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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa AR DA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Fusco, Parte_1
in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio Per_1
rep. 91537, racc. n. 6036
[...]
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 il sig. , premesso di Parte_1
essere affetta tre diverse malattie professionali (tendinopatia bilaterale operata a destra,
tenosinovite per dito a scatto e de Quervain a destra, discopatie lombari ed ernia del disco L5-S), ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione CP_1
delle conseguenti prestazioni di legge.
La ricorrente ha in particolare formulato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la natura professionale delle malattie di cui è causa, riconoscendo il diritto
alla tutela assicurativa nella misura complessiva del 20% di invalidità permanente o nella misura
meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica, CP_1
sia questa la rendita o in subordine l'indennizzo, con accessori di legge dalla domanda (19.01.23);
3) Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio CP_1
lavorativo in ordine all'insorgenza delle patologie lamentate e chiedendo pertanto la reiezione delle domande.
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, espletata CTU medico legale,
all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, ha condivisibilmente concluso che:
“la sig.ra è affetta da M.P. “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, Parte_1
operata a destra” (caso n. 519389126);
- il danno biologico permanente che ne consegue può essere valutato, a partire dall'epoca della
domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 7%;
- le informazioni disponibili orientano a ritenere che l'attività lavorativa svolta non abbia, invece,
fornito un contributo causale o concausale apprezzabile nei confronti dei disturbi ascrivibili alle
2 denunciate “tenosinovite per dito a scatto e sindrome di a destra” (caso n. Persona_2
519389123) e “discopatie lombari ed ernia del disco L5-S1” (caso n. 519389124)”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Il CTU nella propria relazione ha poi convincentemente ed efficacemente replicato anche ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta in riferimento alla bozza di relazione del CTU.
Richiamate e condivise le conclusioni ed argomentazioni del CTU, l' deve CP_1
conseguentemente essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico pari al 7%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
L'accoglimento soltanto parziale delle domande, con riferimento ad una soltanto delle tre malattie professionali denunciate, giustifica la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, spese che per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 ed,
opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
3 - dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione alla MP
“tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, operata a destra” (caso n. 519389126),
l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 7%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Fusco;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU;
Genova, 18 novembre 2025
Il Giudice
AR DA TT
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa AR DA TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Fusco, Parte_1
in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Consorte, in forza di procura generale alle liti notaio Per_1
rep. 91537, racc. n. 6036
[...]
convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 il sig. , premesso di Parte_1
essere affetta tre diverse malattie professionali (tendinopatia bilaterale operata a destra,
tenosinovite per dito a scatto e de Quervain a destra, discopatie lombari ed ernia del disco L5-S), ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione CP_1
delle conseguenti prestazioni di legge.
La ricorrente ha in particolare formulato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la natura professionale delle malattie di cui è causa, riconoscendo il diritto
alla tutela assicurativa nella misura complessiva del 20% di invalidità permanente o nella misura
meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica, CP_1
sia questa la rendita o in subordine l'indennizzo, con accessori di legge dalla domanda (19.01.23);
3) Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio CP_1
lavorativo in ordine all'insorgenza delle patologie lamentate e chiedendo pertanto la reiezione delle domande.
Istruita la causa con l'escussione dei testimoni, espletata CTU medico legale,
all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, ha condivisibilmente concluso che:
“la sig.ra è affetta da M.P. “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, Parte_1
operata a destra” (caso n. 519389126);
- il danno biologico permanente che ne consegue può essere valutato, a partire dall'epoca della
domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 7%;
- le informazioni disponibili orientano a ritenere che l'attività lavorativa svolta non abbia, invece,
fornito un contributo causale o concausale apprezzabile nei confronti dei disturbi ascrivibili alle
2 denunciate “tenosinovite per dito a scatto e sindrome di a destra” (caso n. Persona_2
519389123) e “discopatie lombari ed ernia del disco L5-S1” (caso n. 519389124)”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici, sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Il CTU nella propria relazione ha poi convincentemente ed efficacemente replicato anche ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta in riferimento alla bozza di relazione del CTU.
Richiamate e condivise le conclusioni ed argomentazioni del CTU, l' deve CP_1
conseguentemente essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico pari al 7%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
L'accoglimento soltanto parziale delle domande, con riferimento ad una soltanto delle tre malattie professionali denunciate, giustifica la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, spese che per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 ed,
opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
3 - dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione alla MP
“tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, operata a destra” (caso n. 519389126),
l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 7%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Fusco;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU;
Genova, 18 novembre 2025
Il Giudice
AR DA TT
4