Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 600 milioni a partire dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.