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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4538 dell'anno 2025
OGGETTO
Ripetizione indebito assistenziale
TRA
(Cod. Fisc. ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giancarlo L'Arco, che la rapp.ta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di essere titolare della CP_1
CP_ prestazione n. 044-2000072025 cat. INVCIV.; che successivamente l' provvedeva alla riliquidazione della prestazione a seguito di un preteso debito di € 7529,82 suo carico per superamento dei limiti reddituali degli anni 2022 e 2023; che esperiva il ricorso CP_ amministrativo “ma l' non si pronunciava… Il ricorso amministrativo è stato respinto”.
La ricorrente lamentava l'infondatezza della richiesta di ripetizione, l'assenza di una condotta dolosa e la intervenuta comunicazione dei dati reddituali, sicchè l'Ente era 1 in condizione di verificare le situazioni reddituali che ostavano all'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva per l'accertamento e la declaratoria della CP_ illegittimità della pretesa restitutoria operata dall' dichiararsi l'irrepetibilità della somma di €.7.529,82 per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2023 “o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed CP_ annullare il relativo provvedimento restitutorio”; condannare l' alla “eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute”, con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva ritualmente in giudizio con memoria depositata in data CP_1
22.10.2025, rilevando nel merito che la riliquidazione seguiva la domanda di ricostituzione reddituale del 29.01.2022 e che l'Ente il 02.11.2023, a seguito di verifica, aveva proceduto alla revoca della prestazione con richiesta di restituzione della prestazione erogata dal 01/01/2022 al 30/11/2023 poiché i redditi percepiti dalla ricorrente erano superiori ai limiti previsti per gli invalidi civili. Evidenziava che la ricostituzione era stata notificata con nota del 09.11.2023 con evidenza dell'indebito e che in data 17.05.2024 veniva richiesta la restituzione. Assumeva dunque la regolarità del proprio operato, eccependo l'inammissibilità della domanda in assenza di prova dei requisiti fondanti la pretesa. Ribadiva l'onere gravante sulla ricorrente in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza avrebbe escluso l'indebito.
Ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'udienza odierna, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
È noto che la disciplina del recupero dell'indebito assistenziale – e dunque di quelle provvidenze erogate in favore di determinate categorie di soggetti bisognosi di tutela, che prescinde dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva – è diversa dalla disciplina dell'indebito previdenziale, non potendosi applicare ad essa, neppure in via analogica o estensiva (Cass. 23 gennaio 2008 n. 1446), le regole proprie degli indebiti pensionistici.
La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e vada limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della
2 erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. fra le altre,
Cass. 30 giugno 2020 n. 13223, Cass. ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
La sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale, che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c., è acclarata dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, prima ancora stabilendo che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nel caso di specie, a seguito della richiesta di ricostituzione reddituale ad CP_ opera della l' ha ricalcolato la pensione di invalidità, con un indebito in Pt_1 capo alla richiedente pari ad € 7.529,82 per il periodo 01/2022-30/11/2023 per superamento dei limiti di reddito.
In particolare, è emerso documentalmente che la presentava domanda di Pt_1 ricostituzione in data 29-01-2022, dichiarando redditi da lavoro dipendente (per il CP_ medesimo anno 2022 e per l'anno 2021); a seguito di ciò l' con nota del 2-11-2023 provvedeva alla ricostituzione effettuando un ricalcolo della pensione dal quale emergeva la percezione di un indebito per gli anni 2022 e 2023 e sempre con nota datata
2 novembre 2023, comunicata a mezzo pec in data 7.11.2023, notificava l'accertamento dell'indebito; con successiva nota del 10 maggio 2024, trasmessa a mezzo pec in data
17 maggio 2024 sollecitava il pagamento delle somme indebite.
