Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
20911/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. MORETTI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MORETTI CHIARA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
• “affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione degli stessi Per_1 Per_2
presso il padre in Desenzano del Garda Via Pace n.18. I figli trascorreranno tutti i pomeriggi a partire dal pranzo fino alle 18:30 presso la casa della madre, la quale avrà cura di seguire nei compiti, lasciando ampia autonomia di organizzazione a , il quale potrà Per_2 Per_1 liberamente rincasare presso l'abitazione paterna, fermo un andamento scolastico soddisfacente.
• Per quanto riguarda i fine settimana, i minori permarranno presso i genitori a week end alterni, dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica prima di cena. Nel caso di impegni lavorativi
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Nel caso di malattia dei figli, qualora questi fossero impossibilitati ad uscire di casa, nel caso permarranno presso l'abitazione paterna.
• Durante le vacanze estive, i figli staranno con l'uno e poi con l'altro genitore per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
• Durante le vacanze Natalizie, i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre verso le ore 18.30 circa con un genitore ed il periodo dal
30 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 18.30 circa con l'altro genitore.
Per l'anno in corso il primo periodo sarà di pertinenza del padre, mentre il successivo spetterà alla madre.
• Durante le vacanze Pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il periodo dal Giovedi Santo alla Domenica fino alle ore 18.00.
Il predetto periodo per la Pasqua 2025 sarà di pertinenza del padre.
• Ulteriori festività e/o ponti (Carnevale, Santo Patrono, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1
Novembre, 8 dicembre) verranno trascorsi dai figli con il padre ovvero con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza, dalla sera prima del ponte ovvero della festività alle ore 18 circa del giorno in questione.
• I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori.
• Le condizioni di cui sopra saranno comunque sempre modificabili, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori ovvero le esigenze personali degli stessi o dei minori che dovessero eventualmente presentarsi.
• I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
• La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori, quali, a titolo esemplificativo: visite
2 mediche periodiche o urgenti, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui i figli minori risiederanno in quel momento.
• Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza dei figli presso gli stessi, i coniugi concordano che provvederanno ciascuno al mantenimento diretto dei minori, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
• I coniugi concordano che saranno sostenute dal conto cointestato Fineco Bank sul quale affluiscono i redditi da locazione degli appartamenti di proprietà dei ragazzi, le spese ordinarie e straordinarie relative ai ragazzi e le spese così come di seguito descritte:
• tassazione dei canoni (cedolare secca sugli affitti degli appartamenti che saranno suddivisi e versati dai genitori nella misura del 50% in fase di dichiarazione dei redditi e poi rimborsati ad entrambi tramite bonifico bancario/giroconto dal conto cointestato)
• spese relative agli appartamenti intestati ai ragazzi (spese condominiali, utenze incluse Tari,
IMU, elettriche, gas, acqua).
• Per quanto riguarda le spese straordinarie-sia per quanto riguarda quelle che necessitano di previo accordo sia quelle che non lo richiedono- le stesse saranno anticipate da un genitore e rifuse all'altro nella percentuale del 70% nel caso del padre e al 30% nel caso della madre, entro il mese successivo ai rispettivi pagamenti.
• Per spese straordinarie, senza obbligo di preventivo accordo si intendono:
• spese mediche, ossia spese medico specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
tickets sanitari.
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
• spese extrascolastiche, ossia tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
• spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore collocatario in mancanza di partenti disponibili o di altre alternative gratuite.
• centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
• Per spese straordinarie con previo preventivo accordo si intendono:
3 • spese mediche, ossia cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
• spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche, quali vacanze;
• spese del tempo libero attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze studio;
spese relative alle patenti e all'acquisto di mezzi di locomozione.
Tutte le spese saranno effettuate con bancomat e/o carta di credito.
• Per quanto riguarda gli animali domestici, i coniugi concordano che il genitore che terrà presso di sé gli animali, provvederà alle relative spese per il mantenimento, nonché a quelle veterinarie.
• I coniugi provvederanno ciascuno alle spese ed ai costi relativi alle rispettive abitazioni.
• I coniugi danno atto di avere così definito ogni ulteriore questione patrimoniale e/o economica tra gli stessi.
• I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con inserimento dei figli minori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/02/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Recco (atto n. 1 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
4 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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