Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1415
Versione
19 gennaio 1965
Art. 1. Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalita' a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1965