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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34884 /2024
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno;
Per parte convenuta l'avv. Librizzi in sostituzione dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 04/06/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 34884 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. SCARPELLINI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. CANNIZZARO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“ Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla convalida di sfratto del 12.02.2014 del Tribunale di Milano. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto; dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'inefficacia del precetto di rilascio di immobile e del pedissequo titolo esecutivo per intervenuta prescrizione. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_2 delle spese e compensi di lite.” parte convenuta:
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) dare atto della tempestiva rinuncia all'atto di precetto da parte della società opposta con pec del 30.09.2024 e, per l'effetto, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'introduzione del presente giudizio e, comunque, cessata la materia del contendere;
2) valutare la ricorrenza dei presupposti per la configurabilità dell'abuso dello strumento processuale da rinvenirsi nel giudizio così come promosso dall'opponente nonostante la suddetta dichiarazione di rinuncia, con le relative conseguenze ex artt. 96 co. 3 e 4 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA: Rigettare comunque la domanda svolta dall'opponente e la relativa e connessa istanza di sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data Parte_1
19/09/2024 proponeva opposizione avverso il precetto per rilascio di immobile e pedissequa convalida di sfratto per finita locazione , avente ad oggetto l'area sita in Milano via Palmi 24.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del Parte_1 titolo, trattandosi di ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione eseguibile dal 24/04/2025.
Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe. Si costituiva regolarmente l'opposta che deduceva: che l'opposizione a precetto gli era stata notificata in data 27/09/2024; che con PEC del 30/09/2024 comunicava formalmente al difensore di controparte di rinunciare al precetto, aderendo all'eccezione di prescrizione. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Senza svolgere attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del titolo, cui entrambe le parti hanno aderito, con conseguente dichiarazione di inefficacia del detto titolo. Ai soli fini della liquidazione delle spese e della valutazione della soccombenza, si osserva quanto segue. E' pacifico ed incontroverso che: l'atto di precetto è stato notificato in data 19/09/2024; l'opposizione ex art. 615 c.pc.. è stata notificata in data 27/09/2024; in data 30/09/2024 il creditore ha dichiarato formalmente di rinunciare al precetto;
la causa è stata iscritta a ruolo in data 05/10/2025. Ciò detto, come correttamente rilevato dal convenuto, l'eccezione di prescrizione non può essere rilevata d'ufficio ( art. 2938 cc) e il debitore può rinunziarvi ( art. 2937 c.c.). Indi, non ha operato alcun abuso di diritto l'odierno convenuto, che ha inteso azionare un titolo legittimamente ottenuto a suo tempo cui il debitore avrebbe potuto spontaneamente ottemperare. Né, evidentemente, ha abusato del proprio diritto l'attore che, ricevuto il precetto, ha notificato l'atto di opposizione alla controparte. Tuttavia, va rilevato che il creditore opposto ha aderito all'eccezione di prescrizione immediatamente, e nonostante tale adesione la parte opponente si è determinata ad iscrivere la causa a ruolo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto di di procedere Controparte_1 all'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG 6001/2014;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Milano, 04/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno;
Per parte convenuta l'avv. Librizzi in sostituzione dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 04/06/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 34884 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. SCARPELLINI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. CANNIZZARO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“ Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla convalida di sfratto del 12.02.2014 del Tribunale di Milano. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto; dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'inefficacia del precetto di rilascio di immobile e del pedissequo titolo esecutivo per intervenuta prescrizione. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_2 delle spese e compensi di lite.” parte convenuta:
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) dare atto della tempestiva rinuncia all'atto di precetto da parte della società opposta con pec del 30.09.2024 e, per l'effetto, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'introduzione del presente giudizio e, comunque, cessata la materia del contendere;
2) valutare la ricorrenza dei presupposti per la configurabilità dell'abuso dello strumento processuale da rinvenirsi nel giudizio così come promosso dall'opponente nonostante la suddetta dichiarazione di rinuncia, con le relative conseguenze ex artt. 96 co. 3 e 4 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA: Rigettare comunque la domanda svolta dall'opponente e la relativa e connessa istanza di sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data Parte_1
19/09/2024 proponeva opposizione avverso il precetto per rilascio di immobile e pedissequa convalida di sfratto per finita locazione , avente ad oggetto l'area sita in Milano via Palmi 24.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del Parte_1 titolo, trattandosi di ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione eseguibile dal 24/04/2025.
Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe. Si costituiva regolarmente l'opposta che deduceva: che l'opposizione a precetto gli era stata notificata in data 27/09/2024; che con PEC del 30/09/2024 comunicava formalmente al difensore di controparte di rinunciare al precetto, aderendo all'eccezione di prescrizione. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Senza svolgere attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale del titolo, cui entrambe le parti hanno aderito, con conseguente dichiarazione di inefficacia del detto titolo. Ai soli fini della liquidazione delle spese e della valutazione della soccombenza, si osserva quanto segue. E' pacifico ed incontroverso che: l'atto di precetto è stato notificato in data 19/09/2024; l'opposizione ex art. 615 c.pc.. è stata notificata in data 27/09/2024; in data 30/09/2024 il creditore ha dichiarato formalmente di rinunciare al precetto;
la causa è stata iscritta a ruolo in data 05/10/2025. Ciò detto, come correttamente rilevato dal convenuto, l'eccezione di prescrizione non può essere rilevata d'ufficio ( art. 2938 cc) e il debitore può rinunziarvi ( art. 2937 c.c.). Indi, non ha operato alcun abuso di diritto l'odierno convenuto, che ha inteso azionare un titolo legittimamente ottenuto a suo tempo cui il debitore avrebbe potuto spontaneamente ottemperare. Né, evidentemente, ha abusato del proprio diritto l'attore che, ricevuto il precetto, ha notificato l'atto di opposizione alla controparte. Tuttavia, va rilevato che il creditore opposto ha aderito all'eccezione di prescrizione immediatamente, e nonostante tale adesione la parte opponente si è determinata ad iscrivere la causa a ruolo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto di di procedere Controparte_1 all'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG 6001/2014;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Milano, 04/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati