Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, in materia di: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
,in persona del legale rappresentante Parte 1
pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato il 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed e dall'avv. Domenico Spena in virtù di procura in calceControparte 1 all'atto di costituzione in aggiunta all'avvocatura distrettuale;
- Parte attrice
E
Controparte_2 on sede legale in Baranzate (MI), Via
Milano, n. 258, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Enrico Cellupica ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via R. Gomez De Ayala n. 6;
- Parte convenuta
Nonché
Controparte_3 con sede legale in Pignataro
Maggiore (CE), Via Azienda Ortella SC, cap. 81052, Contrada Arianova, iscritta alla R.E.A. di Caserta con n. 100686, in persona del suo legale rappresentante;
- Parte convenuta contumace e contro
,residente in [...], cap. 22063; Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, 1 Parte 2 citava in giudizio la in qualità di 1.r.p.t, la Controparte_5
Controparte_4 in qualità di 1.r.p.t. società Controparte_2 nonché
al fine di sentir dichiarare la revoca, ex art. 2901 c.c., con conseguente dichiarazione di
(avente ad oggetto inefficacia, dell'atto di conferimento del ramo di azienda della CP 3
l'attività di allevamento di capi bufalini) alla Controparte_2 rogato dal notaio avv. Giovanna Paciello, Rep. n. 435 - Racc. n. 340.
Tale ramo comprendeva la seguente consistenza immobiliare: il fondo sito in agro del
Comune di Pignataro Maggiore (CE) denominato "Ortello" di complessivi Ha. 63.64.98 censito: in parte al Catasto Terreni del Comune di Pignataro Maggiore (CE), al foglio 28, 29,
33 e 34 e in parte al Catasto Fabbricati del Comune di Pignataro Maggiore (CE): al foglio 27
- particella 5018 e al foglio 28 - particella 5004.
Più nello specifico, parte attrice asseriva: 1) di essere creditrice nei confronti della [...] di una somma complessiva pari ad euro Controparte_6
1.041.819,24, crediti derivanti dagli estratti di ruolo (cfr. allegato n. 1 parte attrice) tutti esigibili, eccetto che per la somma sospesa di euro 1.648,66; 2) che Controparte_4 e la
CP_3 costituivano la con sottoscrizione di un " Controparte_2
capitale sociale pari ad euro 39.265,00, di cui: 23.250,00 conferiti dalla CP_4 e 16.015,00 conferiti in natura mediante il conferimento in natura della piena proprietà del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di allevamento di capi bufalini dalla CP 3 ; 3) che seguito del predetto atto di conferimento, il patrimonio della Società conferente
" CP_3 risultava essere diminuito, determinandosi, per l'effetto, una riduzione della
,
garanzia patrimoniale del credito vantato dall' CP 7 con la conseguente impossibilità, per la medesima, di ottenere l'integrale soddisfacimento del proprio credito;
4) che, antecedentemente alla stipula dell'atto impugnato (2.4.2014), erano state emesse a carico
Controparte_6 cartelle di pagamento e avvisi di accertamento per un totale della complessivo di euro 733.304,53 (Cfr. allegato n. 5); 5) che, anche successivamente al
2.4.2024 erano state elevate a carico della Controparte_6 cartelle di pagamento e avvisi di accertamento per voci riferite ad anni di imposta antecedenti, per un totale complessivo di euro 283.417,53; 7) che l'intero compendio immobiliare risultava sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., disposto dal Tribunale di Napoli, in data 3.6.2015, ritualmente trascritto (cfr. sequestro preventivo n. p.m. 155505/13-N. 24148 G.I.P. emesso in data 3.6.2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui è stato disposto il sequestro del 100% del capitale sociale della CP 2 e del relativo complesso aziendale).
In punto di diritto, l' CP_7 deduceva l'esperibilità dell'azione revocatoria anche per i beni in comunione o in comproprietà; l'ammissibilità della dell'azione revocatoria ordinaria con riguardo ai negozi di conferimento di beni in società nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Tutto ciò premesso, l'CP 7 chiedeva di disporre la revocatoria del predetto atto di conferimento di beni in natura alla Società" Controparte_2 dichiarando inefficace nei confronti della attrice il predetto conferimento limitatamente alle singole cessioni di diritti reali e di quote riferibili all'odierna convenuta;
con vittoria di spese di lite.
"Si costituiva la convenuta eccependo la necessità di Controparte_2
una pronuncia del Giudice civile di non luogo a provvedere sulla domanda di revocatoria essendo i beni oggetto del giudizio sottoposti a sequestro penale dinanzi al Tribunale di
Napoli; in subordine, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria C.V. in favore del Tribunale di Napoli ex art. 25 cpc quale sede dell'Avvocatura distrettuale o del Tribunale di Milano quale sede legale della in via ulteriormente gradata chiedendo: 1) CP 2
la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 50 codice antimafia;
2) l'inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti della CP 2 e dei suoi beni per mancanza di interesse ad agire, in quanto già soggetti a sequestro, ed in ogni caso, nel merito, il rigetto della domanda per mancata sussistenza dei presupposti della revocatoria;
3) dichiararsi la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c.; 4) dichiararsi la nullità della citazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari dei diritti reali, il tutto con vittoria di spese di lite.
Gli altri convenuti benché regolarmente citati non si costituivano e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e depositate le relative memorie, all'udienza del 07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di gg. Venti per comparse conclusionali e gg. venti per memorie di repliche.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di rito proposte dalla società convenuta che, benché rigettate con ordinanza del 30.11.2019 dal precedente Giudice istruttore, venivano reiterate con la comparsa conclusionale.
Per comodità espositiva, si procederà alla trattazione in paragrafi.
Sulla competenza del Giudice Penale e sul difetto di giurisdizione. La CP 2 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice penale argomentando dalla sottoposizione dei beni oggetti di revocatoria al sequestro penale finalizzato alla confisca;
dunque, competente a pronunciarsi anche sulla domanda di revocatoria, secondo la prospettazione della società convenuta, sarebbe il giudice penale
(Cfr. comparsa costituzione e risposta pag. 6 e 7).
L'eccezione è infondata.
“La giurisdizione va determinata sulla base della domanda e rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (Cfr. Cassazione civile sez. un., n.10063 del 14/04/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha agito ex art. 2901 c.c. per ottenere l'effetto tipico della revocatoria, ovvero la declaratoria di inopponibilità dell'atto di cessione, rimedio civilistico che non può essere concesso dal giudice penale.
In ogni caso, da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale
(Cfr. Cass. n. 20090/2023).
Tardiva, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art 38.c.p.c., ed infondata è del pari l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del
Tribunale di Napoli, proposta sulla base dell'art. 25 c.p.c. in base al quale: "Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie".
L'art. 25 c.p.c. rubricato "Foro della pubblica amministrazione" non si applica alle controversie promosse contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato (come ad esempio l' Parte 2 e
) salvo esplicita previsione normativa, essendo enti di l' Parte 2
diritto pubblico dotati di propria personalità giuridica.
Conseguentemente, troveranno applicazione gli artt. 18-20 cpc e, dunque, trattandosi di revocatoria dell'atto dispositivo posto in essere dalla CP_3 che ha sede in Pignataro 66
Maggiore, territorialmente competente risulta essere il Tribunale di Santa Maria C.V. Sulla sospensione ex art. 295 c.p.c. e sul disposto di cui all'art. 50 d.lgs
159/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: "la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale”.
(Cfr. Cass., n. 18553/2023; cfr. in termini Cass., nn. 2522/2021).
I requisiti non sono sussistenti nel caso di specie.
La decisione sulla fondatezza o meno della domanda in revocatoria è autonoma rispetto al giudizio penale;
ciò è reso ancora più evidente dal fatto che, gli effetti di un accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c. non avrebbero alcun riflesso sul sequestro penale, comportando quale effetto la mera inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti dell'attrice; effetto che verrebbe meno con l'eventuale provvedimento di confisca passato in giudicato
(cfr. ordinanza del 30.11.2019: “come noto, infatti, effetto dell'azione revocatoria non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di disposizione pregiudizievoli compiuti dal debitore, ma nella dichiarazione di inefficacia relativa nei soli confronti del creditore revocante che, nel caso de quo vertitur, potrà agire sul bene solo nell'eventualità in cui il vincolo rappresentato dal sequestro preventivo venga meno, laddove, invece, in caso di confisca definitiva, che segna il trasferimento della proprietà al patrimonio dello Stato
(art. 45 Codice Antimafia), i crediti erariali si estinguono per confusione venendo a coincidere il soggetto creditore e debitore del rapporto obbligatorio”).
Anche il riferimento all' art. 50 del Codice antimafia non coglie nel segno, dato che il legislatore con tale previsione normativa prevede la sospensione delle procedure esecutive azionate dai concessionari della riscossione pubblica, non già di un procedimento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica quale è la revocatoria.
Sulla inammissibilità dell'azione revocatoria per crediti sorti anteriormente al sequestro ex artt. 57 e ss. d.lgs 159/11. La CP 2 eccepiva altresì l'inammissibilità dell'azione revocatoria per l'intervenuto sequestro penale dei beni societari ritenendo che l'anteriorità dei crediti rispetto al provvedimento cautelare avrebbe fatto sorgere in capo all' CP_7 l'obbligo di chiedere, ex art. 59 D.lgs. 159/2011, la verifica preventiva.
Anche tale eccezione è priva di pregio.
Giova ribadire che la revocatoria oggetto del presente giudizio è stata azionata per ottenere la declaratoria dell'atto dispositivo posto in essere dalla CP_3 in virtù del credito 66
و
vantato dall' CP 7 nei confronti di quest'ultima e il sequestro penale ha interessato 1'" non già la CP 3CP 2
Da ciò deriva la non applicabilità della disciplina invocata da controparte sulla verifica preventiva dei crediti ai sensi del D.Lgs. 159/2011
Ad abundantiam, come pure correttamente rilevato da parte attrice, l'art. 59, comma 2 del
Codice antimafia, attuale formulazione prevede che: "Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario".
Ne deriva, anche sotto questo profilo l'infondatezza dell'eccezione, non essendo intervenuta ancora, al momento dell'instaurazione del giudizio, la confisca ma solo il sequestro.
Sul difetto di interesse ad agire
La società convenuta paventa una carenza (sopravvenuta) di interesse ad agire in revocatoria, per effetto della intervenuta confisca.
L'eccezione dei convenuti è infondata poiché le condizioni dell'azione, tra le quali l'interesse ad agire, devono essere esistenti e, quindi, verificate al momento della decisione.
Nel caso di specie l'interesse ad agire sussiste proprio perché, ad oggi, il capo della sentenza relativa alla confisca non è passato in giudicato (cfr. allegati alla comparsa conclusionale).
E ciò è reso evidente non solo dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. decreto di sequestro, doc. Q1, sentenza di confisca Nuvoletta, riferimenti confisca nuvoletta ANBSC), ma anche per tacita ammissione della stessa CP 2 che a pag. 4 delle memorie conclusionali di replica afferma che: "Il tutto sempre in attesa del provvedimento definitivo di confisca dei beni tutti al patrimonio dello Stato (scopo finale della procedura penale di sequestro)".
Non vi è pertanto in atti alcuna prova della definitività del provvedimento di confisca, che avrebbe comportato in applicazione dell'art. 50 d.lgs 159/2011 l'estinzione del credito vantato da CP_7 per confusione.
Sulla nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. Deve altresì essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c.
Ed invero, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza." (Cfr. Cass. civile, Sez. Unite
n. 8077/2012,).
Dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata (estratti ruolo e notifiche delle cartelle esattoriali/avvisi di ricevimento) non emerge alcuna incertezza nella identificazione degli elementi essenziali della c.d. edictio actionis, dato che viene evidenziato il credito per il quale si agisce in revocatoria specificandone l'ammontare pari ad euro
1.041.819,24 (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); la natura di tale credito ovvero somme dovute a titolo di imposte e vengono allegati altresì i relativi estratti di ruolo(cfr. pag. 5 della citazione); il titolo presupposto di tale credito che si fonda sulle cartelle esattoriali/avvisi di addebito con l'indicazione analitica degli anni in cui ciascun singolo credito è sorto).
Sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Nel merito, la domanda di revocatoria è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., rappresenta uno dei mezzi principali messi a disposizione del creditore dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740 c.c.): attraverso la stessa, infatti, il creditore chiede la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanza del creditore.
