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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR PA AR, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2418/2024 R.G., promossa da:
, Cod. Fisc. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(ME); , Cod. Fisc. nato il [...] a [...]; Parte_2 C.F._2 [...]
, Cod. Fisc. nata il [...] a [...]; , Cod. Pt_3 C.F._3 Parte_4
Fisc. nato il [...] a [...], tutti n.q. di eredi legittimi C.F._4 del Signor , Cod. Fisc. , nato l'[...] a [...] e Persona_1 C.F._5 deceduto l'01.02.2023, rappresentati e difesi dall'avv. BEFUMO ACHILLE, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento prestazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/07/2024, i ricorrenti esponevano che, con decreto di omologa del Tribunale di Patti del 06.03.2024, reso nel giudizio portante n. 4738/2021, gli veniva riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Lamentavano che l' , nonostante in data 26.03.2024 avessero provveduto alla CP_1 trasmissione dell'autocertificazione AP70 per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi, l' CP_1 non avesse provveduto al pagamento degli arretrati.
Concludevano, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere in pagamento
l'indennità di accompagnamento riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in pagamento l'indennità di CP_1 accompagnamento agli eredi, con la rata di marzo 2025 per un importo pari ad € 9.954,74, e ciò nonostante gli eredi non avessero ritualmente effettuato la notifica;
chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' CP_1 agli eredi.
Ora, gli stessi ricorrenti, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo CP_1 per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della sorte capitale della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta già corrisposta in via amministrativa.
Parte ricorrente ha tuttavia insistito per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, deducendo il mancato pagamento degli stessi nella liquidazione della prestazione.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale della prestazione.
In effetti, dalla lettura del modello di liquidazione della prestazione depositato dall' , si CP_1 evince che non è stata interamente regolata la materia litigiosa, permanendo un interesse, espressamente dedotto dalla parte, alla decisione. Come richiesto a verbale d'udienza odierna dal ricorrente, infatti, sui ratei scaduti sono dovuti anche gli accessori di legge.
Specificamente, alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto a condizione in cui rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso (cfr. TRIBUNALE DI ROMA,
Sentenza n. 606/2025 del 19-01-2025). Gli interessi sono, in particolare, dovuti dal 121° giorno successivo all'inoltro della domanda di liquidazione, corredata da tutti i documenti necessari a consentire l'esatto adempimento dell'Ente
(cfr. sul punto circolare n. 38/2003). CP_1
La domanda va allora accolta in parte qua, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla prestazione liquidata, dal dovuto al soddisfo.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza anche virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 30/07/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento gli arretrati, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1 come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1 inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da;
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti n.q., contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso Parte_4 CP_1 depositato il 30/07/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale;
- Dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione, ed al pagamento, da parte dell' , della CP_1 maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla prestazione liquidata, dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice TR PA AR