Art. 4.
I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilira' i criteri per l'accertamento di detta produzione.
I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilira' i criteri per l'accertamento di detta produzione.