Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3103/2020, riservata in decisione all'udienza del
18.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di appello dall'avv. Francesca Rogazzo (C.F. ) e dall'avv. C.F._2
Marianna Vinciguerra (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio dell'avv. Alessandro Foglia Manzillo, sito in Napoli alla Via Crispi n. 31
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._4 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmen Castellano (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sergio Galasso, sito in Napoli alla via
Timavo n.49
APPELLATO
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Foscolo n. 27
APPELLATO CONTUMACE
E
RGn°3103/2020 -sentenza
- 1 -
(CF ), elett.te dom.to presso il Controparte_3 C.F._6
procuratore costituito di primo grado avv. Carmen Castellano (C.F.
) C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.10.2016 conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di LI , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentir accertare la violazione del diritto di prelazione vantato
[...]
dall'esponente ai sensi dell'art. 7 L. 817/71 in conseguenza dell'atto di vendita del
13.2.2016 in favore di dei terreni siti in Calitri, alla località Tufiello, censiti nel CP_1
Catasto Terreni del Comune di Calitri al foglio 1, mappale 46 cl 4, foglio 1, mappale 48 cl2, foglio 1, mappale 261 ex 47/a cl 2, confinante con via comunale mappale 56, mappale 45, mappali 262,263,264, del foglio 1; ancora, sentir accertare la violazione del diritto di prelazione ex art 732 c.c. vantato quale comproprietario del terreno sito in Calitri alla località Tufiello, censito nel Catasto Terreni del Comune di Calitri al foglio 1 mappale 261 ex 47/a; in subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti del deducente dell'atto di compravendita del 13.2.2016, avente ad oggetto il terreno sito in Calitri alla località Tufiello, censito nel Catasto Terreni del Comune di Calitri al foglio 1 mappale 261 ex 47/a, non essendo l'alienante proprietario esclusivo di detto Controparte_2
fondo, contrariamente a come affermato nell'atto, in cui egli si dichiarava tale in forza di un possesso ultraventennale ad usucapionem.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo a in ordine alla domanda di Parte_1
retratto successorio;
contestava, inoltre, tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi postulati dall'art. 8 L. 590/1965 per la titolarità del diritto di prelazione in capo al nella qualità Pt_1
di proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quelli trasferiti;
eccepiva, infine, la sussistenza della condizione impeditiva del suo stabile insediamento nei terreni compravenduti nella qualità di coltivatore diretto, idonea a paralizzare l'esercizio dei diritti di prelazione e di riscatto da parte del proprietario confinante.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione attiva in capo a;
nel Parte_1
merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
1.4 restava contumace. Controparte_2
1.5 Espletata la prova testimoniale ammessa, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di
LI, all'udienza del 25.9.2019, riservava la causa in decisione e con sentenza n.
2412/2019 rigettava la domanda attorea.
1.6 In particolare, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a , per essere estraneo all'atto di compravendita Controparte_3
impugnato, intercorso con il solo , al quale i fondi contraddistinti Controparte_3
con le p.lle 46 e 48 erano stati assegnati in proprietà esclusiva in forza dell'atto di divisione per notar del 23.4.2015. Persona_1
Nel merito, con riguardo alla domanda di prelazione agraria relativa a tutte le particelle alienate da a , il Tribunale ha ritenuto comprovata, sulla Controparte_2 CP_1
scorta della prova testimoniale raccolta, la condizione impeditiva all'esercizio del diritto di riscatto, integrata dallo stabile insediamento sui fondi alienati del nella qualità di CP_1
affittuario coltivatore diretto, con conseguente assorbimento della verifica dell'autonoma sussistenza, in capo a , dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 8 Parte_1
della legge 590/1965, che , quand'anche di segno positivo, non sarebbe stata sufficiente a legittimare l'odierno appellante al retratto. Quanto, poi, alla domanda di retratto successorio ex art. 732 c.c. sul fondo distinto in catasto con il mappale 261, il Tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto di una persistente comunione ereditaria e, comunque, rilevato il difetto di legittimazione attiva, non essendo il primo successore, bensì erede del CP_4
coerede, al quale il diritto di prelazione, di natura personale, non è trasmissibile a titolo universale. Il primo giudice ha, quindi, dichiarato assorbita la decisione sul capo subordinato di domanda avente ad oggetto la nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita del 13.2.2016, per mancanza di interesse in capo all'odierno appellante.
