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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 21330 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCORI MARCO MARIO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 2 20122 IL presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO ATTORE
E
IL (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPUTO FRANCESCA e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FRANCESCA
CONVENUTO
Oggi 29/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,41 sono comparsi:
Per questi di persona e l'avv.to BENINCORI MARCO Parte_1
MARIO
Per IL, l'avv.to SIERCHIO Controparte_1 Controparte_1
ZAIRA.
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati ed i praticanti mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti né da parte dei loro praticanti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori, i praticanti e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità agli stessi;
concordano e chiedono, poi, di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 21330/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCORI MARCO MARIO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 2 20122 IL presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPUTO FRANCESCA e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FRANCESCA
CONVENUTO
- OGGETTO: revisione tabelle millesimali – uso beni comuni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 29/01/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal signor citando in giudizio il Parte_1
sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto CP_1 all'attribuzione delle quote millesimali di proprietà, di gestione e degli ascensori della scala A e della scala
B; nonchè disposta l'attribuzione dei millesimi condominiali relativi agli immobili di esclusiva proprietà siti nel convenuto;
conseguentemente ordinato al convenuto di modificare e/o rettificare CP_1 CP_1 le tabelle millesimali di proprietà, di gestione e degli ascensori della scala A e della scala B;
ordinato al convenuto di consegnare le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della CP_1 scala B.
Si costituiva il convenuto chiedendo: a) in via principale il rigetto di tutte le domande formulate CP_1 dall'attore in quanto nulle e inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, b) nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di modifica/rettifica delle tabelle millesimali, la disposizione che i relativi costi di modifica e/o rettifica delle tabelle millesimali venissero posti a carico esclusivo dell'attore.
Ritenuta l'opportunità di esaminare la eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo nel contraddittorio delle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti allo scopo ed all'esito di questa udienza, ritenuto che l'atto di citazione fosse privo dei requisiti previsti dall'art. 163, comma terzo, n.
3 e n. 4 c.p.c., veniva fissata nuova udienza di prima comparizione delle parti, assegnando all'attore termine perentorio per l'integrazione della domanda e riservando all'esito ogni provvedimento ai sensi dell'art. 171 bis e ter c.p.c.
Parte attrice provvedeva alla integrazione della domanda formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla revisione dei valori Pt_1 proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, ai sensi dell'art. 69,
2°comma disp. att. c.c., attribuendo all'attore quote millesimali, in misura pari a 46,22 millesimi, relative alle unità immobiliari di sua esclusiva proprietà site nel Condominio di Via Jacopo dal Verme n. 11 in
Milano, da suddividere tra scala A e B e precisamente: i) 10,57 millesimi per l'immobile identificato al catasto al foglio 225, particella 106, subalterno 728 ed ii) 35,65 millesimi per la porzione di solaio identificata al catasto al foglio 225, particella 106, subalterno 729 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata dall'eventuale espletanda CTU e per l'effetto ordinare al
Condominio n. 11 di quantificare l'importo dovuto dal sig. per l'utilizzo degli CP_1 Pt_1 ascensori A e B, e di consegnare le relative chiavi”.
A sua volta il convenuto depositava comparsa a seguito dell'atto di integrazione della domanda CP_1 attoria ed eccepiva la modifica delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione insistendo nelle conclusioni già rese in atti.
All'udienza del 20.5.2024, verificata l'avvenuta integrazione della domanda, venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e veniva fissata nuova udienza di prima comparizione all'esito della quale, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, non veniva ammessa la prova orale articolata da parte attrice, nè la C.T.U. e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Oggi la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e dopo ampia discussione, viene decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice a fondamento delle sue domande ha allegato e provato, per quanto in atti, quanto segue: - di essere proprietario esclusivo di alcune porzioni immobiliari site al piano sesto del convenuto CP_1 in virtù di 1) dichiarazione di successione della signora registrata presso l'Agenzia delle Persona_2
Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 2 – ai nn. 104951 e 197851 del 2019 avente per oggetto l'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 103, 2) contratto di compravendita del 28.8.2019 (Repertorio n. 94.474 / Raccolta n. 24.733) dell'immobile censito al NCEU del
Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 103, 3) contratto di compravendita del 28.2.2020
(Repertorio n. 95.078/ Raccolta n. 25.105) dell'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio
225, particella 106, subalterno 704, 4) contratto di compravendita del 12.11.2020 (Repertorio n. 70.005/
Raccolta n. 14.388) dell'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 722;
- che le suddette porzioni immobiliari, sono state oggetto di alcuni frazionamenti e di alcune fusioni catastali.
