Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 208 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BISSIONI GIULIA e dall'avv. BARDUCCI FRANCESCO con ricorso depositato in data 29/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata in data [...] a [...]_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 paritario come descritto al punto 4) e residenza anagrafica della predetta insieme alla madre presso l'abitazione sita a Longiano, Via Giuseppe Ungaretti 39, impegnandosi tuttavia entrambi i genitori a provvedere all'educazione e all'istruzione della medesima ed attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
2) l'immobile adibito a residenza familiare in comproprietà ai ricorrenti verrà assegnato alla madre che ivi manterrà la propria residenza e vi abiterà con la figlia
, anche al fine di renderla più serena e di mantenere per la predetta il medesimo Per_1 ambiente “familiare”. Il Sig. ha provveduto nel mese di dicembre 2024 a Parte_1 trovare una sistemazione alternativa in Sant'Angelo di Gatteo (FC) Via Marconi 8, idonea ad accogliere la minore nei paritari momenti che trascorrerà con il medesimo, con obbligo di trasferirvi la propria residenza e la propria abitazione. Si richiamano accordi a latere stipulati tra le parti ed aventi ad oggetto l'acquisto della quota di proprietà dell'immobile del da parte della con accollo del Parte_1 CP_1 mutuo;
1
4) sarà collocata in modo paritario e alternato presso la dimora materna e Per_1 paterna pur mantenendo la residenza anagrafica insieme alla madre e il diritto di visita verrà regolato secondo un modello paritetico individuato nel Piano genitoriale che si allega (v.si doc. all. 21) ed ivi riportato come segue: a) trascorrerà week end alternati con i genitori dal venerdì pomeriggio fino Per_1 alla lunedì mattina, quando la minore verrà accompagnata a scuola dal genitore con il quale ha trascorso il fine settimana;
b) trascorrerà il tempo dal lunedì pomeriggio dopo la scuola fino al mercoledì Per_1 con la madre e il tempo dal mercoledì tardo pomeriggio (orario circa 18.15) fino al venerdì pomeriggio con il padre, alternando lo schema nella settimana successiva. Tale assetto è già utilizzato dalle parti e ritenuto confacente al benessere della minore. Durante le festività natalizie, Capodanno, Carnevale e Pasqua lo schema dell'alternanza sopra descritto subirà ogni anno le modifiche necessarie per garantire alternanza anche nelle festività, tale per cui ciascun genitore trascorrerà con la figlia un tempo adeguato (come esempio 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre alternando l'anno successivo. Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre, alternando l'anno successivo. 31 dicembre con la madre, 1 gennaio con il padre alternando l'anno successivo); d) altre festività e ponti verranno gestiti in modo tale da garantire nell'anno l'adeguata alternanza tra padre e madre e da concordarsi almeno quindici giorni prima della ricorrenza;
e) vacanze estive: nel periodo che decorre dal giorno della fine dell'anno scolastico al primo giorno di scuola dell'anno scolastico successivo, si seguirà la stessa alternanza del resto dell'anno prevedendo sin da ora un periodo continuativo di due settimane di vacanza sia con il padre che la madre e i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. f) tali modalità potranno essere modificate - con preavviso di almeno due settimane - secondo accordi diversi tra i coniugi, da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze e degli interessi della minore;
a tal proposito i coniugi si impegnano a collaborare nell'obiettivo di assicurare uno sviluppo e un equilibrio armonioso della personalità della figlia. g) nel tempo in cui la minore è affidata a ciascun genitore, questi provvederanno ad occuparsi della medesima direttamente o tramite persone di fiducia da ciascuno incaricate (nonni o baby sitter).
2 5) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei genitori e del collocamento paritario della minore, nulla verrà versato dai predetti a titolo di contribuzione nel mantenimento ordinario della figlia e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della medesima nei tempi di permanenza presso ciascuno. Non viene pertanto previsto alcun contributo al mantenimento ordinario della figlia da parte dei genitori, salvo sopravvenuta sperequazione economica dei medesimi. (sic)
8) Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, di cui al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì a cui integralmente si rimanda, e la mensa scolastica graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore, con diritto del genitore anticipatario di ottenere dall'altro il rimborso di quanto anticipato dietro esibizione della documentazione comprovante l'esborso;
9) l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
12) I coniugi (rectius: i genitori) si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, richiamando per tutto quanto non descritto il piano genitoriale che si allega. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con
3 tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 29/01/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 28/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)