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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19950/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19950/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. , in persona del suo amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Arch. , con il patrocinio dell'avv.to Azzurra MULATERO, Parte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
E
OM. (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Enrico Controparte_1 C.F._1
LI IN e CO PE, elettivamente domiciliato presso i difensori
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale dell'amministratore di condominio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN ISTRUTTORIA si chiede rimettersi la causa in istruttoria per l'espletamento della CTU contabile, secondo il quesito che vorrà formulare il Giudicante o ammettendo quello proposto in citazione;
NEL MERITO accertato che al OM furono affidate dal due CP_1 Parte_1 forniture, entrambe condizionate all'accesso ai bonus governativi con la clausola dello sconto in fattura, constatato che la aveva accettato lo sconto in fattura e che i Condomini CP_2 versarono nei termini gli acconti necessari, ma che il convenuto non pose in essere le pratiche detrattive;
dato atto del comportamento diligente tenuto dal e dei costi Parte_1 sostenuti per ovviare alle omissioni del convenuto;
accertata per l'effetto la responsabilità professionale dell'ex amministratore OM per i fatti ascritti in citazione condannare il CP_1 convenuto a risarcire al la somma di euro 1.818,00, ovvero ciò che è Parte_1 risultato indetraibile, nonché euro 3.660,00 per il compenso della gestione straordinaria richiesto dal nuovo amministratore, nonché euro 802,00 per la consulenza fiscale, in tutti i casi o veriore somma che sarà determinata in corso di causa, oltreché il maggior danno subito dal Condominio attoreo per l'effetto della perdita della possibilità di cessione del credito con lo sconto in fattura, quantificato sulla base del parere fiscale in ulteriori euro 15.000,00/18.000,00;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato non ritenesse di voler dare seguito all'accertamento del maggior danno derivato dalla perdita della cessione del credito con sconto in fattura e pertanto ritenesse imputabile al convenuto solo il danno diretto, effettuati gli opportuni accertamenti sul comportamento tenuto dal OM e CP_1 accertatane la responsabilità professionale, condannare il convenuto a risarcire al Parte_1
la somma di euro 1.818,00, ovvero ciò che è risultato indetraibile, nonché euro 3.660,00
[...] per il compenso della gestione straordinaria richiesto dal nuovo amministratore ed euro 802,00, in tutti i casi o veriore somma che sarà determinata in corso di causa;
IN ISTRUTTORIA ammettersi consulenza tecnica contabile secondo la proposta di quesito contenuta in atti.
Con vittoria di spese, maggiorata dall'inserimento di collegamenti ipertestuali, nonché aggravata dai costi del procedimento di mediazione cui il convenuto non ha inteso partecipare, da liquidarsi secondo le indicate Tabelle Ministeriali”
Parte convenuta OM. Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
- respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
- col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 11.11.2024, il conveniva in Parte_1 giudizio il OM. ex amministratore dello stabile, al fine di sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una sua condotta professionale negligente e/o imperita. A tal fine esponeva che: (i) il deliberava l'esecuzione di lavori Parte_1 condominiali di efficientamento energetico (sostituzione caldaia e impianto solare termico), con diritto alla detrazione al 65%, approvando i preventivi presentati dalla ditta individuale NA
[...]
, che aveva accordato il beneficio del cd. “sconto in fattura”; (ii) al termine dei lavori, la ditta CP_3 emetteva le fatture n. 46 del 28.12.2021 per € 20.150,00 e n. 47 del 29.12.2021 per € CP_2
25.747,00, in relazione alle quali il pagava le somme eccedenti quelle detraibili al 65% Parte_1
(scontate in fattura dal fornitore) entro il 31.12.2021; (iii) l'allora amministratore OM. CP_1 ometteva di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate, cagionando così un danno ingente ai condomini quantificato in non meno di € 21.280,00, di cui: €
1.880,00 pari alle quote di credito relative agli anni fiscali 2021 e 2022 di cui è stata persa la possibilità di detrazione;
€ 3.660,00 per il compenso del nuovo amministratore per la gestione straordinaria del contenzioso con la ditta e la predisposizione della pratica detrattiva;
€ 802,00 per il compenso CP_2 del fiscalista “necessario per comprendere il comportamento da tenere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”; ed € 15.000,00/18.000,00 a titolo di maggior danno per effetto della perdita del beneficio fiscale della cessione del credito con lo sconto in fattura.
Si costituiva tardivamente in giudizio il OM. con comparsa depositata in data CP_1
25.02.2025, contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo la responsabilità del fornitore nella causazione di quanto occorso, per aver “emesso le fatture in modo difforme da CP_2 come avrebbe dovuto e non ha poi svolto la pratica per consentire il recupero”.
Con Ordinanza del 26.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 c.c.
Ritualmente rassegnate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti difensivi conclusivi, all'udienza del 27.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed avendo avuto lo stesso esito negativo (doc. 11 attoreo).
3. Le domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale del convenuto è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Il Condominio attore agisce per il risarcimento del danno che afferma essergli derivato dall'inadempimento dell'ex amministratore rispetto agli obblighi che su di questi incombevano in esecuzione del contratto di mandato che vincola amministratore e condominio ex artt 1705 e 1218 cc.
L'ufficio dell'amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (tra le altre, Cass. Sez. Un. 9148/2008), inquadramento recepito dalla novella del 2012, che, all'art. 1129 comma
15 c.c., stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni del codice sul mandato per quanto ivi non espressamente previsto.
Pertanto, l'adempimento del convenuto deve essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento
(art. 1176 c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c.).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (in termini, Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001). Grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Nella fattispecie in esame, l'attore lamenta l'inadempimento dell'ex amministratore convenuto, geom. in relazione ad un incarico per lavori straordinari deliberati dall'assemblea e CP_1 riferibili alla sostituzione della caldaia e all'adeguamento della centrale termica (lavori deliberati nel dicembre 2020) e alla sostituzione dell'impianto a pannelli solari (deliberata nel luglio 2021) del condominio. L'incarico all'amministratore riguardava, secondo la tesi attorea, la gestione della pratica amministrativa per fruire dei bonus fiscali che avrebbero consentito al Condominio e ai singoli condomini un notevole risparmio di spesa.
L'omissione che si imputa al geom. riguarda la mancata compilazione e il successivo invio CP_1 del modello di “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (Ar9. 119
e 121, d.l. n. 24/2020” con scadenza iniziale al 16.3.2022 successivamente prorogata al 29.4.2022.
A tal fine il ha prodotto in giudizio le delibere assembleari, dalle quali è possibile Parte_1 evincere che l'assemblea condominiale ha approvato l'esecuzione dei lavori per cui è causa:
− nell'assemblea del 19.12.2020 (cfr. doc. 2 attoreo) al punto n. 6 del verbale rubricato “Preventivi riguardanti l'accesso ai bonus governativi riguardanti gli impianti condominiali” il Condominio
“approva all'unanimità di escludere superbonus 110% ma di procedere con ecobonus 65% con sconto in fattura come da preventivi allegati”;
− nel verbale dell'assemblea straordinaria del 23.01.2021 (cfr. doc. 4 attoreo) al punto n. 2 del verbale rubricato “Preventivi riguardanti l'accesso ai bonus governativi riguardanti gli impianti condominiali” si dà atto del dibattito assembleare in merito alle caratteristiche del nuovo impianto di centrale termica, per la cui installazione viene conferito mandato a;
Parte_3
− nel verbale dell'assemblea straordinaria del 14.07.2021 (cfr. doc. 3 attoreo) al punto n. 1 del verbale rubricato “Presa visione preventivi ed eventuale delibera in merito all'utilizzo dei bonus governativi “sconto in fattura” per gli interventi da eseguire sull'impianto solare termico e sull'eventuale installazione dell'addolcitore” il Condominio approva a maggioranza la “seconda soluzione con rifacimento completo impianto”.
In relazione ai lavori condominiali deliberati, quindi, parte attrice ha allegato l'inadempimento del suo ex amministratore OM. ritenuto responsabile di non aver posto in essere, con CP_1 diligenza, tutti gli adempimenti necessari per consentire ai condomini di usufruire prima della cessione del credito e poi delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, ed in particolare: (i) di aver omesso di presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione dello sconto in fattura;
(ii) di non aver provveduto, in ogni caso, a richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, necessari per la fruizione delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti fotovoltaici.
In punto determinazione del danno risarcibile evidenzia parte attrice, quale conseguenza diretta dell'inadempimento del convenuto, la perdita totale della possibilità di cessione del credito (pari ad
€ 29.833,05) la conseguente necessità di optare per le detrazioni decennali dal 2023 con perdita del beneficio per i due anni precedenti (€ 1818,00) e di reperire risorse per saldare le quote di spese detraibili (pari ad € 25.970,98) con un costo finanziario nei dieci anni di € 7794,00. Connessi a questi danni, che quantifica in € 15/18.000, allega la richiesta di rimborso di € 3660,00 per il compenso gestione straordinaria del nuovo amministratore e di € 802,00 per la consulenza fiscale.
Preliminarmente, occorre verificare se l'incarico di curare la pratica “bonus fiscali” sia stato effettivamente conferito dall'assemblea al suo amministratore. La circostanza non è contestata dal convenuto e deve intendersi comunque implicitamente assegnato l'incarico all'amministratore che ha curato per il Condominio il procedimento di approvazione, di scelta della ditta e la successiva realizzazione dei lavori straordinari deliberati.
Infatti, benché il consesso condominiale, nelle precitate delibere, non abbia conferito al suo amministratore di allora, OM. uno specifico incarico di curare gli adempimenti CP_1 prodromici alla detraibilità del credito d'imposta relativo ai lavori condominiali, questi si devono ritenere compresi nei suoi compiti, quale mandatario dei condomini in relazione alla corretta esecuzione dei lavori condominiali straordinari.
Si richiama in argomento l'insegnamento della Suprema Corte, Sezione II, espresso con l'Ordinanza
n. 6086 del 4.03.2020, che, pur intervenendo sul circoscritto tema della tracciabilità dei pagamenti eseguiti in favore dell'appaltatore di lavori straordinari condominiali, ha osservato in via generale che, malgrado non vi sia una espressa previsione di legge in argomento, tra i compiti dell'amministratore in quanto mandatario a cui l'assemblea abbia affidato la stipulazione e l'esecuzione del contratto d'appalto di manutenzione straordinaria del fabbricato, rientra anche quello di seguire tutto l'iter relativo all'esecuzione dei predetti lavori, ivi compreso l'espletamento delle attività prodromiche ad eventuali agevolazioni fiscali offerte ai condomini, che potranno beneficiarne proprio in relazione alla tipologia di lavori eseguiti sul bene comune amministrato.
Così delineata la regola di condotta cui era tenuto l'amministratore di condominio, va constatato che il OM. non ha provato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di CP_1 mandatario.
Il convenuto ha concentrato la propria difesa sostenendo la sua completa estraneità nella causazione del danno lamentato dal imputato alla responsabilità della ditta per aver emesso Parte_1 CP_2
“la fattura n. 47 del 29.12.2021 applicando un'aliquota di detrazione del 65% per la sostituzione della caldaia, in palese violazione della normativa fiscale vigente all'epoca, che per tale intervento prevedeva una detrazione del 50%”, che “ha reso impossibile l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, atto propedeutico e indispensabile per poter procedere con la comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate”, con il ché “L'omessa comunicazione da parte del OM. pertanto, non è stata frutto di negligenza o dimenticanza, ma la conseguenza CP_1 diretta e inevitabile di un impedimento insormontabile creato dalla condotta illecita di un terzo”.
Le argomentazioni di parte convenuta non sono condivisibili in quanto, come correttamente sostenuto da parte attrice, l'amministratore avrebbe potuto e dovuto, innanzitutto, curare gli adempimenti per il perfezionamento della pratica di sconto in fattura in relazione alla fattura n. 46, corretta dal punto di vista fiscale e per la quale, quindi, non vi era impedimento alcuno all'ottenimento del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, prodromiche alla successiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla fattura n. 47 - pacificamente errata nell'indicazione della percentuale di detrazione spettante per i lavori di sostituzione della caldaia (65% anziché 50%) -, se è vero che, senza la collaborazione della ditta fornitrice, non era possibile per l'amministratore espletare gli adempimenti richiesti (non potendo chiedere l'apposizione del visto su una fattura fiscalmente errata), doveva senz'altro adoperarsi per richiedere la correzione dell'errore da parte della ditta fornitrice, essendo tale condotta esigibile dall'amministratore diligente. Parte convenuta non ha fornito la prova del proprio adempimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene provato l'inadempimento del OM. quale CP_1 amministratore del condominio attoreo, per le condotte omissive sovra descritte.
4. Le domande attoree di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta inadempiente del convenuto sono fondate nei ridotti limiti che seguono.