Ha quindi eccepito che le predette porzioni immobiliari non sarebbero mai state destinatarie di una quota millesimale delle parti comuni e di aver più volte chiesto al convenuto la modifica e/o la CP_1 rettifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento, ricevendone un rifiuto.
Ha poi allegato che detta mancata revisione delle tabelle con inclusione delle sue proprietà in esse, l'avrebbe anche escluso dall'uso di alcune parti condominiali e, in particolare, dall'utilizzo degli ascensori della scala
A e della scala B, in quanto gli stessi sarebbero utilizzabili soltanto da coloro che in forza dei millesimi condominiali contribuirebbero ai relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
nonché avrebbe creato una situazione d'incertezza in ordine alla misura dei propri diritti sulle parti comuni e sui servizi condominiali, alla corretta ripartizione delle spese condominiali e all'incidenza del proprio voto in sede assembleare per stabilire i quorum assembleari deliberativi e costitutivi.
Ha quindi allegato la misura dei millesimi condominiali di cui chiedeva l'attribuzione asserendo che la loro quantificazione avrebbe fatto riferimento alla superficie catastale degli immobili.
Detto che la eccezione di nullità e inammissibilità delle domande attoree è stata superata dalla l'integrazione delle stesse a seguito dell'assegnazione di termine per provvedere ad essa, vanno esaminate poi le altre eccezioni preliminari formulate dallo stesso . CP_1
Per quanto riguarda le eccepita incompetenza del Tribunale per esser competente il Giudice di Pace in merito alla domanda di consegna delle chiavi degli ascensori della scala A e della scala B, va ritenuto che con tale domanda il condomino attore ha inteso chiedere la fruizione di beni e servizi comuni e che tale domanda è connessa oggettivamente con la domanda di attribuzione dei millesimi di revisione delle tabelle quale proprietario di beni immobili serviti dall'ascensore.
Con la conseguenza che la controversia vede messo in discussione il diritto stesso del all'uso CP_1 delle cose comuni e che va affermata, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la competenza per valore di questo Tribunale e non la competenza per materia ex art. 7 c.p.c. del Giudice di
Pace di Foggia (cfr. da ultimo: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8420 del 2024).
Di quì il rigetto della eccezione sul punto. Il ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di consegna CP_1 delle chiavi degli ascensori delle scale A e B, perché a suo dire gli ascensori sarebbero di proprietà esclusiva dei soli condomini che li avrebbero realizzati sostenendone le relative spese e che poi li avrebbero utilizzati usando una chiave per accedervi.
La eccezione in esame, correttamente interpretata, risulta essere una contestazione della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso che si risolve in una questione di merito piuttosto che di legittimazione ad causam (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., Sez. III, n. 4796 del 06/03/2006).
Va osservato in punto di fatto che è pacifico in atti che la realizzazione di detti ascensori è stata decisa successivamente alla costituzione del e che le spese per la loro realizzazione sono state sostenute CP_1 solo dai condomini della scala servita dall'ascensore che, ai sensi dell'art.1121 cc, hanno ritenuto di accollarsi la spesa anche per i non partecipanti.
Sul punto va osservato anche che, in atti, è stato allegato il verbale della assemblea condominiale con delibera del 19/10/1997 che, relativamente alla realizzazione dell'ascensore a servizio della scala A, ha previsto, tra l'altro, l'acquisizione alla proprietà comune condominiale di una cantina di proprietà di un condomino, necessaria per la realizzazione del locale ascensore e che in esso è stato precisato che le spese per la realizzazione sono state sostenute ai sensi dell'art.1123 III comma solo dai condomini della scala servita dall'ascensore, salvo il diritto di questi ultimi di parteciparvi successivamente, come ribadito anche nel corso della suddetta assemblea.
Non vi è prova poi in atti che gli ascensori in esame siano beni suscettibili per loro natura di utilizzazione separata da parte di alcuni soltanto dei condomini della scala a servizio della quale sono posti e, in particolare, che non siano utilizzabili a servizio, quantomeno potenzialmente, di tutti gli immobili dei condomini presenti nella stessa scala e, nello specifico di quelli dell'attore.
