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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 990/2022
Oggi 14 novembre 2025 alle ore 09:22 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Santomauro su delega degli avv.ti Granozzi e Allegra;
l'avv. Santoro su delega dell'avv. Spagnolo.
L'avv. Santomauro dichiara di aver depositato il verbale negativo di mediazione delegata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Santomauro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie. L'avv. Santoro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 09:24.
Si dà atto che alle ore 09:32 sopraggiunge l'avv. Russo che prende atto del contenuto del superiore verbale.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 990/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. ANTONINO RUSSO in VIA QUINTINO SELLA 10, CATANIA
contro
in CATANIA Controparte_1 ( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. GAETANO P.IVA_1 GRANOZZI e l'avv. GAETANA ALLEGRA in VIALE VITTORIO VENETO 227, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'avv. SANTO SPAGNOLO in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta da è infondata. Parte_1
Come eccepito dal convenuto, la pavimentazione sita all'interno dell'androne CP_1 dell'edificio, nel tratto che conduce dall'ascensore al portone d'ingresso percorso dalla signora nella mattinata del 31 marzo 2020 – ed al quale la signora addebita la caduta occorsagli in quella data - non può considerarsi causa del sinistro giacché in esso non era presente né un qualche tipo di insidia, né un'anomalia dell'area transitabile, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante della caduta di parte attrice.
In particolare, parte attrice ha dichiarato di esser caduta a terra per essere scivolata mentre percorreva l'androne che conduceva al portone d'ingresso, a causa della presenza CP_3 non segnalata di materiale scivoloso sulla pavimentazione, non visibile per mancanza di illuminazione: da qui, la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del CP_1 danno sofferto dall'attrice per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del pavimento dell'androne CP_3
In materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito. Pertanto, il
Pagina 2 di 4 danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa al fine di concludersi per la responsabilità civile del custode (Cass. 8005/2010).
Tuttavia, parte attrice non ha specificamente allegato la concreta dinamica del sinistro, né ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso ed il bene nella custodia del convenuto. CP_1
Ed infatti, sul piano probatorio, parte attrice non ha provato l'effettiva dinamica del sinistro, né che il suddetto sinistro sia stato causato dall'insidia allegata in atti: in particolare, la suddetta prova viene a mancare sin dall'allegazione di cui in citazione, posto che nessuna produzione è stata rassegnata dalla signora al fine di provare l'effettiva presenza di insidie e/o anomalie della pavimentazione senza, pertanto, permettere di poter raggiugere certezza processuale sull'esatta dinamica del sinistro – tale, cioè, da poter appurare la sussistenza del nesso causale tra la suddetta presunta insidia ed il sinistro occorso. Al contrario, il compendio fotografico prodotto dal convenuto mostra un buon stato CP_1 di manutenzione della cosa oggetto di custodia, mostrando, infatti, l'inesistenza di imperfezioni ed anomalie della pavimentazione dell'androne, nonché la presenza di adeguata illuminazione nelle ore diurne - anche in assenza di illuminazione artificiale - in concomitanza di superficie normalmente percorribile (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. della parte convenuta) - ciò che, pertanto, esclude di poter considerare il suddetto tratto non adeguato o pericoloso per il transito.
Dunque, tutte le circostanze emerse, complessivamente valutate, determinano il delinearsi di un quadro probatorio del tutto insufficiente e che non consente, per tale ragione, di ritenere raggiunta una prova adeguata in merito alla dinamica con cui si sarebbe verificato il sinistro allegato, in merito alla configurabilità di un nesso causale tra la res ed il danno lamentato, nonché in merito alla valutazione della responsabilità della parte convenuta.
Difettando, quindi, prova adeguata della dinamica del sinistro e della sussistenza di un qualche nesso causale, la domanda è respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come da parametri minimi per fasi istruttoria e decisionale (stante la natura documentale della causa), e medi per tutte le altre fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore del condominio di via Parte_1
Caltanissetta 15 – in Catania, delle spese di lite e di mediazione che Controparte_1 si liquidano in € 5.797,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 5.797,00 Controparte_2 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
Pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 990/2022
Oggi 14 novembre 2025 alle ore 09:22 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Santomauro su delega degli avv.ti Granozzi e Allegra;
l'avv. Santoro su delega dell'avv. Spagnolo.
