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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 904/2024
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 904/2024 r.g. introdotto con ricorso depositato il 9/4/2024 nel giudizio vertente
TRA
, rappr. e dif. anche disgiuntamente dall'avv. Cinzia Bert e dall'avv. Parte_1
Noemi Fanfarillo per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
e , entrambe rappr. e dif. anche Controparte_1 CP_2
disgiuntamente dall'avv. Marco Fusaro e dall'avv. Manuel Zanella per delega in atti;
resistente con la partecipazione del PM avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 8 il ricorrente conclude:
“in via principale e di merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa stabilire che nulla è dovuto dal signor né alla signora né alla figlia Parte_1 Controparte_1 CP_2
a titolo di mantenimento in favore di quest'ultima e per l'effetto revocare a
[...]
decorrere dal mese di aprile 2024 l'obbligo di versamento periodico della somma mensile di € 380,00 in favore della figlia nonché l'obbligo di pagamento di CP_2
ulteriori somme anche in percentuale a titolo di spese straordinarie;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in principalità, ridurre sempre a decorrere dal mese di aprile 2024 l'importo da corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
nella somma di € 100,00 mensili o in quella diversa, maggiore o minore, che il
Tribunale riterrà di giustizia, stabilendo che il versamento dell'assegno periodico venga in ogni caso effettuato direttamente sul conto corrente della figlia e CP_2
corrisposto per un periodo non superiore a 12 mesi e per quanto concerne il 50% delle spese straordinarie, anche mutuabili, solo se preventivamente concordate con il padre e documentalmente giustificate. In via istruttoria si chiede fin d'ora che Codesto
Tribunale Voglia ordinare all'Agenzia del Lavoro di Trento ed all'Inps di Trento di riferire, ognuno per la propria competenza, in ordine alla posizione lavorativa di CP_2
e direttamente alla stessa di produrre copia del contratto di lavoro
[...] CP_2
e delle buste paghe. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: dica il teste se i rapporti tra il padre e i figli e la loro madre sono interrotti da anni;
dica il teste se e/o rispondono al telefono e/o ai CP_3 CP_2
messaggi che il padre invia loro;
dica il teste se e/o si fanno vivi con il CP_3 CP_2
padre attraverso la loro madre solo per richieste di denaro e questioni economiche;
dica il teste se la figlia potrebbe essere impiegata dal padre nei lavori agricoli;
CP_2
dica il teste se potrebbe essere impiegata dal padre e da sua moglie nella CP_2
gestione dell'attività di affitta camere per turisti che la signora ha Controparte_4
pagina 2 di 8 avviato da un paio di anni e che esercita sempre a Mezzocorona;
dica il teste quali corsi formativi ha frequentato o sta frequentando;
dica il teste se la signora CP_2 Pt_2
vive stabilmente in Calabria assieme al suo attuale marito a
[...] Persona_1
mezzo dei testi , , , , Persona_1 Tes_1 Controparte_4 Testimone_2 Tes_3
da sentire anche a prova contraria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
[...]
oltre iva e cnpa”.
Le resistenti concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, nel merito: respingere le domande avversarie, sia principali che subordinate, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a
C.N.P.A. ed I.V.A. di legge su detti imponibili. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente relativamente ai capitoli dedotti in ricorso ed in successiva memoria di data 26.06.2024, in quanto inammissibili perché generici e comunque irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche e solo parziale, della prova per testi richiesta da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta su tutti i capitoli formulati ex adverso, a mezzo dei signori: residente in [...]; signor Testimone_4 Per_1
, residente in [...]; signor residente in
[...] Testimone_5
Trento. Si oppone altresì alle richieste avanzate dal ricorrente ex artt. 2010 e 213 C.p.c. in quanto pacificamente superflue in forza delle produzioni documentali delle convenute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorziato da in forza della sentenza di questo Parte_1 Controparte_1
tribunale del 16/2/2016, con condizioni disciplinate come da successiva sentenza del
15/5/2017, ha presentato ricorso per chiedere la revisione di tali condizioni con riguardo pagina 3 di 8 al mantenimento della figlia laddove è previsto il suo obbligo di versare CP_2
l'assegno di € 380,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente qualora superino l'importo di € 100,00.
