comunicazione.
In particolare, ha addotto che l'immobile oggetto della minacciata misura cautelare non sarebbe aggredibile dal concessionario con la minacciata ipoteca, da cui l'illegittimità dell'atto impugnato, e ciò in quanto con atto per notaio Nominativo_1 del 24/06/2014 il predetto immobile veniva ricompreso nel fondo patrimoniale costituito dal ricorrente - ai sensi dell'art. 167 c.c. – in favore della figlia, Nominativo_2, e il marito (Nominativo_3), vincolando detto immobile per far fronte ai bisogni della costituita famiglia. Tale atto è stato regolarmente trascritto e annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi con conseguente piena opponibilità erga omnes.
Ha altresì evidenziato che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data (24/06/2014), quindi ben antecedente all'insorgenza della quasi totalità dei debiti tributari e sanzionatori per i quali oggi si procede,
a riprova della assoluta genuinità dell'atto e della sua finalità non fraudolenta.
Ha altresì eccepito la non dovutezza delle imposte perché prescritte assumendo quanto segue:
<<(…)
Tassa Concessioni Regionali (2006-2009) e Tassa Automobilistica (2012): Per tali tributi, la legge prevede un termine di prescrizione triennale . Essendo decorsi ben più di tre anni dalla loro presunta debenza alla data di notifica dell'atto interruttivo (la comunicazione di ipoteca del 2025), tali crediti sono irrimediabilmente prescritti.
Tassa Rifiuti (2010-2013): Trattandosi di tributo locale a carattere periodico, si applica la prescrizione quinquennale. Anche in questo caso, il termine è ampiamente decorso.
Sanzione per Plusvalenze (2014 e 2017): Per le sanzioni tributarie, così come per gli interessi, vige il termine di prescrizione quinquennale. Entrambe le annualità risultano quindi prescritte, essendo il quinquennio decorso prima della notifica della comunicazione impugnata.
(…)>>.
Ha dunque concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il Concessionario (ADER) si è opposto, rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è misura cautelare e non di espropriazione forzata con conseguente inapplicabilità della deroga
(eccezionalmente) prevista dall'art. 170 cc;
ha inoltre controdedotto la non opponibilità del fondo patrimoniale al creditore non ricorrendo le condizioni di cui alla citata disposizione (e cioè che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità (1. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
Al riguardo ha anche evidenziato che (Cass 4802/2017) l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., ed in particolare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (così anche Cass. n. 1652 del 29/01/2016; Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass. n. 12730 del 30/05/2007; Cass. n. 12998 del
31/05/2006 ). Il fondo patrimoniale non rappresenta, quindi, e secondo la resistente, un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni che vi sono conferiti, salvo che il debitore dia prova che il fatto generatore dell'obbligazione sia stato posto in essere per esigenze e finalità sue proprie, estranee a quelle familiari, in quanto di carattere voluttuario o meramente speculativo. In mancanza di tale prova opera la presunzione di inerenza. In ogni caso, quand'anche fosse stata dimostrata la natura voluttuaria o speculativa dell'operazione da cui sia sorto il debito, lo stesso debitore avrebbe dovuto provare anche che l'ente di esazione ne fosse a conoscenza.
Ha infine eccepito la rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi non opposti (all. 10: 19.7.23,
11: 29.1.24; 12: 22.5.2025), concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 del
Dpr n. 602 del 1973) è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (così
Cass., n. 25010/21).
Ne deriva, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'iscrizione è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
Grava tuttavia in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, "ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza" (v. anche Cass., Sez. I, Sentenza 15 marzo 2019, n. 7497; Cass., Sentenza 6 dicembre
2018, n. 31590)
E' stato infatti ulteriormente chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo "va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia". Ragion per cui anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, "fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (Cass. n. 3738/2015).
Ferme le considerazioni che precedono, pur volendo ritenere applicabile all'ipoteca de qua il divieto di cui all'art. 170 c.c., va in ogni caso rilevato come nel caso di specie il ricorrente non abbia dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità dell'art. 170 c.c., ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. E ciò con la precisazione per cui nel caso concreto si tratta di imposte qualificabili come debiti contratti per i bisogni della famiglia (IRPEF, Tarsu, Tassa auto, Concessioni regionali, imposta forfettaria).
Deve anche rilevarsi, peraltro, che, oltre alle cartelle di pagamento, il contribuente ha ricevuto (e non opposto) ulteriori e successivi atti esattoriali (segnatamente il 19.7.23, il 29.1.24 ed il 22.5.2025).
Orbene, per costante orientamento del S.C. ( tra più Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Per tali notazioni il ricorso è quindi infondato e va respinto.
La peculiarità e complessità delle questioni oggetto di controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, EL
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 SANZ.PLUSVALENZ 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 SANZ.PLUSVALENZ 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2007 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000543000 TASSA SULLE CONCESSIONI
REGIONALI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000543000, notificata il 25/06/2025.
1) Tassa concessioni regionali (anni 2006–2009);
2) Tassa rifiuti (anni 2010–2013);
3) Tassa automobilistica (anno 2012);
4) Imposta sostitutiva regime forfetario (anno 2019);
5) Sanzione pecuniaria per imposta sostitutiva su plusvalenze (anni 2014 e 2017).
