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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1431/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF LE Presidente relatore
NA CI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1431/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.07.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Monsummano Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4 (c.f.
), rappresentata in giudizio e difesa dall'Avv. C.F._1
SA LL (c.f. – PEC C.F._2
, del Foro di Pistoia, ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Montecatini
Terme (PT) alla Piazza XX Settembre n. 32, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], int.
4, (c.f. ), rappresentato in giudizio e difeso C.F._3 dall'Avv. Cristina Barontini (c.f. – PEC C.F._4
, del Foro di Pistoia, ed elettivamente Email_2
1 domiciliato presso il suo studio posto in Buggiano (PT) alla Via
Roma n. 32, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1 data 20.07.2002 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 03.05.2009). Persona_1
Le parti evidenziavano che con ricorso per separazione consensuale, depositato l'01.08.2003 i coniugi chiedevano al Tribunale di Pistoia di omologare la loro separazione alle condizioni indicate nel ricorso stesso. Tale separazione, a seguito della comparizione personale delle parti all'udienza presidenziale del 16.10.2003 veniva omologata dal Tribunale, con decreto n. 7336 del 17.11.2003 all'esito del procedimento recante R.G. n. 2528/2003.
Successivamente tra i coniugi interveniva una riconciliazione, tanto che appunto dalla loro unione nel 2009 nasceva il figlio . Per_1
Nel tempo, tuttavia, il rapporto matrimoniale si incrinava nuovamente a causa di una grave incompatibilità di carattere e di incomprensioni, perdendo così quei contenuti di natura materiale e spirituale che sono alla base del vincolo coniugale, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della convivenza e facendo entrare il rapporto coniugale in una fase di crisi irreversibile, tanto che i coniugi vivono già da molto tempo di fatto separati, seppure ancora coabitando nella casa coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
2 1. disporre che i coniugi vivano separati portandosi reciproco rispetto, pronunciando la loro separazione, senza la previsione di alcuna contribuzione economica reciproca al loro mantenimento, essendosi dichiarate le parti economicamente autosufficienti;
2. disporre che la casa coniugale, posta in Monsummano Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4, di proprietà esclusiva del IG.
, venga formalmente assegnata allo stesso nel superiore CP_1 interesse del figlio che ivi manterrà la residenza anagrafica;
Per_1
Part impegnandosi la IG.ra a rilasciare tale abitazione non appena avrà rinvenuto una diversa adeguata sistemazione abitativa per sé
e per il figlio, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con consequenziale spostamento anche della sua residenza anagrafica;
3. disporre che venga affidato ad entrambi i genitori Per_1 secondo il regime dell'affidamento condiviso con la precisazione che, in riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per lui (relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale) saranno assunte di comune accordo dai genitori mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dagli stessi separatamente nei giorni in cui il figlio si trovi presso di loro;
4. disporre che il figlio frequenti i genitori secondo l'ipotesi Per_1 di calendario dettagliato nella premessa del presente atto;
5. disporre che i genitori, in ragione della collocazione paritetica del figlio e delle rispettive risorse economiche, contribuiscano al suo mantenimento in modo diretto per i tempi di permanenza di presso di loro, senza la previsione di alcun assegno Per_1 perequativo;
6. disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie utili e necessarie per in ragione del 50% ciascuno, rimandando Per_1 espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'intestato Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01.10.2018,
3 da intendersi qui integralmente richiamato e comunque tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto (doc. 18);
7. prendere atto che l'Assegno Unico e Universale per verrà Per_1 percepito dai genitori, come per legge, in ragione del 50% ciascuno e nella stessa misura i coniugi usufruiranno di tutti gli altri benefici fiscali previsti per il figlio;
8. disporre che i beni mobili posti ad arredo e corredo della casa coniugale, fatto salvo quanto separatamente concordato tra i coniugi in ordine a quelli che potranno essere asportati dalla IG.ra Part
che ne diverrà dunque definitiva assegnataria ed esclusiva proprietaria, resteranno definitivamente assegnati al IG. CP_1 che ne diverrà dunque esclusivo proprietario;
9. disporre che l'autoveicolo marca Nissan e modello Juke, targato
FE515YN (di cui al richiamato doc. 16) sia definitivamente assegnato alla IG.ra , la quale provvederà a propria cura Parte_1
e spese al passaggio di proprietà entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
10. disporre che l'autoveicolo marca Nissan e modello Qashqai, targato GM622TE (di cui al richiamato doc. 17) sia definitivamente assegnato al IG. ; Controparte_1
11. fare proprio l'accordo raggiunto dai coniugi con scopo solutoriocompensativo, anche avvalendosi della previsione contenuta nell'art. 473bis.51, c. 2, seconda parte, c.p.c., finalizzato a regolamentare il rapporto di credito/debito tra loro sorto in ragione della mancata esecuzione da parte del IG. di CP_1 quanto previsto nel precedente accordo separativo di cui sopra (v. ancora docc. 8, 9 e 10). E quindi prendere atto dell'avvenuta consegna, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, dal
IG. alla IG.ra dell'assegno circolare Controparte_1 Parte_1
n. 6060056542–07 emesso in data 21.07.2025 all'ordine della stessa e recante l'importo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00)
e dell'impegno da parte del medesimo IG. di CP_1 corrispondere alla moglie la somma residua (rispetto a quella complessivamente concordata) di € 10.000,00 (diecimila/00) entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della udienza
4 che verrà fissata dal Tribunale, in occasione della sentenza di separazione e con il provvedimento di rimessione della causa sul ruolo per la decisione sullo scioglimento del loro matrimonio.
Dovendosi intendere tale data quale termine essenziale per l'adempimento della prestazione così assunta.
A tale fine il IG. , con la sottoscrizione del Controparte_1 presente accordo, concede alla moglie la facoltà di iscrivere ipoteca per l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), con ogni onere e spesa a carico del marito, sulla casa coniugale sita in Monsummano
Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4, – rappresentata al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 9, Particella 440,
Subalterno 9 (categoria A/3, Classe 6, Consistenza 6 vani, rendita €
309,87; v. ancora i docc. 4, 5 e 12). Valendo la sottoscrizione del presente atto da parte del marito quale formale prestazione del relativo e necessario consenso, che comunque il IG. qui si CP_1 impegna a manifestare in ogni sede dovesse rendersi necessaria.
Con ogni consequenziale effetto sul piano della esenzione fiscale dell'accordo di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della l. n. 74/1987 e comunque ai sensi e per gli effetti di legge;
12. prendere atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi per cui il IG.
, attuale intestatario della utenza telefonica cellulare n. CP_1
347/5533588 provvederà a volturare tale utenza a nome della Part IG.ra entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
13. una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1978 e comunque quando siano integrate tutte le necessarie condizioni di legge, anche ai fini della correlata procedibilità, Voglia pronunciare Part lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGg.ri e CP_1 in ragione delle condizioni di cui al presente ricorso, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
e con ogni consequenziale e necessario provvedimento;
5 14. disporre la integrale compensazione tra le parti di tutti i compensi e le spese di lite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 22.10.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
BA (Romania) il 28.06.1981 e , nato a [...]
BU (Romania) il 15.03.1969, che hanno contratto matrimonio in data 20.07.2002 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda
6 di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
22, P. I, anno 2002);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Presidente relatore
EF LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF LE Presidente relatore
NA CI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1431/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.07.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Monsummano Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4 (c.f.
), rappresentata in giudizio e difesa dall'Avv. C.F._1
SA LL (c.f. – PEC C.F._2
, del Foro di Pistoia, ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Montecatini
Terme (PT) alla Piazza XX Settembre n. 32, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], int.
4, (c.f. ), rappresentato in giudizio e difeso C.F._3 dall'Avv. Cristina Barontini (c.f. – PEC C.F._4
, del Foro di Pistoia, ed elettivamente Email_2
1 domiciliato presso il suo studio posto in Buggiano (PT) alla Via
Roma n. 32, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.07.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1 data 20.07.2002 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 03.05.2009). Persona_1
Le parti evidenziavano che con ricorso per separazione consensuale, depositato l'01.08.2003 i coniugi chiedevano al Tribunale di Pistoia di omologare la loro separazione alle condizioni indicate nel ricorso stesso. Tale separazione, a seguito della comparizione personale delle parti all'udienza presidenziale del 16.10.2003 veniva omologata dal Tribunale, con decreto n. 7336 del 17.11.2003 all'esito del procedimento recante R.G. n. 2528/2003.
Successivamente tra i coniugi interveniva una riconciliazione, tanto che appunto dalla loro unione nel 2009 nasceva il figlio . Per_1
Nel tempo, tuttavia, il rapporto matrimoniale si incrinava nuovamente a causa di una grave incompatibilità di carattere e di incomprensioni, perdendo così quei contenuti di natura materiale e spirituale che sono alla base del vincolo coniugale, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della convivenza e facendo entrare il rapporto coniugale in una fase di crisi irreversibile, tanto che i coniugi vivono già da molto tempo di fatto separati, seppure ancora coabitando nella casa coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
2 1. disporre che i coniugi vivano separati portandosi reciproco rispetto, pronunciando la loro separazione, senza la previsione di alcuna contribuzione economica reciproca al loro mantenimento, essendosi dichiarate le parti economicamente autosufficienti;
2. disporre che la casa coniugale, posta in Monsummano Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4, di proprietà esclusiva del IG.
, venga formalmente assegnata allo stesso nel superiore CP_1 interesse del figlio che ivi manterrà la residenza anagrafica;
Per_1
Part impegnandosi la IG.ra a rilasciare tale abitazione non appena avrà rinvenuto una diversa adeguata sistemazione abitativa per sé
e per il figlio, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con consequenziale spostamento anche della sua residenza anagrafica;
3. disporre che venga affidato ad entrambi i genitori Per_1 secondo il regime dell'affidamento condiviso con la precisazione che, in riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per lui (relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale) saranno assunte di comune accordo dai genitori mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dagli stessi separatamente nei giorni in cui il figlio si trovi presso di loro;
4. disporre che il figlio frequenti i genitori secondo l'ipotesi Per_1 di calendario dettagliato nella premessa del presente atto;
5. disporre che i genitori, in ragione della collocazione paritetica del figlio e delle rispettive risorse economiche, contribuiscano al suo mantenimento in modo diretto per i tempi di permanenza di presso di loro, senza la previsione di alcun assegno Per_1 perequativo;
6. disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie utili e necessarie per in ragione del 50% ciascuno, rimandando Per_1 espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse ed alla relativa disciplina, anche in ordine alla preventiva condivisione ed al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo di Intesa intercorso tra l'intestato Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01.10.2018,
3 da intendersi qui integralmente richiamato e comunque tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto (doc. 18);
7. prendere atto che l'Assegno Unico e Universale per verrà Per_1 percepito dai genitori, come per legge, in ragione del 50% ciascuno e nella stessa misura i coniugi usufruiranno di tutti gli altri benefici fiscali previsti per il figlio;
8. disporre che i beni mobili posti ad arredo e corredo della casa coniugale, fatto salvo quanto separatamente concordato tra i coniugi in ordine a quelli che potranno essere asportati dalla IG.ra Part
che ne diverrà dunque definitiva assegnataria ed esclusiva proprietaria, resteranno definitivamente assegnati al IG. CP_1 che ne diverrà dunque esclusivo proprietario;
9. disporre che l'autoveicolo marca Nissan e modello Juke, targato
FE515YN (di cui al richiamato doc. 16) sia definitivamente assegnato alla IG.ra , la quale provvederà a propria cura Parte_1
e spese al passaggio di proprietà entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
10. disporre che l'autoveicolo marca Nissan e modello Qashqai, targato GM622TE (di cui al richiamato doc. 17) sia definitivamente assegnato al IG. ; Controparte_1
11. fare proprio l'accordo raggiunto dai coniugi con scopo solutoriocompensativo, anche avvalendosi della previsione contenuta nell'art. 473bis.51, c. 2, seconda parte, c.p.c., finalizzato a regolamentare il rapporto di credito/debito tra loro sorto in ragione della mancata esecuzione da parte del IG. di CP_1 quanto previsto nel precedente accordo separativo di cui sopra (v. ancora docc. 8, 9 e 10). E quindi prendere atto dell'avvenuta consegna, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, dal
IG. alla IG.ra dell'assegno circolare Controparte_1 Parte_1
n. 6060056542–07 emesso in data 21.07.2025 all'ordine della stessa e recante l'importo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00)
e dell'impegno da parte del medesimo IG. di CP_1 corrispondere alla moglie la somma residua (rispetto a quella complessivamente concordata) di € 10.000,00 (diecimila/00) entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della udienza
4 che verrà fissata dal Tribunale, in occasione della sentenza di separazione e con il provvedimento di rimessione della causa sul ruolo per la decisione sullo scioglimento del loro matrimonio.
Dovendosi intendere tale data quale termine essenziale per l'adempimento della prestazione così assunta.
A tale fine il IG. , con la sottoscrizione del Controparte_1 presente accordo, concede alla moglie la facoltà di iscrivere ipoteca per l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), con ogni onere e spesa a carico del marito, sulla casa coniugale sita in Monsummano
Terme (PT) alla Via Diolaiuti n. 11/B, int. 4, – rappresentata al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 9, Particella 440,
Subalterno 9 (categoria A/3, Classe 6, Consistenza 6 vani, rendita €
309,87; v. ancora i docc. 4, 5 e 12). Valendo la sottoscrizione del presente atto da parte del marito quale formale prestazione del relativo e necessario consenso, che comunque il IG. qui si CP_1 impegna a manifestare in ogni sede dovesse rendersi necessaria.
Con ogni consequenziale effetto sul piano della esenzione fiscale dell'accordo di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della l. n. 74/1987 e comunque ai sensi e per gli effetti di legge;
12. prendere atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi per cui il IG.
, attuale intestatario della utenza telefonica cellulare n. CP_1
347/5533588 provvederà a volturare tale utenza a nome della Part IG.ra entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
13. una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1978 e comunque quando siano integrate tutte le necessarie condizioni di legge, anche ai fini della correlata procedibilità, Voglia pronunciare Part lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGg.ri e CP_1 in ragione delle condizioni di cui al presente ricorso, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
e con ogni consequenziale e necessario provvedimento;
5 14. disporre la integrale compensazione tra le parti di tutti i compensi e le spese di lite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 22.10.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
BA (Romania) il 28.06.1981 e , nato a [...]
BU (Romania) il 15.03.1969, che hanno contratto matrimonio in data 20.07.2002 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda
6 di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
22, P. I, anno 2002);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Presidente relatore
EF LE
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