Ha esposto il ricorrente che la figlia ha abbandonato la scuola professionale prima di conseguire il diploma, interrompendo definitivamente gli studi senza alcun suo coinvolgimento e che, trascorsi circa tre anni dall'abbandono della scuola, lui non è stato messo a conoscenza di nulla, stante il rifiuto della madre di fornire qualsiasi informazione;
ha aggiunto che pur mantenendo la residenza in una Controparte_1
CP_ casa a Gardolo con i figli, vive stabilmente in Calabria dopo essersi risposata.
Sull'assumento che a seguito dell'abbandono del percorso di studi da circa 3 anni la figlia in procinto di compiere 19 anni, abbia raggiunto l'indipendenza CP_2
economica e che lavori abitualmente, e ricordando che la cessazione della convivenza fa venir meno il diritto della madre a ricevere le somme a titolo di contributo del mantenimento della figlia, ha chiesto la revoca dell'assegno per la figlia, Parte_1
o la sua riduzione a quanto di giustizia e che il versamento periodico sia eseguito direttamente alla figlia CP_2
e si sono costituite in giudizio e hanno resistito Controparte_1 CP_2
alle domande chiedendone il rigetto.
Hanno esposto che dopo aver frequentato il primo biennio dell'Istituto di CP_2
Formazione Professionale Sandro Pertini di Trento per la qualifica di parrucchiera lo ha abbandonato nel settembre 2021, prima del conseguimento del diploma, per perdita di interesse dovuta alle forti restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria collegata al
Covid-19, che avevano imposto metodo didattico “a distanza” poco confacente con l'indirizzo pratico dell'istituto; hanno aggiunto che al termine dell'emergenza pandemica era risultato difficile, per trovare un'occupazione, e che comunque la CP_2
stessa, compiuta la maggiore età, aveva iniziato ad inviare curriculum alla ricerca di lavoro, infruttuosamente;
in seguito la stessa ha frequentato un corso di formazione per diventare bar tender tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, dall'8/4 al 4/7/2024;
pagina 4 di 8 ha poi negato di risiedere di fatto in Calabria, dove si reca solo per le Controparte_1
vacanze e festività, mantenendo invece la residenza in Trento con i figli. Hanno quindi dedotto l'insussistenza di colpevole inerzia della figlia, e quindi la mancanza dei presupposti della revoca dell'assegno.
La causa perviene in decisione senza attività istruttoria, sulla base della documentazione prodotta.
La figlia delle parti nata il [...], è da poco diciannovenne;
è pacifico CP_2
che è attualmente disoccupata e che ha frequentato per due anni, dal settembre 2019 al settembre 2021, il Centro per la formazione professionale “Istituto Pertini”; risulta aver inviato varie dichiarazioni di disponibilità ad assunzioni, in risposta ad annunci con offerte di lavoro (cfr. docc.
5-7 di parte resistente). Risulta poi l'iscrizione ad un corso di formazione professionalizzante per la mansione di bar tender indetto dalla Provincia
Autonoma di Trento, regolarmente frequentato come da attestati prodotti (cfr. doc. 26 parte resistente).
In tema dell'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, insegna la S.C. che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre, là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (CASS. 17380/2020, n.; CASS. n. 32529/2018), e che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così
CASS. 38366/2021).
In punto riparto onere probatorio la S.C. ha poi insegnato che, nell'ipotesi in cui alcun contributo sia ancora dato, è il richiedente che deve allegare e provare i presupposti per pagina 5 di 8 il medesimo (cfr. CASS. 12952/2016), mentre nell'ipotesi in cui il contributo è già stato disposto dal giudice, è l'obbligato ad essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, ma con la precisazione che già l'età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della non debenza, mentre è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”; il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso con la precisazione che l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante
l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Orbene, facendo applicazione di tali principi nella fattispecie in esame, in cui è previsto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della figlia CP_2
osserva il collegio che dagli elementi di cui si dispone non emerge né il conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia, né la sua colpevole inerzia a giustificazione della revoca dell'assegno.