Per quanto riguarda le condizioni per l'esperibilità dell'azione, in primis deve esistere un diritto di credito verso il debitore e un atto di disposizione compiuto da quest'ultimo. In secondo luogo deve sussistere un elemento oggettivo, il c.d. eventus damni, vale a dire un pregiudizio che dall'atto dispositivo compiuto dal debitore sia derivato al creditore, concretizzandosi in un'impossibilità o una maggiore difficoltà di quest'ultimo a soddisfare il proprio credito sul restante patrimonio del debitore;
in ultimo, deve sussistere un elemento soggettivo, la c.d. scientia damni, integrato dalla circostanza che il debitore, nel momento in cui ha eseguito il proprio atto dispositivo, fosse a conoscenza che con esso avrebbe cagionato un danno ai propri creditori o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Se l'atto, infine, è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, si ritengono sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'esperimento dell'azione in esame.
Quanto alla sussistenza del credito dell'istante, l' CP_7 ha provato di essere creditrice nei confronti della CP 3 per l'importo di 733.304,53, maturato prima della stipula dell'atto dispositivo (2.4.2014) e di euro 283.417,53 per importi accertati e iscritti a ruolo successivamente, ma riferibili a tributi e voci relativi ad anni di imposta antecedenti, come comprovato dalle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento depositati in allegato all'atto di citazione (cfr. allegato 5 atto di citazione).
Quanto invece all'atto dispositivo, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione considera pacificamente come atto revocabile quello di conferimento di beni o valori, finanche di rami d'azienda, in società di persone o di capitali
(Cfr. Cass. Civ. n. 4351/97 che ha precisato come il conferimento di beni in società costituisca un atto traslativo del diritto di proprietà sui beni in favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nel patrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale).
Proprio questa partecipazione costituisce la controprestazione del trasferimento della proprietà dei beni conferiti alla società e rende quindi oneroso l'atto di conferimento.
"Il negozio di conferimento di beni in natura tanto se posto in essere in esecuzione
-
dell'obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale deve qualificarsi quale atto traslativo a titolo oneroso, giacché comporta il
-
trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo, distinto dalle persone dei soci. (...) In generale, la declaratoria dell'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., non riguarda né l'atto costitutivo della società o la delibera di aumento del capitale, e neppure la sottoscrizione, da parte del socio/società debitore, della quota di capitale sociale, bensì il negozio di conferimento (che, in sé, costituisce l'atto di disposizione potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori del conferente).La declaratoria di inefficacia relativa non pregiudicherà la validità della società, in ossequio al disposto dell'art. 2332 c.c.; ove, poi, il bene oggetto di conferimento venga, dal creditore, utilmente sottoposto all'esecuzione forzata, la società acquista nei confronti del socio (debitore esecutato e nel caso, in esame, la società CP_3 ragioni di credito corrispondenti al valore dei beni conferiti”. (Cfr. Cassazione civile n.4863/2021).
Tanto premesso, può affermarsi che l'atto di conferimento in società di un ramo di azienda, dietro acquisizione della relativa partecipazione societaria, rientra tra gli atti onerosi suscettibili di revocatoria.
Nel caso di specie, è, dunque, revocabile l'atto dispositivo del 02.04.2014, successivo al sorgere del debito ed alla notifica delle cartelle di pagamento alla Controparte_8
[...]
È poi sicuramente configurabile il presupposto dell'eventus damni, atteso che con l'atto dispositivo la CP 3 si è spogliata dei beni immobili facenti parte del ramo d'azienda di cui era proprietaria rendendo così più difficoltosa l'esazione coattiva del debito.
Ed infatti, l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere, non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (da ultimo Cassazione civile, n. 3817/2025).
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cfr. Cass. 03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
Ebbene, nel caso in esame, tale onere non risulta assolto dalla CP_3 (essendo la stessa contumace), né tantomeno dalla CP 2 (terza cessionaria).
A fronte della sostituzione del patrimonio della CP 3 costituito dal ramo di azienda conferito, con un più labile titolo di partecipazione al capitale di rischio, di più incerta realizzabilità, il debitore-disponente, rimasto contumace, non ha allegato né provato prova del possesso di altri beni, diversi da quelli oggetto dell'atto revocando, comodamente aggredibili e ampiamente capienti per il soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Infine, quale terzo presupposto per l'azione revocatoria, viene in rilievo la scientia damni o consilium fraudis, ossia l'atteggiamento psicologico del debitore, diversamente qualificabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito.
La relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato incide sulla diversa intensità che l'intenzione fraudolenta del debitore deve assumere ai fini dell'esperibilità dell'azione. Nell'ipotesi di atti successivi al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del consilium fraudis non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cassazione civile n. 5810/2019).