Come già ricordato il Condominio attore chiede al convenuto il risarcimento di tre voci di danno: a) il danno emergente costituito dalla “perdita della detrazione” spettante ai singoli condòmini per gli anni fiscali 2021 e 2022 per € 1.818,00;
b) il danno emergente costituito dal compenso dei professionisti intervenuti per la “regolarizzazione delle detrazioni personali” per complessivi € 4.162,00 (€ 3.360 + € 802) e c) il “maggior danno” da perdita della possibilità di cessione per € 15.000,00/18.000,00, di cui:
1) € 7.794,00 a titolo di “costo” sopportato dai condòmini per corrispondere nel 2023 il saldo delle fatture (“visto che in pratica i condomini si sono sostituiti al sistema bancario è giusto che per calcolare il danno da loro subito si ricorra alle percentuali di sconto applicato mediamente dal sistema bancario nell'acquistare crediti” – pag. 5 Comparsa conclusionale attorea)
2) € 8.000,00 circa pari al costo della cessione dei crediti che la ha considerato nel CP_2 determinare il prezzo complessivo della fornitura, maggiorandola del 25-30% (“La ditta
nel formulare la propria offerta, trattandosi di sconto in fattura, ha aggiunto Parte_3 tra le voci di spesa anche il costo della cessione dei crediti, che è risultato a carico del
, seppur non si sia proceduto alla cessione per fatto e colpa del convenuto” – pag. Parte_1
5 Comparsa conclusionale attorea).
L'art 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
L'interpretazione che della norma in questione fornisce la giurisprudenza è quella secondo la quale il danno è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento se, mediante giudizio controfattuale, sia possibile stabilire che la conseguenza dannosa non si sarebbe verificata, o si sarebbe verificata con minore gravità, sostituendo alla condotta colpevole quella dell'agente modello (cfr. Cass. n.
7760/20 e Cass. n. 21530/21) nel caso di specie quella dell'amministratore diligente ex art 1176 co 2
c.c.
La prova del danno, come detto, grava sul creditore che l'ha subito.
Innanzitutto, la domanda di risarcimento va rigettata con riferimento alla voce di danno a) per carenza di legittimazione attiva del attore, in persona del suo amministratore pro tempore, nella Parte_1 proposizione delle domande e per difetto di prova del nesso causale e del danno stesso.
Con riguardo alla detta voce di danno il ha richiesto il risarcimento per la perduta Parte_1 possibilità in capo ai singoli condomini di usufruire per gli anni fiscali 2021 e 2022 della detrazione per i lavori condominiali nella misura di € 1.818,00 - pari appunto a 2/10 del credito d'imposta di €
9.089,84 spettante complessivamente per i versamenti eseguiti dal nel 2021 di € 7.052,50 Parte_1
e di € 9.011,45. L'art. 1131, comma I, c.c., sancendo che "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”, definisce i confini della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore, dalla quale pacificamente esulano le domande che involgono diritti esclusivi dei singoli condomini.
Invero, l'eventuale mancata fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi incide sulla sfera patrimoniale dei singoli condòmini e nulla ha a che vedere con il credito di imposta del Condominio.
Ne consegue che l'amministratore non è legittimato ad agire per ottenere il risarcimento di queste voci di danno in assenza di uno specifico mandato dei singoli condòmini ad agire per la cura dei propri interessi individuali.
Nel caso di specie, non risulta alcuno specifico incarico in tal senso affidato dai singoli condòmini danneggiati all'amministratore, avendo l'assemblea condominiale genericamente deliberato di
“affidare l'incarico all'avv.to MULATERO Azzurra, per la citazione nei confronti dell'ex amministratore OM. per i danni conseguenti alla mancata formazione del credito CP_1 fiscale per la sostituzione della centrale termica e dei pannelli solari termici” (cfr. verbale dell'assemblea straordinaria del 25.06.2024 sub doc. 1 attoreo).
In ogni caso, corre l'obbligo di rammentare che grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno l'onere di fornirne la relativa prova in giudizio. Prova che il non ha fornito, così Parte_1 come non ha dimostrato il nesso tra la condotta omissiva dell'amministratore ed il danno lamentato.
Basti pensare che la possibilità di detrarre le imposte a debito opera in modo diverso per i singoli condomini a seconda della diversa “capienza” di imposta riferibile alle dichiarazioni dei redditi per ogni anno. Nessun riferimento alla effettiva detraibilità della somma indicata e all'incidenza sulle singole dichiarazioni è stato fornito dall'attore.
Né è stata allegata l'impossibilità per i singoli condomini di utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi né l'eventuale reiezione della richiesta di detrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti postumi alla presentazione della dichiarazione fiscale.
La circostanza che i lavori si riferiscano alle parti comuni non comporta che il danno lamentato
(impossibilità di operare le detrazioni) sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del convenuto.
Infatti, gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ogni anno (per il 2024 entro il 4 aprile), i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini con le modalità previste annualmente con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione di tali dati è prescritta “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate”, come enunciato dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 1.12.2016, e non già ai fini della utilizzabilità del credito d'imposta.
Se l'amministratore di condominio non procede alla trasmissione della comunicazione, il condòmino non perde la detrazione fiscale, ma deve, in tal caso, integrare la dichiarazione dei redditi precompilata
(tale omissione risulta tutt'al più rilevante sotto altro profilo, giacché espone il Condominio all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, prevista in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati).
La domanda sul punto è respinta.
Con riguardo alla voce di danno sub b), ossia al danno emergente costituito dal compenso dei professionisti intervenuti per la “regolarizzazione delle detrazioni personali” per complessivi €
4.162,00 (€ 3.360,00 + € 802,00) deve riconoscersi solo il minor importo di € 3360 per la regolarizzazione degli adempimenti fiscali secondo quanto risulta dal doc 20 di parte attrice (bilancio preventivo straordinario).
Nel resto il Condominio attore non ha provato di aver corrisposto la somma di € 802,00 al Rag. Per_1 per la consulenza fiscale resa per la presente causa, somme di cui ha richiesto la condanna del convenuto alla rifusione in suo favore: la prova del danno è fornita con la produzione di una proposta di parcella del Rag. (cfr. doc. 22) in luogo della quietanza di pagamento di una sua fattura. Per_1
Inoltre, la scelta di rivolgersi al consulente rag e di sopportarne il costo rientra nella Per_1 discrezionalità dell'assemblea e non è in connessione con la condotta contestata al geom CP_1
Infine, anche in relazione alla richiesta di risarcimento sub c) del “maggior danno” da perdita della possibilità di cessione va constatato il mancato assolvimento da parte del Condominio all'onere della prova su di esso gravante per entrambe le voci in cui esso viene articolato.
