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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1835/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. NICOLINI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 23 agosto 2021 (Rep. 955/2021 R.G. 693/2021)
CONCLUSIONI
La difesa appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti - previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di
Ferrara del 23 agosto 2021 (Rep. 955/2021 R.G. 693/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 23 agosto 2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna Parte_1 alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
La difesa appellata appellante incidentale ha concluso come segue: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 6 a) respingere, in quanto infondato, l'appello proposto da con l'atto di citazione Parte_1 notificato al sottoscritto difensore il 29 settembre 2021, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 22 luglio 2021, comunicata dalla Cancelleria il 23 agosto 2021; b) in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e, conseguentemente condannare
[...]
a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, quantificate dal Parte_1 Controparte_1 sottoscritto difensore nella nota spese depositata nel fascicolo di primo grado;
c) con vittoria, di spese e compensi anche del giudizio di secondo grado, oltre rifusione di spese generali di studio al 15% ed oltre ad iva e c.p.a..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositò al Tribunale di Ferrara ricorso ex art.702 bis cpc nel marzo 2021, e, premesso Controparte_1 di essere grande consumatore di energia, per il funzionamento dei propri due impianti, siti in Provincia di Ferrara, e serviti tramite 3 distinti POD (n. IT001E00201933, n. IT001E00201931 e n.
IT001E00211993) da e da espose che: Parte_1 Controparte_2
-in forza dell'art. 6 D.L. n. 511 del 28.11.1988, così come riformato dall'art. 5 del d.lgs 26/2007, che prevedeva alla lettera c) l'istituzione di una addizionale all'accisa sull'energia elettrica nella misura di
“euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”, la ricorrente aveva versato ai propri fornitori di energia elettrica la suddetta imposta addizionale provinciale fino al 31.12.2011, data di abrogazione della norma avvenuta con il D.L. 2 marzo 2012, n.
16, art. 4 comma 10;
-in effetti, nel 2011, la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, recepita dallo Stato italiano con il d. lgs.
29.03.2010, n. 48, con effetti a far data dall'1.4.2010; lo Stato italiano, per evitare l'instaurarsi della procedura e il rinvio alla Corte di Giustizia, abrogò, con decorrenza dall'1.1.2012, l'addizionale provinciale, con il d. lgs 14.03.2011, n. 23, art. 2, comma 6 per le regioni a statuto ordinario e, a far data dall'1.4.2012, con il D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. con modifiche nella L. 26.04.2012, n. 44, anche per le regioni a statuto speciale, ottenendo che la Commissione chiudesse la procedura senza ulteriori azioni;
-non venne tuttavia risolta la problematica relativa al diritto di ripetizione per i consumatori delle addizionali versate nei periodi precedenti alla abrogazione.
La Corte di Cassazione, accertato che le imposte addizionali di cui al previgente art. 6 D.L. 511/1988 formavano contrasto con il diritto unionale, aveva riconoscendo al consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, la possibilità di esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc (vedi Cass. 2020, 15506; 2019, 27099, 27101 e 14200), ritenendo che i rapporti fra fornitore di energia elettrica ed amministrazione finanziaria e fra fornitore e consumatore finale siano autonomi e “… su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico”, e che, “pur essendo collegati, non interferiscono tra loro” e
“soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa” (cfr. Cass.2019, 27099), con la conseguenza che, da un lato, “il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il
pagina 2 di 6 consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.
Dunque, concludeva chiedendo la condanna delle resistenti alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente delle somme indebitamente versate per accise, nel periodo da aprile a dicembre 2010 a
[...]
pari ad € 24.220,26, e nel periodo da gennaio a dicembre 2011 a pari a Parte_1 Controparte_2
€ 31.536,14, oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo.
Si costituivano sia che le quali non contestavano il rapporto, e il Parte_1 Controparte_2 pagamento delle addizionali alle accise, ma contestavano comunque, con argomenti simili, la fondatezza della domanda: sostenevano che il consumatore finale non essendo parte del rapporto tributario non è legittimato ad agire in ripetizione di indebito, spettando il diritto al rimborso esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ossia al fornitore, come affermato dalla Suprema
Corte; assumevano che il consumatore finale di energia non è soggetto passivo del tributo de quo, che in buona sostanza paga (sia l'accisa che l'addizionale) come parte del corrispettivo pattuito nell'ambito del rapporto negoziale, e non in forza del rapporto tributario. “In altri termini l'accisa, una volta inglobata, totalmente o parzialmente, nel prezzo di rivendita dell'energia, che è condizionato da ulteriori fattori di mercato, si confonde con gli altri costi, perdendo la sua autonomia di tributo.” (cfr. pag. 6 Cass. 10226/2020, 10114/2020 e 29980/2019).
Rilevavano che la tesi della ripetibilità delle addizionali pagate nel periodo in cui erano in vigore si fondava sull'asserito contrasto della normativa interna con la Direttiva Unionistica, che tuttavia non poteva essere fatta valere ai fini della disapplicazione del diritto interno nell'ambito del rapporto tra privati (v. fra le molte, CGUE, 19 novembre 1991, ; vedi anche Cass. 20 novembre 1997, n. Per_1
11571), atteso che la Direttiva altro non è che una fonte normativa europea che ha per destinatari gli Stati membri, i quali sono vincolati agli obiettivi da essa prescritti da attuarsi nel concreto mediante un recepimento normativo.
Le Direttive, a differenza dei Regolamenti, non hanno infatti efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro. Se dunque la Corte di giustizia interpreta, con efficacia vincolante, la disposizione di una Direttiva, il potere–dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva così come interpretata dalla Corte resta confinato da parte del Giudice nazionale ai giudizi tra privato e PA, non estendendosi invece ai giudizi tra privati rispetto ai quali permane, nonostante il sopravvivere dell'interpretazione della Corte di Giustizia, l'originario limite della efficacia solo verticale della Direttiva.
In una situazione come quella di cui trattasi, quindi, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, potrebbe invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da Per_1 parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.
Il giudice di primo grado andava di contrario avviso, e con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, svolgendo i seguenti passaggi logici: in primo luogo richiamava le pronunce della Suprema Corte secondo cui, preso atto che le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
osservava poi che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, ….va disapplicato in ossequio al principio pagina 3 di 6 per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (si veda la Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 27101 del 23/10/2019, ma anche la già citata Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 22343 del 15/10/2020). “per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”
Avverso la decisione proponeva appello solo l' articolando tre motivi: si costituiva la Pt_1 CP_1 resistendo all'appello, e proponendo appello incidentale in punto alla compensazione delle spese;
la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe alla udienza del 2 luglio 2024, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appellante con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., e la illogicità della motivazione, assumendo che il pagamento delle somme era dovuto in base ad un contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore;
il cliente aveva accettato di pagare il prezzo finale, a prescindere dalla sua composizione, e non può sottrarsi alla obbligazione assunta.
Il motivo è infondato: la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e vigente all'epoca della somministrazione oggetto della causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali. I fornitori, d'altro canto, esponevano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per la accisa applicata alla energia e la sua addizionale, che non costituivano affatto parte indistinta del prezzo, accettato dal cliente nella sua interezza, ma erano evidenziati come oneri tributari, quindi costi per il fornitore, oggetto appunto di mera rivalsa: che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale: dunque, sul piano contrattuale è corretto ritenere che al venir meno della imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa la esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
A conferma si richiama l'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente come segue i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e in assenza il pagamento diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n.
511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE, e la omissione di pronuncia, sostenendo che la disciplina interna che ha introdotto la addizionale provinciale alle accise sulla energia elettrica non è in contrasto con la direttiva, sia perché la imposizione persegue finalità specifiche, come richiesto dalla disciplina pagina 4 di 6 unionale, sia perché non si tratta comunque di un tributo autonomo, ma di un incremento quantitativo della accisa, liberamente determinabile dai singoli stati in base alla loro discrezionalità. Sul punto richiede - all'occorrenza - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, ritenendo l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, ha disapplicato la normativa interna, nel presente giudizio – in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle Direttive UE.
Il secondo motivo è infondato, e il terzo diviene irrilevante, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte
Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate alla a CP_1 Pt_1 titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del secondo motivo, e l'assorbimento del terzo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Il motivo di impugnazione incidentale che investe la compensazione integrale delle spese di primo grado merita parziale accoglimento: le ragioni esposte dal Tribunale, (e quindi la novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme pagina 5 di 6 dall'erario o dall'ente territoriale) giustificano solo in parte la resistenza strenuamente opposta dall' comunque soccombente nel giudizio: pertanto solo la metà delle spese di ciascun grado si Pt_1 compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, si pone a carico della nella Pt_1 liquidazione del primo grado si tiene conto della sommarietà del rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello incidentale così dispone:
-respinge l'appello principale avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 23 agosto 2021, (Rep.
955/2021 R.G. 693/2021), che conferma, seppure con diversa motivazione;
-compensa tra le parti per la metà le spese del giudizio, e condanna a Parte_1 rifondere alla la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, in € 5.200,00 per il Controparte_1 primo grado ed € 7.000,00 per l'appello, a titolo di compensi, oltre esborsi, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1835/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. NICOLINI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_2
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 23 agosto 2021 (Rep. 955/2021 R.G. 693/2021)
CONCLUSIONI
La difesa appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti - previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di
Ferrara del 23 agosto 2021 (Rep. 955/2021 R.G. 693/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 23 agosto 2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna Parte_1 alla restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
La difesa appellata appellante incidentale ha concluso come segue: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 6 a) respingere, in quanto infondato, l'appello proposto da con l'atto di citazione Parte_1 notificato al sottoscritto difensore il 29 settembre 2021, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 22 luglio 2021, comunicata dalla Cancelleria il 23 agosto 2021; b) in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e, conseguentemente condannare
[...]
a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, quantificate dal Parte_1 Controparte_1 sottoscritto difensore nella nota spese depositata nel fascicolo di primo grado;
c) con vittoria, di spese e compensi anche del giudizio di secondo grado, oltre rifusione di spese generali di studio al 15% ed oltre ad iva e c.p.a..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositò al Tribunale di Ferrara ricorso ex art.702 bis cpc nel marzo 2021, e, premesso Controparte_1 di essere grande consumatore di energia, per il funzionamento dei propri due impianti, siti in Provincia di Ferrara, e serviti tramite 3 distinti POD (n. IT001E00201933, n. IT001E00201931 e n.
IT001E00211993) da e da espose che: Parte_1 Controparte_2
-in forza dell'art. 6 D.L. n. 511 del 28.11.1988, così come riformato dall'art. 5 del d.lgs 26/2007, che prevedeva alla lettera c) l'istituzione di una addizionale all'accisa sull'energia elettrica nella misura di
“euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”, la ricorrente aveva versato ai propri fornitori di energia elettrica la suddetta imposta addizionale provinciale fino al 31.12.2011, data di abrogazione della norma avvenuta con il D.L. 2 marzo 2012, n.
16, art. 4 comma 10;
-in effetti, nel 2011, la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, recepita dallo Stato italiano con il d. lgs.
29.03.2010, n. 48, con effetti a far data dall'1.4.2010; lo Stato italiano, per evitare l'instaurarsi della procedura e il rinvio alla Corte di Giustizia, abrogò, con decorrenza dall'1.1.2012, l'addizionale provinciale, con il d. lgs 14.03.2011, n. 23, art. 2, comma 6 per le regioni a statuto ordinario e, a far data dall'1.4.2012, con il D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. con modifiche nella L. 26.04.2012, n. 44, anche per le regioni a statuto speciale, ottenendo che la Commissione chiudesse la procedura senza ulteriori azioni;
-non venne tuttavia risolta la problematica relativa al diritto di ripetizione per i consumatori delle addizionali versate nei periodi precedenti alla abrogazione.
La Corte di Cassazione, accertato che le imposte addizionali di cui al previgente art. 6 D.L. 511/1988 formavano contrasto con il diritto unionale, aveva riconoscendo al consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, la possibilità di esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc (vedi Cass. 2020, 15506; 2019, 27099, 27101 e 14200), ritenendo che i rapporti fra fornitore di energia elettrica ed amministrazione finanziaria e fra fornitore e consumatore finale siano autonomi e “… su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico”, e che, “pur essendo collegati, non interferiscono tra loro” e
“soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa” (cfr. Cass.2019, 27099), con la conseguenza che, da un lato, “il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il
pagina 2 di 6 consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.
Dunque, concludeva chiedendo la condanna delle resistenti alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente delle somme indebitamente versate per accise, nel periodo da aprile a dicembre 2010 a
[...]
pari ad € 24.220,26, e nel periodo da gennaio a dicembre 2011 a pari a Parte_1 Controparte_2
€ 31.536,14, oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo.
Si costituivano sia che le quali non contestavano il rapporto, e il Parte_1 Controparte_2 pagamento delle addizionali alle accise, ma contestavano comunque, con argomenti simili, la fondatezza della domanda: sostenevano che il consumatore finale non essendo parte del rapporto tributario non è legittimato ad agire in ripetizione di indebito, spettando il diritto al rimborso esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ossia al fornitore, come affermato dalla Suprema
Corte; assumevano che il consumatore finale di energia non è soggetto passivo del tributo de quo, che in buona sostanza paga (sia l'accisa che l'addizionale) come parte del corrispettivo pattuito nell'ambito del rapporto negoziale, e non in forza del rapporto tributario. “In altri termini l'accisa, una volta inglobata, totalmente o parzialmente, nel prezzo di rivendita dell'energia, che è condizionato da ulteriori fattori di mercato, si confonde con gli altri costi, perdendo la sua autonomia di tributo.” (cfr. pag. 6 Cass. 10226/2020, 10114/2020 e 29980/2019).
Rilevavano che la tesi della ripetibilità delle addizionali pagate nel periodo in cui erano in vigore si fondava sull'asserito contrasto della normativa interna con la Direttiva Unionistica, che tuttavia non poteva essere fatta valere ai fini della disapplicazione del diritto interno nell'ambito del rapporto tra privati (v. fra le molte, CGUE, 19 novembre 1991, ; vedi anche Cass. 20 novembre 1997, n. Per_1
11571), atteso che la Direttiva altro non è che una fonte normativa europea che ha per destinatari gli Stati membri, i quali sono vincolati agli obiettivi da essa prescritti da attuarsi nel concreto mediante un recepimento normativo.
Le Direttive, a differenza dei Regolamenti, non hanno infatti efficacia diretta e autonoma all'interno dello Stato membro. Se dunque la Corte di giustizia interpreta, con efficacia vincolante, la disposizione di una Direttiva, il potere–dovere di disapplicare la norma interna per contrasto con la Direttiva così come interpretata dalla Corte resta confinato da parte del Giudice nazionale ai giudizi tra privato e PA, non estendendosi invece ai giudizi tra privati rispetto ai quali permane, nonostante il sopravvivere dell'interpretazione della Corte di Giustizia, l'originario limite della efficacia solo verticale della Direttiva.
In una situazione come quella di cui trattasi, quindi, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione, potrebbe invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da Per_1 parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.
Il giudice di primo grado andava di contrario avviso, e con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, svolgendo i seguenti passaggi logici: in primo luogo richiamava le pronunce della Suprema Corte secondo cui, preso atto che le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
osservava poi che “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, ….va disapplicato in ossequio al principio pagina 3 di 6 per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (si veda la Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 27101 del 23/10/2019, ma anche la già citata Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 22343 del 15/10/2020). “per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”
Avverso la decisione proponeva appello solo l' articolando tre motivi: si costituiva la Pt_1 CP_1 resistendo all'appello, e proponendo appello incidentale in punto alla compensazione delle spese;
la causa senza ulteriore attività veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe alla udienza del 2 luglio 2024, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
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L'appellante con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., e la illogicità della motivazione, assumendo che il pagamento delle somme era dovuto in base ad un contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore;
il cliente aveva accettato di pagare il prezzo finale, a prescindere dalla sua composizione, e non può sottrarsi alla obbligazione assunta.
Il motivo è infondato: la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e vigente all'epoca della somministrazione oggetto della causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali. I fornitori, d'altro canto, esponevano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per la accisa applicata alla energia e la sua addizionale, che non costituivano affatto parte indistinta del prezzo, accettato dal cliente nella sua interezza, ma erano evidenziati come oneri tributari, quindi costi per il fornitore, oggetto appunto di mera rivalsa: che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale: dunque, sul piano contrattuale è corretto ritenere che al venir meno della imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa la esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
A conferma si richiama l'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, che ha previsto positivamente come segue i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa «1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Dunque è evidente che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e in assenza il pagamento diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n.
511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE, e la omissione di pronuncia, sostenendo che la disciplina interna che ha introdotto la addizionale provinciale alle accise sulla energia elettrica non è in contrasto con la direttiva, sia perché la imposizione persegue finalità specifiche, come richiesto dalla disciplina pagina 4 di 6 unionale, sia perché non si tratta comunque di un tributo autonomo, ma di un incremento quantitativo della accisa, liberamente determinabile dai singoli stati in base alla loro discrezionalità. Sul punto richiede - all'occorrenza - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, ritenendo l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, ha disapplicato la normativa interna, nel presente giudizio – in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle Direttive UE.
Il secondo motivo è infondato, e il terzo diviene irrilevante, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte
Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica Parte_2 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate alla a CP_1 Pt_1 titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del secondo motivo, e l'assorbimento del terzo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Il motivo di impugnazione incidentale che investe la compensazione integrale delle spese di primo grado merita parziale accoglimento: le ragioni esposte dal Tribunale, (e quindi la novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme pagina 5 di 6 dall'erario o dall'ente territoriale) giustificano solo in parte la resistenza strenuamente opposta dall' comunque soccombente nel giudizio: pertanto solo la metà delle spese di ciascun grado si Pt_1 compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, si pone a carico della nella Pt_1 liquidazione del primo grado si tiene conto della sommarietà del rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello incidentale così dispone:
-respinge l'appello principale avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 23 agosto 2021, (Rep.
955/2021 R.G. 693/2021), che conferma, seppure con diversa motivazione;
-compensa tra le parti per la metà le spese del giudizio, e condanna a Parte_1 rifondere alla la restante metà delle spese, che liquida, per l'intero, in € 5.200,00 per il Controparte_1 primo grado ed € 7.000,00 per l'appello, a titolo di compensi, oltre esborsi, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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