CASS
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 20059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20059 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da OL ON, nato a [...], il [...] Avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20059 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/01/2025 letta la memoria della difesa del ricorrente, che riportandosi ai motivi del ricorso ne ha invocato l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa il 21 dicembre 2022 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con la quale OL ON era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 99, comma 4, e 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (capo 1), e 99, comma 4 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (capo 2), riuniti per il vincolo della continuazione, e, per l'effetto, condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e euro 3.000 di multa, convertita in lavoro di pubblica utilità per la durata della sanzione detentiva inflitta. 2. Avverso la sentenza OL, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge -artt. 168-bis cod.pen., 464-bis, comma 5, e 464-septies, cod.proc.pen.- in relazione all'ordinanza del Tribunale di rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova del 16 febbraio 2022, e correlato vizio di motivazione. Il Tribunale aveva ritenuto di non poter formulare prognosi in termini di non ricaduta nel delitto in capo all'imputato, cui è contestata la recidiva, pur comminando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Assume la difesa l'esistenza ed attualità dell'interesse dell'imputato all'applicazione dell'istituto negato, stante l'effetto estintivo del reato che solo al positivo esperimento dello stesso consegue, sostanzialmente a parità di percorso rispetto alla pena sostitutiva di cui all'art. 56-bis I. 689/81. 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge -artt. 514, comma 2, e 493, comma 3, cod.proc.pen.- in relazione all'ordinanza resa dal Tribunale il 12 ottobre 2022, di acquisizione del verbale di estrapolazione dati del cellulare, di cui invoca l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento- e correlato vizio di motivazione. Assume la difesa che l'attività sottesa alla redazione del verbale in questione debba essere assimilata all'ispezione, necessitante, ex art. 244 e segg. cod.proc.pen. un decreto dell'autorità giudiziaria, nella specie inesistente;
contesta l'irripetibilità dell'atto; assume che proprio le risultanze di tale verbale sono state poste a fondamento della pronuncia di condanna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha inizialmente rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ritenendo di non poter formulare prognosi fausta in termini di non ricaduta nel delitto in capo all'imputato, per la contestata recidiva e ritenendo i precedenti di cui è latore ostativi, pur comminando, poi, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nel che, secondo la difesa, si anniderebbe la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha rigettato il motivo con cui era stata invocata la nullità della ordinanza di rigetto del primo giudice, rilevato che «l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può considerarsi nulla, non essendosi incorsi in alcun vizio tipicamente determinante una tale radicale sanzione processuale, essendosi limitato il giudice ad una valutazione negativa di merito». Ed osservato, a sostegno della conferma della decisione del Tribunale, che l'ammissione al percorso di probation presuppone una prognosi special preventiva che, nella fattispecie, non può formularsi in relazione ai precedenti penali che gravano sull'imputato, argomentando -in via ulteriore- sulla non contraddittorietà con siffatta decisione della scelta di sostituzione della pena erogata con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, all'esito del giudizio, in quanto diversi sono i presupposti e diversi sono gli esiti dei due istituti, il che giustifica anche la diversa preliminare verifica delle condizioni per avviare i relativi percorsi, il primo sicuramente più complesso, il secondo caratterizzato dalle finalità certamente meno incisive che ne conseguono. 