Quanto al danno qualificato dall'attore come “costo del denaro” (cfr. punto c1 dell'elenco), fermo restando quanto già riferito sull'assenza di legittimazione attiva di parte attrice in merito alla domanda in difetto di uno specifico mandato in tal senso, il ne pretende il risarcimento, sulla base Parte_1 delle seguenti argomentazioni: (i) a causa dell'inadempimento del OM. e della CP_1 conseguente perdita della possibilità di cedere il credito con l'opzione dello sconto in fattura, i condòmini hanno dovuto pagare il saldo delle fatture dovendo reperire in modo imprevisto la somma di euro 29.833,05; (ii) in relazione ai lavori condominiali eseguiti i condòmini hanno maturato un credito d'imposta per complessivi € 25.970,98 usufruibile in detrazione in 10 anni;
(iii) “in pratica i condomini si sono sostituiti al sistema bancario è giusto che per calcolare il danno da loro subito si ricorra alle percentuali di sconto applicato mediamente dal sistema bancario nell'acquistare crediti”
(cfr. pag. 3 parere Rag. sub doc. 22 e anche pag. 5 Comparsa conclusionale attorea). Per_1
Le argomentazioni di parte attrice non sono condivisibili, e per certi aspetti anche incomprensibili.
Affermare che “i condòmini si sono sostituiti al sistema bancario” equivale a sostenere che i condòmini, con il pagamento del saldo delle fatture - peraltro dovuto come corrispettivo di due forniture esattamente adempiute - hanno “finanziato” la , garantendole una liquidità che CP_2 avrebbe potuto ottenere solo cedendo a sua volta il credito d'imposta a un istituto di credito, che lo avrebbe acquistato applicando uno sconto pari, secondo la prospettazione attorea, al 30 % del totale.
Una simile tesi non è accoglibile non solo perché del tutto sguarnita di prova, ma perché si fonda sul presupposto – nemmeno allegato – che la ditta ottenuto il credito d'imposta ceduto dal CP_2
Condominio, avrebbe a sua volta ceduto il credito ad una banca anziché utilizzarlo in detrazione nell'arco di dieci anni.
Anche a voler attribuire un significato diverso alla su riportata locuzione sì da individuare una diversa ragione giustificatrice alla richiesta di risarcimento attorea, ritenendo ad esempio che abbia ad oggetto il danno che eventualmente il singolo condòmino abbia patito per il reperimento imprevisto ed in tempi stretti della somma di denaro necessaria per il pagamento del saldo delle fatture, l'accoglimento della domanda sarebbe impedito sia dalla carenza di legittimazione attiva del attore in Parte_1 relazione alla domanda (proponibile solo da quei condòmini eventualmente danneggiati) sia dalla totale assenza di prova del danno subito sotto forma vuoi di danno emergente vuoi di lucro cessante.
Quanto, infine, all'ultima voce di danno sub c2) quantificata in € 8.000,00 circa pari al costo della cessione dei crediti che la ditta ha considerato nel determinare il prezzo complessivo della CP_2 fornitura, maggiorandola del 25-30%, rimasta a carico del Condominio “seppur non si sia proceduto alla cessione per fatto e colpa del convenuto” (cfr. pag. 5 Comparsa conclusionale attorea), non si ritiene raggiunta la prova ai fini dell'accoglimento della richiesta.
La maggiorazione del costo della prestazione dipendente dall'applicazione del cd. “sconto in fattura” non può essere considerata una circostanza pacifica o un fatto notorio non bisognevole di prova, perché – come anzidetto – non è affatto pacifico che il fornitore, nel caso di specie la ditta CP_2 abbia sovra fatturato la propria prestazione perché pagata, in parte, con la cessione del credito fiscale
(circostanza peraltro illecita perché, se provata, determina un danno per l'Erario) e che una volta ottenuto il credito d'imposta dal Condominio, avrebbe a sua volta ceduto il credito ad una banca anziché utilizzarlo in detrazione nell'arco di dieci anni.
A tal fine non può essere ritenuta sufficiente la produzione di preventivi (cfr. doc. 19 attoreo) che, ancorché formulati in relazione alle medesime forniture, sono stati redatti a distanza di quattro anni da quelli sottoposti all'assemblea condominiale e da un soggetto diverso dal fornitore che ha realizzato i lavori sul Condominio.
Inoltre, quandanche si accedesse alla tesi attorea secondo la quale il corrispettivo delle forniture era maggiorato in conseguenza dell'accordo di pagamento con lo “sconto in fattura”, parte attrice non ha provato - e nemmeno allegato - di averne richiesto lo scomputo al momento della richiesta di saldo avanzata dalla quando ormai era assodata la perdita dell'opzione, dovendosi ritenere tale CP_2 omissione rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., a mente del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Alla luce delle considerazioni sovra svolte, la domanda risarcitoria di parte attrice va, pertanto, rigettata perché infondata.
5. Le istanze istruttorie, reiterate dall'attore nella nota di precisazione delle conclusioni, sono irrilevanti ai fini della decisione, perché deve qualificarsi come esplorativa la consulenza tecnica contabile richiesta al fine di individuare “quali danni siano conseguenza di quelle eventualmente riscontrate condotte omissive e li descriva, quantifichi in particolare le somme risultate indetraibili, nonché ogni altro danno derivante dal mancato accesso alla pratica di sconto in fattura da parte del
Condominio attoreo, anche con riferimento ai costi di cessione inseriti dalla sul valore CP_2 della fornitura, nonché ogni altro onere cui parte attrice è andata incontro a causa delle omissioni di parte convenuta, anche in merito al costo del denaro, così come rappresentato nel parere fiscale attore”.
La CTU non è un mezzo di prova a disposizione delle parti, ma è uno strumento istruttorio a disposizione del Giudice per la valutazione di fatti e/o documenti già allegati o provati dalle parti, che si rivela utile quando siano necessari particolari competenze tecniche richieste dalla complessità
o settorialità della materia che in genere esulano dalle ordinarie cognizioni del giudicante.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto disporsi consulenza tecnica al fine di provare l'esistenza dei danni lamentati dal e la sussistenza del nesso di causa tra la condotta Parte_1 omissiva dell'amministratore ed i medesimi danni, ovvero due elementi costitutivi della domanda che sono da provare a cura dell'attore.
Anche alla luce delle considerazioni svolte sulla carenza di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alle voci di danno a) e c1) dell'elenco su riportato ed all'assenza di idonea documentazione probatoria da valutare in merito alle voci di danno b) e c2), si ritiene non fondata la doglianza attorea sull'asserita limitazione del diritto di prova e di difesa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., che il rigetto dell'istanza di CTU avrebbe cagionato.