In primo luogo va considerato che ha raggiunto la maggiore età nel CP_2
mese di agosto 2023, ad oggi, da poco più di un anno, ed è dunque in età ancora molto giovane, per cui il fattore anagrafico non risulta significativo, sotto il profilo della presunzione, per desumere il raggiungimento dell'indipendenza economica;
consta poi che da allora la ragazza si è adoperata per reperire un'occupazione e ha frequentato un corso di formazione professionale di 338 ore, suscettibile di condurre a sbocchi lavorativi (barista); al momento quindi non lavora, ma è attendibile, anche in tempi brevi, il suo progressivo ingresso nel mondo del lavoro.
Né appaiono condivisibili le osservazioni critiche mosse dalla difesa del padre ricorrente, circa gli attestati prodotti, da cui emergerebbe la frequenza in soli 3 moduli, il primo, “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” di sole 4 ore svolte nella giornata del 12
pagina 6 di 8 aprile 2024, il secondo “igiene alimentare e sistema di autocontrollo h.a.c.c.p.” sempre della durata di 8 ore svolto nelle giornate del 16 e 23 aprile 2024 ed infine il terzo modulo “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” di 8 ore svolte nei giorni 3 e 10 maggio
2024, atteso che tali attestati riguardano solo la “messa in trasparenza degli apprendimenti conseguiti” in quelle specifiche ore, mentre la durata dell'intero corso di professionalizzazione seguito dalla resistente è stata di 338 ore (come si legge nello stesso attestato, ove in corrispondenza della dicitura “durata totale dell'esperienza” è riportato il numero di 338 ore); d'altronde, a tenore di regolamento, la frequentazione per almeno il 70% dell'attività formativa era condizione per il rilascio dell'attestato di messa in trasparenza degli apprendimenti che ha effettivamente ottenuto CP_2
Non si può conseguentemente affermare che l'attuale condizione di disoccupazione di dipenda da sua colpevole inerzia, e non sono quindi CP_2
attuali i presupposti per disporre la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, quanto meno per un ragionevole lasso di tempo entro cui anche la figlia come già l'altro figlio del ricorrente e di , possa CP_2 Controparte_1 CP_3
sperimentarsi come soggetto attivo nel lavoro.
La richiesta del ricorrente di pagare l'assegno direttamente alla figlia, anziché versarlo, come allo stato, alla ex coniuge può essere accolta, atteso che la CP_1
figlia dispone dal 30/10/2023 di proprio conto corrente postale e ne dispone, CP_2
come da produzione della stessa parte resistente, e non si rinvengono ragioni per derogare alla regola prescritta dall'art. 337 septies c.c. (Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto).
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente: già prima dell'introduzione del giudizio questi era stato posto al corrente dello stato di disoccupazione della figlia, maggiorenne da pochi mesi, e del fatto che la stessa era in procinto di partecipare ad un corso di formazione professionale, come poi è stato. L'azione intrapresa non trovava quindi giustificazione nell'assunto di nulla sapere in merito alla condizione lavorativa della figlia.
pagina 7 di 8 Il deterioramento del rapporto personale tra il ricorrente e i suoi figli, entrambi maggiorenni, non è valorizzabile quale giustificazione dell'iniziativa giudiziale.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, per causa di valore pari all'importo dell'assegno per due annualità, ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
(cfr. CASS. 14365/2024), esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con Parte_1
ricorso depositato il 9/4/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Rigetta la domanda di revoca e riduzione dell'assegno dovuto dal ricorrente per la figli
; dispone che l'assegno sia versato direttamente sul conto di CP_2 CP_2
nei termini e per l'importo come da regime vigente;
Condanna il ricorrente a rifondere alle resistenti le spese del giudizio che si liquidano in
€ 5.8010,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 5/12/2024
il presidente
Adriana De Tommaso
Ha collaborato alla minuta della sentenza la dr.ssa Tatjana Ennemoser, m.o.t. in tirocinio generico.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 904/2024
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 904/2024 r.g. introdotto con ricorso depositato il 9/4/2024 nel giudizio vertente
TRA
, rappr. e dif. anche disgiuntamente dall'avv. Cinzia Bert e dall'avv. Parte_1
Noemi Fanfarillo per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
e , entrambe rappr. e dif. anche Controparte_1 CP_2
disgiuntamente dall'avv. Marco Fusaro e dall'avv. Manuel Zanella per delega in atti;
resistente con la partecipazione del PM avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio con l'intervento del PM conclusioni:
pagina 1 di 8 il ricorrente conclude:
“in via principale e di merito: per le ragioni tutte di cui in narrativa stabilire che nulla è dovuto dal signor né alla signora né alla figlia Parte_1 Controparte_1 CP_2
a titolo di mantenimento in favore di quest'ultima e per l'effetto revocare a
[...]