1.7 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 19.12.2019, con atto di citazione notificato in data 10.9.2020 ha proposto appello, affidato a quattro motivi. Parte_1
1.8 Con il primo motivo l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere la condizione impeditiva prevista dall'art. 7 cit in forza delle
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultanze della prova testimoniale, sebbene da esse non emerga che l'insediamento di sulla particella n.261 sia sorretto da un valido contratto di affitto, per sua CP_1
natura oneroso;
ancora, in ordine alle particelle n.46 e n.47 l'appellante lamenta la nullità del contratto di affitto agrario dell'1.1.2014 prodotto da controparte, stante l'originaria omessa registrazione e l'inoperatività di una sanatoria retroattiva per effetto della tardiva registrazione eseguita in data 5.11.2024 o, comunque, la mancata integrazione del biennio della coltivazione tra la registrazione tardiva (5.11.2014) e l'atto di vendita (13.2.2016); protesta, altresì, che non sia stata raggiunta la prova che rivesta la qualità di CP_1
coltivatore diretto, avendo, anzi, i testi riferito che egli svolge attività lavorativa alle dipendenze della;
altrettanto indimostrate sono rimaste le Controparte_5
ulteriori condizioni, cui l'art. 8 cit. subordina la titolarità di un diritto di prelazione in capo al presunto affittuario, tra le quali il possesso di una capacità lavorativa adeguata in rapporto alle esigenze dei fondi occupati.
1.9 Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione sui presupposti legittimanti l'esercizio della prelazione agraria da esso vantata ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 legge L. 817/71 e 8 della legge 590/1965, insistendo per l'accertamento della relativa sussistenza.
1.10 Con il terzo motivo impugna la declaratoria di assorbimento della Parte_1
domanda di nullità dell'atto di compravendita del 13.2.2016 in quanto stipulato a non domino da sul falso presupposto di una titolarità esclusiva del fondo Controparte_2
distinto in catasto con la p.lla 261, in realtà ancora in regime di comunione costituitasi all'apertura della successione di , come avvalorato dalla raccomandata del Persona_2
15.1.2016, con cui l'altro coerede invitava l'odierno comparente Controparte_3
alla divisione dell'immobile caduto nell'asse (ex p.lla 47).
1.11 Con il quarto motivo l'appellante impugna nel quantum il capo della sentenza in forza del quale è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite, liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali.
1.12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.1.2021 si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi CP_1
dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.13 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, e Controparte_2 [...]
. Controparte_3
1.14 All'udienza del 18.12.2024 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_3 [...]
, ritualmente citati e non comparsi. Controparte_2
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 10.9.2020, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 19.12.2019, tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus disposta dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83 D.L 18/2020 e art. 36 c. 1 DL 23/2020.
2.2 L'appello è poi ammissibile, salvo quanto si dirà di seguito su specifici aspetti.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, come modificato dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012 e dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. nella predetta formulazione così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, in generale, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
2.3 Il primo motivo di gravame è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha riconosciuto al riscatto agrario la natura di rimedio di carattere generale alla violazione del diritto di prelazione, sicché esso può essere esperito soltanto da chi è titolare dell'anzidetto diritto, che ne costituisce la conditio iuris.