Se dunque, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. VI -
2, n°10850/2020): "l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese”, detta installazione allora determina nel condominio “la esistenza di una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta
a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale" (così Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713).
Con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), però, non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, perché quest'ultimo è l'unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati). (Cass. civile, sez. II, 21/01/2000, n. 651; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15794 del 11/11/2002;
Tribunale Milano, sez. XIII, 03/02/2012 n. 1388).
Ne consegue che la eccezione in esame è infondata e va rigettata.
Il ha eccepito, poi, che parte attrice, a seguito della integrazione della domanda ai sensi dell'art. CP_1
164 cpc avrebbe modificato le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, con conseguente loro inammissibilità.
Quanto alla domanda di attribuzione dei millesimi e di modifica delle tabelle formulata nella memoria integrativa, tale modifica effettivamente è intervenuta ma la stessa, ad una semplice lettura degli atti ed in accordo ai principi posti dalla Corte di Cassazione a Sezz. Unite, Sent., 15/06/2015, n. 12310, costituisce solo una specificazione della domanda già formulata in citazione implicita nella stessa e ne consegue la sua ammissibilità.
Ugualmente deve ritenersi per la modifica delle conclusioni con introduzione della domanda di condanna del a quantificare l'importo dovuto dall'attore formulata nella memoria integrativa, atteso che la CP_1 stessa millesimali condominiali risulta essere implicita e conseguenziale, a termini dell'art.1121 c.c., a quella di riconoscimento del diritto dello stesso attore all'utilizzo degli ascensori ed alla consegna delle relative chiavi.
Ne consegue il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito della domanda di attribuzione dei millesimi e di modifica delle tabelle millesimali condominiali, va osservato quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell'art.69 delle disp. Att. C.c. i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati quando risulti che siano
“conseguenza di un errore”; oppure se, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
Va ritenuto che, come precisato dalla Corte di Cassazione, il momento normativo di individuazione dei valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ai singoli condomini e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell'edificio, è quello di adozione della tabella che li esprime ed essa è soggetta ad emenda soltanto in relazione ad errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. In ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati dalle tabelle millesimali, sono escluse, dunque, sia la revisione che la modifica delle tabelle tanto per errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, quanto per mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, quand'anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio od alterato, comunque, il rapporto originario tra il valore delle singole unità del e tra queste e l'edificio (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 24 gennaio CP_1
1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio 2010, n. 3001) .
Dunque, nel caso in cui venga chiesta la revisione delle tabelle, l'errore o gli errori lamentati devono, oltre che essere causa di una divergenza apprezzabile tra i valori posti a base della redazione delle tabelle e quello allora effettivo, risultare anche oggettivamente verificabili in base agli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 24 gennaio 1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio 2010, n. 3001).
Nel caso in esame, per quanto riguarda i due solai acquistati dall'attore per Notar in data 28.8.2010 Per_3 in data 28.2.2020, parte attrice lamenta la mancata attribuzione dei millesimi di proprietà, mentre il eccepisce che, trattandosi di pertinenze di altri appartamenti la loro quota millesimale sarebbe CP_1 ricompresa in quella degli stessi appartamenti e dunque non sarebbe necessaria la modifica delle tabelle.
In punto di fatto va ritenuto che manca la prova dell'errore o della variazione per più di un quinto del valore proporzionale delle unità immobiliari in esame, che è richiesta dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione oggetto di causa.
Va poi ritenuto che, in casi di frazionamento di un'unica originaria unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, quale quello in esame, lo stesso non incide sulle tabelle millesimali, con conseguente esclusione dei presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c, perché in tali ipotesi grava, invece, sull'amministratore l'onere di aggiornare i propri dati alla realtà della composizione dell'edificio, ai fini del riparto, eventualmente consultando i registri immobiliari e sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge, così da consentire il necessario adeguamento delle regole di gestione del alla mutata situazione (Cass. civ. Sez. II, 03/06/2019, n. 15109). CP_1
Nel caso in esame, quindi l'attribuzione dei millesimi alle proprietà dell'attore va effettuata scorporando i valori da quelli preesistenti attribuiti agli appartamenti di cui erano pertinenza i solai, con un semplice calcolo matematico da effettuarsi al fine della ripartizione delle spese interne al condominio e non procedendo alla revisione delle tabelle millesimali, per la quale manca la prova dei presupposti richiesti dall'art.69 disp att.c.c. per quanto sopra rilevato (cfr.: Cass. civ. sez. ii, 03/06/2019, n. 15109).