decorrere dal mese di aprile 2024 l'obbligo di versamento periodico della somma mensile di € 380,00 in favore della figlia nonché l'obbligo di pagamento di CP_2
ulteriori somme anche in percentuale a titolo di spese straordinarie;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in principalità, ridurre sempre a decorrere dal mese di aprile 2024 l'importo da corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
nella somma di € 100,00 mensili o in quella diversa, maggiore o minore, che il
Tribunale riterrà di giustizia, stabilendo che il versamento dell'assegno periodico venga in ogni caso effettuato direttamente sul conto corrente della figlia e CP_2
corrisposto per un periodo non superiore a 12 mesi e per quanto concerne il 50% delle spese straordinarie, anche mutuabili, solo se preventivamente concordate con il padre e documentalmente giustificate. In via istruttoria si chiede fin d'ora che Codesto
Tribunale Voglia ordinare all'Agenzia del Lavoro di Trento ed all'Inps di Trento di riferire, ognuno per la propria competenza, in ordine alla posizione lavorativa di CP_2
e direttamente alla stessa di produrre copia del contratto di lavoro
[...] CP_2
e delle buste paghe. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: dica il teste se i rapporti tra il padre e i figli e la loro madre sono interrotti da anni;
dica il teste se e/o rispondono al telefono e/o ai CP_3 CP_2
messaggi che il padre invia loro;
dica il teste se e/o si fanno vivi con il CP_3 CP_2
padre attraverso la loro madre solo per richieste di denaro e questioni economiche;
dica il teste se la figlia potrebbe essere impiegata dal padre nei lavori agricoli;
CP_2
dica il teste se potrebbe essere impiegata dal padre e da sua moglie nella CP_2
gestione dell'attività di affitta camere per turisti che la signora ha Controparte_4
pagina 2 di 8 avviato da un paio di anni e che esercita sempre a Mezzocorona;
dica il teste quali corsi formativi ha frequentato o sta frequentando;
dica il teste se la signora CP_2 Pt_2
vive stabilmente in Calabria assieme al suo attuale marito a
[...] Persona_1
mezzo dei testi , , , , Persona_1 Tes_1 Controparte_4 Testimone_2 Tes_3
da sentire anche a prova contraria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
[...]
oltre iva e cnpa”.
Le resistenti concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, nel merito: respingere le domande avversarie, sia principali che subordinate, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a
C.N.P.A. ed I.V.A. di legge su detti imponibili. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente relativamente ai capitoli dedotti in ricorso ed in successiva memoria di data 26.06.2024, in quanto inammissibili perché generici e comunque irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche e solo parziale, della prova per testi richiesta da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta su tutti i capitoli formulati ex adverso, a mezzo dei signori: residente in [...]; signor Testimone_4 Per_1
, residente in [...]; signor residente in
[...] Testimone_5
Trento. Si oppone altresì alle richieste avanzate dal ricorrente ex artt. 2010 e 213 C.p.c. in quanto pacificamente superflue in forza delle produzioni documentali delle convenute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorziato da in forza della sentenza di questo Parte_1 Controparte_1
tribunale del 16/2/2016, con condizioni disciplinate come da successiva sentenza del
15/5/2017, ha presentato ricorso per chiedere la revisione di tali condizioni con riguardo pagina 3 di 8 al mantenimento della figlia laddove è previsto il suo obbligo di versare CP_2
l'assegno di € 380,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente qualora superino l'importo di € 100,00.
Ha esposto il ricorrente che la figlia ha abbandonato la scuola professionale prima di conseguire il diploma, interrompendo definitivamente gli studi senza alcun suo coinvolgimento e che, trascorsi circa tre anni dall'abbandono della scuola, lui non è stato messo a conoscenza di nulla, stante il rifiuto della madre di fornire qualsiasi informazione;
ha aggiunto che pur mantenendo la residenza in una Controparte_1
CP_ casa a Gardolo con i figli, vive stabilmente in Calabria dopo essersi risposata.
Sull'assumento che a seguito dell'abbandono del percorso di studi da circa 3 anni la figlia in procinto di compiere 19 anni, abbia raggiunto l'indipendenza CP_2
economica e che lavori abitualmente, e ricordando che la cessazione della convivenza fa venir meno il diritto della madre a ricevere le somme a titolo di contributo del mantenimento della figlia, ha chiesto la revoca dell'assegno per la figlia, Parte_1
o la sua riduzione a quanto di giustizia e che il versamento periodico sia eseguito direttamente alla figlia CP_2
e si sono costituite in giudizio e hanno resistito Controparte_1 CP_2
alle domande chiedendone il rigetto.
Hanno esposto che dopo aver frequentato il primo biennio dell'Istituto di CP_2
Formazione Professionale Sandro Pertini di Trento per la qualifica di parrucchiera lo ha abbandonato nel settembre 2021, prima del conseguimento del diploma, per perdita di interesse dovuta alle forti restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria collegata al
Covid-19, che avevano imposto metodo didattico “a distanza” poco confacente con l'indirizzo pratico dell'istituto; hanno aggiunto che al termine dell'emergenza pandemica era risultato difficile, per trovare un'occupazione, e che comunque la CP_2
stessa, compiuta la maggiore età, aveva iniziato ad inviare curriculum alla ricerca di lavoro, infruttuosamente;
in seguito la stessa ha frequentato un corso di formazione per diventare bar tender tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, dall'8/4 al 4/7/2024;
pagina 4 di 8 ha poi negato di risiedere di fatto in Calabria, dove si reca solo per le Controparte_1
vacanze e festività, mantenendo invece la residenza in Trento con i figli. Hanno quindi dedotto l'insussistenza di colpevole inerzia della figlia, e quindi la mancanza dei presupposti della revoca dell'assegno.
La causa perviene in decisione senza attività istruttoria, sulla base della documentazione prodotta.
La figlia delle parti nata il [...], è da poco diciannovenne;
è pacifico CP_2
che è attualmente disoccupata e che ha frequentato per due anni, dal settembre 2019 al settembre 2021, il Centro per la formazione professionale “Istituto Pertini”; risulta aver inviato varie dichiarazioni di disponibilità ad assunzioni, in risposta ad annunci con offerte di lavoro (cfr. docc.
5-7 di parte resistente). Risulta poi l'iscrizione ad un corso di formazione professionalizzante per la mansione di bar tender indetto dalla Provincia
Autonoma di Trento, regolarmente frequentato come da attestati prodotti (cfr. doc. 26 parte resistente).
In tema dell'obbligo del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, insegna la S.C. che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre, là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (CASS. 17380/2020, n.; CASS. n. 32529/2018), e che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così
CASS. 38366/2021).
In punto riparto onere probatorio la S.C. ha poi insegnato che, nell'ipotesi in cui alcun contributo sia ancora dato, è il richiedente che deve allegare e provare i presupposti per pagina 5 di 8 il medesimo (cfr. CASS. 12952/2016), mentre nell'ipotesi in cui il contributo è già stato disposto dal giudice, è l'obbligato ad essere onerato della prova del venir meno dei presupposti, ma con la precisazione che già l'età del figlio ed altre condizioni integrano la prova presuntiva della non debenza, mentre è il richiedente stesso a dover provare che la sua inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali”; il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso con la precisazione che l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante
l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Orbene, facendo applicazione di tali principi nella fattispecie in esame, in cui è previsto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della figlia CP_2
osserva il collegio che dagli elementi di cui si dispone non emerge né il conseguimento dell'autosufficienza economica della figlia, né la sua colpevole inerzia a giustificazione della revoca dell'assegno.
In primo luogo va considerato che ha raggiunto la maggiore età nel CP_2
mese di agosto 2023, ad oggi, da poco più di un anno, ed è dunque in età ancora molto giovane, per cui il fattore anagrafico non risulta significativo, sotto il profilo della presunzione, per desumere il raggiungimento dell'indipendenza economica;
consta poi che da allora la ragazza si è adoperata per reperire un'occupazione e ha frequentato un corso di formazione professionale di 338 ore, suscettibile di condurre a sbocchi lavorativi (barista); al momento quindi non lavora, ma è attendibile, anche in tempi brevi, il suo progressivo ingresso nel mondo del lavoro.
Né appaiono condivisibili le osservazioni critiche mosse dalla difesa del padre ricorrente, circa gli attestati prodotti, da cui emergerebbe la frequenza in soli 3 moduli, il primo, “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” di sole 4 ore svolte nella giornata del 12
pagina 6 di 8 aprile 2024, il secondo “igiene alimentare e sistema di autocontrollo h.a.c.c.p.” sempre della durata di 8 ore svolto nelle giornate del 16 e 23 aprile 2024 ed infine il terzo modulo “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” di 8 ore svolte nei giorni 3 e 10 maggio
2024, atteso che tali attestati riguardano solo la “messa in trasparenza degli apprendimenti conseguiti” in quelle specifiche ore, mentre la durata dell'intero corso di professionalizzazione seguito dalla resistente è stata di 338 ore (come si legge nello stesso attestato, ove in corrispondenza della dicitura “durata totale dell'esperienza” è riportato il numero di 338 ore); d'altronde, a tenore di regolamento, la frequentazione per almeno il 70% dell'attività formativa era condizione per il rilascio dell'attestato di messa in trasparenza degli apprendimenti che ha effettivamente ottenuto CP_2
Non si può conseguentemente affermare che l'attuale condizione di disoccupazione di dipenda da sua colpevole inerzia, e non sono quindi CP_2
attuali i presupposti per disporre la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, quanto meno per un ragionevole lasso di tempo entro cui anche la figlia come già l'altro figlio del ricorrente e di , possa CP_2 Controparte_1 CP_3
sperimentarsi come soggetto attivo nel lavoro.
La richiesta del ricorrente di pagare l'assegno direttamente alla figlia, anziché versarlo, come allo stato, alla ex coniuge può essere accolta, atteso che la CP_1
figlia dispone dal 30/10/2023 di proprio conto corrente postale e ne dispone, CP_2
come da produzione della stessa parte resistente, e non si rinvengono ragioni per derogare alla regola prescritta dall'art. 337 septies c.c. (Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto).
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente: già prima dell'introduzione del giudizio questi era stato posto al corrente dello stato di disoccupazione della figlia, maggiorenne da pochi mesi, e del fatto che la stessa era in procinto di partecipare ad un corso di formazione professionale, come poi è stato. L'azione intrapresa non trovava quindi giustificazione nell'assunto di nulla sapere in merito alla condizione lavorativa della figlia.
pagina 7 di 8 Il deterioramento del rapporto personale tra il ricorrente e i suoi figli, entrambi maggiorenni, non è valorizzabile quale giustificazione dell'iniziativa giudiziale.
Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, per causa di valore pari all'importo dell'assegno per due annualità, ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
(cfr. CASS. 14365/2024), esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con Parte_1
ricorso depositato il 9/4/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Rigetta la domanda di revoca e riduzione dell'assegno dovuto dal ricorrente per la figli
; dispone che l'assegno sia versato direttamente sul conto di CP_2 CP_2
nei termini e per l'importo come da regime vigente;
Condanna il ricorrente a rifondere alle resistenti le spese del giudizio che si liquidano in
€ 5.8010,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 5/12/2024
il presidente
Adriana De Tommaso
Ha collaborato alla minuta della sentenza la dr.ssa Tatjana Ennemoser, m.o.t. in tirocinio generico.
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