Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 200075 R.G. Cont. dell'anno 2003
(originariamente n. 73/2003 R.G.) e n. 739 R.G. Cont. dell'anno 2009;
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4
, C.F. , Parte_5 C.F._5
, C.F. Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. , Parte_8 C.F._8
, C.F. , Parte_9 C.F._9
, C.F. , Parte_10 C.F._10
, C.F. , Parte_11 C.F._11
, C.F. , rappresentata da , Parte_12 C.F._12 Parte_8
elettivamente domiciliati in Formia, via Santa Maria La Noce n. 31, presso l'avv.
Antonio Mannetta, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 200075 del 2003
1
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , Parte_4 C.F._4
, C.F. , Parte_5 C.F._5
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. , Parte_9 C.F._9
, C.F. , Parte_10 C.F._10
, C.F. , Parte_11 C.F._11
, C.F. , in proprio e n qualità di Parte_8 C.F._8
mandataria di , C.F. ; di Parte_12 C.F._12 Parte_13
, C.F. di , C.F.
[...] C.F._13 Parte_3
; di , C.F. ; di C.F._14 Parte_14 C.F._15
, C.F. ; di Parte_15 C.F._16 [...]
, C.F. ; di , C.F. Parte_16 C.F._17 Parte_17
e di , C.F. , C.F._18 Parte_14 C.F._19 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mannetta giusta procura a margine dell'atto di citazione, e domiciliati come in atti
ATTORI nel giudizio RG 739 del 2009 della sezione distaccata di ET
E
SANTA CURCIO, C.F. , C.F._20
, C.F. Parte_18 C.F._21
, C.F. Parte_19 C.F._22
, C.F. Parte_20 C.F._23
, C.F. , Parte_21 C.F._24
, C.F. Parte_22 C.F._25
, C.F. , Parte_23 C.F._26
, C.F. , rappresentati e Parte_24 C.F._27
difesi dagli avv. Massimo Ciaramaglia e Maurizio Lollo giusta procura allegata alla
2 comparsa di costituzione relativa al giudizio RG 200075 del 2003, nonché, quanto a
, , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, dall'avv. Monica Costa, giusta procura alleata alla Parte_24 comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.3.2018
CONVENUTI costituiti nel giudizio RG 200075 del 2003
, C.F. Parte_19 C.F._22
, C.F. Parte_20 C.F._23
, C.F. , Parte_21 C.F._24
, C.F. Parte_22 C.F._25
, C.F. , Parte_23 C.F._26
, C.F. , rappresentati e Parte_24 C.F._27
difesi dagli avv. Massimo Ciaramaglia e Maurizio Lollo giusta procura allegata alla comparsa di costituzione relativa al giudizio RG 739 del 2009, nonché dall'avv.
Monica Costa, giusta procura alleata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.3.2018
CONVENUTI costituiti nel giudizio RG 739 del 2009
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._28
Santi Cosma e via F. Baracca, 515, presso l'avv. Vincenzo Ponti, dal quale Pt_25
è rappresentata e difesa giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta
, C.F. elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._29 in Santi Cosma e Damiano, via F. Baracca, 515, presso l'avv. Di Nardo Attilio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE costituite nei giudizi RG 200075 del 2003 e 739 del 2009, successivamente alla riunione
NONCHÉ
, C.F. , CP_3 C.F._30
, C.F. , Controparte_4 C.F._31
3 , C.F. CP_5 C.F._32
, C.F. , Controparte_6 CP_1 C.F._33
, C.F. , CP_7 C.F._34
, C.F. , CP_8 C.F._35
, Controparte_9
, Controparte_10
, Parte_15
, Parte_16
, Parte_17
Parte_14
CONVENUTI CONTUMACI nel giudizio RG 200075/2003
, C.F. , CP_11 C.F._20
, C.F. Parte_18 C.F._21
, C.F. CP_5 C.F._32
, C.F. Controparte_12 C.F._33
, C.F. CP_7 C.F._34
, C.F. Parte_6 C.F._6
, C.F. CP_8 C.F._35
CONVENUTI non costituiti nel giudizio RG 739 del 2009
ED
[...]
, C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_13 C.F._36
Latina, via Picasso 30, presso l'avv. Giulio Nevi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta
INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria e divisione - invalidità atto di donazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice e altri con l'avv. Mannetta Parte_1
(con note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni nei giudizi riuniti n.
200075/2003 e 739/2009 R.G.): “Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale assegnare in
4 comproprietà agli eredi le p.lle n. 305, 306, 48/a e 48/b del Parte_26 foglio 9 di Ponza”; per parte convenuta e altri con l'avv. Costa (con note Parte_20 scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni nei giudizi riuniti n.
200075/2003 e 739/2009 R.G.): “Nell'interesse dei sig.ri , Parte_20 [...]
, Parte_23 Controparte_14 Parte_24
, la presente difesa, rilevato che i predetti si erano dichiarati disponibili a
[...] cedere la loro quota, al pari degli altri coeredi assistiti dall'Avv. Ponti e Di Nardo, per un valore di euro 10.000,00 ciascuno ( per un totale di euro 70.000,00) importo inferiore a quanto valutato dal CTU, e che nessuno abbia fatto richiesta di assegnazione, mentre tutti hanno fatto richiesto di attribuzione in comproprietà dei relativi cespiti, la difesa conclude chiedendo che la causa venga trattenuta a sentenza al fine di sentir assegnare i beni agli aventi diritto in comproprietà ”; per parte convenuta con l'avv. Ponti (con note scritte per Controparte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni nei giudizi riuniti n. 200075/2003 e
739/2009 R.G.): “Riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo che la causa sia decisa con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.”; per parte convenuta con l'avv. Di Nardo (con note scritte Controparte_2 per l'udienza di precisazione delle conclusioni nei giudizi riuniti n. 200075/2003 e
739/2009 R.G.): “Riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo che la causa sia decisa con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.”; per con l'avv. Nevi (con note scritte per l'udienza di Controparte_13
precisazione delle conclusioni nei giudizi riuniti n. 200075/2003 e 739/2009 R.G.):
“Si conclude nei termini su esposti in merito ai beni oggetto di domanda di assegnazione, con ogni conseguente pronuncia anche in merito al regime delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente decisione riguarda i giudizi riuniti n.
200075/2003 e 739/2009 R.G. essendo stata definita, con sentenza n. 2139/2021 del
7/12/2021, la causa a suo tempo riunita n. 5964/2019 R.G. promossa da Parte_8
, in proprio e quale mandataria di , di di
[...] Parte_12 Parte_13
5 e di , nonché , Parte_3 Parte_14 Parte_20 Parte_23 [...]
, e e nei confronti Parte_21 Parte_18 Pt_22 Parte_24
di . Controparte_13
Con contestuale ordinanza n. cron. n. 5829/2021, il tribunale ha disposto la prosecuzione dei (soli) giudizi riuniti n. 200075/2003 e 739/2009 R.G..
, convenuta nel predetto giudizio n. 5964/2019 R.G. concluso Controparte_13
con sentenza definitiva, non è formalmente parte dei giudizi riuniti qui ancora in decisione, benché abbia partecipato alla prosecuzione del processo, rilevando essa stessa, nei termini che seguono, la sua sostanziale estraneità al giudizio di divisione ereditaria ancora pendente: “non ha un interesse diretto alla pronuncia relativa al giudizio divisorio. Tuttavia all'esito delle conclusioni precisate da Parte_1
la quale, contestando la corretta ricostruzione degli eventi da parte del Giudice contenuta nell'ordinanza del 15.3.24 (pagina terza), conclude chiedendo
'l'assegnazione in comproprietà agli eredi delle particelle 305, Parte_26
306, 48/A e 48/B del foglio 9 di Ponza', ritiene doveroso rilevare, e segnalare al
Giudice, per evitare un contrasto di giudicati rispetto alla sentenza n. 2139/21 di cui è pur estensore, che le particelle 48 e 306 sono indicate nella sentenza n. 319/10 quale titolo di proprietà originario incompatibile con la richiesta di assegnazione e conseguente riconoscimento della proprietà in capo ad altri soggetti;
richiesta formulata in assenza di un titolo di proprietà originario e quindi diverso da quello contestato ad oggi senza successo. La pendenza dell'appello avverso la sentenza n.