In presenza di una domanda di riscatto il primo accertamento da compiersi è, dunque, quello relativo alla titolarità, in capo al richiedente, del corrispondente diritto di prelazione, che, per quanto ci occupa nella specie, spetta, ai sensi dell'art. 7 comma 2 legge 817/71, “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
In particolare, è stato chiarito che l'esercizio del diritto di riscatto ad opera del proprietario confinante è sottoposto alle stesse condizioni indicate dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965
n. 590 e richieste al coltivatore diretto insediato sul fondo (Cass. n. 5757 del 1987; Cass.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6123 del 1986). Per questa ragione, il proprietario di un fondo confinante con quello posto in vendita, in linea generale, deve fornire la dimostrazione di essere titolare di un diritto di proprietà sul fondo confinante, di rivestire la qualità di coltivatore diretto, di coltivare il proprio fondo da almeno due anni, di non avere venduto nel biennio precedente l'esercizio della prelazione o del riscatto altri propri fondi e che la superficie del terreno richiesto, unitamente a quella già posseduta, "non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia". Condizione particolare imposta al proprietario confinante è, inoltre, che nel fondo del quale si chiede la prelazione o il riscatto non vi sia lo stabile insediamento di un coltivatore diretto in forza di uno dei rapporti agrari specificamente contemplati dall'art. 7 cit. (mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti), circostanza che integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto e che deve, pertanto, essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere (ovverosia dal retraente), in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 c.c.
In relazione a tale ultima condizione si è affermato che l'insediamento di un coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante, allorquando esso sia, da un lato, legittimo (ovvero assistito da un titolo giustificativo), e, dall'altro, “stabile”, non connotato, cioè, da precarietà o provvisorietà.
Ciò posto, va innanzitutto rimarcato che il primo giudice, pur se in alcuni passaggi, con motivazione in parte qua da emendare, ha effettivamente considerato superflua la prova della natura “qualificata” dell'insediamento del coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita, ha, poi, in sostanza fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato laddove, in altra parte della motivazione, ha affermato che per la p.lla 261, non assistita da un contratto scritto di affitto, la prova dell'esistenza di un rapporto agrario potesse essere comunque desunta dalle risultanze testimoniali, trattandosi di contratto che può essere concluso anche verbalmente secondo il generale principio della libertà delle forme sancito dall'art. 41 l. n. 203 del 1982.
La censura che l'appellante muove alla decisione impugnata si appunta, piuttosto, sulla natura del titolo giustificativo, laddove l'appellante, pur condividendo la premessa del ragionamento sull'ammissibilità di una prova testimoniale dell'esistenza di un contratto a fondamento dell'insediamento nel fondo alienato a terzi, protesta che nella specie non sia
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stato dimostrato che il contratto verbalmente concluso dal per la p.lla 261 sia un CP_1
affitto agrario, connotato dall'onerosità del godimento dietro versamento di un canone.
Così perimetrata la doglianza in esame, giova sottolineare che, come già sopra evidenziato, ciò che impedisce il sorgere del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto in capo al proprietario confinante coltivatore diretto è un insediamento “stabile” sul fondo offerto in vendita e che, pertanto, l'esigenza, pure avvertita nella giurisprudenza della
Suprema Corte, che all'elemento fattuale si accompagni l'esistenza di un titolo giustificativo rientrante tra quelli tassativamente contemplati dall'art. 7 cit, va intesa, appunto, in funzione della prova di siffatta stabilità, assicurata, per quanto precipuamente ci occupa, da un contratto (seppur verbale) di affitto agrario, per il quale è prevista una durata minima quindicennale, e non, invece, da un comodato precario, caratterizzato dalla facoltà del comodante di recedere ad nutum.