1.1. La motivazione della Corte veneziana, confermativa della valutazione di non praticabilità della prova, per la mancata formulabilità di una favorevole prognosi sulla futura astensione da parte dell'imputato dal commettere ulteriori reati, fondata sulla disamina dei precedenti, per quanto sintetica, non è né errata in diritto, né contraddittoria con emergenze della stessa sentenza o genericamente processuali, né manifestamente illogica. Si rammenta che «l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dell'interessato nella vita sociale, ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti 3 dell'articolo 133 cod pen, inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», così ex multis Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv . 283883- 01, che spiega come «deve ritenersi applicabile, infatti, il principio formatosi con riguardo all'analogo istituto previsto nel procedimento a carico di imputati minorenni, secondo cui l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale, ed espressione di un giudizio prognostico- insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione- condotto sulla scorta di molteplici indicatori desunti dall'articolo 133 cod. pen. , inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come richiesto dall'articolo 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, Rv. 280276)». A tale sindacato la Corte di appello territoriale non si è sottratta, condivisibilmente segnalando il diverso perimetro applicativo della - alfine disposta- sostituzione della pena con quella, sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, che non solo partecipa di diversi presupposti e risponde a diverse finalità, comportando un esito meno incisivo a favore dell'imputato, ma, soprattutto, presuppone un vaglio a valle del processo, sulla scorta di acquisizioni più affinate rispetto all'illecito contestato. La possibilità ed effettività di una diversa valutazione dei precedenti dell'imputato all'esito del dibattimento, peraltro, è stata già affermata e ritenuta perfettamente lecita anche in ipotesi in cui proprio l'esistenza dei precedenti, a causa della contestazione della recidiva, era stata la ragione della mancata ammissione alla prova, laddove la recidiva stessa era stata, all'esito del processo, esclusa (Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, RV28364- 01: «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza nel caso in cui il giudice pur dopo aver rigettato l'istanza di ammissione al beneficio sulla base della sussistenza di un pericolo di recidivanza, escluda poi, all'esito del giudizio, la recidiva, giacché mentre la concessione del beneficio di cui all'articolo 464-quater cod. proc.pen. presuppone una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento e la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario, l'esclusione della recidiva si fonda sul convincimento che l'illecito commesso non sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore». 2. Manifestamente infondato è, pure, il secondo motivo di ricorso. 4 Oggetto della censura difensiva è il verbale a proposito del quale, in sede di escussione testimoniale nel corso dell'udienza del 16 settembre 2022, il teste app. Presi aveva dichiarato di aver trascritto manualmente, di proprio pugno, il testo dei messaggi contenuti nel cellulare sequestrato all'imputato, così redigendo il verbale in questione, in cui dava atto di aver proceduto in tal senso a causa dell'impossibilità tecnica di scaricare digitalmente il contenuto del dispositivo. Assume la difesa che, all'esito della escussione testimoniale, il pubblico ministero di udienza ne chiedeva l'acquisizione, disposta dal tribunale su opposizione della difesa (che sosteneva non trattarsi di perizia, per l'assenza delle garanzie dovute in tal caso, né di atto irripetibile, ma di semplice trascrizione, a discrezione dell'appuntato Presi, di taluni messaggi o parte degli stessi, senza contraddittorio alcuno). La questione, posta all'attenzione della Corte territoriale, è stata dalla stessa decisa avendo la Corte territoriale ritenuto di validare l'acquisizione l'acquisizione del verbale, ritenendo l'attività svolta assimilabile ad una ispezione - peraltro meno invasiva dello stesso sequestro del supporto- sicchè il verbale sarebbe dunque stato originariamente acquisibile al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. trattandosi di atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria onde non disperdere le prove. La difesa torna ad invocarne l'espunzione dagli atti del procedimento, con le conseguenti determinazioni in tema di affermazione della responsabilità del ricorrente. 