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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4850/16, promossa con atto di citazione notificato in data
05.09.2016, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 25.03.25 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Pt_2
, con sede in Messina, Viale San Martino is. 30 n. 369, elettivamente domiciliata
[...]
in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'Avv. Daniela Luca, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione, P.I. P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , con sede CP_1 CP_2
in Messina, Via Santa Cecilia n. 78, is. 116, elettivamente domiciliata in Messina, Via del
Vespro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Messina, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_2
opposta
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via S. Isidoro snc, Controparte_3
Villaggio Santo Stefano Medio, elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Marta
n. 316 Pal. O int. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Gemellaro, dalla quale è rappresentato e difeso giusta delega in atti C.F. C.F._1 terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 05.09.2016, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 889, emesso dal Tribunale di Messina il
09.06.2016, notificato il 27.06.16, dell'importo di euro 7.685,54, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 795,50, lamentando di non aver mai ordinato la merce di cui alla fattura n. 1356 del 30.04.16 e di aver fatto sulla stessa fattura un bonifico di euro 846,32, quale corrispettivo della merce relativa alle bolle 909, 1017 e 1054, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 29.12.16 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, sostenendo che la fattura n. CP_1
1356 del 30.04.2016 era stata emessa sulla base di documenti di trasporto per merce effettivamente consegnata alla società opponente, con ordinanza riservata del 03.03.17 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e veniva autorizzata la chiamata in causa di , venivano altresì concessi i Controparte_3 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in data 26.01.2018 si costituiva il sig.
, il quale eccepiva la sua assoluta estraneità ai fatti addebitategli, essendo Controparte_3
l'unico debitore della la società opponente, con ordinanza riservata del 21.10.19 CP_1 veniva ammesso l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale Controparte_3 richiesta dalle parti, all'udienza dell'01.12.21 venivano sentiti i testi Testimone_1
e , con ordinanza riservata del 16.10.23 parte opposta veniva dichiarata Testimone_2 decaduta dalla prova e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
Pag. 2 di 5 all'udienza del 17.04.24 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 25.03.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, pur riconoscendo di aver ordinato solo la merce di cui alle bolle di consegna n. 909/16 del 06.04.2016; n. 1017/16 del 18.04.2016 e n. 1054/16 del
21.04.2016, per l'importo di euro 846,32, peraltro già pagato, come si evince dalla email dell'11.05.2016 della nella quale veniva menzionato un bonifico sulla fattura n. CP_1
1356 del 30.04.2016, a fronte della contestazioni mosse dalla società opponente in relazione all'ordinazione e alla fornitura della merce di cui alla fattura contestata, sarebbe stato onere della parte opposta (che come è noto nel giudizio di opposizione assume la posizione di attore in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, provando di aver effettivamente sia ricevuto l'ordine da parte della società opponente che di aver eseguito la relativa fornitura di merce in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
Senonché l'opposta non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, essendosi
Pag. 3 di 5 limitata a produrre, in relazione alla fornitura contestata, oltre alla fattura (documento di provenienza unilaterale), nove bolle di consegna recanti solo la sottoscrizione dell'esecutore del trasporto, ma non del consegnatario o di un suo dipendente.
Le testimonianze rese all'udienza dell'01.12.21 dai testi e Testimone_1 Tes_2
non hanno dimostrato nulla né in merito all'ordinazione di tale materiale, nè
[...]
alla consegna alla società opponente.
Alla luce di tutto ciò, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito nei confronti dell'odierna opponente, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato e dichiarato inefficace.
Deve ritenersi incontestato solo una parte del credito ingiunto, pari ad euro 846,32, ma avendo l'opposta ammesso di averne ricevuto il pagamento, non residuano posizioni creditorie dell'opposta in merito al titolo dedotto in giudizio.
