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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7008/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7008/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE) il 05/09/1951, e (C.F.: Controparte_2
) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente dall'Avv. Rosario Carmine Rossi (C.F.:
) e dall'Avv. Carmelina Cappelli (C.F.: C.F._4
1 ) ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo C.F._5
a Piedimonte Matese alla Via Cila, 55;
-appellati-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con citazione notificata nel 2021, i sigg. e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio il chiedendo
[...] Parte_1
accertarsi la prescrizione estintiva delle somme pretese a titolo di corrispettivo idrico per consumi relativi all'anno 2017, fatturati dall'ente soltanto con bollette emesse nel novembre 2020, e deducendo altresì il diritto all'indennizzo automatico per la tardiva fatturazione ai sensi della regolazione ARERA.
Con sentenza n. 535/2022, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese nella persona della dott.ssa Maciariello, ha accolto la domanda, dichiarando prescritto il credito comunale, condannando l'ente al pagamento dell'indennizzo automatico di € 90,00 per ciascun attore e alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
deducendo: la non applicabilità della prescrizione biennale, trattandosi di consumi antecedenti al 2020 e soggetti quindi al
2 termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; l'illegittimità o comunque la non vincolatività delle delibere in punto di prescrizione e di CP_3
indennizzi; la sottrazione dei canoni fissi al perimetro della prescrizione biennale;
l'erroneità della condanna all'indennizzo automatico
Gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, facendo leva anche su precedenti conformi del Tribunale di S. Maria C.V. e del Tribunale di Velletri.
Con ordinanza del 20/12/2022, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Successivamente, all'udienza cartolare del 15/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
3 La questione centrale riguarda l'applicabilità del termine biennale introdotto dall'art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017. La norma stabilisce che la prescrizione biennale operi per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, lasciando impregiudicati i crediti già scaduti.
La Corte di Cassazione ha precisato che ciò che rileva è la scadenza della fattura, non il periodo di consumo (Cass. civ., Sez. III,
22.06.2022, n. 17449; Cass. civ., ord. 10.05.2023, n.r.g. 9126/2023;
Cass. civ., Sez. I, ord. 29.05.2024, n. 15102).
Nel caso in esame, le bollette relative a consumi 2017 sono state emesse e notificate nel novembre 2020, con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
Ne consegue la piena operatività del termine biennale, come già riconosciuto dal Giudice di Pace e come confermato anche da questo
Tribunale in fattispecie identiche (Trib. SMCV, Sez. I, 15/03/2023,
n. 1282; Trib. SMCV, Sez. I, 11/02/2025, n. 422).
La tesi del che invoca l'applicabilità del termine Pt_1
quinquennale ex art. 2948 c.c., non può essere condivisa, atteso che la disciplina speciale sopravvenuta ha inteso rafforzare la tutela del consumatore, con regola prevalente rispetto al codice civile.
L'assunto secondo cui i canoni fissi sarebbero estranei alla prescrizione breve è privo di pregio.
Tutte le componenti tariffarie concorrono a formare il corrispettivo unitario del contratto di fornitura idrica e rientrano pertanto nel perimetro applicativo della prescrizione biennale. Tale conclusione è
4 stata ribadita anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Velletri, sent. 2021 prodotta in atti;
Trib. SMCV, sent. n. 422/2025).
Correttamente il Giudice di Pace ha condannato l'ente all'indennizzo di € 90,00 ex art. 72, All. A, Delib. ARERA 655/2015. La fatturazione è avvenuta oltre il triplo dei termini standard previsti dall'art. 67 della medesima regolazione.
La giurisprudenza ha chiarito che l'indennizzo automatico costituisce una tutela minima e inderogabile per l'utente (cfr. TAR Lazio, sez.
III, 13.12.2021, n. 13184). Le censure del formulate in Pt_1
modo generico, non valgono a superare tale automatismo.
Alla luce di quanto sopra, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati e delle spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 648,00 per compensi professionali (valori minimi ex D.M. 55/2014, scaglione fino a € 1.100, aumentati del 20% ex art. 4, co. 2, per due
5 parti assistite con identica posizione processuale), oltre rimborso spese forfetario 15%, CPA al 4% e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7008/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE) il 05/09/1951, e (C.F.: Controparte_2
) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente dall'Avv. Rosario Carmine Rossi (C.F.:
) e dall'Avv. Carmelina Cappelli (C.F.: C.F._4
1 ) ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo C.F._5
a Piedimonte Matese alla Via Cila, 55;
-appellati-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con citazione notificata nel 2021, i sigg. e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio il chiedendo
[...] Parte_1
accertarsi la prescrizione estintiva delle somme pretese a titolo di corrispettivo idrico per consumi relativi all'anno 2017, fatturati dall'ente soltanto con bollette emesse nel novembre 2020, e deducendo altresì il diritto all'indennizzo automatico per la tardiva fatturazione ai sensi della regolazione ARERA.
Con sentenza n. 535/2022, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese nella persona della dott.ssa Maciariello, ha accolto la domanda, dichiarando prescritto il credito comunale, condannando l'ente al pagamento dell'indennizzo automatico di € 90,00 per ciascun attore e alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
deducendo: la non applicabilità della prescrizione biennale, trattandosi di consumi antecedenti al 2020 e soggetti quindi al
2 termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; l'illegittimità o comunque la non vincolatività delle delibere in punto di prescrizione e di CP_3
indennizzi; la sottrazione dei canoni fissi al perimetro della prescrizione biennale;
l'erroneità della condanna all'indennizzo automatico
Gli appellati si sono costituiti resistendo al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, facendo leva anche su precedenti conformi del Tribunale di S. Maria C.V. e del Tribunale di Velletri.
Con ordinanza del 20/12/2022, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Successivamente, all'udienza cartolare del 15/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
3 La questione centrale riguarda l'applicabilità del termine biennale introdotto dall'art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017. La norma stabilisce che la prescrizione biennale operi per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, lasciando impregiudicati i crediti già scaduti.
La Corte di Cassazione ha precisato che ciò che rileva è la scadenza della fattura, non il periodo di consumo (Cass. civ., Sez. III,
22.06.2022, n. 17449; Cass. civ., ord. 10.05.2023, n.r.g. 9126/2023;
Cass. civ., Sez. I, ord. 29.05.2024, n. 15102).
Nel caso in esame, le bollette relative a consumi 2017 sono state emesse e notificate nel novembre 2020, con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
Ne consegue la piena operatività del termine biennale, come già riconosciuto dal Giudice di Pace e come confermato anche da questo
Tribunale in fattispecie identiche (Trib. SMCV, Sez. I, 15/03/2023,
n. 1282; Trib. SMCV, Sez. I, 11/02/2025, n. 422).
La tesi del che invoca l'applicabilità del termine Pt_1
quinquennale ex art. 2948 c.c., non può essere condivisa, atteso che la disciplina speciale sopravvenuta ha inteso rafforzare la tutela del consumatore, con regola prevalente rispetto al codice civile.
L'assunto secondo cui i canoni fissi sarebbero estranei alla prescrizione breve è privo di pregio.
Tutte le componenti tariffarie concorrono a formare il corrispettivo unitario del contratto di fornitura idrica e rientrano pertanto nel perimetro applicativo della prescrizione biennale. Tale conclusione è
4 stata ribadita anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Velletri, sent. 2021 prodotta in atti;
Trib. SMCV, sent. n. 422/2025).
Correttamente il Giudice di Pace ha condannato l'ente all'indennizzo di € 90,00 ex art. 72, All. A, Delib. ARERA 655/2015. La fatturazione è avvenuta oltre il triplo dei termini standard previsti dall'art. 67 della medesima regolazione.
La giurisprudenza ha chiarito che l'indennizzo automatico costituisce una tutela minima e inderogabile per l'utente (cfr. TAR Lazio, sez.
III, 13.12.2021, n. 13184). Le censure del formulate in Pt_1
modo generico, non valgono a superare tale automatismo.
Alla luce di quanto sopra, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati e delle spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 648,00 per compensi professionali (valori minimi ex D.M. 55/2014, scaglione fino a € 1.100, aumentati del 20% ex art. 4, co. 2, per due
5 parti assistite con identica posizione processuale), oltre rimborso spese forfetario 15%, CPA al 4% e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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