Tanto opportunamente chiarito sulla ratio della prescrizione e procedendo alla rinnovata disamina delle risultanze istruttorie sollecitata dal mezzo di gravame, si osserva che i testi indotti da hanno, con dichiarazioni precise e concordanti, confermato che CP_1
l'odierno appellato è insediato sul fondo in contestazione sin dagli anni 2013-2014 in maniera continuativa. In particolare, il teste , indifferente agli interessi Testimone_1
dedotti in giudizio e con la diretta conoscenza dei luoghi derivantegli dall'essere proprietario di un terreno immediatamente confinante con quelli di cui è causa, ha riferito di aver visto coltivare i terreni identificati nelle p.lle 46, 48 e 261 a partire dai CP_1
primi lavori stagionali del 2014, in ciò aiutato dal figlio e dal padre. Il teste ha precisato di conoscere molto bene i luoghi per aver eseguito su detti terreni lavori di trebbiatura dal
2007 al 2011 su commissione dell'allora proprietario;
grazie a tale Controparte_2
diretta conoscenza il teste è stato, quindi, in grado di individuare sulla mappa catastale esibitagli durante l'escussione testimoniale le porzioni di terreno di cui si discute, ivi inclusa la p.lla 261, soggiungendo di aver appreso dal che sin dall'anno 2013 egli CP_1
conduceva in affitto detto terreno in forza di un accordo con il proprietario Controparte_2
.
[...]
Di segno concorde è la deposizione del teste meccanico specializzato in Testimone_2
macchine agricole, il quale ha riferito di aver conosciuto il per la prima volta nel CP_1
maggio 2014, allorquando, mentre era intento ad eseguire lavori di riparazione nell'azienda
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda agricola di un cliente confinante, fu chiamato dal per un guasto alla “motopressa”. CP_1
In una seconda occasione, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 2015, si recò nuovamente sui luoghi chiamato dal per la riparazione di alcune macchine agricole e CP_1
anche in tal caso constatò che i terreni, nella loro consistenza ed ubicazione identificati con certezza aldilà della ignota numerazione catastale, erano coltivati dal con l'aiuto del CP_1
figlio e del padre. Il teste ha, infine, soggiunto di aver chiesto informazioni al Tes_2
sui terreni in questione e di aver appreso da quest'ultimo che egli ne era affittuario. CP_1
L'attendibilità di tali dichiarazioni non è smentita dal teste di controparte Testimone_3
il quale ha dichiarato di essersi recato sui luoghi circa una decina di volte in dieci
[...]
anni (quindi con una cadenza temporale all'incirca di una volta l'anno) per curare la pratica della “domanda del grano” nell'interesse di e di non aver visto in tali occasioni Parte_1
sui terreni confinanti. La circostanza riferita, contestualizzata nelle sporadiche CP_1
occasioni in cui il teste si è portato sui luoghi, non è di per sé significativa, posto che l'attività di coltivazione di un fondo non implica una presenza ininterrotta sui terreni, anche in considerazione della stagionalità delle coltivazioni.
Confermato, pertanto, lo stabile insediamento del anche sulla p.lla 261, coltivata, CP_1
unitamente alle altre porzioni distinte con le p.lle 46 e 48, con la collaborazione del figlio e del padre, deve ritenersi, altresì, accertata la natura “qualificata” di detto insediamento, siccome fondato su un sottostante contratto di affitto. L'esistenza di un rapporto di affitto agrario, invero, oltre ad essere stata riferita dai testi, può presuntivamente desumersi dal contesto complessivo dell'insediamento del , non ravvisandosi alcuna ragione per CP_1 differenziare la causale giustificativa dell'occupazione delle p.lle 46 e 48 da quella della p.lla 261. Considerata, cioè, l'assoluta estraneità di legami tra l'ex proprietario fondiario ed il nonchè la stabilità dell'insediamento, è logico ritenere Controparte_2 CP_1
che il ragionevolmente interessato ad un utilizzo fruttifero dei propri terreni, avesse Pt_1
concesso anche la p.lla 261 in affitto al , dietro, cioè, versamento di un canone e non CP_1
già in comodato gratuito, cosi come pacificamente disposto per le p.lle 46 e 48. Inoltre, va rimarcato che, in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sopra illustrato, fa carico al retraente dimostrare l'inesistenza della condizione impeditiva di uno stabile insediamento, sul terreno offerto in vendita, di un coltivatore diretto munito di un valido titolo giustificativo rientrante tra quelli contemplati dall'art. 7 cit. L'eventuale fallimento
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della prova della natura di affitto agrario del rapporto sottostante l'occupazione della p.lla
261 ridonda, perciò, negativamente sulla posizione dell'odierno appellante e non già dell'appellato (vedi ex plurimis Cass. 7023/2020, secondo cui in senso contrario all'onere gravante sul retraente non può essere invocato il principio di vicinanza della prova, non applicabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto).