Con le più diffuse argomentazioni di cui ai propri scritti, ha dedotto la violazione degli artt. 170 c.c. e 77 d.
p.r. n. 602/1973 con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, oltre che la piena opponibilità del fondo patrimoniale al concessionario e l'estraneità dei debiti iscritti a ruolo ai bisogni della famiglia;
infine, ha eccepito la prescrizione dei crediti tributari sottesi alla impugnata comunicazione.
In particolare, ha addotto che l'immobile oggetto della minacciata misura cautelare non sarebbe aggredibile dal concessionario con la minacciata ipoteca, da cui l'illegittimità dell'atto impugnato, e ciò in quanto con atto per notaio Nominativo_1 del 24/06/2014 il predetto immobile veniva ricompreso nel fondo patrimoniale costituito dal ricorrente - ai sensi dell'art. 167 c.c. – in favore della figlia, Nominativo_2, e il marito (Nominativo_3), vincolando detto immobile per far fronte ai bisogni della costituita famiglia. Tale atto è stato regolarmente trascritto e annotato a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi con conseguente piena opponibilità erga omnes.
Ha altresì evidenziato che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data (24/06/2014), quindi ben antecedente all'insorgenza della quasi totalità dei debiti tributari e sanzionatori per i quali oggi si procede,
a riprova della assoluta genuinità dell'atto e della sua finalità non fraudolenta.
Ha altresì eccepito la non dovutezza delle imposte perché prescritte assumendo quanto segue:
<<(…)
Tassa Concessioni Regionali (2006-2009) e Tassa Automobilistica (2012): Per tali tributi, la legge prevede un termine di prescrizione triennale . Essendo decorsi ben più di tre anni dalla loro presunta debenza alla data di notifica dell'atto interruttivo (la comunicazione di ipoteca del 2025), tali crediti sono irrimediabilmente prescritti.
Tassa Rifiuti (2010-2013): Trattandosi di tributo locale a carattere periodico, si applica la prescrizione quinquennale. Anche in questo caso, il termine è ampiamente decorso.
Sanzione per Plusvalenze (2014 e 2017): Per le sanzioni tributarie, così come per gli interessi, vige il termine di prescrizione quinquennale. Entrambe le annualità risultano quindi prescritte, essendo il quinquennio decorso prima della notifica della comunicazione impugnata.
(…)>>.
Ha dunque concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il Concessionario (ADER) si è opposto, rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è misura cautelare e non di espropriazione forzata con conseguente inapplicabilità della deroga
(eccezionalmente) prevista dall'art. 170 cc;
ha inoltre controdedotto la non opponibilità del fondo patrimoniale al creditore non ricorrendo le condizioni di cui alla citata disposizione (e cioè che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che il creditore fosse a conoscenza di detta estraneità (1. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
Al riguardo ha anche evidenziato che (Cass 4802/2017) l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., ed in particolare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (così anche Cass. n. 1652 del 29/01/2016; Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass. n. 12730 del 30/05/2007; Cass. n. 12998 del
31/05/2006 ). Il fondo patrimoniale non rappresenta, quindi, e secondo la resistente, un limite alla soddisfazione della pretesa sui beni che vi sono conferiti, salvo che il debitore dia prova che il fatto generatore dell'obbligazione sia stato posto in essere per esigenze e finalità sue proprie, estranee a quelle familiari, in quanto di carattere voluttuario o meramente speculativo. In mancanza di tale prova opera la presunzione di inerenza. In ogni caso, quand'anche fosse stata dimostrata la natura voluttuaria o speculativa dell'operazione da cui sia sorto il debito, lo stesso debitore avrebbe dovuto provare anche che l'ente di esazione ne fosse a conoscenza.
Ha infine eccepito la rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi non opposti (all. 10: 19.7.23,
11: 29.1.24; 12: 22.5.2025), concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 del
Dpr n. 602 del 1973) è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (così
Cass., n. 25010/21).
Ne deriva, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'iscrizione è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
Grava tuttavia in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, "ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza" (v. anche Cass., Sez. I, Sentenza 15 marzo 2019, n. 7497; Cass., Sentenza 6 dicembre
2018, n. 31590)
E' stato infatti ulteriormente chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo "va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia". Ragion per cui anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, "fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (Cass. n. 3738/2015).
Ferme le considerazioni che precedono, pur volendo ritenere applicabile all'ipoteca de qua il divieto di cui all'art. 170 c.c., va in ogni caso rilevato come nel caso di specie il ricorrente non abbia dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità dell'art. 170 c.c., ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. E ciò con la precisazione per cui nel caso concreto si tratta di imposte qualificabili come debiti contratti per i bisogni della famiglia (IRPEF, Tarsu, Tassa auto, Concessioni regionali, imposta forfettaria).
Deve anche rilevarsi, peraltro, che, oltre alle cartelle di pagamento, il contribuente ha ricevuto (e non opposto) ulteriori e successivi atti esattoriali (segnatamente il 19.7.23, il 29.1.24 ed il 22.5.2025).
Orbene, per costante orientamento del S.C. ( tra più Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Per tali notazioni il ricorso è quindi infondato e va respinto.
La peculiarità e complessità delle questioni oggetto di controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.