Le spese seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniela Luca, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 889, emesso dal Tribunale di Messina il 09.06.2016, notificato il 27.06.16, dell'importo di euro 7.685,54, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 795,50;
Pag. 4 di 5 3) condanna la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniela Luca, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 11 luglio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4850/16, promossa con atto di citazione notificato in data
05.09.2016, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 25.03.25 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Pt_2
, con sede in Messina, Viale San Martino is. 30 n. 369, elettivamente domiciliata
[...]
in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'Avv. Daniela Luca, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione, P.I. P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , con sede CP_1 CP_2
in Messina, Via Santa Cecilia n. 78, is. 116, elettivamente domiciliata in Messina, Via del
Vespro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Messina, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_2
opposta
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via S. Isidoro snc, Controparte_3
Villaggio Santo Stefano Medio, elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Marta
n. 316 Pal. O int. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Gemellaro, dalla quale è rappresentato e difeso giusta delega in atti C.F. C.F._1 terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 05.09.2016, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 889, emesso dal Tribunale di Messina il
09.06.2016, notificato il 27.06.16, dell'importo di euro 7.685,54, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 795,50, lamentando di non aver mai ordinato la merce di cui alla fattura n. 1356 del 30.04.16 e di aver fatto sulla stessa fattura un bonifico di euro 846,32, quale corrispettivo della merce relativa alle bolle 909, 1017 e 1054, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 29.12.16 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, sostenendo che la fattura n. CP_1
1356 del 30.04.2016 era stata emessa sulla base di documenti di trasporto per merce effettivamente consegnata alla società opponente, con ordinanza riservata del 03.03.17 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e veniva autorizzata la chiamata in causa di , venivano altresì concessi i Controparte_3 termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in data 26.01.2018 si costituiva il sig.
, il quale eccepiva la sua assoluta estraneità ai fatti addebitategli, essendo Controparte_3
l'unico debitore della la società opponente, con ordinanza riservata del 21.10.19 CP_1 veniva ammesso l'interrogatorio formale del sig. e la prova testimoniale Controparte_3 richiesta dalle parti, all'udienza dell'01.12.21 venivano sentiti i testi Testimone_1
e , con ordinanza riservata del 16.10.23 parte opposta veniva dichiarata Testimone_2 decaduta dalla prova e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
Pag. 2 di 5 all'udienza del 17.04.24 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 25.03.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, pur riconoscendo di aver ordinato solo la merce di cui alle bolle di consegna n. 909/16 del 06.04.2016; n. 1017/16 del 18.04.2016 e n. 1054/16 del
21.04.2016, per l'importo di euro 846,32, peraltro già pagato, come si evince dalla email dell'11.05.2016 della nella quale veniva menzionato un bonifico sulla fattura n. CP_1
1356 del 30.04.2016, a fronte della contestazioni mosse dalla società opponente in relazione all'ordinazione e alla fornitura della merce di cui alla fattura contestata, sarebbe stato onere della parte opposta (che come è noto nel giudizio di opposizione assume la posizione di attore in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, provando di aver effettivamente sia ricevuto l'ordine da parte della società opponente che di aver eseguito la relativa fornitura di merce in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
Senonché l'opposta non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, essendosi
Pag. 3 di 5 limitata a produrre, in relazione alla fornitura contestata, oltre alla fattura (documento di provenienza unilaterale), nove bolle di consegna recanti solo la sottoscrizione dell'esecutore del trasporto, ma non del consegnatario o di un suo dipendente.
Le testimonianze rese all'udienza dell'01.12.21 dai testi e Testimone_1 Tes_2
non hanno dimostrato nulla né in merito all'ordinazione di tale materiale, nè
[...]
alla consegna alla società opponente.
Alla luce di tutto ciò, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito nei confronti dell'odierna opponente, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato e dichiarato inefficace.
Deve ritenersi incontestato solo una parte del credito ingiunto, pari ad euro 846,32, ma avendo l'opposta ammesso di averne ricevuto il pagamento, non residuano posizioni creditorie dell'opposta in merito al titolo dedotto in giudizio.
Le spese seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniela Luca, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 889, emesso dal Tribunale di Messina il 09.06.2016, notificato il 27.06.16, dell'importo di euro 7.685,54, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 795,50;
Pag. 4 di 5 3) condanna la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniela Luca, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 11 luglio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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