Sul punto non può sottacersi che soltanto con il presente gravame ha contestato Parte_1
l'onerosità del rapporto legittimante l'insediamento sulla p.lla 261, così introducendo un tema di indagine del tutto nuovo rispetto al thema probandum cristallizzatosi entro i termini preclusivi dell'appendice scritta dell'art. 183 VI comma c.p.c. Anche, dunque, a voler ammettere che tale specifico profilo, inerendo al rapporto interno tra il proprietario del fondo oggetto di insediamento e l'affittuario, non rientra nell'immediata disponibilità e conoscibilità del terzo proprietario del fondo confinante, resta onere di quest'ultimo addurre tempestivamente la questione di interesse quanto meno sul piano assertivo, onde consentire alla controparte di contraddire nel pieno esercizio del diritto di difesa. Ove, invece, come accaduto nella specie, siffatto onere sia rimasto non assolto in primo grado dall'aspirante retraente, non è dato a costui prospettare per la prima volta con l'impugnazione la questione della onerosità del titolo giustificativo, allo scopo di ribaltare sull'antagonista un supposto esito negativo dell'istruttoria sul punto, pena una inammissibile inversione del criterio di riparto dell'onere probatorio sopra indicato.
2.4 Altrettanto infondata è la doglianza sulla mancata prova della qualità di coltivatore diretto in capo a , la cui disamina si anticipa per ragioni di priorità logico- CP_1
giuridica.
Ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto ciò che rileva non è il dato formale dell'iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative, bensì il dato obiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia (cfr. ex plurimis Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. n.
14450/2005; Cass. n. 5673/2003). Tale presupposto è emerso con certezza dalla prova testimoniale raccolta e dalla documentazione prodotta (fatture di acquisto di attrezzi
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda agricoli), attestanti che coltiva abitualmente, almeno sin dall'anno 2014, con CP_1
macchinari agricoli in dotazione e con la collaborazione dei propri familiari (figlio e padre) i terreni di cui è causa sulla base di un rapporto agrario inscrivibile tra quelli annoverati dall'art. 7 cit.
Quanto, poi alla circostanza per cui l'odierno appellato risulta svolgere altra attività lavorativa alle dipendenze della di soccorre l'insegnamento Controparte_5 CP_5
della Suprema Corte secondo cui la qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale" previsto dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965 anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente, cioè in modo tale che questa costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che detta attività sia "abituale", intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo, prevalentemente con lavoro proprio e/o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario (Cass. 1107/2006).
A fronte delle risultanze istruttorie acquisite, comprovanti che coltiva in CP_1
maniera abituale e stabile i terreni con l'apporto dei propri stretti familiari, era onere del allegare e dimostrare che l'attività lavorativa concorrente esercitata dall'odierno Pt_1
appellato sia incompatibile con uno stabile insediamento sui fondi. Su tale profilo la critica rimane, tuttavia, generica, mancando di prospettare in maniera dettagliata l'incompatibilità dell'impegno richiesto dal lavoro dipendente con quello a sua volta necessario in funzione delle esigenze di coltivazione dei fondi in rapporto alla loro estensione e alla tipologia di colture.