Con riguardo alla unità immobiliare acquistata dall'attore con rogito per Notaio del 12.11.2020, il Per_4
ha contestato la esistenza della legittimazione dell'attore quale proprietario del relativo CP_1 immobile, assumendo la proprietà condominiale di parte dei beni, perche' utilizzata dai condomini come accesso ai propri solai;
nonché il sopravvenire della Sentenza del Tribunale di Milano n° 7846/2024 che ha rigettato la domanda di rivendica di una parte del sottotetto da parte dell'attore per la nullità della scrittura privata del 25/05/2020 che aveva preceduto l'atto di acquisto notarile del 12/11/2020.
In disparte tali eccezioni che, peraltro, formano oggetto di domande in altro giudizio incardinato davanti a questo Tribunale, per quanto in atti va osservato che anche per l'immobile in esame, - che risulta tuttora di proprietà dell'attore in forza dell'acquisto con rogito per Notaio del 12.11.2020 - l'attore non ha Per_4 provato la sussistenza dell'errore o della variazione per più di un quinto del valore proporzionale della unità immobiliare in esame, richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione oggetto di causa.
Per quanto in atti quindi, in mancanza di prova che incombeva a carico di parte attrice, non sono emersi elementi di fatto o di diritto che giustifichino la revisione del valore millesimale attribuito alle unità immobiliari oggetto di causa e la redazione di nuove tabelle millesimali.
Ne consegue che vanno rigettate le domande dell'attore sul punto.
Passando poi all'esame della domanda di riconoscimento del diritto dell'attore all'utilizzo degli ascensori e di condanna del a quantificare l'importo dovuto dall'attore ai sensi dell'art.1121 c.c. ed a CP_1 consegnare le relative chiavi, va osservato quanto segue.
E' stato provato in atti che relativamente agli ascensori oggetto di causa sussiste un condominio parziale, essendo destinati al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio, - le scali A e
B dello stesso - e dei condomini che hanno sostenuto le spese necessarie per la loro installazione.
E' pacifica poi la esistenza di chiavi per accedervi utilizzate da chi aveva pagato le spese per la loro realizzazione.
Ai sensi dell'art. 1121, comma 3, c.c. sussiste poi il diritto dell'attore, quale condomino di partecipare all'innovazione costituita dagli ascensori successivamente alla loro realizzazione, divenendo comproprietario degli stessi, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese sostenute per la loro installazione, aggiornate al valore attuale.
Ne consegue che la condotta del di non consentire ad uno dei suoi partecipanti di fare uso degli CP_1 ascensori è illegittima ai sensi dell'art. 1102 cc e che va dichiarato il diritto dell'odierno attore all'utilizzo degli stessi, con partecipazione pro quota alle spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale.
Va, ancora, conseguentemente ordinato al convenuto di quantificare l'importo dovuto dall'attore CP_1 ai sensi dell'art.1121 c.c. ai valori attuali e di consegnare immediatamente allo stesso copia di tutte le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della scala B.
Con assorbimento o rigetto di ogni altra domanda ed eccezione formulata in giudizio per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Per le considerazioni in fatto e diritto sopra svolte e tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande attoree, i compensi di giudizio e di mediazione vanno parzialmente compensati, per la metà, tra le parti in giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
La rimanente metà dei compensi e tutte le spese di lite e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno posti a favore dell'attore ed a carico del convenuto, CP_1 in persona dell'amministratore pro-tempore e le stesse si liquidano come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Condanna il convenuto sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, a quantificare l'importo CP_1 dovuto dall'attore ai sensi dell'art.1121 c.c. ai valori attuali ed a consegnare immediatamente allo stesso copia di tutte le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della scala B.
- Rigetta tutte le altre domande dell'attore Parte_1
- Condanna il convenuto sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, in persona CP_1 dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere all'attore la metà dei Parte_1 compensi di lite e di mediazione, liquidati per tale sola metà in €.3.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di lite e di mediazione tra le parti in giudizio.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 21330 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCORI MARCO MARIO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 2 20122 IL presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO ATTORE
E
IL (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPUTO FRANCESCA e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FRANCESCA
CONVENUTO
Oggi 29/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,41 sono comparsi:
Per questi di persona e l'avv.to BENINCORI MARCO Parte_1
MARIO
Per IL, l'avv.to SIERCHIO Controparte_1 Controparte_1
ZAIRA.