L'avv. Santomauro dichiara di aver depositato il verbale negativo di mediazione delegata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Santomauro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e successive memorie. L'avv. Santoro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 09:24.
Si dà atto che alle ore 09:32 sopraggiunge l'avv. Russo che prende atto del contenuto del superiore verbale.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 990/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. ANTONINO RUSSO in VIA QUINTINO SELLA 10, CATANIA
contro
in CATANIA Controparte_1 ( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. GAETANO P.IVA_1 GRANOZZI e l'avv. GAETANA ALLEGRA in VIALE VITTORIO VENETO 227, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'avv. SANTO SPAGNOLO in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta da è infondata. Parte_1
Come eccepito dal convenuto, la pavimentazione sita all'interno dell'androne CP_1 dell'edificio, nel tratto che conduce dall'ascensore al portone d'ingresso percorso dalla signora nella mattinata del 31 marzo 2020 – ed al quale la signora addebita la caduta occorsagli in quella data - non può considerarsi causa del sinistro giacché in esso non era presente né un qualche tipo di insidia, né un'anomalia dell'area transitabile, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante della caduta di parte attrice.
In particolare, parte attrice ha dichiarato di esser caduta a terra per essere scivolata mentre percorreva l'androne che conduceva al portone d'ingresso, a causa della presenza CP_3 non segnalata di materiale scivoloso sulla pavimentazione, non visibile per mancanza di illuminazione: da qui, la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del CP_1 danno sofferto dall'attrice per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del pavimento dell'androne CP_3
In materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito. Pertanto, il
Pagina 2 di 4 danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa al fine di concludersi per la responsabilità civile del custode (Cass. 8005/2010).
Tuttavia, parte attrice non ha specificamente allegato la concreta dinamica del sinistro, né ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso ed il bene nella custodia del convenuto. CP_1
Ed infatti, sul piano probatorio, parte attrice non ha provato l'effettiva dinamica del sinistro, né che il suddetto sinistro sia stato causato dall'insidia allegata in atti: in particolare, la suddetta prova viene a mancare sin dall'allegazione di cui in citazione, posto che nessuna produzione è stata rassegnata dalla signora al fine di provare l'effettiva presenza di insidie e/o anomalie della pavimentazione senza, pertanto, permettere di poter raggiugere certezza processuale sull'esatta dinamica del sinistro – tale, cioè, da poter appurare la sussistenza del nesso causale tra la suddetta presunta insidia ed il sinistro occorso. Al contrario, il compendio fotografico prodotto dal convenuto mostra un buon stato CP_1 di manutenzione della cosa oggetto di custodia, mostrando, infatti, l'inesistenza di imperfezioni ed anomalie della pavimentazione dell'androne, nonché la presenza di adeguata illuminazione nelle ore diurne - anche in assenza di illuminazione artificiale - in concomitanza di superficie normalmente percorribile (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. della parte convenuta) - ciò che, pertanto, esclude di poter considerare il suddetto tratto non adeguato o pericoloso per il transito.
Dunque, tutte le circostanze emerse, complessivamente valutate, determinano il delinearsi di un quadro probatorio del tutto insufficiente e che non consente, per tale ragione, di ritenere raggiunta una prova adeguata in merito alla dinamica con cui si sarebbe verificato il sinistro allegato, in merito alla configurabilità di un nesso causale tra la res ed il danno lamentato, nonché in merito alla valutazione della responsabilità della parte convenuta.
Difettando, quindi, prova adeguata della dinamica del sinistro e della sussistenza di un qualche nesso causale, la domanda è respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono i principi di soccombenza e causalità, e sono liquidate come da parametri minimi per fasi istruttoria e decisionale (stante la natura documentale della causa), e medi per tutte le altre fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore del condominio di via Parte_1
Caltanissetta 15 – in Catania, delle spese di lite e di mediazione che Controparte_1 si liquidano in € 5.797,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 5.797,00 Controparte_2 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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