2.5 È, altresì, destituita di fondamento la denuncia di nullità per insanabile tardiva registrazione del contratto di affitto dei terreni distinti con le p.lle 46 e 48.
Come già affermato dal primo giudice con motivazione sul punto nemmeno specificamente attinta dal gravame, che in parte qua si limita a riproporre acriticamente la propria originaria tesi difensiva, l'art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se soggetti all'obbligo della registrazione. Pertanto, questi sono validi e hanno effetto
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riguardo ai terzi, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo fiscale, anche se verbali e non trascritti, ai sensi dell'art. 41 l. n. 203 del 1982.
Nemmeno coglie nel segno la censura sollevata in via subordinata sulla mancata integrazione del biennio di insediamento sui terreni alla data di stipula dell'atto di compravendita. In disparte la considerazione che siffatta condizione è comunque integrata, risalendo la stipula del contratto di affitto delle p.lle 46 e 48 all'1.1.2014, oltre, dunque, due anni prima dell'atto di compravendita impugnato del 13.2.2016, risulta assorbente il rilievo sulla non necessità che l'insediamento sul fondo offerto in vendita del coltivatore diretto, ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante, abbia una durata quantomeno rapportabile al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 cit., essendo sufficiente, in virtù della ratio sottesa alla disposizione di cui alla L.
n. 817 del 1971, art. 7, un insediamento stabile e non precario (Cass. 10227/2001).
2.6 Nella prospettiva così chiarita è, altresì, inconferente la doglianza sulla mancata prova del requisito del possesso, in capo al , di una capacità lavorativa adeguata in CP_1
rapporto alle esigenze di coltivazione dei terreni, condizione che, se richiesta affinché il soggetto insediato intenda vantare, a sua volta, un diritto di prelazione o di riscatto, non è, invece, postulata ai soli effetti dell'integrazione della condizione impeditiva al sorgere del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante.
2.7 Ribadita la sussistenza della condizione impeditiva, costituita dallo stabile insediamento sui fondi offerti in vendita di un affittuario coltivatore diretto, va conseguentemente confermato l'assorbimento della disamina dei presupposti legittimanti il diritto di prelazione in capo a ai sensi dell'art. 8 cit., alla cui impugnazione è affidato il terzo Parte_2
motivo.
Come, infatti, già sul punto argomentato dal Tribunale, quand'anche l'indagine sulla ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi postulati dall'art. 8 cit, operanti anche per il proprietario confinante giusto l'espresso richiamo a detta previsione contenuto nell'art. 7 cit., sortisse esito positivo, il sorgere del diritto di prelazione sarebbe, comunque, paralizzato dalla condizione ostativa sopra accertata.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.8 Va, infine, dichiarato inammissibile il quarto motivo, con cui l'appellante denuncia il
“difetto di motivazione” sul capo della domanda di nullità e inefficacia dell'atto di vendita del 13.2.2016 per acquisto a non domino.
A ben vedere, il Tribunale ha dichiarato assorbita la decisione su siffatto capo di domanda per difetto di interesse di , in conseguenza del diniego della prelazione ereditaria Parte_1
vantata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 732 c.c. quale “comproprietario” della p.lla
261, originata da frazionamento della ex p.lla 47, già in titolarità di e Persona_2
pervenuta iure successionis ai suoi eredi legittimi a seguito della morte della dante causa avvenuta il 14.11.1991.
A siffatto diniego il giudice a quo è pervenuto in base a due considerazioni, integranti autonome rationes decidendi.
La prima di esse si fonda sul rilievo del difetto di legittimazione attiva di , atteso Parte_1
che il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. spetta unicamente al primo successore (nella specie a , padre dell'odierno appellante e figlio di ) e non anche CP_6 Persona_2 all' “erede del coerede” (nella specie , subentrato iure successionis al padre a Parte_1
sua volta deceduto nel 2011).
La seconda considerazione, posta a fondamento del convincimento del giudice di prime cure, si rinviene nell'inesistenza, alla data dell'atto di compravendita impugnato (2016), di una comunione ereditaria, già sciolta per effetto di una bonaria divisione “di fatto”, cui i coeredi di avevano proceduto immettendosi, ciascuno di essi, nel possesso Persona_2
delle quattro porzioni di terreno (corrispondenti alle quattro quote ereditarie) ricavate dal frazionamento della originaria unica consistenza della p.lla 47 (segnatamente p.lle 261 di cui attualmente causa, 262, 263 e 264). Sul punto il primo giudice evidenziava, tra l'altro, che lo stesso attore, nel qualificarsi proprietario esclusivo della p.lla 264, derivante dal frazionamento della ex p.lla 47, quale fondo confinante a quelli oggetto del trasferimento impugnato, mostrava inequivocamente di riconoscere l'avvenuta divisione del compendio, trattandosi di circostanza incompatibile con uno stato di permanente comunione.
Ebbene, se il primo profilo non pregiudica immediatamente la questione implicata dal ritenuto difetto di interesse a far valere la nullità dell'acquisto a non domino in favore del terzo , è, invece, condizionante il secondo profilo, che, nell'escludere la CP_1 persistenza di una comunione alla data di stipula dell'atto impugnato, ha negato la posizione
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in capo al di comproprietario della p.lla 261, in ragione della quale l'odierno Pt_1
appellante ha giustificato il proprio interesse alla caducazione dell'atto di disposizione negoziale a causa del pregiudizio conseguentemente risentito.
La censura alla statuizione non poteva, allora, prescindere dalla critica dello specifico passaggio motivazionale che costituisce la premessa logico-giuridica del ragionamento in forza del quale il primo giudice ha escluso la ravvisabilità di un interesse qualificato all'impugnativa dell'atto di vendita. A fronte, cioè, della decisione così articolata era onere dell'appellante attaccare in primis l'affermazione sull'avvenuto scioglimento della comunione, laddove il lasciando impregiudicata siffatta affermazione, si è limitato a Pt_1
reiterare la sussistenza di un interesse nella qualità di comproprietario della p.lla 261, esclusa dal primo giudice in forza di una ratio decidendi non specificamente confutata. A riguardo vale la pena soggiungere che ad avversare il convincimento del primo giudice, fondato, come sopra già illustrato, su una pluralità di argomentazioni, tra cui lo stesso contegno difensivo dell'attore, il quale si è affermato esclusivo proprietario di una frazione di terreno (p.lla 264) originata dalla stessa particella (ex 47) di cui contraddittoriamente invoca il regime di contitolarità con i coeredi di , non è idoneo il mero Persona_2
richiamo alla raccomandata del 15.1.2016, con cui (soggetto, Controparte_3
peraltro, diverso dall'alienante dell'atto impugnato) invitava l'odierno appellante alla divisione dell'immobile caduto nell'asse della . Per_2
2.9 Va, infine, disatteso il quarto motivo, con cui si lamenta l'eccessività dei compensi professionali liquidati nella somma complessiva di € 4.835,00 in favore dei convenuti e , quest'ultimo costituito nel giudizio di primo grado CP_1 Controparte_3
con il patrocinio dello stesso avvocato Carmen Castellano. A dispetto, infatti, di quanto denunziato dall'appellante, tale liquidazione corrisponde ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado per le controversie di valore entro € 26.000,00, dai quali non vi è ragione di discostarsi in considerazione della natura e media complessità delle questioni implicate dal giudizio.
L'importo sopra indicato è stato, inoltre, liquidato senza alcun aumento percentuale per la posizione di una seconda parte assistita oltre alla prima.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante nei rapporti con
. CP_1
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 26.000,00, concretamente rapportati all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Nulla per spese nei rapporti con gli appellati contumaci vittoriosi.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
LI n. 2412/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) nulla per spese nei rapporti con gli appellati contumaci vittoriosi;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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