TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13/2024 Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza dell'1 aprile 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(nata ad [...] il [...]); Parte_1
(nato ad [...] [...]) Parte_2
(Avv. VINCENZO CAPONNETTO e IGNAZIO GENNARO); -attori -
nei confronti di:
(nato a [...] il [...]) Parte_2
(Avv. GIUSEPPE SCIARROTTA); -convenuto-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e Pt_1 Parte_2 convenivano in giudizio il fratello . Parte_2
Premettevano che in data 29.11.2022 si è aperta la successione del padre , nato Persona_1
a Raffadali il 16 giugno 1939. Esponevano che nei giorni successivi al decesso del proprio genitore, nel riordinare l'abitazione rinvenivano documentazione riguardante depositi postali dei quali non erano a conoscenza;
che in particolare, eseguito l'accesso presso Poste Italiane 1 era emerso che il de cuius, aveva stipulato con “Postevita” una serie di “polizze vita” indicando quale beneficiario il solo . Parte_2
Chiedevano quindi al Tribunale, previa collazione delle somme indebitamente ricevute dal convenuto e ricostruito l'asse ereditario delle predette somme, di accertare e dichiarare che deve corrispondere agli attori gli importi di euro 74.266,66 ciascuno - pari ad Parte_2
1/3 dell'importo complessivo (euro 222.800,00) delle polizze di che trattasi.
Il convenuto si costituita chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti della divisione e riduzione dell'intero asse giudiziario;
dichiarare l'inammissibilità della domanda perché generica e priva della necessaria allegazione;
accertare e dichiarare che le polizze sottoscritte non sono soggette a collazione per legge e contrattualmente, risultando il beneficiario dispensato;
per l'effetto rigettare la domanda e condannare gli attori alle spese del giudizio.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c. 1 cpc, gli attori, in conseguenza delle eccezioni proposte da controparte, chiedevano al Tribunale < alternativa alla richiesta di “collazione” venga disposta l' “azione di riduzione” ex art. 553 e segg. c.c>>.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali;
dopo la formulazione di proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c da parte del giudice che, tuttavia, non veniva stata accettata dal convenuto, il procedimento è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come formulate all'odierna udienza tenutasi in modalità cartolare.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, va brevemente evidenziato che dalle missive di si evince che aveva Controparte_1 CP_2 Persona_1 stipulato alcune “polizze assicurative sulla vita”, a premio unico e a vita intera, designando un beneficiario individuato al quale corrispondere la prestazione in caso di decesso.
E' incontestato che il beneficiario delle suddette polizze è proprio il figlio del de cuius, odierno convenuto che, in comparsa, ha posto l'accento sulle motivazioni poste Parte_2 alla base delle determinazioni e decisioni paterne.
In punto di diritto va evidenziato che in linea generale, secondo giurisprudenza maggioritaria le polizze sulla vita nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n.
3263/2016).
L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda anche l'ipotesi di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de
2 cuius") e rientra nello schema della donazione indiretta quale contratto a favore di terzo (di recente, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 ).
Le donazioni indirette (o liberalità atipiche o non donative, secondo altra nomenclatura) sono difatti contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione e sono menzionate dall'art. 737 c.c. che impone ai soggetti tenuti alla collazione di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius per donazione "direttamente o indirettamente"
Ciò detto, venendo al caso di specie, deve tuttavia concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata da e finalizzata alla collazione di somme Pt_1 Parte_2 che sarebbero state interamente percepite dal convenuto quale beneficiario delle polizze vita, con conseguente accertamento dell'obbligo del convenuto stesso di corrispondere agli attori l'importo di 1/3 ciascuno.
E' noto difatti che la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento (Cass. Sez 2, sentenza n. 10478 del 21.5.2015).
La collazione presuppone necessariamente un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse;
ne deriva appunto, l'impossibilita di scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede – e, perciò, la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario.
Nel caso in esame, invece, benché dalla documentazione prodotta (v. dichiarazione di successione versata in giudizio dagli attori) sia possibile riscontrare che l'asse ereditario di
è composto da una serie immobili, non è stata formulata alcuna domanda di Persona_1 scioglimento della comunione. Il principio cardine in materia di comunione ereditaria è quello della cd. "universalità" della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario;
a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura universale, dovendo comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario (Tale principio potrebbe essere derogato solo dall'accordo dei condividenti giacché si ammette la c.d. divisione parziale;
ma tale deroga è ammessa soltanto qualora tutti i coeredi vi prestino il consenso, mediante un accordo, oppure attraverso la non opposizione alla domanda di divisione parziale, condizioni queste che neppure non ricorrono nel caso di specie).
In definitiva, pertanto la domanda, per come proposta, è inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di
3 soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso in ordine alla disciplina della spese di lite nel caso in esame, alla luce della superiore pronuncia, ritiene questo decidente che i principi generali già espressi sulla qualificazione di donazione indiretta delle polizze siano elementi in grado di integrare le gravi ed eccezionali ragioni pretese dalla disciplina codicistica, come modificata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale sopra richiamata, per addivenire ad una pronuncia integralmente compensativa delle spese di lite
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza ed Parte_2 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda degli attori, compensate interamente le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 1 aprile 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
4