Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1239
Articolo 1
Versione
1 dicembre 1960
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1960