6. Le spese seguono la reciproca soccombenza e vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale del convenuto per l'inadempimento alle obbligazioni assunte quale amministratore del Condominio attoreo e per l'effetto lo condanna al pagamento della somma di € 3360 in favore del Codominio attore;
2. Rigetta nel resto la domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento di parte convenuta;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Torino, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19950/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. , in persona del suo amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Arch. , con il patrocinio dell'avv.to Azzurra MULATERO, Parte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE
E
OM. (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Enrico Controparte_1 C.F._1
LI IN e CO PE, elettivamente domiciliato presso i difensori
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale dell'amministratore di condominio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN ISTRUTTORIA si chiede rimettersi la causa in istruttoria per l'espletamento della CTU contabile, secondo il quesito che vorrà formulare il Giudicante o ammettendo quello proposto in citazione;
NEL MERITO accertato che al OM furono affidate dal due CP_1 Parte_1 forniture, entrambe condizionate all'accesso ai bonus governativi con la clausola dello sconto in fattura, constatato che la aveva accettato lo sconto in fattura e che i Condomini CP_2 versarono nei termini gli acconti necessari, ma che il convenuto non pose in essere le pratiche detrattive;
dato atto del comportamento diligente tenuto dal e dei costi Parte_1 sostenuti per ovviare alle omissioni del convenuto;
accertata per l'effetto la responsabilità professionale dell'ex amministratore OM per i fatti ascritti in citazione condannare il CP_1 convenuto a risarcire al la somma di euro 1.818,00, ovvero ciò che è Parte_1 risultato indetraibile, nonché euro 3.660,00 per il compenso della gestione straordinaria richiesto dal nuovo amministratore, nonché euro 802,00 per la consulenza fiscale, in tutti i casi o veriore somma che sarà determinata in corso di causa, oltreché il maggior danno subito dal Condominio attoreo per l'effetto della perdita della possibilità di cessione del credito con lo sconto in fattura, quantificato sulla base del parere fiscale in ulteriori euro 15.000,00/18.000,00;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il Tribunale intestato non ritenesse di voler dare seguito all'accertamento del maggior danno derivato dalla perdita della cessione del credito con sconto in fattura e pertanto ritenesse imputabile al convenuto solo il danno diretto, effettuati gli opportuni accertamenti sul comportamento tenuto dal OM e CP_1 accertatane la responsabilità professionale, condannare il convenuto a risarcire al Parte_1
la somma di euro 1.818,00, ovvero ciò che è risultato indetraibile, nonché euro 3.660,00
[...] per il compenso della gestione straordinaria richiesto dal nuovo amministratore ed euro 802,00, in tutti i casi o veriore somma che sarà determinata in corso di causa;
IN ISTRUTTORIA ammettersi consulenza tecnica contabile secondo la proposta di quesito contenuta in atti.
Con vittoria di spese, maggiorata dall'inserimento di collegamenti ipertestuali, nonché aggravata dai costi del procedimento di mediazione cui il convenuto non ha inteso partecipare, da liquidarsi secondo le indicate Tabelle Ministeriali”
Parte convenuta OM. Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
- respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
- col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 11.11.2024, il conveniva in Parte_1 giudizio il OM. ex amministratore dello stabile, al fine di sentirlo condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una sua condotta professionale negligente e/o imperita. A tal fine esponeva che: (i) il deliberava l'esecuzione di lavori Parte_1 condominiali di efficientamento energetico (sostituzione caldaia e impianto solare termico), con diritto alla detrazione al 65%, approvando i preventivi presentati dalla ditta individuale NA
[...]
, che aveva accordato il beneficio del cd. “sconto in fattura”; (ii) al termine dei lavori, la ditta CP_3 emetteva le fatture n. 46 del 28.12.2021 per € 20.150,00 e n. 47 del 29.12.2021 per € CP_2
25.747,00, in relazione alle quali il pagava le somme eccedenti quelle detraibili al 65% Parte_1
(scontate in fattura dal fornitore) entro il 31.12.2021; (iii) l'allora amministratore OM. CP_1 ometteva di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate, cagionando così un danno ingente ai condomini quantificato in non meno di € 21.280,00, di cui: €
1.880,00 pari alle quote di credito relative agli anni fiscali 2021 e 2022 di cui è stata persa la possibilità di detrazione;
€ 3.660,00 per il compenso del nuovo amministratore per la gestione straordinaria del contenzioso con la ditta e la predisposizione della pratica detrattiva;
€ 802,00 per il compenso CP_2 del fiscalista “necessario per comprendere il comportamento da tenere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”; ed € 15.000,00/18.000,00 a titolo di maggior danno per effetto della perdita del beneficio fiscale della cessione del credito con lo sconto in fattura.
Si costituiva tardivamente in giudizio il OM. con comparsa depositata in data CP_1
25.02.2025, contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo la responsabilità del fornitore nella causazione di quanto occorso, per aver “emesso le fatture in modo difforme da CP_2 come avrebbe dovuto e non ha poi svolto la pratica per consentire il recupero”.
Con Ordinanza del 26.05.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 c.c.
Ritualmente rassegnate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti difensivi conclusivi, all'udienza del 27.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed avendo avuto lo stesso esito negativo (doc. 11 attoreo).
3. Le domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale del convenuto è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Il Condominio attore agisce per il risarcimento del danno che afferma essergli derivato dall'inadempimento dell'ex amministratore rispetto agli obblighi che su di questi incombevano in esecuzione del contratto di mandato che vincola amministratore e condominio ex artt 1705 e 1218 cc.
L'ufficio dell'amministratore di condominio, sulla base di un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (tra le altre, Cass. Sez. Un. 9148/2008), inquadramento recepito dalla novella del 2012, che, all'art. 1129 comma
15 c.c., stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni del codice sul mandato per quanto ivi non espressamente previsto.
Pertanto, l'adempimento del convenuto deve essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento
(art. 1176 c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c.).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile (in termini, Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001). Grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Nella fattispecie in esame, l'attore lamenta l'inadempimento dell'ex amministratore convenuto, geom. in relazione ad un incarico per lavori straordinari deliberati dall'assemblea e CP_1 riferibili alla sostituzione della caldaia e all'adeguamento della centrale termica (lavori deliberati nel dicembre 2020) e alla sostituzione dell'impianto a pannelli solari (deliberata nel luglio 2021) del condominio. L'incarico all'amministratore riguardava, secondo la tesi attorea, la gestione della pratica amministrativa per fruire dei bonus fiscali che avrebbero consentito al Condominio e ai singoli condomini un notevole risparmio di spesa.
L'omissione che si imputa al geom. riguarda la mancata compilazione e il successivo invio CP_1 del modello di “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (Ar9. 119
e 121, d.l. n. 24/2020” con scadenza iniziale al 16.3.2022 successivamente prorogata al 29.4.2022.
