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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata e con domicilio fisico presso il Email_1 suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220
- RICORRENTE -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato a Rimini, presso la sede dell' , in Via Macanno n.25, in virtù di mandato generale a CP_1 liti
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
ACCERTAMENTO INVALIDITA'
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21\09\2023 conveniva in Parte_1 giudizio l' perché venisse giudizialmente accertato il suo stato di invalidità CP_1 con diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento , i diritti e benefici connessi alla condizione di handicap grave ed il possesso dei requisiti sanitari ex art. 4 D.L. n. 5/2012.
Veniva così incardinata la causa ATP n. 775\23 RGL all'esito della quale il CTU nominato dott. concludeva affermando che la ricorrente a Persona_1 causa di infermità coesistenti e stabilizzate dal 30 novembre 2023 presentava difficoltà persistenti e gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100% nonché una condizione di handicap con connotazione di gravità motoria ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104 92 ma non necessitava di assistenza continuativa nel deambulare e quindi di una condizione per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc Parte_1 conveniva in giudizio l' contestando le conclusioni alle quali era pervenuto CP_1 il CTU dott. nella acquisita causa per ATP n. 775\23 RGL Persona_1 che NON aveva riconosciuto in favore dell'istante uno stato invalidante tale da consentirle di beneficiare della indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/1980 e L.508/1988 e la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 4 del D.L. n.
5/2012 .
La contestazione non riguardava invece l'accertamento della condizione di handicap grave ex art. 3/3° L. n. 104/92 riconosciuta dal CTU dott. Per_1 nella prima fase .
Così sintetizzata la presente la domanda proposta ex art. 445 bis VI comma cpc da appare meritevole solo di parziale di accoglimento . Parte_1
Il CTU dott. nominato nell'ambito della presente fase di merito Persona_2 ha infatti riconosciuto il possesso da parte della ricorrente dei requisiti sanitari ex art. 4 del D.L. n. 5/2012 (utile per il rilascio del contrassegno invalidi e delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità) ma non anche le condizioni per beneficiare della indennità di accompagnamento .
Si legge a tale riguardo nella perizia : “…La sig.ra è affetta da Pt_1 cardiopatia ipertensiva portatrice in PM, insufficienza mitralica moderata, esiti di pregressa quadrantectomia dx per CDI, esiti di frattura di polso bilaterale in pz con osteoporosi conclamata, gonartrosi bilaterale. Nonostante le patologie sopradescritte la ricorrente, di 77 anni di età, presenta ancora autonomia mantenendo conservate le funzioni cognitive, la capacità deambulatoria e la capacità prensile e pertanto risulta autonoma nell'alimentarsi e nello spostarsi ed è in grado di utilizzare il telefono per rispondere ai familiari. La documentazione sanitaria esibita e la visita medica espletata non hanno permesso di evidenziare una patologia o un insieme di patologie la cui gravità sia tale da rendere ragione di una limitazione cognitiva o deambulatoria o prensile di entità tale da rendere necessaria l'assistenza continua per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto si considera la sunnominata
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L. 124/98) percentuale 100%” (L. 18/80 e L.508/88), stato in essere dal 9 febbraio 2023, data di presentazione della domanda amministrativa …La documentazione sanitaria esibita e la visita medica espletata durante le operazioni peritali hanno permesso di evidenziare un insieme di patologie che, sebbene non impediscano la deambulazione, determinano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Pertanto la sunnominata presenta i requisiti sanitari ex art. 4 D.L. n. 5/2012 sia per il contrassegno invalidi che per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità…”.
Poiché tali conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso , le spese si compensano per la metà nella misura indicata in dispositivo.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU, nella CP_1 misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso ex art. 445 bis VI comma cpc depositato il giorno 08\04\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie parzialmente il ricorso e , per l'effetto , accerta che Parte_1
a far data dal 30 novembre 2023 è persona invalida al 100% in
[...] possesso dei requisiti sanitari ex art. 4 del D.L. n. 5/2012 e portatrice di handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 .
2) Rigetta la domanda finalizzata al riconoscimento della indennità di accompagnamento . 3) Compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante quota di metà delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.800,00 oltre ad € 488,00 per esborsi , spese generali e IVA, CPA e spese generali nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle due CP_1
CTU liquidate come da separati decreti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 30\01\2025 .
Il Giudice
dott. Lucio Ardigo'