2139/21 nulla rileva ai fini dell'inammissibilità ovvero infondatezza della domanda di assegnazione indivisa formulata da di beni di proprietà altrui”. Parte_1
La posizione di - convenuta nel giudizio n. 5964/2019 R.G. Controparte_13
nella qualità di procuratrice dei sig.ri , e Parte_27 Parte_28
- consente di chiarire, quale premessa della presente decisione, Parte_29
che:
- con sentenza n. 319/2010, depositata il 14/7/2010, il tribunale di Latina - sezione distaccata di ET (quindi in causa autonomamente trattata rispetto a quelle qui in decisione) ha dichiarato che , e Parte_27 Parte_28
hanno acquistato per usucapione la piena proprietà dei beni Parte_29
immobili siti in Ponza (LT) contraddistinti al NCEU di detto comune al foglio 9,
6 particelle 574 sub 1, 574 sub 2, 574 sub 3, 575 (grotta), 576 (grotta) e al catasto terreni al foglio 9 particelle 4-22-23-446 (derivante da frazionamento della ex part. 24) e particelle 41-42-43-48-120-229-306-350-466 (derivante dal frazionamento della ex particella 28) -584, intestati catastalmente a Persona_1 CP_15
e CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
la sentenza risulta impugnata in appello;
[...]
- che, come rilevato, con sentenza n. 2139/2021 del 7/12/2021 (definitiva di causa riunita a quella qui in decisione, la n. 5964/2019 R.G.), il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori di quel processo ( Parte_8
e altri), con cui si è chiesta la dichiarazione di inesistenza e nullità insanabile della predetta sentenza n. 319/2010 (al fine di travolgere la statuizione sull'acquisto per usucapione dei beni indicati);
- che, dunque, per effetto delle pronunce sopra richiamate e salva la decisione dell'appello che risulta proposto avverso la sentenza da ultimo citata), i beni oggetto di domanda dell'accertata usucapione non possono costituire oggetto del presente giudizio (salvo quanto appresso sulla specifica portata della predetta pronuncia di accertamento dell'usucapione in capo ai in relazione ad altra pronuncia CP_13
passata in giudicato).
Va preso atto che , parte del giudizio n. 5964/2019 R.G., Controparte_13
definito con la richiamata sentenza n. 2139/2021 del 7/12/2021, ha partecipato alla successiva fase dei processi ancora pendenti e qui in decisione come interveniente volontario, senza che tuttavia nei suoi confronti siano state proposte domande ulteriori rispetto a quelle già decise.
2. Quanto ai giudizi riuniti n. 200075/2003 e 739/2009 R.G. qui in decisione, ne va effettuata una sintetica ricostruzione.
2.1 Con atto di citazione consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 13/1/2003 e ancora, per il rinnovo, in data 24/1/2023, gli originari attori della causa iscritta al n. 75/2003 R.G. del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di ET
- , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
e , rappresentati difesi dall'avv. Antonio
[...] Parte_11 Parte_12
Mannetta - hanno citato in giudizio CP_11 Parte_18 Parte_18
7 , , Pt_12 Parte_20 Parte_23 Parte_21 Parte_22
(originariamente costituiti con gli avv.ti
[...] Parte_24
Massimo Ciaramaglia e Maurizio Lollo (successivamente, non tutti, assistiti dall'avv.
Monica Costa), nonché , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_2
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_1 CP_7 Controparte_9
, , , , CP_8 Controparte_10 Parte_15 Parte_16 Pt_17
e (tutti originariamente contumaci e successivamente,
[...] Parte_14 [...]
e costituite, rispettivamente, con l'avv. Attilio Di CP_2 Controparte_1
Nardo e l'avv. Vincenzo Ponti).
Nel predetto giudizio, gli attori hanno premesso che, in data 17/2/1993, si era aperta, ab intestato, la successione della sig.ra vedova Controparte_18
, nata a [...] il [...]; che la stessa successione si era devoluta per Pt_1
legge in favore dei figli e dei nipoti, succeduti questi ultimi per rappresentazione, come sarebbe risultato dalle denunce di successione n. 55 e 56 presentate il
30/12/2002.
Hanno quindi dedotto che il bene principale caduto in successione sarebbe stato rappresentato dall'abitazione familiare, nella quale avrebbe continuato a vivere la figlia della de cuius i beni facenti parte della massa ereditaria CP_11
consistono, espone parte attrice, in una unità immobiliare sita in Ponza, Via Sotto
Campo, a piano terra e costituita da cinque vani ed un vano seminterrato, con servizi e cortile annesso, censita al NCEU del predetto comune al foglio 9, particelle 305-
306, nonché in un fabbricato rurale in Ponza, Via Sotto Campo, censito al foglio 9 particella 306; che i predetti beni, con atto del notaio del 22/3/2002, sono Per_2
stati donati da assumendo di averli usucapiti, ai figli CP_11 Parte_20
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_23 Parte_21
, e .
[...] Parte_22 Parte_24
Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia/invalidità della donazione sopra richiamata;
l'apertura della successione di
; la nomina di un CTU per la formazione di un progetto Controparte_18 divisionale;
la formazione delle porzioni da dividere, ovvero l'attribuzione dei beni ai sensi dell'art. 720 c.c., o ancora la vendita all'asta; il rilascio della casa familiare da parte della sig.ra e la condanna di quest'ultima a rifondere la massa di CP_11
8 quanto ricavato per il possesso esclusivo degli immobili.
Con comparsa depositata il 12/6/2003, si sono costituiti nell'originario giudizio n. 73/2003 R.G. CP_11 Parte_18 Parte_19 [...]
, Parte_20 Parte_23 Parte_21 Parte_22 [...]
, i quali hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità Parte_24
della domanda volta ad ottenere la divisione dei beni indicati poiché non vi sarebbe stato alcun valido titolo per attribuire alla de cuius la proprietà dei beni in questione, beni che, di contro, sarebbero appartenuti alla convenuta , che li ha così CP_11 donati legittimamente ai propri figli con l'atto impugnato. Hanno dunque chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori.
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni e l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con sentenza non definitiva
n. 359/2008 del 18/6-24/7/2008, il Tribunale, nella persona del giudice assegnato alla sezione distaccata di ET, ha rigettato l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione del 2002 impugnato e ha rimesso la causa sul ruolo per la valutazione del compendio ereditario e la verifica di una possibile divisione dei beni.
Con ordinanza del 4/3/2011, è stato nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, il geom. Persona_3
2.2 Con successivo atto di citazione, sempre i medesimi attori della causa n.
75/2003 R.G. hanno promosso altro giudizio, iscritto al n. 739/2009 R.G. innanzi al
Tribunale di Latina - Sezione distaccata di ET, con il quale hanno impugnato l'atto di donazione ai rogiti del notaio del 31/10/2002 (rep. 48097 - racc. 6206), Per_4
trascritto il 20/11/2002 ai nn. 28047-19461), con il quale ha donato ai CP_11
figli , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_23
, Parte_21 Parte_22 Parte_24
l'appezzamento di terreno di are 4 e centiare 50, sito nel comune di Ponza, censito al
NCT del medesimo comune al foglio 9, con parte del mappale 48 ed identificato in via provvisoria al momento dell'atto con la particella 48/b.
Gli attori della predetta causa hanno dedotto, analogamente a quanto sostenuto nella causa introdotta nel 2003, l'invalidità dell'atto di donazione citato per avere la donante disposto di immobile di cui ha assunto l'acquisto a titolo originario senza
9 tuttavia che ne ricorressero i presupposti (come statuito con sentenza non definitiva n.
359/2008 del 18/6-24/7/2008 in relazione ad altri cespiti anch'essi assunti come facenti parte della massa ereditaria della defunta . Controparte_18
Con il medesimo atto di citazione è stato rilevato che ulteriori nove appezzamenti di terreno avrebbero fatto parte della massa ereditaria, oltre ad un magazzino ricavato nella roccia.