2.1. Rileva il Collegio che dalla sentenza del 22 dicembre del Tribunale di Vicenza si evince che il verbale di che trattasi è stato acquisito al dibattimento, quale atto irripetibile, e che nel verbale di udienza non vi è traccia di opposizione alcuna della difesa alla sua acquisizione (cfr. «svolgimento del processo», pagina 2 della sentenza, secondo periodo); che, peraltro, sono entrati nel compendio probatorio ritualmente utilizzabile, in quanto acquisiti con il consenso delle parti, gli atti tutti di indagine condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Thiene e Breganze, ivi compresi «gli allegati numeri 1 e 2 all'informativa n. 212/2018 del 7 Febbraio 2019, consistenti nei tabulati telefonici e nel relativo supporto CD-rom» (cfr. «motivi della decisione», pagina 2 della sentenza, ultimo periodo). Si legge, altresì che «Il teste di polizia giudiziaria, Presi, in servizio verso la stazione dei Carabinieri di Thiene, riferiva di aver svolto l'attività di estrapolazione dei dati del telefono cellulare in uso all'imputato, mediante trascrizione manuale dei messaggi;
e che il relativo file, così redatto, era stato copiato e salvato all'interno di un supporto CD- rom (quello di cui agli allegati n. 1 e 2 all'informativa n. 212/2018 del 7 Febbraio 2029)» (cfr. «motivi della decisione», pagina 4-§ 2.2- primo periodo». 5 2.2. Ritiene il Collegio che destituita di fondamento per contrarietà con le dedotte risultanze processuali -ed a prescindere dalla qualificazione così dell'attività svolta come dell'atto conseguentemente formato- è, dunque, l'allegazione difensiva dell'acquisizione del verbale di che trattasi sulla opposizione della difesa. Il verbale è, ritualmente, parte delle allegazioni documentali che, sul consenso delle parti, hanno fatto ingresso nel compendio probatorio, come si deve concludere per la puntuale corrispondenza dell'indicazione dell'atto consultato dal teste di polizia giudiziaria Presi, della Stazione dei Carabinieri di Thiene, a quanto indicato come facente parte del materiale probatorio acquisito su consenso delle parti in quanto allegato alla informativa di quella Stazione. Si osserva, inoltre, che la acquisizione del verbale, verosimilmente offerto al testimone proprio in quanto già acquisito agli atti del processo, in ausilio alla memoria in occasione della sua deposizione dibattimentale, non è stata foriera di un utilizzo delle risultanze dello stesso in quanto tale, essendo invece riportate, nelle sentenze di merito, quale fonte probatoria, le dichiarazioni rese direttamente dal teste in udienza, e non il contenuto del documento di che trattasi. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025 Il Presidente Lae _ orlis. est.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20059 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/01/2025 letta la memoria della difesa del ricorrente, che riportandosi ai motivi del ricorso ne ha invocato l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa il 21 dicembre 2022 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con la quale OL ON era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 99, comma 4, e 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (capo 1), e 99, comma 4 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (capo 2), riuniti per il vincolo della continuazione, e, per l'effetto, condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e euro 3.000 di multa, convertita in lavoro di pubblica utilità per la durata della sanzione detentiva inflitta. 2. Avverso la sentenza OL, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge -artt. 168-bis cod.pen., 464-bis, comma 5, e 464-septies, cod.proc.pen.- in relazione all'ordinanza del Tribunale di rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova del 16 febbraio 2022, e correlato vizio di motivazione. Il Tribunale aveva ritenuto di non poter formulare prognosi in termini di non ricaduta nel delitto in capo all'imputato, cui è contestata la recidiva, pur comminando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Assume la difesa l'esistenza ed attualità dell'interesse dell'imputato all'applicazione dell'istituto negato, stante l'effetto estintivo del reato che solo al positivo esperimento dello stesso consegue, sostanzialmente a parità di percorso rispetto alla pena sostitutiva di cui all'art. 56-bis I. 689/81. 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge -artt. 514, comma 2, e 493, comma 3, cod.proc.pen.- in relazione all'ordinanza resa dal Tribunale il 12 ottobre 2022, di acquisizione del verbale di estrapolazione dati del cellulare, di cui invoca l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento- e correlato vizio di motivazione. Assume la difesa che l'attività sottesa alla redazione del verbale in questione debba essere assimilata all'ispezione, necessitante, ex art. 244 e segg. cod.proc.pen. un decreto dell'autorità giudiziaria, nella specie inesistente;