A tal fine il ha prodotto in giudizio le delibere assembleari, dalle quali è possibile Parte_1 evincere che l'assemblea condominiale ha approvato l'esecuzione dei lavori per cui è causa:
− nell'assemblea del 19.12.2020 (cfr. doc. 2 attoreo) al punto n. 6 del verbale rubricato “Preventivi riguardanti l'accesso ai bonus governativi riguardanti gli impianti condominiali” il Condominio
“approva all'unanimità di escludere superbonus 110% ma di procedere con ecobonus 65% con sconto in fattura come da preventivi allegati”;
− nel verbale dell'assemblea straordinaria del 23.01.2021 (cfr. doc. 4 attoreo) al punto n. 2 del verbale rubricato “Preventivi riguardanti l'accesso ai bonus governativi riguardanti gli impianti condominiali” si dà atto del dibattito assembleare in merito alle caratteristiche del nuovo impianto di centrale termica, per la cui installazione viene conferito mandato a;
Parte_3
− nel verbale dell'assemblea straordinaria del 14.07.2021 (cfr. doc. 3 attoreo) al punto n. 1 del verbale rubricato “Presa visione preventivi ed eventuale delibera in merito all'utilizzo dei bonus governativi “sconto in fattura” per gli interventi da eseguire sull'impianto solare termico e sull'eventuale installazione dell'addolcitore” il Condominio approva a maggioranza la “seconda soluzione con rifacimento completo impianto”.
In relazione ai lavori condominiali deliberati, quindi, parte attrice ha allegato l'inadempimento del suo ex amministratore OM. ritenuto responsabile di non aver posto in essere, con CP_1 diligenza, tutti gli adempimenti necessari per consentire ai condomini di usufruire prima della cessione del credito e poi delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, ed in particolare: (i) di aver omesso di presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione dello sconto in fattura;
(ii) di non aver provveduto, in ogni caso, a richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, necessari per la fruizione delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti fotovoltaici.
In punto determinazione del danno risarcibile evidenzia parte attrice, quale conseguenza diretta dell'inadempimento del convenuto, la perdita totale della possibilità di cessione del credito (pari ad
€ 29.833,05) la conseguente necessità di optare per le detrazioni decennali dal 2023 con perdita del beneficio per i due anni precedenti (€ 1818,00) e di reperire risorse per saldare le quote di spese detraibili (pari ad € 25.970,98) con un costo finanziario nei dieci anni di € 7794,00. Connessi a questi danni, che quantifica in € 15/18.000, allega la richiesta di rimborso di € 3660,00 per il compenso gestione straordinaria del nuovo amministratore e di € 802,00 per la consulenza fiscale.
Preliminarmente, occorre verificare se l'incarico di curare la pratica “bonus fiscali” sia stato effettivamente conferito dall'assemblea al suo amministratore. La circostanza non è contestata dal convenuto e deve intendersi comunque implicitamente assegnato l'incarico all'amministratore che ha curato per il Condominio il procedimento di approvazione, di scelta della ditta e la successiva realizzazione dei lavori straordinari deliberati.
Infatti, benché il consesso condominiale, nelle precitate delibere, non abbia conferito al suo amministratore di allora, OM. uno specifico incarico di curare gli adempimenti CP_1 prodromici alla detraibilità del credito d'imposta relativo ai lavori condominiali, questi si devono ritenere compresi nei suoi compiti, quale mandatario dei condomini in relazione alla corretta esecuzione dei lavori condominiali straordinari.
Si richiama in argomento l'insegnamento della Suprema Corte, Sezione II, espresso con l'Ordinanza
n. 6086 del 4.03.2020, che, pur intervenendo sul circoscritto tema della tracciabilità dei pagamenti eseguiti in favore dell'appaltatore di lavori straordinari condominiali, ha osservato in via generale che, malgrado non vi sia una espressa previsione di legge in argomento, tra i compiti dell'amministratore in quanto mandatario a cui l'assemblea abbia affidato la stipulazione e l'esecuzione del contratto d'appalto di manutenzione straordinaria del fabbricato, rientra anche quello di seguire tutto l'iter relativo all'esecuzione dei predetti lavori, ivi compreso l'espletamento delle attività prodromiche ad eventuali agevolazioni fiscali offerte ai condomini, che potranno beneficiarne proprio in relazione alla tipologia di lavori eseguiti sul bene comune amministrato.
Così delineata la regola di condotta cui era tenuto l'amministratore di condominio, va constatato che il OM. non ha provato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di CP_1 mandatario.
Il convenuto ha concentrato la propria difesa sostenendo la sua completa estraneità nella causazione del danno lamentato dal imputato alla responsabilità della ditta per aver emesso Parte_1 CP_2
“la fattura n. 47 del 29.12.2021 applicando un'aliquota di detrazione del 65% per la sostituzione della caldaia, in palese violazione della normativa fiscale vigente all'epoca, che per tale intervento prevedeva una detrazione del 50%”, che “ha reso impossibile l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, atto propedeutico e indispensabile per poter procedere con la comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate”, con il ché “L'omessa comunicazione da parte del OM. pertanto, non è stata frutto di negligenza o dimenticanza, ma la conseguenza CP_1 diretta e inevitabile di un impedimento insormontabile creato dalla condotta illecita di un terzo”.
Le argomentazioni di parte convenuta non sono condivisibili in quanto, come correttamente sostenuto da parte attrice, l'amministratore avrebbe potuto e dovuto, innanzitutto, curare gli adempimenti per il perfezionamento della pratica di sconto in fattura in relazione alla fattura n. 46, corretta dal punto di vista fiscale e per la quale, quindi, non vi era impedimento alcuno all'ottenimento del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, prodromiche alla successiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla fattura n. 47 - pacificamente errata nell'indicazione della percentuale di detrazione spettante per i lavori di sostituzione della caldaia (65% anziché 50%) -, se è vero che, senza la collaborazione della ditta fornitrice, non era possibile per l'amministratore espletare gli adempimenti richiesti (non potendo chiedere l'apposizione del visto su una fattura fiscalmente errata), doveva senz'altro adoperarsi per richiedere la correzione dell'errore da parte della ditta fornitrice, essendo tale condotta esigibile dall'amministratore diligente. Parte convenuta non ha fornito la prova del proprio adempimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene provato l'inadempimento del OM. quale CP_1 amministratore del condominio attoreo, per le condotte omissive sovra descritte.
4. Le domande attoree di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta inadempiente del convenuto sono fondate nei ridotti limiti che seguono.