Parte_19 Parte_20 Parte_23 Parte_21
, si sono costituiti in
[...] Parte_22 Parte_24
giudizio con deposito in cancelleria di comparsa del 16/3/2010.
Anche in questa, come nel giudizio del 2003, hanno denunciato la mancanza di un titolo idoneo a dimostrare, in capo alla de cuius, la proprietà dei cespiti indicati nell'atto, ivi incluso quello oggetto della donazione impugnata, che non rientrerebbe quindi nell'asse ereditario. Cosicché la donazione effettuata da sarebbe CP_11 del tutto legittima per avere, essa donante, acquistato l'immobile per intervenuta usucapione. Hanno sostenuto con forza che le denunce di successione prodotte non avrebbero avuto alcun valore al fine della prova della titolarità dei beni in capo alla defunta che il riferimento al precedente atto di donazione, Controparte_18
annullato con sentenza non definitiva, non avrebbe alcuna efficacia vincolante;
che la stessa affermazione per cui le particelle n. 4, 22, 23, 42, 43, 229, 350 e 446 (terreni), nonché la particella 369 (magazzino) del foglio di mappa 9 fanno parte della massa ereditaria costituirebbe una mera dichiarazione di parte del tutto priva di fondamento.
Hanno dunque, eccepito l'usucapione sul bene e chiesto il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 12/4/2010, il difensore di parte attrice ha chiesto disporsi rinvio per dimostrare l'avvenuta rituale citazione dei convenuti;
è stato dunque disposto il differimento dell'udienza al 13/12/2010.
2.3 Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 4/3/2011, il g.i. a suo tempo designato della causa n. 75/2003 R.G. ha disposto la riunione della causa n.
739/2009 R.G. a quella preventivamente instaurata (e, nel frattempo, già in parte decisa con sentenza non definitiva).
Con ordinanza resa all'udienza del 19/12/2011, il g.i. ha disposto il rinvio dell'udienza per consentire il deposito della CTU;
il tecnico ha depositato un primo
10 elaborato in data 31/5/2012.
Alle successive udienze del 20/7/2012 e del 25/1/2013, il g.i. ha differito la trattazione del processo per consentire, su richiesta di parte, di esaminare la CTU depositata e proporre osservazioni, nonché, con la seconda ordinanza, per la convocazione del CTU per la data del 16/10/2013 e per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale era stata medio tempore introdotta l'impugnazione della sentenza non definitiva pronunciata.
2.4 Non si rinviene attività istruttoria nel periodo successivo alla soppressione della sezione distaccata di ET sino all'anno 2018.
Risulta comunque che si siano costituite in giudizio, con comparse depositate in cancelleria il 21/10/2013, e rimaste Controparte_2 Controparte_1
contumaci sino alla pronuncia della sentenza non definitiva.
Le predette parti, preso atto della pronuncia non definitiva, con la quale il tribunale ha dichiarato inefficace l'atto di donazione impugnato, hanno fatto proprie le ulteriori domande di parte attrice: nomina di CTU, formazione di un progetto divisionale, assegnazione delle porzioni ai condividenti, rilascio dell'immobile oggetto di donazione inefficace, pagamento di indennità da occupazione.
2.5 Medio tempore la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4480/2015 del 22/7/2015, resa nel giudizio iscritto al n. 10693/2008, ha respinto l'appello proposto da e dai figli avverso la sentenza non definitiva n. CP_11 Parte_18
359/2008 pronunciata dal Tribunale di Latina - Sezione distaccata di ET.
2.6 Con decreto del 17/5/2018, il g.i. del tribunale, sede centrale, designato
(con provvedimento del 28/12/2017) per la trattazione del processo, ha differito l'udienza fissata per il 22/5/2018 al 10/7/2018.
Con ordinanza resa alla predetta udienza il g.i. ha assegnato “a tutte le parti termine fino al 5.9.2018 per note, nelle quali chiariranno altresì le vicende processuali, e per il deposito della sentenza non definitiva appellata, dell'atto di citazione in grado di appello e della sentenza della Corte di Appello”.
Con successiva ordinanza del 11/9/2018, il g.i. ha rinviato all'udienza del
6/11/2018 per disporre la vendita degli immobili che compongono l'asse ereditario della defunta.
All'udienza del 31/1/2019, le parti difese dall'avv. Mannetta hanno formulato
11 istanza di assegnazione dell'intero compendio ereditario in favore delle parti da lui rappresentate. Il g.i. ha così disposto a verbale: “assegna a parte attrice termine fino al 30.4.2019 per la compiuta formulazione dell'istanza di assegnazione, con indicazione degli importi dovuti dagli attori (da calcolarsi detraendo dal valore di stima il valore delle quote delle quali sono titolari gli attori stessi), dei titolari di quote di diritto sugli immobili e del rispettivo valore;
assegna ai convenuti termine fino al 20.5.2019 per eventuali osservazioni;
rinvia per la discussione dell'istanza di assegnazione all'udienza del 6.6.2019”.
All'udienza del 6/6/2019 è stata depositata dalla difesa della parte attrice la sopra richiamata sentenza n. 319/2010 dello stesso Tribunale di Latina - Sezione distaccata di ET, con la quale “ , e Parte_27 Parte_28
hanno acquistato per usucapione la piena proprietà degli Parte_29
immobili in Ponza, al foglio 9, p.lle 574 sub 1, 574 sub 2, 574 sub 3, 575 (grotta), 576
(grotta) e al catasto terreni al foglio 9, p.lle n. 4, 22, 23 e 446, 41, 42, 43, 48, 120,
229, 306, 350, 566 e 584”; la medesima parte ha rilevato che “le particelle 22, 23, 41,
42, 43, 4, 229, 446 (ex 24) e 350 formano oggetto del presente giudizio, ai quali gli attori della causa Rg 184 del 2009 della sezione distaccata di ET sono estranei”.
Alla stessa udienza si deposita verbale di sopralluogo del 9/5/2019, “redatto dai tecnici incaricati dagli attori della causa RG 184 del 2009 e dagli eredi
[...]
, e ” e si dichiara “che CP_18 Parte_1 Parte_8
l'indicazione delle particelle in questione, nella sentenza n. 319 del 2010 della sezione distaccata di ET deve ritenersi errata, e che gli stessi attori nella suddetta controversia concordano in ordine all'erroneità di tale indicazione;
chiede rinvio al fine di regolarizzare la situazione”; il g.i. ha consentito la chiesta verifica, differendo l'udienza al 2/7/2019.
Dato atto di impedimento personale (ricovero in ospedale) del difensore delle parti attrici, il g.i., con ordinanza del 9/7/2019, ha rinviato all'udienza del 7/11/2019.
All'udienza del 7/11/2019, l'istruttore ha rimesso gli atti al presidente del tribunale per valutare la riunione con la causa n. 5964/2019 R.G. nel frattempo introdotta (richiamata al punto 1. della presente motivazione).
Espletate le procedure per consentire la riunione e rinviato il processo per il sopraggiungere della pandemia da CIVID-19, all'udienza del 13/10/2020 il g.i.,
12 riunita la causa del 2019, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17/3/2021, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo, così provvedendo: “dispone che l'avv. Mannetta depositi i propri fascicoli di parte relativi ai giudizi RG 200075 del 2003 e 739 del 2009 della sezione di ET, assegnando allo scopo termine fino alla prossima udienza;
assegna alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c., con riferimento alle domande proposte nel giudizio RG 5964 del 2019, con decorrenza iniziale dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
rinvia per la verifica della ritualità delle notifiche ai convenuti non costituiti nel giudizio RG 739 del 2009 della sezione di ET, nonché per l'adozione degli ulteriori provvedimenti, all'udienza del 1.7.2021 ore 10,45”.
2.7 All'esito della predetta udienza, designato quale istruttore l'attuale giudicante, con ordinanza del 29/7/2021, si è così provveduto:
“letti gli atti di causa e rilevato che, con ordinanza 17/3/2021, sono stati assegnati alle parti del giudizio riunito n. 5964/2019 RG, i termini per le memorie istruttoria dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., provvede come segue: sulle istanze istruttorie di parte attrice (memoria 10/5/2021, punto 3.), si osserva che i dedotti capitoli di prova testimoniale sono volti sostanzialmente a riproporre il contenuto del verbale di sopralluogo di professionisti incaricati dalle parti e depositato in atti il 4/6/2019; si tratta di deduzioni valutative (accertamenti e verifiche da parte dei tecnici) e deduzioni di circostanze di fatto (godimento esclusivo degli eredi che non attengono all'oggetto del giudizio in questione (n. CP_18
5964/2019 RG), dove la domanda di parte attrice è volta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza e nullità insanabile della sentenza n. 319/2010 per difetto del contraddittorio conseguente alla inesistenza della notifica dell'atto di citazione che ha dato luogo al giudizio n. 184/2009 RG (Tribunale di Latina - Sezione distaccata di
ET); il carattere pregiudiziale della decisione della causa riunita n. 5964/2019 RG rispetto alle domande spiegate nelle cause RG n. 200073/2003 e RG 739 del 2009 impone che le parti siano invitate a precisare le conclusioni perché si provveda a definire il predetto giudizio iscritto al n. 5964/2019 RG;
la vetustà della causa portante (RG 2003) impone la scelta del modello
13 decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c.;
l'udienza di discussione orale a norma della disposizione ora richiamata può avvenire nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 magio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (misura prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 in conversione); è consentito, a norma della predetta disposizione, il deposito telematico di note scritte contenenti le sole conclusioni;
p.q.m.
- fissa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 2/11/2021, ore
9:00 per la precisazione delle conclusioni”
All'udienza del 7/12/2021, è stata deposita la sentenza n. 2139/2021, con cui è stato definito, con pronuncia di inammissibilità, il giudizio n. 5964/2019 R.G..
In pari data la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stato rilevato
“che, allo stato, risulta accertato come acquisito alla massa relitta dell'eredità di il bene (fabbricato) censito al NCEU foglio Controparte_18
9, part. 305 e 306, cat A/4, come risultante dalla sentenza n. 359/2008 del tribunale di Latina - Sezione distaccata di ET, passata in giudicato;
che nella medesima sentenza, tuttavia, viene rimessa alla successiva fase istruttoria l'accertamento dei beni che effettivamente compongono la massa;
dispone che il CTU, sotto il vincolo del giuramento prestato, integri la relazione 1) accertando, ove possibile, sulla scorta della documentazione in atti e di quella già acquisita, la titolarità dei beni in capo alla de cuius CP_18
(ed in particolare l'esatta misura delle quote ad essa pervenute al momento
[...]
della morte), anche in considerazione della pronuncia che ha definito il giudizio n.
5964/2019 R.G.; 2) verificando la condizione urbanistico-edilizia dei cespiti medesimi (in vista della vendita in sede giudiziale); 3) aggiornando il valore dei beni individuati come facenti parte della massa al momento attuale;
4) formulando un'ipotesi di attribuzione dei cespiti relitti ad uno dei condividenti e correlata individuazione, per stirpi di eredi, dei conguagli da versare;
5) includendo nelle operazioni di cui sopra il bene oggetto dell'impugnato atto di donazione del
31/10/2002 (terreno censito al foglio 9, part. 48/b)”.
Con istanza del 4/4/2022, il CTU, in relazione alla complessità degli
14 accertamenti demandati, il consulente ha chiesto una proroga dei termini assegnati di
60 giorni.
Con ordinanza del 11/5/2022, “rilevato che va verificata la possibilità che il
CTU possa procedere nello svolgimento delle operazioni peritali come disposte;
osservato che non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio, che va di contro definito con l'espletamento degli accertamenti peritali disposti;
ritenuto che
le parti vanno invitate a prendere posizione sin d'ora sulla prospettiva di porre in vendita i beni che dovessero risultare acquisiti alla massa da dividere”, il g.i. ha disposto “che il CTU riferisca sulla concreta possibilità di svolgere gli accertamenti disposti con ordinanza del 8/12/2021”.
Il 21/6/2022, l'istruttore, verificate le difficoltà nell'espletamento della CTU, ha “rilevato che il CTU non risulta aver depositato relazione integrativa disposta con ordinanza del 7/12/2021”; ha considerato “la complessità degli accertamenti da compiere” e invitato “il CTU a riferire sullo svolgimento delle attività compiute, assegnando termine di gg. 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, sulle difficoltà incontrate e sui tempi occorrenti alla definizione dell'incarico come disposto;
rinvia, per il deposito della relazione, all'udienza del 17/11/2022, ore
9:30”.
Il 14/11/2022, il CTU ha depositato il suo secondo elaborato.
Con ordinanza del 18/11/2022, l'istruttore, “rilevato che il CTU geom. ha depositato relazione tecnica sul cui esame va garantito il contraddittorio Per_3
delle parti come chiesto nelle note di trattazione scritta depositate;
osserva fin d'ora che la relazione può essere apprezzata per la puntuale individuazione e rappresentazione grafica e fotografica dei cespiti e per la valutazione degli stessi (salve le osservazioni delle parti); che tuttavia la stessa relazione a) non tiene conto, ai fini della formazione del progetto divisionale, della pronuncia definitiva (ancorché appellata) di cui alla sentenza n. 2139/2021 (resa nel giudizio definito n. 5964/2019 R.G.), con la quale sono stati esclusi dalla presente controversia una serie di beni acquistati a titolo originario e non facenti parte della massa da dividere (de cuius CP_18
); b) quanto ai beni oggetto di divisione, non risulta che sia adeguatamente
[...]
ricostruita la provenienza dei beni oggetto di causa (segnatamente quelli individuati
15 come lotti 11 e 12 di cui eventualmente si prospetta la vendita), non essendo idonea allo scopo la sola considerazione delle denunce di successione;
c) quanto alla formazione del progetto divisionale, non viene riportata la posizione delle 68 parti del giudizio, che dovrebbero essere singolarmente considerate e raggruppate per stirpi (individuando in capo a ciascuno i titoli di provenienza); non viene espressamente valutata la non agevole divisibilità dei beni in relazione alle porzioni
(anch'esse non formate in relazione alle parti in causa); d) quanto alla probabile prospettiva della vendita giudiziale, va verificato se i cespiti in questione siano adeguatamente riportati in catasto e se non necessitino di sanatorie o regolarizzazioni di sorta”; ha invitato “il CTU ad interloquire direttamente con il g.i. ove necessiti di chiarimenti preliminari, con riserva di formulare incarico integrativo di seguito alla prossima udienza” e ha invitato “le parti a prendere posizione sulle questioni poste, rappresentando sinteticamente la rispettiva legittimazione rispetto al giudizio”, rilevando “che gli accertamenti ed i chiarimenti in questione attengono alla stessa ammissibilità della domanda di divisione”.
Facendo seguito alla predetta ordinanza, con provvedimento ordinatorio del
19/1/2023, il g.i. ha rilevato “che va confermata l'ordinanza predetta, con la quale si
è prevista la necessità di svolgere gli accertamenti tecnici indicati;
che in particolare: a) va ricostruita, ove possibile, la provenienza dei beni oggetto di causa (segnatamente quelli individuati come lotti 11 e 12 di cui eventualmente si prospetta la vendita); in particolare va verificato se, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo, risulti possibile ricondurre al de cuius la titolarità dei beni oggetto di divisione;
b) va altresì verificata, ai fini di un possibile progetto divisionale, la posizione delle 68 parti del giudizio, che dovrebbero essere singolarmente considerate e raggruppate per stirpi (individuando in capo a ciascuno
i titoli di provenienza, ove depositato in atti nei termini delle preclusioni processuali); c) va verificato se i cespiti in questione siano adeguatamente riportati in catasto e se non necessitino di sanatorie o regolarizzazioni urbanistiche di sorta;
d) va quindi valutata espressamente la (non) agevole divisibilità dei beni in relazione alle porzioni da assegnare (anch'esse non formate in relazione alle parti in causa)”; ha quindi disposto “che il CTU, sotto il vincolo del giuramento prestato, nel termine
16 di gg. 40 dalla comunicazione della presente ordinanza, depositi relazione integrativa contenente le verifiche di cui sopra”.
Ancora, con ordinanza del 17/3/2023, l'istruttore ha così evidenziato le difficoltà concernenti la stessa possibilità di effettuare concretamente le operazioni divisionali:
“osservato quanto segue in vista della ormai necessaria definizione del giudizio: che il CTU ha definitivamente ribadito, come peraltro desumibile dai precedenti accertamenti peritali e dal rilevante numero di chiamati all'eredità della de cuius, la non divisibilità degli immobili facenti parte della massa ereditaria;
che, come previsto almeno a partire dall'ordinanza del 17/3/2021, i cespiti che risulta accertato facciano parte della massa dovranno essere posti in vendita;
che peraltro il CTU, nel predetto elaborato (e su esplicita richiesta del g.i.) ha evidenziato che 'in merito alla titolarità dei beni in capo alla Sig. CP_18
, sulla scorta della documentazione presente, non risulta possibile accertarne
[...]
l'effettiva provenienza, in particolare non risultano presenti atti o titoli utili ad attribuirne e ricondurne la proprietà'; che la circostanza è destinata ad incidere sulla concreta prospettiva di vendita dei beni in questione (a tacere della consueta svalutazione dei beni posti in vendita in sede giudiziaria e dei rilevanti costi che le parti dovranno anticipare per consentire lo svolgimento delle operazioni medesime); che non vi è peraltro concordia tra le parti in ordine alla necessità che si proceda alla vendita, cosicché la decisione, ove risulti praticabile (anche in ragione degli ostacoli tecnici evidenziati dal CTU in ordine alla non conformità delle planimetrie depositate rispetto alla situazione esistente), dovrà essere assunta con sentenza;
considerato che
agli atti del fascicolo n. 739/2009 R.G., riunito al portante, non si rinviene documentazione concernente l'attività istruttoria ivi espletata;
che le parti di quel giudizio sono dunque chiamate a rendere chiarimenti sul punto;
tenuto conto del fatto che i difensori sono chiamati ad informare i rispettivi assistiti di quanto sopra rappresentato nell'interesse delle medesime parti;
17 ritenuto opportuno sottoporre alle parti le questioni di cui sopra, prima di fissare udienza di p.c. (anche per la decisione delle domande proposte nel giudizio n.
739/2009 R.G.)”.
Il g.i. ha dunque convocato le parti dinanzi a sé per l'udienza del 18/7/2023 al fine di ulteriormente esplicitare gli ostacoli frapposti all'espletamento e alla stessa procedibilità dele operazioni divisionali.
Avuta la presenza di una sola delle parti, il g.i. ha rinviato l'udienza al
28/9/2023, allorché le parti hanno chiesto un rinvio per esaminare le questioni poste.
Con ordinanza del 13/1/2024, il g.i. ha così provveduto, rinviando la causa di qualche settimana:
“lette le note autorizzate depositate dalle parti, con le quali sono state indicati nominativamente gli attuali eredi della de cuius;
Controparte_18 osservato che la pluralità delle stirpi e degli attuali chiamati all'eredità conferma l'attualità delle questioni poste all'udienza da ultimo trattata in presenza e nel corso della quale, in chiave conciliativa di un giudizio ormai non più differibile, sono state rappresentate dall'istruttore le difficoltà connesse alla praticabilità
(rectius: ammissibilità) di una pronuncia di divisione (e ciò anche senza voler aderire alla attuale posizione della Corte d'Appello di Roma, per la quale in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità di un immobile non è proponibile la domanda di divisione dello stesso per mancanza di titolarità in capo agli eredi dei presupposti di legittimazione alla divisione del bene comune); preso atto della proposta transattiva formulata dagli eredi di , CP_11
che appare utile coltivare al fine di rendere utile la pendenza del presente giudizio
(come pure illustrato alle parti nel contraddittorio ed in presenza); che una siffatta ipotesi implica tuttavia una condivisione della controparte;
rilevato, sotto altro profilo, che appare evidente e non controvertibile, in ogni caso, la necessità di provvedere - in assenza di accordo - alla vendita dei cespiti, certamente non divisibili in porzioni omogenee di beni (attesa anche la sproporzione del valore ad essi attribuito); che una utile vendita presuppone in ogni caso la compiuta individuazione dei condividenti e la trascrizione in loro favore dei beni sulla scorta di validi titoli di acquisto;
18 ritenuto pertanto che può essere concesso un ultimo differimento dell'udienza per consentire alle parti di valutare:
1. la possibilità di una effettiva intesa secondo quanto ragionevolmente proposto dalla difesa degli eredi;
CP_11
2. la necessità (e, sotto altri aspetti l'utilità) di porre in vendita i beni oggetto di divisione;
3. comunque, nel caso in cui non venga disposta la vendita, la necessità di definire il giudizio”
Ancora, con ordinanza del 8/2/2024, il g.i. ha così provveduto, sulla stessa linea tracciata dalle precedenti pronunce e nella prospettiva di far addivenire le parti, attesa la durata del processo, ad una soluzione conciliativa della controversia:
“rilevato che la difesa di ed altri (avv. Mannetta) Parte_1
ipotizza, quale soluzione praticabile la cointestazione pro-quota ai coeredi [dei beni oggetto divisione], in vista di una eventuale cessione collettiva;
che la difesa di ed altri (avv. Costa) sollecita la vendita Parte_20 all'asta dei beni quale soluzione necessitata;
che la difesa di e hanno dichiarato di Controparte_2 Controparte_1
rendersi disponibile alla cessione della propria quota ereditaria a chi volesse acquisirla per il 50% inferiore a quella quantificata dal CTU ovvero per euro
10.000,00, tenuto conto che tale quota risulta essere la quinta parte di 1/9 e quindi infinitesimale rispetto all'asse ereditario;
osservato, con l'intenzione di rendere edotte le parti delle determinazioni sulla gestione dell'iter processuale (necessariamente destinato a concludersi nei tempi più possibile brevi), che la prospettata cointestazione pro quota ai coeredi può avvenire solo nella divisione per stirpi, laddove, diversamente, la domanda di divisione non avrebbe fondamento poiché essa si risolverebbe in una conservazione dello stato di indivisione dei beni;
che risulterebbe viceversa praticabile, a norma dell'art. 720 c.c.,
l'attribuzione congiunta ad alcuni dei coeredi che ne facessero espressa richiesta
(questa soluzione che, in concreto, non pare prospettarsi, comporta in ogni caso una stringente verifica dei titoli di acquisto sia dei condividenti a favore dei quali
l'attribuzione venisse effettuata, sia di coloro che riceverebbero un equivalente in
19 denaro); che non resta allo stato che procedere alla vendita dei beni oggetto di divisione, non senza chiarire che la vendita potrà essere efficacemente esperita solo nel caso in cui siano compiutamente individuati i condividenti e trascritti i rispettivi titoli di acquisto delle rispettive quote (attività preliminare che renderebbe ulteriormente complessa l'attività di vendita e che, in ultima analisi, potrebbe condurre ad una declaratoria in rito di improcedibilità della domanda di divisione); che resta ancora da decidere la domanda di cui alla causa riunita n.
739/2009 R.G., sulla quale - atteso lo stato della procedura e quanto sopra rilevato - si chiede alle parti se vi è un interesse ad una anticipazione del giudizio”.
Con ordinanza del 15/3/2024, il g.i. ha preso atto del fatto che la difesa di e altri (avv. Costa) ha rinunciato alla domanda giudiziale Parte_20 promossa dalla precedente difesa e concernente l'impugnativa dell'atto di donazione del 31/10/2002, a firma del notaio , relativo al terreno sito in Ponza al F.9 Per_4
particella 48/b di cui al giudizio n. 739/2009 R.G.; ha invitato quindi la parte attrice in quel giudizio a prendere posizione sulla rinuncia e ha confermato “la valutazione già espressa su quella che parte attrice (avv. Mannetta) prospetta come 'sola strada percorribile', vale a dire quella di assegnare agli aventi diritto (debitamente elencati), in comproprietà, tutti i beni oggetto di causa, sul presupposto che ciascuno delle parti è disposta a vedersi assegnate quote infinitesimali in possibile progetto divisionale concordato”; ha osservato “che una tale soluzione (assegnazione in comproprietà dei beni) si risolve in sostanza in una rinuncia alla domanda di divisione (superando quindi la prospettiva della vendita che allo stato risulta, pure nella inconcludenza della stessa, l'unica possibile evoluzione del processo secondum legem); che se ciò fosse il tribunale si accingerebbe alla definizione del processo con una pronuncia di improcedibilità”.
Così annunciata, è stata dunque fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe e successivamente poste in decisione le cause riunite ancora pendenti.
3. Va premesso che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva (la n.
359/2008 sopra più volte citata) non possono essere modificate o revocate con la sentenza che definisce il giudizio (o con altra a sua volta non definitiva), in quanto
20 i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso.
Ne consegue che la sentenza interlocutoria già pronunciata dal tribunale sottrae al giudice il potere di riesaminare e porre in discussione quanto con essa stabilito, per cui tale decisione deve ritenersi pienamente vincolante per il giudice che l'ha emessa sia con riguardo alla risoluzione delle questioni ivi trattate e definite sia di quelle che ne costituiscano il necessario presupposto logico.
Per di più, la predetta pronuncia è stata impugnata e la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione (sentenza n. 4480/2015). Non risulta ricorso per cassazione.
3.1 Va dunque richiamato il contenuto della predetta sentenza non definitiva e le statuizioni che devono ritenersi irretrattabili in vista della sentenza definitiva qui pronunciata.
Con la sentenza non definitiva n. 359/2008 è stata dichiarata l'inefficacia/invalidità dell'atto ai rogiti del notaio del 22/3/2002 (rep. Per_2
53872 - racc. 16111), con cui sono stati donati da , assumendo di averli CP_11
usucapiti, ai figli Parte_20 Parte_18 Parte_19 [...]
, e Parte_23 Parte_21 Parte_22 Parte_24
i seguenti beni: - unità immobiliare sita in Ponza, Via Sotto Campo, a piano
[...]
terra e costituita da cinque vani ed un vano seminterrato, con servizi e cortile annesso, censita al NCEU del predetto comune al foglio 9 particelle 305-306; - fabbricato rurale in Ponza, Via Sotto Campo, censito al foglio 9 particella 306.
Con la medesima sentenza, è stata dunque respinta l'eccezione di usucapione formulata dai convenuti.
La Corte d'appello di Roma, nella sentenza con cui ha definito il giudizio d'impugnazione, ha rilevato: che la domanda proposta dagli attori, espressamente volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di donazione del 22/3/2002, sembra correttamente inquadrata nell'ambito dell'accertamento della proprietà in testa a ”; che la proprietà in testa alla predetta è stata Controparte_18 CP_18
genericamente contestata dai convenuti;
che la proprietà dei cespiti in questione, oggetto dell'impugnato atto divisione, risulta dall'intestazione catastale al 100% e
21 dalla destinazione del bene ad abitazione della stessa sin dal 1947, come è CP_18 risultato dall'istruttoria testimoniale espletata in primo grado;
che sussistono indizi gravi, univoci e concordanti che depongono a favore della proprietà della CP_18
che la prova della proprietà può essere data mediante mezzi di prova indiretti e presunzioni;
che le stesse mappe catastali possono costituire, pur in assenza di titoli di provenienza, mezzi di prova idonei a comprovare la proprietà di un immobile.
La presente decisione è vincolata nei limiti di cui sopra e, quindi, limitatamente alle domande decise con la predetta sentenza non definitiva e ai beni contemplati nell'atto donazione del 22/3/2002 dichiarato inefficace (rectius: invalido).
Il possibile conflitto tra la predetta pronuncia non definitiva (che le parti assumono pacificamente passata in giudicato) e la sentenza n. 319/2010 (che ha visto riconosciuta per usucapione a , e Parte_27 Parte_28
, tra le altre, anche la particella 306 del foglio di mappa 9 - Parte_29
Catasto terreni) non è oggetto della presente controversia;
né vi sono domande sul punto su cui il tribunale debba statuire.
La circostanza costituisce solo un ulteriore elemento che, a latere, va valutato per giungere ad una dichiarazione di improcedibilità delle domande di divisione proposte, non essendovi certezza sulla possibilità di individuare compiutamente la massa da dividere ed i soggetti legittimati alla divisione.
4. Va preso atto che, da ultimo con comparsa conclusionale, ma già nel corso del giudizio (note di trattazione scritta del 14/3/2024), i convenuti nella causa n.
739/2009 R.G. ( , , , Parte_20 Parte_23 Parte_21
, ) non si oppongono alla domanda Parte_22 Parte_24
giudiziale di annullamento dell'atto di donazione del 31/10/2002, a firma del notaio
, relativo al terreno sito in Ponza e censito al foglio 9 particella 48/b. Per_4
La dichiarazione di invalidità del predetto atto di donazione deriva dalla circostanza che la donante ha assunto nell'atto che il predetto terreno le CP_11
sia pervenuto per titoli anteriori al ventennio, oltre che per possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni. Circostanza che le stesse parti donatarie non dimostrano e che rinunciano a dimostrare.
4.1 Pronunciata la (concordata) invalidità dell'atto di donazione del
22 31/10/2002, ad essa non può conseguire l'accertamento che il bene oggetto del predetto atto (la particella 48/b) possa far parte della massa ereditaria della de cuius.
Ed infatti la riunione del presente giudizio a quello anteriore avente analogo oggetto ma con riferimento ad altro atto di donazione (n. 200075/2003 R.G.) non esclude la permanente separazione delle cause, che sono e restano distinte.
È noto infatti che, pur nell'identità delle questioni trattate, tra i giudizi riuniti permane l'autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni
Sotto un connesso profilo va considerato il principio di diritto per cui le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti,
a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (Cass. civ., sez. III, 03/08/2017, n. 19373).
Nel caso di specie, quindi, considerati i principi sopra esposti, non può attingersi dalle prove assunte nel processo preventivamente introdotto dagli stessi attori per fondare la prova della titolarità (anche) del bene di cui alla particella 48/b sopra menzionata in capo alla de cuius Ed infatti le predette Controparte_18 prove (concernenti l'uso dei beni oggetto della causa del 2003 da parte della predetta) hanno condotto la Corte d'appello di Roma a confermare la sentenza impugnata e a riconoscere che i beni risultati goduti per anni dalla predetta sono alla stessa CP_18
riconducibili.
Con riferimento, invece, alla particella 48/b, nessuna prova risulta espletata
23 sull'accertamento della proprietà (nel giudizio riunito n. 739/2009 R.G.), cosicché in alcun modo può ritenersi che il bene (che non appartiene alla donante , CP_11
come riconosciuto da ultimo dagli stessi donatari) appartenga (piuttosto) a
[...]
in difetto assoluto di prova a riguardo. CP_18
4.1.1 Si osservi inoltre che il tribunale non può condividere l'assunto che si desume dalla pronuncia della Corte d'appello di Roma per cui l'accertamento della proprietà, che la stessa corte equipara alla rivendica, possa avvenire senza la dimostrazione di un titolo di acquisto e possa essere desunto da elementi indiziari quali le denunce di successione o le certificazioni catastali.
Va osservato infatti quanto segue in generale.
Il rivendicante che fonda la propria domanda sul diritto di proprietà è tenuto, in conformità dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare di esserne titolare. E secondo la tradizione romanistica la prova deve rivestire carattere assoluto con la dimostrazione quindi, nel caso di acquisto derivativo, anche della proprietà in capo al dante causa e così via di seguito fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario o dell'usucapione secondo il noto schema della probatio diabolica di epoca romana.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri di analoga matrice, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno continuato a dichiararsi fedeli alla più rigorosa tradizione romanistica richiedendo la prova della effettiva proprietà dell'attore. Affermazioni nel senso che «l'attore ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà anche se il convenuto non vanti di avere su di essa (= cosa) un proprio diritto» e che neppure se il convenuto abbia invocato «un proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita vien meno l'onere dell'attore di provare il diritto dominicale» e che la prova dev'essere fornita «risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo» sono fra le più ricorrenti.
Di analogo tenore sono le proposizioni della prevalente dottrina che nega l'esistenza nel nostro sistema di un'azione basata sulla dimostrazione di un titolo prevalente o migliore in quanto essa tutelerebbe «non il diritto di proprietà ma il diritto di possedere» aggiungendo che la prova dev'essere positiva non essendo
24 sufficiente che l'attore dimostri la mancanza di proprietà del convenuto o di avere un titolo a proprio favore più forte di quello che vanta il convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato: L'azione di rivendicazione, con cui si aspira ad una pronuncia giudiziale che dichiari la proprietà rispetto ad un bene, impone all'attore di provare il proprio titolo, cosa che può fare dando prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene
(Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n.7883; si veda anche, sulla modulazione della prova in caso di accertamento della proprietà, Cass. civ., sez. II, 16/05/2016, n. 9959).
Nel caso di specie, ancorché non possa ritenersi applicabile tout court la richiamata giurisprudenza in tema di domanda di rivendica, non può non considerarsi che alcun titolo di acquisto (non necessariamente originario) viene allegato dagli attori nel giudizio 739/2009 R.G., così da comprovare la proprietà in capo alla de cuius dei beni oggetto dell'atto di donazione del 31/10/2002 e degli ulteriori beni che si indicano per la divisione (le particelle n. 4, 22, 23, 41, 42, 43, 229, 350 e 446 del medesimo foglio 9).
Né si può sostenere che il rigetto della eccezione di usucapione proposta dai convenuti (o il riconoscimento da parte loro della invalidità della Parte_18
donazione) possa indurre automaticamente a ritenere che sia raggiunta la prova della titolarità del bene in capo alla de cuius Controparte_18
È d'altra parte irrilevante, ai fini della prova della proprietà, la produzione di denunce di successione, in quanto meri atti unilaterali, mentre è pacifica la natura di mero indizio delle risultanze catastali (che la Corte d'appello di Roma, nella più volte richiamata sentenza n. 4480/2015 ha valorizzato - senza che il tribunale in questa sede possa condividerne il percorso argomentativo - in un contesto probatorio più ampio in cui la documentazione predetta è stata valutata in uno con le prove orali acquisite).
4.2 I principi suesposti sull'accertamento della proprietà si riflettono sul giudizio di divisione ereditaria nei termini appresso sinteticamente illustrati.
Va rilevato che il giudizio di scioglimento della comunione implica una controversia sulla proprietà dei beni, sicché è specifico onere probatorio delle parti
25 quello di dimostrare quali siano i beni caduti in successione e se gli stessi appartengano tuttora ai condividenti.
Un noto, recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. un.,
7/10/2019, n. 25021) ha riconosciuto alla divisione una causa attributiva e distributiva, quale atto assimilabile a quello avente natura traslativa.
Si legge in motivazione: Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una 'porzione concretai (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. 'apporzionamento').
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni …
Sulla natura della divisione, quale fenomeno non meramente dichiarativo, si legge: lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ('aliquid datum, aliquid retentum'); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà.
E' chiaro, dunque, che l'idea secondo cui la divisione non costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente economico, essendo chiaro che il passaggio dalla contitolarità pro quota dei beni comuni alla titolarità esclusiva della porzione non si traduce in un incremento patrimoniale per il condividente.
Tuttavia, sul piano della modificazione della sfera giuridica dei condividenti,
è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la
(com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le
26 quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa (efficacia, peraltro, della quale non si dubitava né nel diritto romano né in quello intermedio).
Il presupposto funzionale di una siffatta ricostruzione teorica sta nella natura di 'giudizio petitorio' della divisione. Esso deve intendersi perciò come giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, il quale ha per fondamento il diritto di comproprietà o la titolarità di un diritto reale sulla cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, che dispone la divisione e l'attribuzione per quote del bene comune,
l'accertamento del diritto medesimo e di quello degli altri partecipanti alla comunione
(cfr., in tal senso, già Cass. civ. 18/11/1982, n. 6202).
Quale conseguenza del principio illustrato, nell'ambito del giudizio di divisione, l'assunto difficilmente superabile per cui le parti hanno l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale.
D'altra parte, e sempre in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali (valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ.), né con la dichiarazione di successione, che ha valenza meramente fiscale, né con pretesi riconoscimenti della controparte;
essendo necessario, in tale materia,
l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato l'usucapione; né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, come la non contestazione della controparte, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1997, n. 11115).
È evidente che nessun effetto traslativo-attributivo, proprio della divisione
(nell'accezione della Suprema Corte a sezioni unite richiamata), può determinarsi se,
a monte non viene dimostrata la contitolarità dei beni da dividere e, quindi, nella divisione ereditaria, l'appartenenza dei beni al de cuius.
4.3 Si osservi che il tribunale non ignora il principio di recente affermato dalla
27 Suprema Corte per cui: Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall' art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (Cass. civ., sez. VI, 02/03/2023, n. 6228).
Principi questi che hanno superato quanto sostenuto a suo tempo dalla Corte
d'appello di Roma nella sentenza n. 2840/2011 (citata in mote massime dei tribunali del distretto), nella quale la corte territoriale ha ritenuto di evidenziare che nell'adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Ma nel caso di specie non si ritiene inammissibile la divisione (rispetto ai beni di cui all'atto di citazione che ha introdotto la causa n. 739/2009 R.G.) perché difetta l'allegazione dei certificati storici catastali, ma perché non vi è alcuna prova della titolarità di detti beni in capo alla de cuius; non manta il titolo originario di acquisto;
manca totalmente un titolo, tale non essendo la dichiarazione di successione.
Non può essere dunque accertata la proprietà in capo alla de cuius dei beni indicati nell'atto di citazione della causa n. 739/2009 R.G. e va dunque dichiarata inammissibile la domanda di divisione proposte nel predetto giudizio in relazione ai medesimi beni, in difetto di prova dell'appartenenza degli stessi all'eredità di
(si tratta, per chiarezza, dei beni di cui alle particelle n. 4, 22, Controparte_18
23, 41, 42, 43, 48/b, 229, 350 e 446 del medesimo foglio 9 del comune censuario di
Ponza).
Questi beni peraltro - a conferma della assoluta incertezza della loro titolarità - sono indicati nella più volte citata sentenza n. 319/2010 (che ha visto riconosciuta per usucapione a , e la Parte_27 Parte_28 Parte_29
28 proprietà delle predette particelle catastali).
5. Resta da verificare, fermo l'accertamento compiuto con la sentenza non definitiva n. 359/2008, se, rispetto ai beni ivi individuati come appartenenti alla de cuius, vi sia spazio per ritenere procedibile la domanda di divisione.
È opportuno richiamare preliminarmente le ordinanze istruttorie dettagliatamente riportate al punto 2.7 della presente motivazione.
Già con ordinanza del 7/12/2021, nel disporre integrazione di CTU, il g.i ha evidenziato, nella prospettiva sia dell'apporzionamento divisorio, sia dell'attribuzione dei beni, che, infine, della vendita, la necessità che fossero ricostruite le provenienze dei beni. Tema riproposto con ordinanza del 18/11/2022, unitamente alla esigenza di verificare ed individuare le stirpi degli eredi da ritenersi comproprietari dei beni effettivamente appartenenti alla massa.
Con ordinanza del 19/1/2023 e del 17/3/2023, l'istruttore ha esplicitato le difficoltà concernenti la stessa possibilità di effettuare concretamente le operazioni divisionali, stimolando la disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso conciliativo idoneo a colmare le lacune istruttorie e di allegazione evidenziate nel processo. In particolare, con l'ultima delle ordinanze citate, si è dato atto di quanto rilevato dal CTU nella perizia aggiornata: 'in merito alla titolarità dei beni in capo alla Sig. , sulla scorta della documentazione presente, non Controparte_18 risulta possibile accertarne l'effettiva provenienza, in particolare non risultano presenti atti o titoli utili ad attribuirne e ricondurne la proprietà' (così a pag. 12 della relazione integrativa del geom. depositata telematicamente il 2/3/2023). Per_3
Ancora, con le ordinanze del 8/2/2024 e del 15/3/2024, il g.i. ha constatato che la stessa parte attrice nei processi riuniti, prendendo atto delle insuperabili difficoltà connesse allo svolgimento delle operazioni divisionali, ha chiesto di assegnare agli aventi diritto, in comproprietà, tutti i beni oggetto di causa, sul presupposto che ciascuna delle parti è disposta a vedersi assegnate quote infinitesimali in un possibile progetto divisionale concordato.
Una siffatta domanda, come anticipato in sede istruttoria, implica sostanzialmente una rinuncia alla domanda di divisione originariamente proposta da e altri e, successivamente, da e altri. Parte_1 Parte_20
A ben vedere, la domanda di assegnazione in comproprietà dei beni è
29 inammissibile sul piano processuale, trattandosi infatti di domanda per la quale le parti non dovrebbero avere interesse, essendo, la situazione di contitolarità, il presupposto della domanda di divisione e non il suo esito.
Sotto altro profilo, la domanda per come formulata trova un ostacolo insuperabile nell'impossibilità di individuare compiutamente gli eredi della de cuius
dei quali, su invito del giudice istruttore (ancora nella Controparte_18
prospettiva di una soluzione positiva della annosa controversia), viene fornito un elenco maggiormente dettagliato dalle difese delle parti (v. allegato alle note scritte avv. Mannetta del 13/11/2023 e note scritte avv. Costa del 21/11/2023). Ma di mero elenco si tratta.
5.1 Va rilevato - quale elemento che conferma l'impossibilità di procedere alla divisione dei beni che pure, con la più volte richiamata sentenza non definitiva del
2008 (e la pronuncia dell'appello), sono stati accertati in capo alla de cuius - che l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria presuppone l'accertamento del titolo a succedere vantato dalle parti. Detto titolo, in caso di successione legittima, consiste negli allegati rapporti di parentela con il de cuius e va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, ovvero con il certificato di stato di famiglia integrale per uso di successione. Di talché la domanda non può trovare accoglimento ove non si abbia contezza del predetto titolo. Si tratta di un ostacolo, per così dire, materiale che si frappone allo svolgimento delle operazioni divisionali, che presuppongono che vi sia la piena dimostrazione non solo della titolarità dei beni da dividere in capo al de cuius, ma anche della titolarità a succedere degli eredi.
In presenza di decine di parti che vengono indicate come possibili chiamati all'eredità (v. la documentazione da ultimo allegata e sopra richiamata), in via diretta o per rappresentazione, senza alcuna possibilità di verificare il loro effettivo rapporto di parentela con la defunta (e con i soggetti dei gradi intermedi di volta in volta determinati per effetto dei plurimi decessi intervenuti nel tempo), non vi è alcuna possibilità di procedere alla domanda di divisione che pure alcune delle parti costituite ( e continuano formalmente a Controparte_1 Controparte_2
chiedere.
Si noti come, opportunamente, il g.i. odierno decidente non ha dato seguito
30 alla prospettazione, pure in una certa fase processuale coltivata, di disporre la vendita dei beni (ci si riferisce ai soli beni di cui è stata accertata con opinabili decisioni l'appartenenza alla de cuius). Ed infatti, ove pure fosse stata disposta la vendita, non si sarebbe potuto procedere, in mancanza di alcuna dato utile ed attendibile a riguardo, alle necessarie formalità di trascrizione degli atti di accettazione dell'eredità dei numerosissimi ed indefiniti coeredi;
né quindi l'ipotetico aggiudicatario avrebbe mai potuto vedersi trasferiti gli immobili venduti per effetto di una serie continua di trascrizioni.
6. In sintesi: a) restano ferme (sol perché irretrattabili in questa sede) le statuizioni della sentenza non definitiva n. 359/2008 e, quindi, la dichiarazione di inefficacia/invalidità dell'atto di donazione del 22/3/2002 e l'accertamento della riconducibilità alla massa ereditaria della de cuius dei beni indicati nell'atto; b) va dichiarata, per intervenuto assenso della parte interessata, l'invalidità dell'atto di donazione del 31/10/2002, impugnato nel giudizio n. 739/2009; c) i beni indicati nell'atto predetto e gli ulteriori di cui si chiede la divisione con atto di citazione nello stesso giudizio n. 739/2009 R.G. non vi è prova che facciano parte della eredità di nessuna divisione può considerarsi ammissibile su detti beni, Controparte_18
così come sono assorbite restano le restanti domande proposte nel predetto giudizio;
d) è improcedibile la domanda di divisione dei cespiti che sono stati riconosciuti come appartenenti alla de cuius con le richiamate decisioni (non definitiva del tribunale e d'appello), difettando la compiuta e necessaria dimostrazione della titolarità a succedere di ciascuna delle parti del processo e della misura della loro partecipazione alla massa;
e) in questa sede può essere dichiarata aperta la successione della defunta e la devoluzione, rispetto ai beni Controparte_18
accertati come ad essa appartenenti, indistintamente in favore degli eredi legittimi dei medesimi beni;
non può farsi luogo alla inammissibile (diversa) domanda di attribuzione dei beni indivisi alle parti che ne hanno fatto richiesta per le ragioni esposte sopra.
7. Sussistono giusti e gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Una siffatta decisione discende dall'esito del processo che, pur avendo visto vittoriosa la parte attrice nell'originario giudizio n. 75/2003 R.G., l'ha vista soccombente sulla principale domanda di divisione e, su tutte le domande
31 proposte nel giudizio riunito n. 739/2009 R.G., salva la statuizione di invalidità dell'atto di donazione cui ha aderito la controparte.
7.1 Le spese di CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti costituite, in solido tra loro, ed in parti uguali (quanto alla ripartizione interna).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara aperta la successione legittima di , vedova Controparte_18
, nata a [...] il [...] e deceduta il 17/2/1993; Pt_1
- dichiara che sono devoluti per legge agli eredi legittimi succeduti alla de cuius i seguenti beni accertati come appartenenti alla stessa Controparte_18
con sentenza non definitiva n. 359/2008 (confermata dalla sentenza della Corte
d'appello di Roma n. 4480/2015): - unità immobiliare sita in Ponza, Via Sotto
Campo, a piano terra e costituita da cinque vani ed un vano seminterrato, con servizi e cortile annesso, censita al NCEU del predetto comune al foglio 9, particelle 305-
306; - fabbricato rurale in Ponza, Via Sotto Campo, censito al CT del predetto comune al foglio 9 particella 306;
- dichiara inammissibile ed improcedibile, nei termini di cui alla motivazione, la domanda di divisione proposta nei giudizi riuniti n. 200075/2003 e 739/2009 R.G.;
- in accoglimento della domanda proposta dagli attori nella causa n. 739/2009
R.G., dichiara l'invalidità dell'atto di donazione ai rogiti del notaio del Per_4
31/10/2002 (rep. 48097 - racc. 6206), trascritto il 20/11/2002 ai nn. 28047-19461), con il quale ha donato ai figli , CP_11 Parte_18 Parte_19 [...]
, Parte_20 Parte_23 Parte_21 Parte_22 [...]
l'appezzamento di terreno di are 4 e centiare 50, sito nel Parte_24
comune di Ponza, censito al NCT del medesimo comune al foglio 9, con parte del mappale 48 ed identificato in via provvisoria al momento dell'atto con la particella
48/b;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni
32 responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, l'annotazione della presente sentenza;
- rigetta, nei termini di cui alla motivazione, le ulteriori domande proposte nella causa n. 739/2009 R.G.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti, a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro, ed in parti uguali (quanto alla ripartizione interna).
Latina, 23/05/2025
Il giudice
Luca Venditto
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