Orbene, sulla scorta di quanto univocamente stabilito alla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) cui questo Giudice presta la propria convinta adesione, le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
3 Più volte, invero, la Suprema Corte stabilito che in caso di modifica delle situazioni reddituali – che, al pari della modifica delle condizioni sanitarie, incidono sull'an e sul quantum della provvidenza erogata - “possono essere restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”. La diretta conseguenza di ciò è che, la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire, senza ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla notifica del provvedimento di indebito (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28771 del 09.11.2008; Cass n.
13233/2020; Cass. 13915/2021).
La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio
1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio
1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non sussista dolo o colpa grave del beneficiario (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il dolo, posto che la Pt_1 con domanda del 29 gennaio 2022, formulava istanza di ricostituzione reddituale, dichiarando i redditi da lavoro dipendente per il medesimo anno 2022; occorre altresì CP_ considerare che l' aveva accesso alle dichiarazioni reddituali trasmesse dalla odierna ricorrente.
Sul punto, infatti, non può non rilevarsi che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Il comma 6 dell'art. 13 d.l. 78 del 2010, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede al comma 1,
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
4 finanziaria.
Nel caso di specie non solo risulta che la abbia regolarmente inviato i modelli Pt_1
730 all'Amministrazione Finanziaria (cfr. documentazione in atti), ma comunque la stessa già con la domanda di ricostituzione del 2022 provvedeva a comunicare i propri dati reddituali che incidevano sulla prestazione.
Ne deriva che, applicando i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, e ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito, non risultano dovute le somme chieste in ripetizione antecedenti la data di accertamento dell'indebito del 02-11-2023. CP_
L'ulteriore capo di domanda di condanna dell' alla eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute non può trovare accoglimento in assenza di prova dell'avvenuta trattenuta delle somme – o di parte di esse – sui ratei pensionistici successivamente percepiti dalla ricorrente.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda sono CP_ compensate tra le parti nella misura di 1/3 ponendosi la quota residua a carico dell'
e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 05.06.2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme CP_ richieste dall' maturate fino al 02-11-2023;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 CP_ ponendo la quota residua a carico dell' liquidando quest'ultima in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4538 dell'anno 2025
OGGETTO
Ripetizione indebito assistenziale
TRA
(Cod. Fisc. ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giancarlo L'Arco, che la rapp.ta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di essere titolare della CP_1
CP_ prestazione n. 044-2000072025 cat. INVCIV.; che successivamente l' provvedeva alla riliquidazione della prestazione a seguito di un preteso debito di € 7529,82 suo carico per superamento dei limiti reddituali degli anni 2022 e 2023; che esperiva il ricorso CP_ amministrativo “ma l' non si pronunciava… Il ricorso amministrativo è stato respinto”.
La ricorrente lamentava l'infondatezza della richiesta di ripetizione, l'assenza di una condotta dolosa e la intervenuta comunicazione dei dati reddituali, sicchè l'Ente era 1 in condizione di verificare le situazioni reddituali che ostavano all'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva per l'accertamento e la declaratoria della CP_ illegittimità della pretesa restitutoria operata dall' dichiararsi l'irrepetibilità della somma di €.7.529,82 per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2023 “o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed CP_ annullare il relativo provvedimento restitutorio”; condannare l' alla “eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute”, con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva ritualmente in giudizio con memoria depositata in data CP_1
22.10.2025, rilevando nel merito che la riliquidazione seguiva la domanda di ricostituzione reddituale del 29.01.2022 e che l'Ente il 02.11.2023, a seguito di verifica, aveva proceduto alla revoca della prestazione con richiesta di restituzione della prestazione erogata dal 01/01/2022 al 30/11/2023 poiché i redditi percepiti dalla ricorrente erano superiori ai limiti previsti per gli invalidi civili. Evidenziava che la ricostituzione era stata notificata con nota del 09.11.2023 con evidenza dell'indebito e che in data 17.05.2024 veniva richiesta la restituzione. Assumeva dunque la regolarità del proprio operato, eccependo l'inammissibilità della domanda in assenza di prova dei requisiti fondanti la pretesa. Ribadiva l'onere gravante sulla ricorrente in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza avrebbe escluso l'indebito.
Ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'udienza odierna, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
È noto che la disciplina del recupero dell'indebito assistenziale – e dunque di quelle provvidenze erogate in favore di determinate categorie di soggetti bisognosi di tutela, che prescinde dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva – è diversa dalla disciplina dell'indebito previdenziale, non potendosi applicare ad essa, neppure in via analogica o estensiva (Cass. 23 gennaio 2008 n. 1446), le regole proprie degli indebiti pensionistici.
La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e vada limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della
2 erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. fra le altre,
Cass. 30 giugno 2020 n. 13223, Cass. ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
La sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale, che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c., è acclarata dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, prima ancora stabilendo che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nel caso di specie, a seguito della richiesta di ricostituzione reddituale ad CP_ opera della l' ha ricalcolato la pensione di invalidità, con un indebito in Pt_1 capo alla richiedente pari ad € 7.529,82 per il periodo 01/2022-30/11/2023 per superamento dei limiti di reddito.
In particolare, è emerso documentalmente che la presentava domanda di Pt_1 ricostituzione in data 29-01-2022, dichiarando redditi da lavoro dipendente (per il CP_ medesimo anno 2022 e per l'anno 2021); a seguito di ciò l' con nota del 2-11-2023 provvedeva alla ricostituzione effettuando un ricalcolo della pensione dal quale emergeva la percezione di un indebito per gli anni 2022 e 2023 e sempre con nota datata
2 novembre 2023, comunicata a mezzo pec in data 7.11.2023, notificava l'accertamento dell'indebito; con successiva nota del 10 maggio 2024, trasmessa a mezzo pec in data
17 maggio 2024 sollecitava il pagamento delle somme indebite.
Orbene, sulla scorta di quanto univocamente stabilito alla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) cui questo Giudice presta la propria convinta adesione, le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
3 Più volte, invero, la Suprema Corte stabilito che in caso di modifica delle situazioni reddituali – che, al pari della modifica delle condizioni sanitarie, incidono sull'an e sul quantum della provvidenza erogata - “possono essere restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”. La diretta conseguenza di ciò è che, la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire, senza ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla notifica del provvedimento di indebito (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28771 del 09.11.2008; Cass n.
13233/2020; Cass. 13915/2021).
La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio
1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio
1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non sussista dolo o colpa grave del beneficiario (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il dolo, posto che la Pt_1 con domanda del 29 gennaio 2022, formulava istanza di ricostituzione reddituale, dichiarando i redditi da lavoro dipendente per il medesimo anno 2022; occorre altresì CP_ considerare che l' aveva accesso alle dichiarazioni reddituali trasmesse dalla odierna ricorrente.
Sul punto, infatti, non può non rilevarsi che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Il comma 6 dell'art. 13 d.l. 78 del 2010, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede al comma 1,
l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
4 finanziaria.
Nel caso di specie non solo risulta che la abbia regolarmente inviato i modelli Pt_1
730 all'Amministrazione Finanziaria (cfr. documentazione in atti), ma comunque la stessa già con la domanda di ricostituzione del 2022 provvedeva a comunicare i propri dati reddituali che incidevano sulla prestazione.
Ne deriva che, applicando i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, e ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito, non risultano dovute le somme chieste in ripetizione antecedenti la data di accertamento dell'indebito del 02-11-2023. CP_
L'ulteriore capo di domanda di condanna dell' alla eventuale restituzione delle somme indebitamente trattenute non può trovare accoglimento in assenza di prova dell'avvenuta trattenuta delle somme – o di parte di esse – sui ratei pensionistici successivamente percepiti dalla ricorrente.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda sono CP_ compensate tra le parti nella misura di 1/3 ponendosi la quota residua a carico dell'
e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 05.06.2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme CP_ richieste dall' maturate fino al 02-11-2023;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 CP_ ponendo la quota residua a carico dell' liquidando quest'ultima in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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