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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 09.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di secondo grado iscritta al n. 2519/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Belmonte Mezzagno via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetana Rita Barrale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro in persona del procuratore speciale (c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Agrigento via Cicerone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio La CC che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
e nei confronti di
residente a [...]; Controparte_2 appellato contumace
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata l'11.02.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del
09.07.2025 al contenuto delle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione regolarmente notificato, ha ad oggetto l'appello proposto dal sig. , avverso la sentenza n. 59/2021 del Giudice di Pace di Termini Parte_1
Imerese, che, nell'accogliere solo parzialmente la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierno appellante, ha condannato gli appellati, in solido tra loro, a rifondere la complessiva somma di € 4.459,53, a titolo di risarcimento per lesioni subite dall'attore, nonché la quota pari al 50% degli esborsi sostenuti dal Sig. per spese mediche e spese di Ctu, in ragione del riconosciuto concorso Pt_1 di colpa ascrivibile alle parti nella causazione dell'evento lesivo occorso.
Nei fatti, l'attore, con atto di citazione, aveva convenuto, davanti il Giudice di Pace di Termini Imerese, la e il sig. per sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 12 maggio 2018 in Belmonte
Mezzagno, alle ore 18:15 circa allorché, mentre lo stesso si trovava a piedi sulla carreggiata, era stato urtato dall'autovettura Fiat Punto tg. DB200FB di proprietà e condotta dal sig. , il quale, Controparte_2 uscendo da un parcheggio, non si era avveduto del pedone, facendolo rovinare a terra. Avendo riportato,
a seguito dell'evento descritto, “trauma contusivo polso sinistro” l'odierno appellante aveva formulato, in primo grado, richiesta risarcitoria degli integrali danni patiti, per la complessiva somma di €.
13.965,72.
A sostegno dell'appello proposto, il sig. ha enucleato diversi motivi che di seguito Pt_1 sinteticamente si riassumono.
L'appellante, in primo luogo, ha lamentato come il Giudice di prime cure abbia errato nell'attribuzione di una responsabilità del 50 % in capo alle parti, sulla scorta di una erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria espletata e, in particolare, della prova testimoniale assunta in primo grado, del modulo
CAI sottoscritto dall'odierno appellato e dalla mancata risposta all'interrogatorio Controparte_2 formale a questi deferito. In secondo luogo, è stata censurata la quantificazione della somma liquidata all'attore, atteso l'omesso riconoscimento, tra le voci di danno conteggiate, di una somma a titolo di risarcimento per il danno morale subito. pagina 2 di 9 Infine, l'appellante ha contestato la statuizione concernente la compensazione delle spese di lite nonché
l'errata imputazione all'attore spese mediche e delle spese di CTU, nella misura del 50%, in quanto conseguenti all'erroneo riconoscimento, in capo alle parti, di una responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro.
Regolarmente instaurato il contradditorio, si è costituita chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
L'appellato sig. invece, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, è Controparte_2 rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il fatto illecito, dedotto in giudizio, è costituito da un incidente tra un'autovettura e un pedone.
La fattispecie in esame, quindi, è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, in forza della quale lo stesso si presume responsabile del sinistro, salvo che provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (tra le altre: Cass. Civ. n. 9856/2022). Secondo costante giurisprudenza di legittimità "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto" (cfr.
Cass 13.7.2023, n.20140).
Dunque, la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, così come l'anomalia della sua condotta non sono sufficienti al superamento della presunzione;
occorre, invece, che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della pagina 3 di 9 velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile (cfr. Cass. n.
24472/2014).
Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede stradale, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento, anche a mezzo di manovra di fortuna, a causa di un comportamento del tutto imprevedibile ed abnorme da parte del pedone, che, improvvisamente e repentinamente, si è posto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare, conseguentemente, la propria condotta di guida (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n.
7113/1986).
Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione fra le parti la circostanza che sia Parte_1 stato investito dall'autovettura condotta e di proprietà di , nelle circostanze di tempo e Controparte_2 di luogo allegate in citazione, bensì la valutazione e la quantificazione del concorso, da parte del pedone investito, operata dal Giudice di prime cure.
L'appellante ha contestato l'avvenuto riconoscimento di una quota di responsabilità, quantificata nella misura del 50%, in capo al pedone nella causazione del sinistro de quo, negando di aver tenuto un comportamento violativo delle norme del Codice della strada o, comunque, imprudente e negligente.
Orbene, lo svolgimento fattuale descritto in atto introduttivo ha trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, facendo emergere, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, una piena responsabilità in capo all'odierno appellato.
Invero, il teste escusso in primo grado, sig. nel confermare la dinamica descritta in Testimone_1 citazione dall'attore, ha precisato: “il stava uscendo da un parcheggio alla guida di una Punto CP_2 colore grigio, e a marcia in avanti, lui guardava il flusso delle auto che provenivano da dietro e alla sua dx e marciando in avanti, urtava, facendolo cadere a terra che stava parlando con me Parte_1 sulla carreggiata, sotto il marciapiede, io riuscivo a scansare l'auto” (cfr. verbale di udienza del
23.01.2020 allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado). Da tale testimonianza, quindi, emerge come l'attore, in compagnia del teste, si trovasse sulla carreggiata, in quanto sceso dal marciapiede;
non è chiaro se lo stesso, al momento dell'urto, fosse in posizione statica o in movimento, essendo in procinto di attraversare la careggiata, ma si può ragionevolmente presumere che il pedone non stesse compiendo un movimento repentino o improvviso, essendo intento a dialogare con il Sig. La CC, che lo affiancava.
Il conducente del veicolo, invece, al momento dell'investimento, era impegnato in una manovra di uscita da un parcheggio, a marcia in avanti ed intento a controllare il flusso di veicoli provenienti da tergo e pagina 4 di 9 dalla destra. Dall'esame di tali circostanze si deduce che il conducente del veicolo, pur avendo la visuale libera nei confronti del pedone, che si trovava davanti a lui, e nonostante il pedone medesimo fosse fermo o in leggero movimento, non si è avveduto della presenza dello stesso, presumibilmente perché intento a controllare il flusso veicolare al fine di svoltare per immettersi sulla strada, e lo ha urtato.
A discapito di tale ricostruzione né il conducente, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, né la Compagnia appellata hanno adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo fornito alcuna prova che il abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno né che il pedone, a causa della propria CP_2 condotta colposa, abbia, anche solo in parte, contribuito al verificarsi dell'evento dannoso. Ed infatti,
l'unico addebito che può essere mosso all'attore, ossia di trovarsi al di sotto del marciapiede, non può ritenersi sufficiente per configurare una responsabilità, non solo paritaria ma anche minoritaria, da parte dell'utente della strada, nella causazione dell'evento dannoso.
Tali risultanze istruttorie, inoltre, hanno ricevuto ulteriore avvallo dal modulo CAI allegato in atti (cfrr.
Doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado), nel quale il Sig. ha confermato la dinamica CP_2 dell'investimento.
In ordine al valore probatorio di tale modulo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Si è inoltre evidenziato che, nei confronti dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione «iuris tantum»; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 4007; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2659)
In assenza di tale prova contraria, deve ritenersi che il modulo CAI prodotto da parte attrice, seppur liberalmente apprezzato unitamente alle ulteriori risultanze, possa concorrere a formare il convincimento del giudice in merito alle modalità di accadimento del fatto.
In conclusione, con riferimento alla condotta dell'attore, non appare condivisibile la valutazione, compiuta dal Giudice di prime cure, che lo ha portato a ritenere sussistente un concorso di colpa del pedone, non risultando provata alcuna condotta anomala e imprevedibile, tale da escludere o limitare la responsabilità del conducente del veicolo.
Ed infatti, sebbene anche il comportamento dei pedoni sia soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., e in linea più generale nell'art. 140 pagina 5 di 9 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che gli stessi determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada, nessuna ipotesi simile appare in concreto configurabile nel caso in esame.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l'attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa,
l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, l'attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l'attraversamento imprudente.
Nella fattispecie in esame, non vengono in considerazioni le ipotesi tipiche ipotizzate dalla giurisprudenza e neppure può ritenersi sussistente un ulteriore comportamento imprudente da parte dell'odierno appellante. Invero, non solo non è emersa una condotta contraria alle norme di prudenza esigibili dagli utenti della strada, ma neppure appare astrattamente ipotizzabile una situazione di pericolo improvviso ed invitabile, in quanto la posizione del Sig. , anteriore rispetto al veicolo, avrebbe Pt_1 agevolmente consentito, ad un conducente attento, di porre in atto una manovra di arresto.
In definitiva, rispetto alla valutazione operata dal Giudice di prime cure, che qui si intende censurare, questo Giudice ritiene che, sulla scorta della documentazione e dell'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, risulti adeguatamente provata la esclusiva responsabilità a carico di Controparte_2 conducente del veicolo modello Fiat Punto, nella causazione del sinistro per cui è causa.
Al contrario, non è emersa, in concreto, la prova di condotte imprudenti da parte del pedone, odierno appellante, tali da escludere o limitare la suddetta responsabilità.
In relazione al quantum debeatur, non si può che evidenziare la correttezza della Ctu svolta in primo grado, non sussistendo ragioni per disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il Consulente
d'Ufficio nominato dal Giudice di prime cure.
In ossequio a quanto argomentato, l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata nel senso di riconoscere all'appellante il diritto all'integrale risarcimento del danno, nella somma integrativa di euro
4.459,53, oltre all'ulteriore quota del 50% delle spese mediche sostenute dall'attore ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Va disattesa, invece, la richiesta di liquidazione di un ulteriore somma a titolo di danno morale, in assenza di adeguato supporto probatorio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, "in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di pagina 6 di 9 "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari" (Cass. n. 11754/2018).
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perduta, ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del
16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n.
24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore seppur con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso l'allegazione del notorio, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n.
24471 del 18/11/2014).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte in più occasioni ha avuto modo di precisare che, soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. civ. Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014; Cass. civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014,
Cassazione civile n. 7513/2018).
Nella fattispecie in esame non ricorrono tali presupposti, non avendo l'attore, odierno appellante, allegato né provato alcuna circostanza specifica che abbia esplicato un'incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato.
***
pagina 7 di 9 Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente, nonché delle spese di Ctu.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 cpc, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. Civ. N. 1040572003).
Alla soluzione adottata, di accoglimento dell'appello e della domanda per quanto di ragione, segue la condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione per cui vi è condanna e, quanto all'appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi, e con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante la discussione orale.
In ossequio al principio della soccombenza, infine, le spese della CTU, svolta nel primo grado di giudizio vanno, poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 59/2021 del Giudice di Pace di Termini
Imerese pubblicata l'11.02.2021:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-Accerta la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
-Condanna le parti convenute e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere a la somma integrativa di euro 4.459,53 a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali subiti, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
-Condanna le parti convenute e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere a la somma integrativa di euro 535,00, a titolo di danno patrimoniale, Parte_1 oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
-Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della Ctu espletata nel primo grado di giudizio, come già liquidate, con onere di restituzione di quanto eventualmente già corrisposto dall'attore;
pagina 8 di 9 -Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellante che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 1.276,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Termini Imerese il 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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