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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 103/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Catalani n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giulio
Muceli, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, FU , FU ,
[...] Controparte_12 Per_1 CP_13 Per_2 [...]
FU , FU , FU , CP_14 Per_2 CP_15 Per_2 CP_16 Per_2 [...]
FU , FU E CP_17 Per_2 CP_18 Per_2 Controparte_19
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On, Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare il signor proprietario per intervenuta usucapione Parte_1
ventennale dei fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di Jerzu al Foglio 25 part. 107, 114,
117 e 125, e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jerzu al Foglio 25, part.
88 sub. 3 e comproprietario unitamente ai fratelli e dell'immobile distinto CP_20 Persona_3
al Catasto Terreni del Comune di Jerzu al Foglio 25 part 122; con vittoria di spese e competenze in caso di resistenza”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.12.2020, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 19.1.2021, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti di tutti i soggetti convenuti, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi, validi all'identificazione, ad eccezione dei convenuti e nei CP_1 CP_7 CP_9 CP_8 confronti dei quali la notificazione è avvenuta nelle forme ordinarie, l'attore ha Parte_1 intrapreso il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che il medesimo è proprietario per intervenuta usucapione ventennale dei fondi distinti al Catasto Terreni del Comune di Jerzu, al Foglio 25, part. 107, 114, 117 e 125, del fabbricato distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Jerzu F. 25, part. 88 sub. 3, e comproprietario, unitamente ai fratelli e dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Per_3 Parte_1 Parte_2
Jerzu, al Foglio 25, part. 122.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che sin dal 1997 possiede uti dominus, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione né alcuna rivendicazione della proprietà, i suindicati immobili siti nel Comune di Jerzu, località Iscresinu, dei quali il fondo distinto al CT al Foglio 25 part. 107 confina da un lato con la strada e con la proprietà degli eredi del sig. , per Persona_4
un lato con il fondo posseduto dal sig. (Foglio 25, part. 108), per un altro lato con Controparte_21 un fondo del sig. (Fogli 25 part. 111) e infine con un altro fondo dell'attore (Foglio Persona_3
25 part. 117); il fondo distinto al CT al Foglio 25 part. 117 confina per un due lati con un altro fondo dell'attore (Foglio 25, part. 107 e 114), per un lato con la strada in uso comune dell'attore e dei fratelli e;
il fondo distinto al CT al Foglio 25 part. 114 confina per Per_3 CP_19 CP_20 un lato con un altro fondo dell'attore (Foglio 25, part. 117) e per un lato con la strada in uso comune dell'attore e dei fratelli e;
il fondo distinto al CT al Foglio 25 part. 125 Per_3 CP_19 CP_20 confina per un lato con un altro fondo dell'attore, per un lato con la strada in uso comune dell'attore e dei fratelli e e per un lato con il terreno di proprietà del sig. Per_3 CP_19 CP_20
(Foglio 25 part. 124). Controparte_21
In particolare, il possesso è stato esercitato da commissionando e facendo Parte_1 eseguire l'attività di fresatura dei terreni nonché attraverso la pulizia e il taglio della vegetazione e la coltivazione degli stessi;
piantando una vigna di circa 1.700 ceppi nel fondo distinto al Catasto
Terreni del Comune di Jerzu al Foglio 25, partt. 114 e 117, e un uliveto e un agrumeto e un pescheto nel fondo di cui al Catasto Terreni Foglio 25, part. 107; provvedendo annualmente alla potatura, alla lavorazione del terreno, all'accollamento e sfogliatura del vigneto, ad eseguire i
Pag. 2 di 7 trattamenti antiparassitari e alla vendemmia, avvalendosi della collaborazione, tra gli altri, del sig.
; provvedendo inoltre a potare l'agrumeto, il pescheto e gli ulivi e alla Controparte_22
raccolta dei frutti.
Ha soggiunto l'attore che nel fondo sito in Jerzu, località Iscresinu, distinto al Catasto Terreni, al
Foglio 25, part. 125, provvede ogni anno alla pulizia e al taglio della vegetazione, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi.
Il fabbricato distinto al Foglio 25, part 88, sub. 3, sito in località Iscresinu, è composto da una stanza adibita a cucina e l'attore ne cura la manutenzione, in particolare ogni due anni a far data dal
1997 provvede ad imbiancarlo e lo utilizza principalmente per cucinare e mangiare a seguito dello svolgimento dell'attività agricola.
Poiché dalle allegate visure storiche risulta che gli immobili per i quali è causa sono catastalmente intestati ad altri soggetti, sussiste l'interesse dell'attore a vedere riconosciuto e dichiarato giudizialmente il proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione, in forza del possesso ultraventennale esercitato pacificamente sui beni immobili anzidetti e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute trascrizioni e volture in proprio favore del titolo dominicale negli uffici competenti.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali degli immobili in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e nelle forme ordinarie.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica dell'espletamento delle rituali formalità notificatorie, all'udienza virtuale del 21.6.2023, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza in presenza del 21.6.2023, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
Espletato il mezzo istruttorio, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 28.5.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte attrice ha precisato le conclusioni, previo deposito di note conclusive, in data 20.1.2025
è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 di 7 La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo
(animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332;
Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Nel caso in esame rileva altresì l'art. 1102 c.c. in base al quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve infatti osservarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo
Pag. 4 di 7 inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, relativamente alla domanda di usucapione promossa dall'attore avente ad oggetto l'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di Jerzu, al Foglio 25, part. 122, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati alle udienze del 6.12.2023, i testi e - Controparte_22 Testimone_1 dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare;
compaesani ed amici dell'attore da trenta/quarant'anni, collaboratori dell'attore nei vari lavori agricoli e, pertanto, abituali frequentatori della zona da svariati decenni- hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova, riferendo con precisione l'ubicazione, l'estensione/consistenza ed i confini degli immobili per i quali è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso dell'esame, individuando nelle ortofoto e nell'estratto di mappa i corrispondenti numeri di mappa, così dando prova di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sugli immobili dei quali si tratta per un tempo utile al perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che, almeno dal 1993 secondo il teste e da oltre CP_22
venticinque anni per il teste Mura, ma probabilmente anche da prima, e fino ad oggi, Parte_1
ha utilizzato in via esclusiva un appezzamento di terreno, che costituisce un corpo unico,
[...] sito in agro di Jerzu, località Iscresinu, in una parte è stato impiantato un vigneto, nell'altra sono coltivati un uliveto e piante da frutta (agrumi e pesche), nel terzo, che si presenta incolto, vi sono macchia mediterranea e qualche pianta di leccio.
Il fondo in esame risultata recintato da muretti a secco che separano la proprietà dell'attore da quella degli altri fratelli.
Pag. 5 di 7 Nella prima parte del fondo, quella più vicina alla casa, vi sono 2000/3000 ceppi di vigna, che dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso sono stati messi a dimora dall'attore, il quale si cura dei vari lavori manuali anche con la collaborazione di entrambi i testi e Mura, i quali partecipano CP_22
annualmente anche alla vendemmia.
Nella porzione del fondo adibito ad uliveto e frutteto, nell'arco temporale esaminato, l'attore provvede annualmente alla potatura degli ulivi e degli alberi da frutto presenti nel fondo e alla Cont raccolta dei frutti, con la collaborazione del teste il terreno, nel quale è presente anche una vasca per la raccolta delle acque piovane e provenienti da un pozzo, è fortemente scosceso, per cui l'attore ha realizzato dei terrazzamenti.
Nella terza parte di terreno si trovano le piante di macchia mediterranea che l'attore provvede a pulire almeno una volta all'anno dal quale ricava la legna, in tal senso il teste Mura che ha riferito di aver aiutato il sia nella pulizia periodica che nel taglio della legna. Pt_1
L'attore ogni anno, unitamente ai fratelli e , provvede alla pulizia dello stradello Per_3 CP_20 che costituisce l'ingresso ai terreni dei fratelli entrambi i testi hanno riferito che si tratta di Pt_1
una strada sterrata, utilizzata soltanto dai tre fratelli ( e ) nella Pt_1 Parte_1 Per_3 CP_20 quale passano anche i mezzi meccanici utilizzati per lavorare il terreno e per il traporto dell'uva.
Ancora, nello stesso periodo esaminato, l'attore utilizza in via esclusiva come punto di appoggio una porzione di un piccolo fabbricato, composta da un unico ambiente, adibita a cucina, utilizzata soprattutto durante la vendemmia, ubicata in agro di Jerzu, località Is Cresinus.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili descritti da parte dell'attore e di aver sempre visto solo lui utilizzarli nell'arco temporale considerato e nei termini sopra descritti, comportandosi come il proprietario e anche gli stessi testi lo hanno sempre ritenuto tale.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti rimasti contumaci, i quali hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
L'attore ha quindi fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus sugli immobili in parola e prolungata per il tempo utile ad usucapirli, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pag. 6 di 7 Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario degli immobili per i quali è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158,
1140.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio solo in caso di contestazione del suo diritto, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
- accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, dichiara (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], proprietario per intervenuta usucapione dei C.F._1
seguenti immobili, siti nel Comune di Jerzu, località Iscresinus:
1) fondi distinti al Catasto Terreni Comune di Jerzu, al Foglio 25 part. 107, 114, 117 e 125;
2) fabbricato distinto al Catasto Fabbricati Comune di Jerzu, al Foglio 25, part. 88 sub 3;
3) nella misura di 1/3, del terreno distinto al Catasto Terreni Comune di Jerzu, al Foglio 25, part.
122.
- nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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