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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2571 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nato a [...], il03/02/1968 (C.F. ), ed ivi CP_1 Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. MARINACCIO BARBARA che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...] (C.F. elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliata in Arbus, presso lo studio dell'Avv. PASCHINO EMANUELA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e a Milano il 15.7.1994, trascritto nel registro degli atti Parte_2 CP_2 di matrimonio del medesimo Comune sub atto n. 376, Parte 1, Reg. 1, Anno 1994 alle condizioni indicate nel depositato ricorso congiunto, che di seguito si trascrivono:
1) Confermare l'assegnazione della casa familiare, con i relativi arredi, al signor , Parte_2 genitore collocatario, che già lì vive con il figlio maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
2) Ridurre il mantenimento a carico del signor , in favore della signora Parte_2 CP_2
, a euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2022 compreso e sino alla data di
[...] deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.4.2024).
3) Disporre a carico del signor l'obbligo di versare un assegno divorzile a favore Parte_2 della signora di importo pari a euro 50,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT. CP_2
Confermare in ordine agli altri aspetti le condizioni di cui alla separazione consensuale
(mantenimento del figlio a carico del signor . Per_1 Parte_2
4) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P.F”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_2 CP_2
depositato da in data 25/04/2024 e regolare costituzione della in data Parte_1 CP_2
04.10.2024, con note trasmesse il 26.11.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 10.07.2014) alla data del deposito del ricorso introduttivo
Pagina 2 nel presente giudizio (il 26.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2
. CP_2
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MILANO il 15/07/1994 tra
[...]
, nato a [...], il03/02/1968 e , nata a [...], il Parte_2 CP_3
10/10/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.376, parte I, anno 1994 - Comune di MILANO).
Sull'accordo delle parti:
1) dispone l'assegnazione della casa familiare, con i relativi arredi, in favore del signor Parte_2
genitore collocatario, che già lì vive con il figlio (nato a [...] il [...]),
[...] Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
2) il signor si obbliga a versare, in favore della signora la minor somma Parte_2 CP_2
di euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2022 compreso e sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.4.2024) a titolo di assegno di mantenimento;
3) dispone a carico del signor l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni Parte_2
mese, un assegno divorzile in favore della signora di importo pari ad euro 50,00, CP_2
rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
4. conferma, in ordine agli altri aspetti, le condizioni di cui alla separazione consensuale
(mantenimento del figlio a carico del signor ); Per_1 Parte_2
Pagina 3 4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
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