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati ed i praticanti mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti né da parte dei loro praticanti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori, i praticanti e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità agli stessi;
concordano e chiedono, poi, di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 21330/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCORI MARCO MARIO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 2 20122 IL presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAPUTO FRANCESCA e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FRANCESCA
CONVENUTO
- OGGETTO: revisione tabelle millesimali – uso beni comuni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 29/01/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal signor citando in giudizio il Parte_1
sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto CP_1 all'attribuzione delle quote millesimali di proprietà, di gestione e degli ascensori della scala A e della scala
B; nonchè disposta l'attribuzione dei millesimi condominiali relativi agli immobili di esclusiva proprietà siti nel convenuto;
conseguentemente ordinato al convenuto di modificare e/o rettificare CP_1 CP_1 le tabelle millesimali di proprietà, di gestione e degli ascensori della scala A e della scala B;
ordinato al convenuto di consegnare le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della CP_1 scala B.
Si costituiva il convenuto chiedendo: a) in via principale il rigetto di tutte le domande formulate CP_1 dall'attore in quanto nulle e inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, b) nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di modifica/rettifica delle tabelle millesimali, la disposizione che i relativi costi di modifica e/o rettifica delle tabelle millesimali venissero posti a carico esclusivo dell'attore.
Ritenuta l'opportunità di esaminare la eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo nel contraddittorio delle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti allo scopo ed all'esito di questa udienza, ritenuto che l'atto di citazione fosse privo dei requisiti previsti dall'art. 163, comma terzo, n.
3 e n. 4 c.p.c., veniva fissata nuova udienza di prima comparizione delle parti, assegnando all'attore termine perentorio per l'integrazione della domanda e riservando all'esito ogni provvedimento ai sensi dell'art. 171 bis e ter c.p.c.
Parte attrice provvedeva alla integrazione della domanda formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla revisione dei valori Pt_1 proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, ai sensi dell'art. 69,
2°comma disp. att. c.c., attribuendo all'attore quote millesimali, in misura pari a 46,22 millesimi, relative alle unità immobiliari di sua esclusiva proprietà site nel Condominio di Via Jacopo dal Verme n. 11 in
Milano, da suddividere tra scala A e B e precisamente: i) 10,57 millesimi per l'immobile identificato al catasto al foglio 225, particella 106, subalterno 728 ed ii) 35,65 millesimi per la porzione di solaio identificata al catasto al foglio 225, particella 106, subalterno 729 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia e/o determinata dall'eventuale espletanda CTU e per l'effetto ordinare al
Condominio n. 11 di quantificare l'importo dovuto dal sig. per l'utilizzo degli CP_1 Pt_1 ascensori A e B, e di consegnare le relative chiavi”.
A sua volta il convenuto depositava comparsa a seguito dell'atto di integrazione della domanda CP_1 attoria ed eccepiva la modifica delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione insistendo nelle conclusioni già rese in atti.
All'udienza del 20.5.2024, verificata l'avvenuta integrazione della domanda, venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e veniva fissata nuova udienza di prima comparizione all'esito della quale, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, non veniva ammessa la prova orale articolata da parte attrice, nè la C.T.U. e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Oggi la causa, dopo la precisazione delle conclusioni e dopo ampia discussione, viene decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice a fondamento delle sue domande ha allegato e provato, per quanto in atti, quanto segue: - di essere proprietario esclusivo di alcune porzioni immobiliari site al piano sesto del convenuto CP_1 in virtù di 1) dichiarazione di successione della signora registrata presso l'Agenzia delle Persona_2
Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 2 – ai nn. 104951 e 197851 del 2019 avente per oggetto l'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 103, 2) contratto di compravendita del 28.8.2019 (Repertorio n. 94.474 / Raccolta n. 24.733) dell'immobile censito al NCEU del
Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 103, 3) contratto di compravendita del 28.2.2020
(Repertorio n. 95.078/ Raccolta n. 25.105) dell'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio
225, particella 106, subalterno 704, 4) contratto di compravendita del 12.11.2020 (Repertorio n. 70.005/
Raccolta n. 14.388) dell'immobile censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 225, particella 106, subalterno 722;
- che le suddette porzioni immobiliari, sono state oggetto di alcuni frazionamenti e di alcune fusioni catastali.
Ha quindi eccepito che le predette porzioni immobiliari non sarebbero mai state destinatarie di una quota millesimale delle parti comuni e di aver più volte chiesto al convenuto la modifica e/o la CP_1 rettifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento, ricevendone un rifiuto.
Ha poi allegato che detta mancata revisione delle tabelle con inclusione delle sue proprietà in esse, l'avrebbe anche escluso dall'uso di alcune parti condominiali e, in particolare, dall'utilizzo degli ascensori della scala
A e della scala B, in quanto gli stessi sarebbero utilizzabili soltanto da coloro che in forza dei millesimi condominiali contribuirebbero ai relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
nonché avrebbe creato una situazione d'incertezza in ordine alla misura dei propri diritti sulle parti comuni e sui servizi condominiali, alla corretta ripartizione delle spese condominiali e all'incidenza del proprio voto in sede assembleare per stabilire i quorum assembleari deliberativi e costitutivi.
Ha quindi allegato la misura dei millesimi condominiali di cui chiedeva l'attribuzione asserendo che la loro quantificazione avrebbe fatto riferimento alla superficie catastale degli immobili.
Detto che la eccezione di nullità e inammissibilità delle domande attoree è stata superata dalla l'integrazione delle stesse a seguito dell'assegnazione di termine per provvedere ad essa, vanno esaminate poi le altre eccezioni preliminari formulate dallo stesso . CP_1
Per quanto riguarda le eccepita incompetenza del Tribunale per esser competente il Giudice di Pace in merito alla domanda di consegna delle chiavi degli ascensori della scala A e della scala B, va ritenuto che con tale domanda il condomino attore ha inteso chiedere la fruizione di beni e servizi comuni e che tale domanda è connessa oggettivamente con la domanda di attribuzione dei millesimi di revisione delle tabelle quale proprietario di beni immobili serviti dall'ascensore.
Con la conseguenza che la controversia vede messo in discussione il diritto stesso del all'uso CP_1 delle cose comuni e che va affermata, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la competenza per valore di questo Tribunale e non la competenza per materia ex art. 7 c.p.c. del Giudice di
Pace di Foggia (cfr. da ultimo: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8420 del 2024).
Di quì il rigetto della eccezione sul punto. Il ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di consegna CP_1 delle chiavi degli ascensori delle scale A e B, perché a suo dire gli ascensori sarebbero di proprietà esclusiva dei soli condomini che li avrebbero realizzati sostenendone le relative spese e che poi li avrebbero utilizzati usando una chiave per accedervi.
La eccezione in esame, correttamente interpretata, risulta essere una contestazione della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso che si risolve in una questione di merito piuttosto che di legittimazione ad causam (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., Sez. III, n. 4796 del 06/03/2006).
Va osservato in punto di fatto che è pacifico in atti che la realizzazione di detti ascensori è stata decisa successivamente alla costituzione del e che le spese per la loro realizzazione sono state sostenute CP_1 solo dai condomini della scala servita dall'ascensore che, ai sensi dell'art.1121 cc, hanno ritenuto di accollarsi la spesa anche per i non partecipanti.
Sul punto va osservato anche che, in atti, è stato allegato il verbale della assemblea condominiale con delibera del 19/10/1997 che, relativamente alla realizzazione dell'ascensore a servizio della scala A, ha previsto, tra l'altro, l'acquisizione alla proprietà comune condominiale di una cantina di proprietà di un condomino, necessaria per la realizzazione del locale ascensore e che in esso è stato precisato che le spese per la realizzazione sono state sostenute ai sensi dell'art.1123 III comma solo dai condomini della scala servita dall'ascensore, salvo il diritto di questi ultimi di parteciparvi successivamente, come ribadito anche nel corso della suddetta assemblea.
Non vi è prova poi in atti che gli ascensori in esame siano beni suscettibili per loro natura di utilizzazione separata da parte di alcuni soltanto dei condomini della scala a servizio della quale sono posti e, in particolare, che non siano utilizzabili a servizio, quantomeno potenzialmente, di tutti gli immobili dei condomini presenti nella stessa scala e, nello specifico di quelli dell'attore.
Se dunque, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. VI -
2, n°10850/2020): "l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese”, detta installazione allora determina nel condominio “la esistenza di una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta
a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale" (così Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713).
Con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), però, non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, perché quest'ultimo è l'unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati). (Cass. civile, sez. II, 21/01/2000, n. 651; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15794 del 11/11/2002;
Tribunale Milano, sez. XIII, 03/02/2012 n. 1388).
Ne consegue che la eccezione in esame è infondata e va rigettata.
Il ha eccepito, poi, che parte attrice, a seguito della integrazione della domanda ai sensi dell'art. CP_1
164 cpc avrebbe modificato le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, con conseguente loro inammissibilità.
Quanto alla domanda di attribuzione dei millesimi e di modifica delle tabelle formulata nella memoria integrativa, tale modifica effettivamente è intervenuta ma la stessa, ad una semplice lettura degli atti ed in accordo ai principi posti dalla Corte di Cassazione a Sezz. Unite, Sent., 15/06/2015, n. 12310, costituisce solo una specificazione della domanda già formulata in citazione implicita nella stessa e ne consegue la sua ammissibilità.
Ugualmente deve ritenersi per la modifica delle conclusioni con introduzione della domanda di condanna del a quantificare l'importo dovuto dall'attore formulata nella memoria integrativa, atteso che la CP_1 stessa millesimali condominiali risulta essere implicita e conseguenziale, a termini dell'art.1121 c.c., a quella di riconoscimento del diritto dello stesso attore all'utilizzo degli ascensori ed alla consegna delle relative chiavi.
Ne consegue il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito della domanda di attribuzione dei millesimi e di modifica delle tabelle millesimali condominiali, va osservato quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell'art.69 delle disp. Att. C.c. i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati quando risulti che siano
“conseguenza di un errore”; oppure se, “per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
Va ritenuto che, come precisato dalla Corte di Cassazione, il momento normativo di individuazione dei valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ai singoli condomini e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell'edificio, è quello di adozione della tabella che li esprime ed essa è soggetta ad emenda soltanto in relazione ad errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. In ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati dalle tabelle millesimali, sono escluse, dunque, sia la revisione che la modifica delle tabelle tanto per errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, quanto per mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, quand'anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio od alterato, comunque, il rapporto originario tra il valore delle singole unità del e tra queste e l'edificio (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 24 gennaio CP_1
1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio 2010, n. 3001) .
Dunque, nel caso in cui venga chiesta la revisione delle tabelle, l'errore o gli errori lamentati devono, oltre che essere causa di una divergenza apprezzabile tra i valori posti a base della redazione delle tabelle e quello allora effettivo, risultare anche oggettivamente verificabili in base agli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 24 gennaio 1997, n. 6222; Cass. Civ., sentenza 10 febbraio 2010, n. 3001).
Nel caso in esame, per quanto riguarda i due solai acquistati dall'attore per Notar in data 28.8.2010 Per_3 in data 28.2.2020, parte attrice lamenta la mancata attribuzione dei millesimi di proprietà, mentre il eccepisce che, trattandosi di pertinenze di altri appartamenti la loro quota millesimale sarebbe CP_1 ricompresa in quella degli stessi appartamenti e dunque non sarebbe necessaria la modifica delle tabelle.
In punto di fatto va ritenuto che manca la prova dell'errore o della variazione per più di un quinto del valore proporzionale delle unità immobiliari in esame, che è richiesta dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione oggetto di causa.
Va poi ritenuto che, in casi di frazionamento di un'unica originaria unità immobiliare in due distinte unità immobiliari, quale quello in esame, lo stesso non incide sulle tabelle millesimali, con conseguente esclusione dei presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c, perché in tali ipotesi grava, invece, sull'amministratore l'onere di aggiornare i propri dati alla realtà della composizione dell'edificio, ai fini del riparto, eventualmente consultando i registri immobiliari e sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge, così da consentire il necessario adeguamento delle regole di gestione del alla mutata situazione (Cass. civ. Sez. II, 03/06/2019, n. 15109). CP_1
Nel caso in esame, quindi l'attribuzione dei millesimi alle proprietà dell'attore va effettuata scorporando i valori da quelli preesistenti attribuiti agli appartamenti di cui erano pertinenza i solai, con un semplice calcolo matematico da effettuarsi al fine della ripartizione delle spese interne al condominio e non procedendo alla revisione delle tabelle millesimali, per la quale manca la prova dei presupposti richiesti dall'art.69 disp att.c.c. per quanto sopra rilevato (cfr.: Cass. civ. sez. ii, 03/06/2019, n. 15109).
Con riguardo alla unità immobiliare acquistata dall'attore con rogito per Notaio del 12.11.2020, il Per_4
ha contestato la esistenza della legittimazione dell'attore quale proprietario del relativo CP_1 immobile, assumendo la proprietà condominiale di parte dei beni, perche' utilizzata dai condomini come accesso ai propri solai;
nonché il sopravvenire della Sentenza del Tribunale di Milano n° 7846/2024 che ha rigettato la domanda di rivendica di una parte del sottotetto da parte dell'attore per la nullità della scrittura privata del 25/05/2020 che aveva preceduto l'atto di acquisto notarile del 12/11/2020.
In disparte tali eccezioni che, peraltro, formano oggetto di domande in altro giudizio incardinato davanti a questo Tribunale, per quanto in atti va osservato che anche per l'immobile in esame, - che risulta tuttora di proprietà dell'attore in forza dell'acquisto con rogito per Notaio del 12.11.2020 - l'attore non ha Per_4 provato la sussistenza dell'errore o della variazione per più di un quinto del valore proporzionale della unità immobiliare in esame, richiesti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione oggetto di causa.
Per quanto in atti quindi, in mancanza di prova che incombeva a carico di parte attrice, non sono emersi elementi di fatto o di diritto che giustifichino la revisione del valore millesimale attribuito alle unità immobiliari oggetto di causa e la redazione di nuove tabelle millesimali.
Ne consegue che vanno rigettate le domande dell'attore sul punto.
Passando poi all'esame della domanda di riconoscimento del diritto dell'attore all'utilizzo degli ascensori e di condanna del a quantificare l'importo dovuto dall'attore ai sensi dell'art.1121 c.c. ed a CP_1 consegnare le relative chiavi, va osservato quanto segue.
E' stato provato in atti che relativamente agli ascensori oggetto di causa sussiste un condominio parziale, essendo destinati al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio, - le scali A e
B dello stesso - e dei condomini che hanno sostenuto le spese necessarie per la loro installazione.
E' pacifica poi la esistenza di chiavi per accedervi utilizzate da chi aveva pagato le spese per la loro realizzazione.
Ai sensi dell'art. 1121, comma 3, c.c. sussiste poi il diritto dell'attore, quale condomino di partecipare all'innovazione costituita dagli ascensori successivamente alla loro realizzazione, divenendo comproprietario degli stessi, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese sostenute per la loro installazione, aggiornate al valore attuale.
Ne consegue che la condotta del di non consentire ad uno dei suoi partecipanti di fare uso degli CP_1 ascensori è illegittima ai sensi dell'art. 1102 cc e che va dichiarato il diritto dell'odierno attore all'utilizzo degli stessi, con partecipazione pro quota alle spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale.
Va, ancora, conseguentemente ordinato al convenuto di quantificare l'importo dovuto dall'attore CP_1 ai sensi dell'art.1121 c.c. ai valori attuali e di consegnare immediatamente allo stesso copia di tutte le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della scala B.
Con assorbimento o rigetto di ogni altra domanda ed eccezione formulata in giudizio per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Per le considerazioni in fatto e diritto sopra svolte e tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande attoree, i compensi di giudizio e di mediazione vanno parzialmente compensati, per la metà, tra le parti in giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
La rimanente metà dei compensi e tutte le spese di lite e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno posti a favore dell'attore ed a carico del convenuto, CP_1 in persona dell'amministratore pro-tempore e le stesse si liquidano come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Condanna il convenuto sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, a quantificare l'importo CP_1 dovuto dall'attore ai sensi dell'art.1121 c.c. ai valori attuali ed a consegnare immediatamente allo stesso copia di tutte le chiavi necessarie per l'utilizzo degli ascensori della scala A e della scala B.
- Rigetta tutte le altre domande dell'attore Parte_1
- Condanna il convenuto sito in Milano, via Jacopo dal Verme n. 11, in persona CP_1 dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere all'attore la metà dei Parte_1 compensi di lite e di mediazione, liquidati per tale sola metà in €.3.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €.600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di lite e di mediazione tra le parti in giudizio.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani