Articolo 4 della Legge 4 luglio 1950, n. 454
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15 luglio 1950
Art. 4.
I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilira' i criteri per l'accertamento di detta produzione.
Entrata in vigore il 15 luglio 1950