Art. 3.
La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351 .
La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351 .