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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12322/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Verdi 19 difesa e rappresentata dall'Avv. CASTALDO FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e nato a [...] il [...], residente a [...] Caselle 96 difeso e rappresentato dall'Avv. Debora D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed con ricorso introduttivo depositato in data Parte_1 Parte_2
18/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di
Bologna del 16/11/2022;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...], Parte_1
il 08/04/1966 e nato a [...] il [...], celebrato a NAPOLI (NA) il Parte_2
09/05/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NAPOLI (NA) al n. 17 Parte I
Serie B anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) dispone che entrambi i genitori partecipino, nella misura del 50% alle spese straordinarie per il mantenimento di come disposto dal protocollo dell'intestato Tribunale, sono a Persona_1
carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al raggiungimento della piena autonomia economica della stessa;
Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori e la figlia, anche per valutarne la sostenibilità economica. Le parti concordano, pertanto, di dare piena applicazione al Protocollo di codesto Tribunale in tema di spese straordinarie e, quanto all'iter da seguire per concordare le stesse (ad eccezione di quelle urgenti),
concordano nel seguire la prassi corrente in base alla quale sarà la figlia a manifestare l'esigenza di una spesa. Il suddetto Protocollo sarà applicato anche relativamente a tempi e modi dell'adempimento, decorsi i quali il coniuge adempiente potrà, eventualmente, agire in giudizio;
pagina 2 di 3 b) prende atto che i genitori hanno concordato di accollarsi in egual misura le spese universitarie per la figlia , da intendersi le tasse universitarie, libri e materiale didattico, costo della locazione di un Per_1
posto letto. Le spese dovranno essere supportate dalle ricevute (scontrini/fatture) e verranno fiscalmente detratte tra i genitori nella misura del 50%;
c) prende atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, essendo medesimi economicamente indipendenti;
d) prende atto che le parti hanno pattuito a che la casa coniugale resti definitivamente, e senza nessuna pretesa del sig. al legittimo proprietario, sig.ra ; Pt_2 Parte_1
e) prende atto che i coniugi dichiarano di aver hanno regolato e definito ogni altro rapporto economico e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche con riguardo alle spese (ordinarie e straordinarie) sostenute per la figlia;
6) compensa le spese legali tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di _Napoli di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12322/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Verdi 19 difesa e rappresentata dall'Avv. CASTALDO FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e nato a [...] il [...], residente a [...] Caselle 96 difeso e rappresentato dall'Avv. Debora D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed con ricorso introduttivo depositato in data Parte_1 Parte_2
18/10/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di
Bologna del 16/11/2022;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...], Parte_1
il 08/04/1966 e nato a [...] il [...], celebrato a NAPOLI (NA) il Parte_2
09/05/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NAPOLI (NA) al n. 17 Parte I
Serie B anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) dispone che entrambi i genitori partecipino, nella misura del 50% alle spese straordinarie per il mantenimento di come disposto dal protocollo dell'intestato Tribunale, sono a Persona_1
carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al raggiungimento della piena autonomia economica della stessa;
Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori e la figlia, anche per valutarne la sostenibilità economica. Le parti concordano, pertanto, di dare piena applicazione al Protocollo di codesto Tribunale in tema di spese straordinarie e, quanto all'iter da seguire per concordare le stesse (ad eccezione di quelle urgenti),
concordano nel seguire la prassi corrente in base alla quale sarà la figlia a manifestare l'esigenza di una spesa. Il suddetto Protocollo sarà applicato anche relativamente a tempi e modi dell'adempimento, decorsi i quali il coniuge adempiente potrà, eventualmente, agire in giudizio;
pagina 2 di 3 b) prende atto che i genitori hanno concordato di accollarsi in egual misura le spese universitarie per la figlia , da intendersi le tasse universitarie, libri e materiale didattico, costo della locazione di un Per_1
posto letto. Le spese dovranno essere supportate dalle ricevute (scontrini/fatture) e verranno fiscalmente detratte tra i genitori nella misura del 50%;
c) prende atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, essendo medesimi economicamente indipendenti;
d) prende atto che le parti hanno pattuito a che la casa coniugale resti definitivamente, e senza nessuna pretesa del sig. al legittimo proprietario, sig.ra ; Pt_2 Parte_1
e) prende atto che i coniugi dichiarano di aver hanno regolato e definito ogni altro rapporto economico e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche con riguardo alle spese (ordinarie e straordinarie) sostenute per la figlia;
6) compensa le spese legali tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di _Napoli di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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