contesta l'irripetibilità dell'atto; assume che proprio le risultanze di tale verbale sono state poste a fondamento della pronuncia di condanna. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha inizialmente rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ritenendo di non poter formulare prognosi fausta in termini di non ricaduta nel delitto in capo all'imputato, per la contestata recidiva e ritenendo i precedenti di cui è latore ostativi, pur comminando, poi, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nel che, secondo la difesa, si anniderebbe la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha rigettato il motivo con cui era stata invocata la nullità della ordinanza di rigetto del primo giudice, rilevato che «l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può considerarsi nulla, non essendosi incorsi in alcun vizio tipicamente determinante una tale radicale sanzione processuale, essendosi limitato il giudice ad una valutazione negativa di merito». Ed osservato, a sostegno della conferma della decisione del Tribunale, che l'ammissione al percorso di probation presuppone una prognosi special preventiva che, nella fattispecie, non può formularsi in relazione ai precedenti penali che gravano sull'imputato, argomentando -in via ulteriore- sulla non contraddittorietà con siffatta decisione della scelta di sostituzione della pena erogata con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, all'esito del giudizio, in quanto diversi sono i presupposti e diversi sono gli esiti dei due istituti, il che giustifica anche la diversa preliminare verifica delle condizioni per avviare i relativi percorsi, il primo sicuramente più complesso, il secondo caratterizzato dalle finalità certamente meno incisive che ne conseguono. 1.1. La motivazione della Corte veneziana, confermativa della valutazione di non praticabilità della prova, per la mancata formulabilità di una favorevole prognosi sulla futura astensione da parte dell'imputato dal commettere ulteriori reati, fondata sulla disamina dei precedenti, per quanto sintetica, non è né errata in diritto, né contraddittoria con emergenze della stessa sentenza o genericamente processuali, né manifestamente illogica. Si rammenta che «l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dell'interessato nella vita sociale, ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti 3 dell'articolo 133 cod pen, inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», così ex multis Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv . 283883- 01, che spiega come «deve ritenersi applicabile, infatti, il principio formatosi con riguardo all'analogo istituto previsto nel procedimento a carico di imputati minorenni, secondo cui l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale, ed espressione di un giudizio prognostico- insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione- condotto sulla scorta di molteplici indicatori desunti dall'articolo 133 cod. pen. , inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come richiesto dall'articolo 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, Rv. 280276)». A tale sindacato la Corte di appello territoriale non si è sottratta, condivisibilmente segnalando il diverso perimetro applicativo della - alfine disposta- sostituzione della pena con quella, sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, che non solo partecipa di diversi presupposti e risponde a diverse finalità, comportando un esito meno incisivo a favore dell'imputato, ma, soprattutto, presuppone un vaglio a valle del processo, sulla scorta di acquisizioni più affinate rispetto all'illecito contestato. La possibilità ed effettività di una diversa valutazione dei precedenti dell'imputato all'esito del dibattimento, peraltro, è stata già affermata e ritenuta perfettamente lecita anche in ipotesi in cui proprio l'esistenza dei precedenti, a causa della contestazione della recidiva, era stata la ragione della mancata ammissione alla prova, laddove la recidiva stessa era stata, all'esito del processo, esclusa (Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, RV28364- 01: «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza nel caso in cui il giudice pur dopo aver rigettato l'istanza di ammissione al beneficio sulla base della sussistenza di un pericolo di recidivanza, escluda poi, all'esito del giudizio, la recidiva, giacché mentre la concessione del beneficio di cui all'articolo 464-quater cod. proc.pen. presuppone una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento e la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario, l'esclusione della recidiva si fonda sul convincimento che l'illecito commesso non sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore». 2. Manifestamente infondato è, pure, il secondo motivo di ricorso. 4 Oggetto della censura difensiva è il verbale a proposito del quale, in sede di escussione testimoniale nel corso dell'udienza del 16 settembre 2022, il teste app. Presi aveva dichiarato di aver trascritto manualmente, di proprio pugno, il testo dei messaggi contenuti nel cellulare sequestrato all'imputato, così redigendo il verbale in questione, in cui dava atto di aver proceduto in tal senso a causa dell'impossibilità tecnica di scaricare digitalmente il contenuto del dispositivo. Assume la difesa che, all'esito della escussione testimoniale, il pubblico ministero di udienza ne chiedeva l'acquisizione, disposta dal tribunale su opposizione della difesa (che sosteneva non trattarsi di perizia, per l'assenza delle garanzie dovute in tal caso, né di atto irripetibile, ma di semplice trascrizione, a discrezione dell'appuntato Presi, di taluni messaggi o parte degli stessi, senza contraddittorio alcuno). La questione, posta all'attenzione della Corte territoriale, è stata dalla stessa decisa avendo la Corte territoriale ritenuto di validare l'acquisizione l'acquisizione del verbale, ritenendo l'attività svolta assimilabile ad una ispezione - peraltro meno invasiva dello stesso sequestro del supporto- sicchè il verbale sarebbe dunque stato originariamente acquisibile al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. trattandosi di atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria onde non disperdere le prove. La difesa torna ad invocarne l'espunzione dagli atti del procedimento, con le conseguenti determinazioni in tema di affermazione della responsabilità del ricorrente. 2.1. Rileva il Collegio che dalla sentenza del 22 dicembre del Tribunale di Vicenza si evince che il verbale di che trattasi è stato acquisito al dibattimento, quale atto irripetibile, e che nel verbale di udienza non vi è traccia di opposizione alcuna della difesa alla sua acquisizione (cfr. «svolgimento del processo», pagina 2 della sentenza, secondo periodo); che, peraltro, sono entrati nel compendio probatorio ritualmente utilizzabile, in quanto acquisiti con il consenso delle parti, gli atti tutti di indagine condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Thiene e Breganze, ivi compresi «gli allegati numeri 1 e 2 all'informativa n. 212/2018 del 7 Febbraio 2019, consistenti nei tabulati telefonici e nel relativo supporto CD-rom» (cfr. «motivi della decisione», pagina 2 della sentenza, ultimo periodo). Si legge, altresì che «Il teste di polizia giudiziaria, Presi, in servizio verso la stazione dei Carabinieri di Thiene, riferiva di aver svolto l'attività di estrapolazione dei dati del telefono cellulare in uso all'imputato, mediante trascrizione manuale dei messaggi;
e che il relativo file, così redatto, era stato copiato e salvato all'interno di un supporto CD- rom (quello di cui agli allegati n. 1 e 2 all'informativa n. 212/2018 del 7 Febbraio 2029)» (cfr. «motivi della decisione», pagina 4-§ 2.2- primo periodo». 5 2.2. Ritiene il Collegio che destituita di fondamento per contrarietà con le dedotte risultanze processuali -ed a prescindere dalla qualificazione così dell'attività svolta come dell'atto conseguentemente formato- è, dunque, l'allegazione difensiva dell'acquisizione del verbale di che trattasi sulla opposizione della difesa. Il verbale è, ritualmente, parte delle allegazioni documentali che, sul consenso delle parti, hanno fatto ingresso nel compendio probatorio, come si deve concludere per la puntuale corrispondenza dell'indicazione dell'atto consultato dal teste di polizia giudiziaria Presi, della Stazione dei Carabinieri di Thiene, a quanto indicato come facente parte del materiale probatorio acquisito su consenso delle parti in quanto allegato alla informativa di quella Stazione. Si osserva, inoltre, che la acquisizione del verbale, verosimilmente offerto al testimone proprio in quanto già acquisito agli atti del processo, in ausilio alla memoria in occasione della sua deposizione dibattimentale, non è stata foriera di un utilizzo delle risultanze dello stesso in quanto tale, essendo invece riportate, nelle sentenze di merito, quale fonte probatoria, le dichiarazioni rese direttamente dal teste in udienza, e non il contenuto del documento di che trattasi. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025 Il Presidente Lae _ orlis. est.