Come già ricordato il Condominio attore chiede al convenuto il risarcimento di tre voci di danno: a) il danno emergente costituito dalla “perdita della detrazione” spettante ai singoli condòmini per gli anni fiscali 2021 e 2022 per € 1.818,00;
b) il danno emergente costituito dal compenso dei professionisti intervenuti per la “regolarizzazione delle detrazioni personali” per complessivi € 4.162,00 (€ 3.360 + € 802) e c) il “maggior danno” da perdita della possibilità di cessione per € 15.000,00/18.000,00, di cui:
1) € 7.794,00 a titolo di “costo” sopportato dai condòmini per corrispondere nel 2023 il saldo delle fatture (“visto che in pratica i condomini si sono sostituiti al sistema bancario è giusto che per calcolare il danno da loro subito si ricorra alle percentuali di sconto applicato mediamente dal sistema bancario nell'acquistare crediti” – pag. 5 Comparsa conclusionale attorea)
2) € 8.000,00 circa pari al costo della cessione dei crediti che la ha considerato nel CP_2 determinare il prezzo complessivo della fornitura, maggiorandola del 25-30% (“La ditta
nel formulare la propria offerta, trattandosi di sconto in fattura, ha aggiunto Parte_3 tra le voci di spesa anche il costo della cessione dei crediti, che è risultato a carico del
, seppur non si sia proceduto alla cessione per fatto e colpa del convenuto” – pag. Parte_1
5 Comparsa conclusionale attorea).
L'art 1223 c.c. stabilisce che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
L'interpretazione che della norma in questione fornisce la giurisprudenza è quella secondo la quale il danno è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento se, mediante giudizio controfattuale, sia possibile stabilire che la conseguenza dannosa non si sarebbe verificata, o si sarebbe verificata con minore gravità, sostituendo alla condotta colpevole quella dell'agente modello (cfr. Cass. n.
7760/20 e Cass. n. 21530/21) nel caso di specie quella dell'amministratore diligente ex art 1176 co 2
c.c.
La prova del danno, come detto, grava sul creditore che l'ha subito.
Innanzitutto, la domanda di risarcimento va rigettata con riferimento alla voce di danno a) per carenza di legittimazione attiva del attore, in persona del suo amministratore pro tempore, nella Parte_1 proposizione delle domande e per difetto di prova del nesso causale e del danno stesso.
Con riguardo alla detta voce di danno il ha richiesto il risarcimento per la perduta Parte_1 possibilità in capo ai singoli condomini di usufruire per gli anni fiscali 2021 e 2022 della detrazione per i lavori condominiali nella misura di € 1.818,00 - pari appunto a 2/10 del credito d'imposta di €
9.089,84 spettante complessivamente per i versamenti eseguiti dal nel 2021 di € 7.052,50 Parte_1
e di € 9.011,45. L'art. 1131, comma I, c.c., sancendo che "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”, definisce i confini della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore, dalla quale pacificamente esulano le domande che involgono diritti esclusivi dei singoli condomini.
Invero, l'eventuale mancata fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi incide sulla sfera patrimoniale dei singoli condòmini e nulla ha a che vedere con il credito di imposta del Condominio.
Ne consegue che l'amministratore non è legittimato ad agire per ottenere il risarcimento di queste voci di danno in assenza di uno specifico mandato dei singoli condòmini ad agire per la cura dei propri interessi individuali.
Nel caso di specie, non risulta alcuno specifico incarico in tal senso affidato dai singoli condòmini danneggiati all'amministratore, avendo l'assemblea condominiale genericamente deliberato di
“affidare l'incarico all'avv.to MULATERO Azzurra, per la citazione nei confronti dell'ex amministratore OM. per i danni conseguenti alla mancata formazione del credito CP_1 fiscale per la sostituzione della centrale termica e dei pannelli solari termici” (cfr. verbale dell'assemblea straordinaria del 25.06.2024 sub doc. 1 attoreo).
In ogni caso, corre l'obbligo di rammentare che grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno l'onere di fornirne la relativa prova in giudizio. Prova che il non ha fornito, così Parte_1 come non ha dimostrato il nesso tra la condotta omissiva dell'amministratore ed il danno lamentato.
Basti pensare che la possibilità di detrarre le imposte a debito opera in modo diverso per i singoli condomini a seconda della diversa “capienza” di imposta riferibile alle dichiarazioni dei redditi per ogni anno. Nessun riferimento alla effettiva detraibilità della somma indicata e all'incidenza sulle singole dichiarazioni è stato fornito dall'attore.
Né è stata allegata l'impossibilità per i singoli condomini di utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi né l'eventuale reiezione della richiesta di detrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti postumi alla presentazione della dichiarazione fiscale.
La circostanza che i lavori si riferiscano alle parti comuni non comporta che il danno lamentato
(impossibilità di operare le detrazioni) sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del convenuto.
Infatti, gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ogni anno (per il 2024 entro il 4 aprile), i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini con le modalità previste annualmente con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione di tali dati è prescritta “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate”, come enunciato dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 1.12.2016, e non già ai fini della utilizzabilità del credito d'imposta.
Se l'amministratore di condominio non procede alla trasmissione della comunicazione, il condòmino non perde la detrazione fiscale, ma deve, in tal caso, integrare la dichiarazione dei redditi precompilata
(tale omissione risulta tutt'al più rilevante sotto altro profilo, giacché espone il Condominio all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, prevista in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati).
La domanda sul punto è respinta.
Con riguardo alla voce di danno sub b), ossia al danno emergente costituito dal compenso dei professionisti intervenuti per la “regolarizzazione delle detrazioni personali” per complessivi €
4.162,00 (€ 3.360,00 + € 802,00) deve riconoscersi solo il minor importo di € 3360 per la regolarizzazione degli adempimenti fiscali secondo quanto risulta dal doc 20 di parte attrice (bilancio preventivo straordinario).
Nel resto il Condominio attore non ha provato di aver corrisposto la somma di € 802,00 al Rag. Per_1 per la consulenza fiscale resa per la presente causa, somme di cui ha richiesto la condanna del convenuto alla rifusione in suo favore: la prova del danno è fornita con la produzione di una proposta di parcella del Rag. (cfr. doc. 22) in luogo della quietanza di pagamento di una sua fattura. Per_1
Inoltre, la scelta di rivolgersi al consulente rag e di sopportarne il costo rientra nella Per_1 discrezionalità dell'assemblea e non è in connessione con la condotta contestata al geom CP_1
Infine, anche in relazione alla richiesta di risarcimento sub c) del “maggior danno” da perdita della possibilità di cessione va constatato il mancato assolvimento da parte del Condominio all'onere della prova su di esso gravante per entrambe le voci in cui esso viene articolato.