Il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio o della dolosa preordinazione deve sempre sussistere in capo al debitore, mentre è richiesto in capo al terzo acquirente solo per gli atti a titolo oneroso.
La Cassazione, con sentenza n. 7262/2020, ha statuito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (scientia damni) essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis)".
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cassazione 2008 n. 24757).
Applicando i principi esposti alla fattispecie de quo vertitur, la prova presuntiva della consapevolezza del debitore può considerarsi acquisita in considerazione del fatto che il negozio per cui è causa è stato posto in essere quando era già maturata una esposizione oggetto di cartelle notificate debitoria tributaria di rilevante importo in capo alla CP 3 alla società anteriormente all'atto dispositivo.
L'atto di conferimento con cui la CP_3 si è privata del ramo di azienda, di per sé, vale già ad integrare il requisito dell'eventus damni, nell'accezione sopra indicata.
Non par superfluo rimarcare, inoltre, che in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, come già specificato, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. 7767/2007).
Da questo punto di vista, nessuna rilevanza, tenuto conto dello scopo dell'azione revocatoria e dei presupposti innanzi richiamati, può assumere la titolarità delle partecipazioni societarie, in considerazione del risultato conseguibile mediante il pignoramento di azioni o di quote, beni immateriali il cui valore deve essere di volta in volta ricalcolato e rapportato alla sostanziale e complessiva consistenza del patrimonio sociale.
Deve, poi, ragionevolmente ritenersi che anche la società alla quale i beni sono stati conferiti avesse puntuale contezza della portata pregiudizievole dell'atto di disposizione. annovera traA tale conclusione è agevole pervenire se si considera che la CP 2 gli amministratori Controparte_5 (cfr. visura di cui all. 11) che risulta essere stato nominato il 2.4.2014, ossia al momento dell'atto dispositivo, salvo poi essere revocato;
lo stesso Controparte_5 è il rappresentante legale della debitrice ed era stato nominato amministratore delegato già con atto del 10.3.2014.
CP 2Inoltre, subito dopo l'atto dispositivo, il 13.5.2014 la società ha locato il ramo d'azienda conferito dalla CP 3 (cfr. Allegato n. 9 atto di citazione) a Testimone 1
,
figlio di Controparte_5 legale rappresentate della debitrice. (Allegato n. 10).
Gli elementi presuntivi indicati, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità costante, sono elementi "ex se❞ sufficienti a fornire la prova della partecipatio fraudis del terzo agli atti di cui si chiede la revocatoria (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 1286/2019 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020 e in ultimo Trib. Catanzaro, Sentenza n. 435/2023 del
17-03-2023).
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda ex articolo 2901 cod. civ. formulata dalla deve dichiararsi l'inefficacia, nei suoi confronti, aiParte 2
,
sensi dell'articolo 2901 cod. civ., dell'atto di conferimento stipulato per atto rep. n. 435/340 rogato dal Notaio Giovanna Paciello in Fondi in data 2.4.14 e trascritto il 15.4.2014 ai nn.
19728/9907, con il quale ha conferito alla società" […]Controparte_3
i beni nel suddetto atto meglio descritti, ubicati nel Comune diControparte 2
Pignataro Maggiore (CE). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti in solido;
le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22, valori massimi per lo scaglione di valore del bene oggetto di revocatoria (fino a 26.000), relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
I valori massimi sono applicati in ragione delle numerose eccezioni proposte dalla convenuta, reiterate e tutte dichiarate infondate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso con definitiva pronunzia sulla lite di cui in narrativa così provvede:
1) Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte 1 l'atto di disposizione, a rogito del notaio dal notaio avv. Giovanna Paciello, Rep. n. 435 - Racc.
n. 340, del ramo d'azienda, richiamando integralmente detto rogito per ciò che concerne l'individuazione specifica dei beni il cui conferimento è inefficace, come indicato in citazione;
2) Condanna i convenuti Controparte_2 e a pagare, in solido, nei confronti Controparte_3
Parte 2 , le spese del presente giudizio, che liquida in euro dell'
7.617,00 per onorari, oltre spese vive documentate, nonché spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3) Ordina alle competenti Agenzie del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla necessaria trascrizione ed annotazione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Simona Di Rauso