Quanto al danno qualificato dall'attore come “costo del denaro” (cfr. punto c1 dell'elenco), fermo restando quanto già riferito sull'assenza di legittimazione attiva di parte attrice in merito alla domanda in difetto di uno specifico mandato in tal senso, il ne pretende il risarcimento, sulla base Parte_1 delle seguenti argomentazioni: (i) a causa dell'inadempimento del OM. e della CP_1 conseguente perdita della possibilità di cedere il credito con l'opzione dello sconto in fattura, i condòmini hanno dovuto pagare il saldo delle fatture dovendo reperire in modo imprevisto la somma di euro 29.833,05; (ii) in relazione ai lavori condominiali eseguiti i condòmini hanno maturato un credito d'imposta per complessivi € 25.970,98 usufruibile in detrazione in 10 anni;
(iii) “in pratica i condomini si sono sostituiti al sistema bancario è giusto che per calcolare il danno da loro subito si ricorra alle percentuali di sconto applicato mediamente dal sistema bancario nell'acquistare crediti”
(cfr. pag. 3 parere Rag. sub doc. 22 e anche pag. 5 Comparsa conclusionale attorea). Per_1
Le argomentazioni di parte attrice non sono condivisibili, e per certi aspetti anche incomprensibili.
Affermare che “i condòmini si sono sostituiti al sistema bancario” equivale a sostenere che i condòmini, con il pagamento del saldo delle fatture - peraltro dovuto come corrispettivo di due forniture esattamente adempiute - hanno “finanziato” la , garantendole una liquidità che CP_2 avrebbe potuto ottenere solo cedendo a sua volta il credito d'imposta a un istituto di credito, che lo avrebbe acquistato applicando uno sconto pari, secondo la prospettazione attorea, al 30 % del totale.
Una simile tesi non è accoglibile non solo perché del tutto sguarnita di prova, ma perché si fonda sul presupposto – nemmeno allegato – che la ditta ottenuto il credito d'imposta ceduto dal CP_2
Condominio, avrebbe a sua volta ceduto il credito ad una banca anziché utilizzarlo in detrazione nell'arco di dieci anni.
Anche a voler attribuire un significato diverso alla su riportata locuzione sì da individuare una diversa ragione giustificatrice alla richiesta di risarcimento attorea, ritenendo ad esempio che abbia ad oggetto il danno che eventualmente il singolo condòmino abbia patito per il reperimento imprevisto ed in tempi stretti della somma di denaro necessaria per il pagamento del saldo delle fatture, l'accoglimento della domanda sarebbe impedito sia dalla carenza di legittimazione attiva del attore in Parte_1 relazione alla domanda (proponibile solo da quei condòmini eventualmente danneggiati) sia dalla totale assenza di prova del danno subito sotto forma vuoi di danno emergente vuoi di lucro cessante.
Quanto, infine, all'ultima voce di danno sub c2) quantificata in € 8.000,00 circa pari al costo della cessione dei crediti che la ditta ha considerato nel determinare il prezzo complessivo della CP_2 fornitura, maggiorandola del 25-30%, rimasta a carico del Condominio “seppur non si sia proceduto alla cessione per fatto e colpa del convenuto” (cfr. pag. 5 Comparsa conclusionale attorea), non si ritiene raggiunta la prova ai fini dell'accoglimento della richiesta.
La maggiorazione del costo della prestazione dipendente dall'applicazione del cd. “sconto in fattura” non può essere considerata una circostanza pacifica o un fatto notorio non bisognevole di prova, perché – come anzidetto – non è affatto pacifico che il fornitore, nel caso di specie la ditta CP_2 abbia sovra fatturato la propria prestazione perché pagata, in parte, con la cessione del credito fiscale
(circostanza peraltro illecita perché, se provata, determina un danno per l'Erario) e che una volta ottenuto il credito d'imposta dal Condominio, avrebbe a sua volta ceduto il credito ad una banca anziché utilizzarlo in detrazione nell'arco di dieci anni.
A tal fine non può essere ritenuta sufficiente la produzione di preventivi (cfr. doc. 19 attoreo) che, ancorché formulati in relazione alle medesime forniture, sono stati redatti a distanza di quattro anni da quelli sottoposti all'assemblea condominiale e da un soggetto diverso dal fornitore che ha realizzato i lavori sul Condominio.
Inoltre, quandanche si accedesse alla tesi attorea secondo la quale il corrispettivo delle forniture era maggiorato in conseguenza dell'accordo di pagamento con lo “sconto in fattura”, parte attrice non ha provato - e nemmeno allegato - di averne richiesto lo scomputo al momento della richiesta di saldo avanzata dalla quando ormai era assodata la perdita dell'opzione, dovendosi ritenere tale CP_2 omissione rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., a mente del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Alla luce delle considerazioni sovra svolte, la domanda risarcitoria di parte attrice va, pertanto, rigettata perché infondata.
5. Le istanze istruttorie, reiterate dall'attore nella nota di precisazione delle conclusioni, sono irrilevanti ai fini della decisione, perché deve qualificarsi come esplorativa la consulenza tecnica contabile richiesta al fine di individuare “quali danni siano conseguenza di quelle eventualmente riscontrate condotte omissive e li descriva, quantifichi in particolare le somme risultate indetraibili, nonché ogni altro danno derivante dal mancato accesso alla pratica di sconto in fattura da parte del
Condominio attoreo, anche con riferimento ai costi di cessione inseriti dalla sul valore CP_2 della fornitura, nonché ogni altro onere cui parte attrice è andata incontro a causa delle omissioni di parte convenuta, anche in merito al costo del denaro, così come rappresentato nel parere fiscale attore”.
La CTU non è un mezzo di prova a disposizione delle parti, ma è uno strumento istruttorio a disposizione del Giudice per la valutazione di fatti e/o documenti già allegati o provati dalle parti, che si rivela utile quando siano necessari particolari competenze tecniche richieste dalla complessità
o settorialità della materia che in genere esulano dalle ordinarie cognizioni del giudicante.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto disporsi consulenza tecnica al fine di provare l'esistenza dei danni lamentati dal e la sussistenza del nesso di causa tra la condotta Parte_1 omissiva dell'amministratore ed i medesimi danni, ovvero due elementi costitutivi della domanda che sono da provare a cura dell'attore.
Anche alla luce delle considerazioni svolte sulla carenza di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alle voci di danno a) e c1) dell'elenco su riportato ed all'assenza di idonea documentazione probatoria da valutare in merito alle voci di danno b) e c2), si ritiene non fondata la doglianza attorea sull'asserita limitazione del diritto di prova e di difesa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., che il rigetto dell'istanza di CTU avrebbe cagionato.
6. Le spese seguono la reciproca soccombenza e vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale del convenuto per l'inadempimento alle obbligazioni assunte quale amministratore del Condominio attoreo e per l'effetto lo condanna al pagamento della somma di € 3360 in favore del Codominio attore;
2. Rigetta nel resto la domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento di parte convenuta;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Torino, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris